Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa Schema di D.P.C.M. n. 525 (art. 23-undecies, D.L.6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod., L. 7 agosto 2012, n. 135) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 525/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 464
Data: 17/12/2012
Descrittori:
ATTIVITA' FINANZIARIE   CONTRIBUTI PUBBLICI
DECRETO LEGGE 2012 0095   L 2012 0135
MONTE DEI PASCHI DI SIENA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DL N. 95 DEL 06-LUG-12     

 

17 dicembre 2012

 

n. 464/0

 

 

Individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca
Monte dei Paschi di Siena Spa

Schema di D.P.C.M. n. 525
(art. 23-undecies, D.L.6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod.,
L. 7 agosto 2012, n. 135)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

525

Titolo

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa

Ministro competente

Ministro dell’economia e delle finanze

Norma di riferimento

Articolo 23-undecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione

13 dicembre 2012

assegnazione

13 dicembre 2012

termine per l’espressione del parere

28 dicembre 2012

Commissione competente

V Commissione Bilancio

 


Presupposti normativi

Lo schema di D.P.C.M. n. 525, recante “individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a”, è adottato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23-undecies del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (legge n. 135/2012).

 

Si ricorda che gli articoli da 23-sexies a 23-duodecies D.L. 95/2012 hanno autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità con le conclusioni del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011, ad effettuare una operazione di sostegno finanziario a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) al fine di consentire all’Istituto di portare il coefficiente patrimoniale (Core Tier 1 ratio) al 9 per cento, come richiesto dalla Raccomandazione EBA/REC/2011/1 dell'8 dicembre 2011.

Si tratta dell’autorizzazione all’emissione, da parte di MPS, e alla sottoscrizione, da parte del MEF, di nuovi strumenti finanziari – nell’importo massimo di due miliardi di euro. Tali strumenti sono simili a quelli già emessi dalla banca ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 185/2008 (c.d. “Tremonti bond”)[1], salvo talune modifiche correlate all’evoluzione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

All’emissione di Nuovi strumenti per 2 miliardi è previsto si aggiunga l’emissione di ulteriori Nuovi strumenti 1,9 miliardi, destinata a sostituire i “Tremonti bond” emessi dalla banca nel 2009 ai sensi del citato articolo 12 del D.L. n. 185 e non ancora rimborsati.

Sulle norme del decreto legge n. 95/2012 è da ultimo intervenuto l’articolo 8 del D.L. n. 216 dell’11 dicembre 2012, recante disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea, in corso di conversione (A.S. 3603).

Tale intervento, secondo la relazione illustrativa del Governo al medesimo D.L. n. 216, si è reso necessario all’indomani del confronto avuto sulla materia con la Commissione europea e la Banca d’Italia, e, in particolare, nella necessità di recepire i rilievi circa la compatibilità della disciplina con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

 

In dettaglio, l'articolo 23-sexies del D.L. n. 95/2012 autorizza il Ministero dell’economia e finanze:

a)    a sottoscrivere, fino all'importo di due miliardi di euro, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, "Nuovi Strumenti Finanziari" computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011.

b)    Il D.L. n. 216/2012 ha modificato l’articolo 23-sexies posticipando al 31 gennaio 2013 il termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2012 - per la sottoscrizione da parte del MEF dei Nuovi Strumenti Finanziari.

c)    a sottoscrivere, entro il medesimo termine di cui sopra, nuovi Strumenti Finanziari per un ulteriore importo di 1,9 miliardi di euro, destinati all’integrale sostituzione dei c.d. "Tremonti bond" emessi dalla Banca e sottoscritti dal MEF ai sensi del citato articolo 12 del D.L. n. 185/2009.

Il D.L. n. 216/2012 ha introdotto un ulteriore comma nell’articolo 23-sexies volto a prevedere che, nel caso di mancato pagamento degli interessi sugli strumenti emessi, il MEF sia autorizzato a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione di MPS, fino a concorrenza dell'importo non corrisposto in forma monetaria.

 

L’articolo 23-sexies subordina le suddette operazioni al verificarsi delle condizioni indicate nei successivi articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies.

In particolare, l’articolo 23-septies, anch’esso modificato dal D.L. n. 216/2012, individua le condizioni al verificarsi delle quali il Ministero dell’economia e delle finanze può sottoscrivere i nuovi strumenti finanziari emessi da MPS.

In particolare, il comma 1 prevede che il MEF non può sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi del già citato articolo 12 del D.L. n. 185/2008, ed alla accettazione preventiva dell’adeguamento della remunerazione degli strumenti finanziari già emessi a quella degli strumenti finanziari di nuova emissione (comma 2). L'importo dovuto dall'Emittente è compensato con l'importo dovuto dal MEF per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti. L'Emittente deve comunicare al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto.

 

L’articolo 23-octies subordina la sottoscrizione alla compatibilità delle misure in esame con la normativa UE in materia di aiuti di Stato, in particolare con la speciale disciplina in materia bancaria di cui alla Comunicazione della Commissione UE del 1° dicembre 2011[2].

