Allegato B
Seduta n. 252 del 29/11/2007

...

COMMERCIO INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta scritta:

DELLA VEDOVA e ALESSANDRI. - Al Ministro del commercio internazionale, al Ministro per le politiche europee, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
nelle ultime settimane è stato diffuso su Internet un video di presumibile provenienza cinese nel quale sono filmate le atrocità compiute ai danni di diversi animali da pelliccia, nella specie procioni, uccisi con metodi sadici e crudeli (a bastonate, a calci o sbattuti ripetutamente per terra) o scuoiati vivi;
recenti indagini realizzate nella Repubblica Popolare Cinese in merito agli allevamenti di animali da pelliccia, hanno rivelato la totale e inaccettabile assenza di normative relative alle modalità di allevamento e al rispetto di standard minimi di benessere animale;
la brutalità dei metodi di uccisione praticati e la totale assenza delle più elementari norme per ridurre la sofferenza degli animali è palesemente contraria alla direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali - compresi quelli destinati alla produzione di pellicce - recepita in Italia con decreto legislativo 333/98;
nel Piano di azione comunitario sul benessere degli animali della Commissione europea è previsto che le istituzioni comunitarie promuovano «un livello elevato di benessere degli animali nella UE e in ambito internazionale», ponendo in capo alla Comunità il compito di «identificare attivamente i problemi transfrontalieri inerenti al benessere degli animali, siano essi da compagnia o d'allevamento o selvatici, ed elaborare un meccanismo per affrontarli in modo più tempestivo, efficace e coerente»;
dal 31 dicembre 2009 sarà bandito su tutto il territorio della UE il commercio e l'importazione di pelli di cane e gatto per la produzione di pellicce; tale divieto in Italia è vigente dal 2001 per ordinanza ministeriale e dal 1o agosto 2004 ai sensi dell'articolo 2 della legge 189/04;
diversi Stati membri dell'Unione europea hanno emanato normative che vietano l'allevamento degli animali da pelliccia per considerazioni di natura etica e per la difficoltà pratica di garantire il benessere animale, ovviando ai gravissimi problemi riscontrati in questi allevamenti ed evidenziati nel rapporto dello Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW) della Commissione europea adottato il 12 dicembre del 2001 -:
se intenda sviluppare iniziative volte ad includere il rispetto della direttiva 93/119/CEE sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento negli accordi bilaterali con i Paesi terzi ed in particolare con la Repubblica Popolare Cinese, anche ai fini dell'importazione nell'Unione europea, considerato peraltro che il mancato rispetto di standard accettabili di vita animale (che trova spesso corrispondenza nel mancato rispetto di norme igieniche necessarie per tutelare la salute umana) altera le condizioni di concorrenza a danno dei produttori europei;
se il Governo intenda promuovere iniziative per introdurre, sia in Italia che

a livello europeo, ulteriori restrizioni (secondo quanto già fatto sulle pelli di cane e gatto con l'articolo 2 della legge 189/04 in materia di maltrattamento degli animali) all'importazione di pellicce da Paesi nei cui allevamenti non siano verificabili e rispettate condizioni minime di benessere animale.
(4-05797)