Allegato A
Seduta n. 241 del 13/11/2007

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: SCOTTO; BIANCHI; BOATO; BIANCO; ZACCARIA ED ALTRI; FRANCO RUSSO ED ALTRI; LENZI ED ALTRI; FRANCO RUSSO ED ALTRI; D'ALIA; BOATO; BOATO; CASINI; SORO; DI SALVO ED ALTRI; DILIBERTO ED ALTRI: MODIFICAZIONE DI ARTICOLI DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTI FORMA DEL GOVERNO, COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL PARLAMENTO NONCHÉ LIMITI DI ETÀ PER L'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (A.C. 553-1524-2335-2382-2479-2572-2574-2576-2578-2586-2715-2865-3041-3139-3151)

(A.C. 553 - Sezione 1)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato:
cinque senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;
sette senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni;
nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni;
dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;
dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.

I Consigli regionali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato, due senatori per ciascuna provincia.
In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:
un senatore nelle Regioni sino a un milione di abitanti;
due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti, con voto limitato.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol eleggono un senatore per ciascuna provincia.
L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 4;
sopprimere l'articolo 5;
sopprimere l'articolo 6;

all'articolo 11, comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate;
all'articolo 13, sopprimere il comma 1;
sopprimere l'articolo 17;
all'articolo 21:
sopprimere il comma 2;
al comma 3:
primo periodo sostituire le parole:
agli articoli 57, primo comma e con le seguenti: all'articolo;
sopprimere il secondo periodo.
*3. 116. Benedetti Valentini, Contento.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 4;
sopprimere l'articolo 5;
sopprimere l'articolo 6;

all'articolo 11, comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate;
all'articolo 13, sopprimere il comma 1;
sopprimere l'articolo 17;

all'articolo 21:
sopprimere il comma 2;

al comma 3:
primo periodo, sostituire le parole:
agli articoli 57, primo comma e con le seguenti: all'articolo;
sopprimere il secondo periodo.
*3. 129. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 4;
sopprimere l'articolo 5;
sopprimere l'articolo 6;

all'articolo 11, comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate;
all'articolo 13, sopprimere il comma 1;
sopprimere l'articolo 17;
all'articolo 21:
sopprimere il comma 2;
al comma 3:
primo periodo sostituire le parole:
agli articoli 57, primo comma e con le seguenti: all'articolo;
sopprimere il secondo periodo.
*3. 130. Licandro, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Longhi, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. -

Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale secondo modalità stabilite dalla legge anche per il voto degli italiani all'estero.»

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 4;
sopprimere l'articolo 5;
sopprimere l'articolo 6;

all'articolo 11, comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate;
all'articolo 13, sopprimere il comma 1;
sopprimere l'articolo 17;
all'articolo 21:
sopprimere il comma 2;
al comma 3:
primo periodo sostituire le parole:
agli articoli 57, primo comma e con le seguenti: all'articolo;
sopprimere il secondo periodo.
3. 126. Cirino Pomicino, Catone, Del Bue, Barani, Nardi, De Luca.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
È composto di due senatori per ciascuna Regione.
Ciascuna Regione corrisponde ad un collegio elettorale, tranne la Regione Trentino-Alto Adige nella quale i collegi elettorali sono due e corrispondono alle Province autonome di Trento e di Bolzano in ognuno dei quali è eletto un senatore.
Le elezioni si svolgono in ogni Regione contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli, tranne che nella Regione Trentino-Alto Adige nella quale si svolgono contestualmente alle elezioni dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
I senatori eletti in ciascuna Regione decadono al momento dello scioglimento del Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».
3. 110. Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, e con metodo proporzionale.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, oltre dodici eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.
La ripartizione dei seggi fra le regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 4;
sostituire l'articolo l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5. - 1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.»;
sopprimere l'articolo 6;

all'articolo 11, comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate;
all'articolo 13, sopprimere il comma 1;
sopprimere l'articolo 17;
all'articolo 21:
sopprimere il comma 2;
al comma 3:
primo periodo sostituire le parole:
agli articoli 57, primo comma e con le seguenti: all'articolo;
sopprimere il secondo periodo.
3. 111. D'Alia.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, oltre agli eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 4;
sopprimere l'articolo 5;
sopprimere l'articolo 6;

all'articolo 11, comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate;
all'articolo 13, sopprimere il comma 1;
sopprimere l'articolo 17;
all'articolo 21:
sopprimere il comma 2;
al comma 3:
primo periodo sostituire le parole:
agli articoli 57, primo comma e con le seguenti: all'articolo;
sopprimere il secondo periodo.
3. 109. Benedetti Valentini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo comma, dopo la parola: «Senato» è aggiunta la seguente: «federale»;
al secondo comma, le parole: «trecentoquindici, dodici dei quali» sono sostituite dalle seguenti: «duecentocinquanta, oltre a dodici senatori».