L’articolo reca l’obbligo per MPS di presentare alla Commissione europea un piano di ristrutturazione conforme alle norme in materia di aiuti di Stato. Nel periodo di attuazione del piano, MPS non può acquisire nuove partecipazioni in banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l’acquisizione sia funzionale all’attuazione del piano.

Il D.L. n. 216 ha inoltre aggiunto la precisazione che, a decorrere dalla sottoscrizione e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

 

L'articolo 23-novies, anch’esso modificato dal D.L. n. 216/2012, delinea la procedura di emissione e sottoscrizione dei Nuovi strumenti, prevedendo l'invio di una specifica richiesta di emissione da parte di MPS alla Banca d’Italia, che valuta l’adeguatezza del Piano di ristrutturazione e dei nuovi strumenti. La sottoscrizione dei nuovi strumenti sarà effettuata, a seguito della positiva valutazione dell’operazione.

Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua le risorse finanziarie necessarie all’operazione.

Il D.L. n. 216 ha abbreviato a 15 giorni (in luogo di 30) il termine per l’inoltro della specifica richiesta all’emissione dei Nuovi strumenti da parte di MPS alla Banca d’Italia e ha previsto che la Banca d’Italia dovrà valutare la sola computabilità nel patrimonio di vigilanza dei nuovi strumenti finanziari.

Inoltre, il medesimo D.L. ha aggiunto la previsione che la Banca d'Italia rilascia anche l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari sottoscritti dal MEF ai sensi dell'articolo 12 del D.L. n. 185.

 

L’articolo 23-decies enuncia le caratteristiche principali dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS, i quali:

§  sono privi del diritto di voto e sono convertibili in azioni a richiesta dell’emittente;

§  possono essere riscattati o rimborsati a richiesta di MPS, salvo autorizzazione di Banca d’Italia.

In ordine al regime di corresponsione di interessi sui nuovi strumenti finanziari al pagamento degli interessi, l’articolo, modificato dal D.L. n. 216, prevede che essi sono corrisposti in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio, come risultante dall'ultimo bilancio di MPS.

Gli eventuali interessi eccedenti il risultato d'esercizio sono corrisposti mediante assegnazione al MEF del corrispondente valore nominale di ulteriori Nuovi strumenti finanziari di nuova emissione o di azioni ordinarie di nuova emissione, valutate al valore di mercato.

 

L’articolo 23-undecies demanda l’individuazione delle risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

L’articolo dispone in particolare che tali risorse, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e finanze, sono individuate mediante le seguenti modalità:

§  la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione di alcune categorie di spesa assimilabili in larga parte a spese di carattere obbligatorio o aventi natura obbligatoria, cui si aggiungono altre specifiche spese ritenute “indisponibili”[3];

§  la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

§  utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, nonché sui conti di tesoreria intestati ad Amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l’Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia;

§  emissione di titoli del debito pubblico.

 

L’articolo 23-undecies, modificato dal D.L. n. 216/2012, prevede che lo schema di D.P.C.M. - corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio – deve essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate, trasmette nuovamente alle Camere lo schema, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, ai fini dell’acquisizione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro cinque giorni dalla trasmissione.

Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.

Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio devono essere comunicati alla Corte dei conti.

Il D.L. n. 216/2012 ha introdotto nell’articolo la previsione che, qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti nei termini stabiliti, con D.M. del Ministro dell’Economia può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

 

Infine, l'articolo 23-duodecies prevede l’adozione – entro il 15 settembre 2012 - di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze per l’attuazione delle disposizioni in commento e l’individuazione del prospetto dei nuovi strumenti finanziari.

Il decreto, da adottarsi sentita la Banca d’Italia, non risulta ancora adottato.

Si rammenta, infine, che il contenuto dell’articolo 8 del D.L. n. 216, che ha in più punti modificato, come detto, la sopra descritta normativa, è stato riprodotto in un emendamento al disegno di legge di stabilità (A.S. 3584), attualmente all’esame del Senato, con alcune differenze, quali, in particolare, il termine per il completamento dell’operazione di sottoscrizione che viene ulteriormente differito al 1° marzo 2013.

 

Secondo quanto evidenzia la relazione illustrativa allo schema di D.P.C.M. in esame, la Banca Monte dei Paschi, con Nota del 28 novembre 2012, ha chiesto la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari per complessivi 2 miliardi di euro e il riscatto degli strumenti finanziari sottoscritti dal MEF ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 185 del 2008 (legge n. 2/2009), accettando preventivamente le condizioni di sottoscrizione previste dall'articolo 23-septies del D.L. n. 95/2012[4].

Il valore nominale unitario iniziale degli strumenti finanziari sarà pari ad 1 milione di euro.

Contenuto

Lo schema di D.P.C.M. reca l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione da parte del Ministero dell’economia e finanze di nuovi strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

In particolare, l’articolo 1 dispone che – per l’attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 23-novies, commi 5 e 6 e 23-undecies, comma 1, del D.L. n. 95/2012 - le risorse necessarie per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari – pari a 2 miliardi di euro - della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a, sono individuate mediante emissione di titoli di Stato a medio- lungo termine, disposta ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 398/2003, ovvero quale quota aggiuntiva di una o più delle ordinarie emissioni di titoli di Stato a medio - lungo termine, effettuate per la copertura del fabbisogno ai sensi del medesimo D.P.R.

