Allegato A
Seduta n. 252 del 29/11/2007

...

(A.C. 3199 - Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Differimento di termini).

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A» e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
1. 10. Margiotta.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «I prodotti di cui al comma precedente ancora presenti nei magazzini dei rivenditori alla data del 31 dicembre 2007 possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 31 dicembre 2008.».
1. 01. Adolfo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2007 resta invariato anche per l'anno 2008.
1. 02. Adolfo.
(Inammissibile)