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 4;
sopprimere l'articolo 5;
sopprimere l'articolo 6;

all'articolo 11, comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate;
all'articolo 13, sopprimere il comma 1;
sopprimere l'articolo 17;
all'articolo 21:
sopprimere il comma 2;


al comma 3:
primo periodo sostituire le parole:
agli articoli 57, primo comma e con le seguenti: all'articolo;
sopprimere il secondo periodo.
3. 133. (Testo modificato nel corso della seduta)Contento.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale. Il Senato federale è composto da duecentocinquanta senatori eletti in ciascuna regione contestualmente all'elezione del consiglio o assemblea regionali e, per la regione Trentino-Alto Adige, dei consigli delle province autonome.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
3. 135. Contento.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale. Il Senato federale è composto da duecentocinquanta senatori eletti in ciascuna regione contestualmente all'elezione del consiglio o assemblea regionali e, per la regione Trentino-Alto Adige, dei consigli delle province autonome.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Alle sedute del Senato federale può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente di ciascuna Regione».
3. 134. Contento.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.
I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti.

All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono un proprio rappresentante.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.».
3. 63. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, su base regionale, secondo modalità stabilite dalla legge, salvo dodici seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori è di duecentocinquanta, oltre a sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque. Il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna provincia autonoma; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Le elezioni dei senatori da parte dei cittadini si svolgono in ciascuna Regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli. I senatori eletti in ciascuna Regione decadono al momento dello scioglimento del Consiglio regionale.
Le elezioni dei senatori da parte dei cittadini della circoscrizione Estero si svolgono contestualmente alle elezioni dei deputati».
3. 124. (Testo modificato nel corso della seduta)Gamba, Giorgio Conte.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale ogni cinque anni. Il numero dei senatori eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini delle Regioni, con sistema proporzionale, senza recupero nazionale, è di duecento. Ad essi si aggiungono cinquanta senatori eletti dai consigli regionali. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque. Il Trentino Alto Adige/ Südtirol ne ha tre per ciascuna provincia autonoma; il Molise ne ha quattro, di cui due eletti a suffragio universale e diretto e due eletti dal Consiglio Regionale; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha due, di cui uno eletto a suffragio universale e diretto e uno eletto dal Consiglio Regionale. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, sia per i senatori eletti a suffragio universale sia per quelli eletti dai consigli regionali, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. 131. Licandro, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Longhi, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - La Camera federale è eletta, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

In ciascuna Regione, oltre al Presidente della Giunta regionale, i membri della Camera federale sono eletti dalla Giunta regionale, al proprio interno, tra i membri del Consiglio regionale. In ciascuna Regione la Giunta regionale elegge cinque membri della Camera federale. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e la Giunta regionale del Molise eleggono un membro della Camera federale per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato tre senatori per ciascuna provincia.
L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione della Giunta regionale, del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».
3. 108. Ronconi.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole:, secondo modalità stabilite dalla legge,
3. 137. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole: su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
3. 136. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole:, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
*3. 103. Buemi, Dato, Angelo Piazza.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole:, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
*3. 112. Maroni, Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole:, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
*3. 132. Contento.

All'emendamento 3. 255 della Commissione, sopprimere le parole:, eletti secondo modalità e con i requisiti stabiliti dalla legge.
0. 3. 255. 1. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Leone.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole:, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero con le seguenti:. Alla circoscrizione Estero sono assegnati dodici senatori, eletti secondo modalità e con i requisiti stabiliti dalla legge.
3. 255. (parte accantonata dell'emendamento 2. 250) La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: sei seggi con le seguenti: i seggi.
*3. 113. Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: sei seggi con le seguenti: i seggi.
*3. 128. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: sei seggi con le seguenti: tre seggi.
3. 114. Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: sei seggi con le seguenti: quattro seggi.
3. 115. Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Del Senato federale della Repubblica fanno altresì parte di diritto i presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. 104. Boato, Dato.