Si ricorda che l’articolo3, comma 1, del D.P.R. n. 398/2003 prevede che il Ministro dell’economia, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

a)  di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

b)  di disporre, per promuovere l’efficienza dei mercati finanziari, l’emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

c)   di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio, nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro può derogare alle norme di contabilità di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1.

Si ricorda che l’articolo 2, comma 3 legge n. 184/2011 (legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 2012), come da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 182/2012 (legge di assestamento 2012), dispone che l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 50 miliardi di euro nel 2012.

 

La relazione illustrativa e tecnica allo schema in esame afferma che la sottoscrizione di obbligazioni bancarie speciali emesse dalla Banca Monte dei Paschi di Siena da parte del MEF appare esclusivamente fronteggiabile mediante emissione di titoli di debito pubblico, ciò in quanto le ipotesi alternative di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 23-undecies (riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente e riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa), al momento non sono percorribili, anche in considerazione dell'ordine di grandezza della sottoscrizione.

La relazione tecnica considera la neutralità dell'operazione nel suo complesso, in quanto l'emissione di titoli di debito è bilanciata dall'assunzione di un'attività finanziaria definita “quasi equity”.

 

L’articolo 2 dello schema di D.P.C.M. dispone che il controvalore dei titoli emessi è versato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con iscrizione di un corrispondente importo su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia, da destinare alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

L’articolo 3 dispone che gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti Nuovi Strumenti Finanziari - versati all'entrata del bilancio dello Stato tramite la Banca d'Italia - sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia per essere destinati al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai sensi dell'articolo 1.

La relazione tecnica afferma che il capitolo di spesa da istituire configura una posta di bilancio di natura finanziaria, senza effetti sull'indebitamento, in quanto destinata alla sottoscrizione di titoli di credito, ma incide sulle spese finali del saldo netto e sul fabbisogno.

L'esposizione lorda dello Stato infatti aumenterebbe e pertanto l'operazione non appare neutra sotto il profilo del fabbisogno e, quindi, del debito lordo. L'importo richiesto, si afferma, rientra comunque nel limite delle emissioni nette di titoli di Stato previsto nel 2012.

Inoltre, gli effetti in termini di indebitamento netto dovrebbero risultare positivi: il tasso di interesse corrisposto sul titoli attivi dovrebbe assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni. Infatti, anche in caso di perdite che comportino l'impossibilità per il MPS di pagare in forma monetaria gli interessi, essi sono corrisposti mediante assegnazione al MEF di azioni ordinarie di nuova emissione.

Infine, la relazione rileva che i relativi decreti di variazione al bilancio (determinati dalle disposizioni in esame) saranno adottati a seguito del perfezionamento del presente D.P.C.M.

 


 

 

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-2233 – *st_bilancio@camera.it

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File: BI0605_0.doc



[1]  L’articolo 12 del D.L. n. 185, in estrema sintesi, ha autorizzato il MEF a sottoscrivere speciali strumenti finanziari, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche (anche capogruppo) quotate su mercati regolamentati, con finalità di ripatrimonializzazione degli istituti di credito. La sottoscrizione di tali strumenti finanziari (convertibili in azioni ordinarie e riscattabili/rimborsabili in favore dell'emittente) è stata subordinata al'assunzione di particolari impegni da parte dei soggetti emittenti (definiti in un apposito protocollo d'intenti e concernenti, tra l’altro, anche il livello e le condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie e ai creditori delle pubbliche amministrazioni) e all'adozione, da parte dei medesimi emittenti, di un codice etico.

[2]  Tale comunicazione riguarda l’applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato agli strumenti di sostegno offerti alle banche nel contesto della crisi finanziari.

Il Consiglio Europeo del 26 ottobre 2011 ha precisato che qualsiasi forma di sostegno pubblico, a livello sia nazionale che di UE, sarà soggetta alla condizionalità del vigente quadro di aiuti di Stato speciali in caso di crisi.

[3]  Sono, in particolare, escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; spese per interessi; poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; fondo ordinario delle università risorse destinate alla ricerca; risorse destinate al finanziamento del 5 per mille; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

[4]  L’istituto ha comunicato di avere richiesto l’importo complessivo massimo fissato ex lege, ovvero 3,9 miliardi di euro. Rispetto alle comunicazioni precedenti (secondo cui la richiesta sarebbe stata di 3,4 miliardi) l’incremento di 500 milioni è stato motivato dai possibili impatti patrimoniali derivanti dagli esiti dell’analisi in corso di talune operazioni strutturate poste in essere in esercizi precedenti. Vista la redditività negativa di tali operazioni, oggi incluse nel portafoglio di attività finanziarie aventi per sottostante titoli di Stato, la Banca ha annunciato che procederà alla rinegoziazione della struttura di funding delle stesse con l’obiettivo di migliorarne la redditività.