Al comma 1, capoverso, sostituire i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo con i seguenti:
«In ciascuna Regione sono eletti sei senatori; in Molise due, in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
Dei sei senatori attribuiti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, tre sono eletti nella Provincia di Trento e tre nella Provincia di Bolzano.
L'elezione ha luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali.»

Conseguentemente:
sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4. - 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno d'età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno.».

Conseguentemente:
all'articolo 13, sopprimere il comma 1;
all'articolo 21:
comma 2, sopprimere il secondo periodo;
comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3. 123. Capezzone.

Al comma 1, capoverso, sostituire i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto con i seguenti:
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini che hanno compiuto il ventunesimo anno di età contemporaneamente alle elezioni regionali nella misura di un senatore ogni cinquecentomila abitanti o frazione superiore a duecentocinquantamila.
Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato:
quattro senatori nelle Regioni sino a due milioni e cinquecentomila abitanti;
sei senatori nelle Regioni sino a quattro milioni di abitanti;
otto senatori nelle Regioni sino a cinque milioni di abitanti;
dieci senatori nelle Regioni sino a sette milioni di abitanti;
undici senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.
I senatori eletti dai Consigli regionali restano in carica sino alla data di proclamazione dei nuovi senatori della medesima regione.
I Consigli regionali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato,un senatore per ciascuna provincia.
3. 125. Cirino Pomicino, Catone, Del Bue, Barani, Nardi, De Luca.

Al comma 1, capoverso, sostituire i commi secondo, terzo, quarto e quinto con i seguenti:
«Ciascuna Regione elegge sei Senatori; il Molise ne elegge due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste due.

Dei sei senatori attribuiti alla regione Trentino Alto-Adige/Südtirol, tre sono eletti nella Provincia di Trento e tre nella Provincia di Bolzano.
In ciascuna Regione, i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali, tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane.
In ciascuna Regione il Consiglio regionale elegge, con voto limitato quattro senatori. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono con voto limitato due senatori per ciascuna provincia.
In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge, con voto limitato, due senatori. I Consigli delle autonomie locali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore ciascuno».
3. 122. Capezzone.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, dopo le parole: ciascuna Regione aggiungere le seguenti: a statuto ordinario o speciale.
3. 139. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole da: al proprio interno fino alla fine del comma con le seguenti: e dal Consiglio delle autonomie locali.
3. 127. Gamba, Giorgio Conte.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: dei Comuni, delle Province con le seguenti: comunali, provinciali.
3. 141. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole:, laddove presenti.
3. 140. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso nel numero dei senatori nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
3. 69. Dato.

Al comma 1, capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
Il Presidente e gli altri componenti della Giunta regionale non sono eleggibili a senatore.
3. 253. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, terzo comma, alinea, sostituire le parole: con voto limitato con le seguenti: secondo il principio della rappresentanza proporzionale.
3. 101. Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e palese.
3. 160. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, alinea, aggiungere, in fine, le parole: in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
3. 252. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, terzo comma, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere.
3. 250. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole da: cinque senatori fino alla fine del comma con le seguenti: quattro senatori nelle Regioni sino a un milione cinquecentomila abitanti;
sei senatori nelle Regioni con più di un milione cinquecentomila abitanti e fino a tre milioni;
due senatori più un senatore ogni cinquecentomila abitanti nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni cinquecentomila abitanti;
quattro senatori più un senatore ogni cinquecentomila abitanti nelle Regioni con più di cinque milioni cinquecentomila abitanti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire le parole da: e del Molise fino alla fine del comma con le seguenti:, del Trentino-Alto Adige/Südtirol, del Molise, della Basilicata eleggono un senatore, un senatore, due senatori e tre senatori per Regione rispettivamente.
3. 117. Buontempo.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: cinque senatori con le seguenti: sei senatori.
3. 161. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: cinque senatori con le seguenti: quattro senatori.
3. 162. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: sette senatori con le seguenti: otto senatori.
3. 163. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: sette senatori con le seguenti: sei senatori.
3. 164. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: nove senatori con le seguenti: dieci senatori.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: dieci senatori con le seguenti: undici senatori.
3. 165. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: nove senatori con le seguenti: otto senatori.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: dieci senatori con le seguenti: nove senatori.
3. 166. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: nove senatori con le seguenti: otto senatori.
3. 168. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: dieci senatori con le seguenti: undici senatori.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: dodici senatori con le seguenti: tredici senatori.
3. 118. Adenti.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: dieci senatori con le seguenti: undici senatori.
3. 167. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: dodici senatori con le seguenti: tredici senatori.
3. 169. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: dodici senatori con le seguenti: undici senatori.
3. 170. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: e fino a nove milioni;
quattordici senatori nelle Regioni con più di nove milioni di abitanti.
3. 119. Maroni, Cota, Stucchi.
(Approvato)

All'emendamento 3. 251 della Commissione, sopprimere le parole:, con voto limitato,
0. 3. 251. 1. Buontempo.

Al comma 1, capoverso, quarto comma, sostituire le parole: I Consigli regionali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione con le seguenti: Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste elegge un senatore; il Consiglio regionale del Molise elegge, con voto limitato, due senatori.
3. 251. La Commissione.
(Approvato)

All'emendamento 3.254 della Commissione, sostituire le parole da: tre fino a: rappresentanza con le seguenti: quattro senatori per ciascuna provincia. Per la Provincia di Bolzano deve essere garantita la rappresentanza paritaria.
0. 3. 254. 1. Biancofiore, Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Leone.

Al comma 1, capoverso, quarto comma, sostituire le parole da: i Consigli provinciali fino alla fine del comma con le seguenti: i Consigli delle Province autonome della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato ad uno, tre senatori per ciascuna provincia. Per la Provincia di Bolzano deve essere garantita la rappresentanza dei due maggiori gruppi linguistici.
3. 254. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, quarto comma, sostituire le parole da: i Consigli provinciali fino alla fine del comma, con le seguenti: il Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento elegge, con voto limitato, due senatori; il Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano elegge, con voto limitato, tre senatori.
3. 107. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, capoverso, quarto comma, sostituire le parole da: con voto limitato fino alla fine del comma con le seguenti: in seduta comune, tre senatori con voto limitato ed in modo che il gruppo linguistico italiano ed il gruppo linguistico tedesco ottengano almeno un senatore ciascuno.
3. 120. Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso, quarto comma, sostituire le parole: due senatori per ciascuna provincia con le seguenti: tre senatori per ciascuna provincia. Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge due senatori appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed uno appartenente al gruppo linguistico italiano; l'elezione avviene con votazioni separate tra i consiglieri del medesimo gruppo linguistico e con voto limitato.

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, sopprimere il sesto comma;
all'articolo 21, comma 3, sopprimere le parole:
e sesto.
3. 100. Holzmann.

Al comma 1, capoverso, quarto comma, sostituire le parole: due senatori con le seguenti: tre senatori.

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, sopprimere il sesto comma;
all'articolo 21, comma 3, sostituire le parole da:
e sesto comma fino alla fine del comma con le seguenti: comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, sono eletti in ciascuna Regione dal rispettivo Consiglio regionale.
*3. 102. Boato.

Al comma 1, capoverso, quarto comma, sostituire le parole: due senatori con le seguenti: tre senatori.

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, sopprimere il sesto comma;
all'articolo 21, comma 3, sostituire le parole da:
e sesto comma fino alla fine del comma con le seguenti: comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, sono eletti in ciascuna Regione dal rispettivo Consiglio regionale.
*3. 142. Bressa, Zaccaria, Costantini, Dato.

Al comma 1, capoverso, quarto comma, sostituire le parole: due senatori con le seguenti: tre senatori.
3. 106. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, capoverso, quinto comma, sostituire le parole da: un milione di abitanti fino alla fine del comma con le seguenti: quattro milioni di abitanti;
due senatori nelle Regioni con più di quattro milioni di abitanti e sino ad otto milioni, con voto limitato;
tre senatori nelle Regioni con più di otto milioni di abitanti, con voto limitato.
3. 121. Maroni, Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso, settimo comma, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
3. 172. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, settimo comma, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
3. 171. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, settimo comma, sostituire la parola: regionale con le seguenti: delle Regioni a statuto ordinario o speciale.
3. 173. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli eletti restano in carica per la durata della legislatura.
3. 174. Zaccaria, Boato, Costantini, Dato, Bressa.