Allegato A
Seduta n. 252 del 29/11/2007

DISEGNO DI LEGGE: NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITÀ PER FAVORIRE L'EQUITÀ E LA CRESCITA SOSTENIBILI, NONCHÉ ULTERIORI NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE (A.C. 3178)

(A.C. 3178 - Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
è sempre più pressante il dibattito sull'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne, attualmente differita di cinque anni in più per gli uomini;
l'Unione europea ha già avviato una procedura d'infrazione per incompatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che stabilisce età pensionabili diverse per uomini e donne nei confronti dell'Italia;
non è pensabile che la situazione muti da un giorno all'altro, ma un percorso di equiparazione deve essere comunque iniziato, ferma restando la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e successivamente in presenza di figli;
questa tendenza è in linea con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa: Austria, Grecia e Italia non prevedono attualmente l'equiparazione dell'età pensionabile, ma tutti gli altri Paesi l'hanno già attuata oppure, come il Belgio e la Gran Bretagna, la realizzeranno in tempi già programmati;
la differenza dell'età pensionabile non ha più alcuna giustificazione né economica né sociale: a 60 anni, una donna ha davanti a sé una prospettiva di vita media di circa 25 anni, rispetto a quella degli uomini che ne hanno invece meno di 21. Il tasso di occupazione femminile è attualmente, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, pari al 46 per cento contro il 70,7 per cento degli uomini. Si è quindi ben lontani dall'obiettivo previsto dall'Agenda di Lisbona del 60 per cento fissato per le donne entro il 2010;
rimane fermo, tuttavia, il diritto della donna ad avere maggiori tutele, che necessitano di una adeguata regolamentazione, onde poter soddisfare l'esigenza di conciliare il lavoro con la vita familiare;
l'estensione della durata del rapporto di lavoro delle lavoratrici, attraverso l'equiparazione dell'età pensionabile a quella degli uomini, come è stato sollevato in sede comunitaria, rende sempre più indispensabili interventi normativi che favoriscano l'occupazione femminile attraverso il riconoscimento di vantaggi retributivi e pensionistici relativi al periodo della maternità obbligatoria e ai congedi parentali;
alla luce di quanto precedentemente rilevato, appare opportuno procedere all'equiparazione dell'età pensionabile tra uomo e donna prevedendo una progressiva riduzione dell'età pensionabile per la donna pari ad un anno per ciascun

figlio, fino ad un limite massimo di 5 anni, l'estensione del contributo spettante nel periodo di maternità obbligatoria e di congedo parentale al 100 per cento della retribuzione in luogo dell'attuale 30 per cento e la possibilità che il periodo dell'aspettativa non retribuita fino ad un massimo di due anni risulti con una contribuzione previdenziale figurativa; sarebbe inoltre opportuno che tali tutele venissero estese anche alle lavoratici autonome;
molti Paesi, come documenta ampiamente l'OCSE, hanno già avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo,

impegna il Governo

previo monitoraggio degli effetti applicativi del provvedimento in esame, con specifico riferimento all'esercizio della delega sul riordino della normativa in materia di occupazione femminile, prevista dal comma 81 dell'articolo unico del disegno di legge in esame, ad adottare le opportune iniziative volte a valutare l'opportunità di dare seguito alle questioni indicate in premessa.
9/3178/1. Widmann, Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, in coerenza con i contenuti della legge finanziaria, volte ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori precari nel settore pubblico e, in particolare, scuola, università, ricerca e beni culturali, con particolare riferimento all'urgenza che nuovi ricercatori, personale docente e tecnico-amministrativo vengano inseriti negli organici.
9/3178/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone, Rocchi, Burgio.

La Camera,
premesso che:
nella disegno di legge in esame, è considerato elemento fondamentale la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro con riferimento a condizioni particolarmente sfavorevoli, nell'ambito dei principi e criteri direttivi di una graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad assicurare la connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori diversamente abili.
9/3178/3. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Rocchi, Burgio.

La Camera,
premesso che:
l'orientamento sessuale è uno degli elementi costitutivi dell'essere umano;
il diritto di determinare liberamente l'orientamento sessuale e il diritto di esprimerlo senza paura devono essere i considerati diritti umani nel senso più completo del termine, nell'ottica della Dichiarazione universale dei diritti umani e di altri atti sulla protezione internazionale dei diritti umani.
con le direttive della Comunità europea n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000 e n. 2000/78/CE del 27 novembre 2000 si attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dall'origine etnica, e si stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento

in materie di occupazione e di condizione di lavoro che proibiscono le discriminazioni dirette o indirette basate sull'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale;
l'articolo 3 della Costituzione sancisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di convinzioni personali e sociali»;

impegna il Governo

a garantire che, nell'ambito del recepimento delle direttive in materia di mercato di lavoro e nel rispetto dei principi di delega, fra le forme di discriminazione dirette ed indirette vietate vengano ricomprese a tutti gli effetti quelle basate sulle ragioni di orientamento sessuale e di identità di genere.
9/3178/4. Rocchi, Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone, Burgio.

La Camera,
premesso che:
l'istituto contrattuale dell'apprendistato, per oltre 50 anni, ha rappresentato lo strumento primario di ingresso nel mondo del lavoro e di trasmissione delle competenze nel comparto artigiano. Il binomio apprendistato-artigianato è così forte e di immediata percezione che, persino nel linguaggio e nel sentire comune, assurge ad elemento qualificante di un particolare contesto socio-produttivo, caratterizzato da una dimensione d'impresa, da un'organizzazione del lavoro e, soprattutto, da una modalità di apprendimento non rinvenibili in altri comparti;
il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, agli articoli 47 e seguenti, ha introdotto dei cambiamenti significativi in merito alla disciplina dell'apprendistato nelle materie della durata, dell'età e dell'inquadramento. In particolare, il meccanismo del sotto inquadramento, fino a due livelli sotto a quello della qualifica da conseguire, si affianca alla normativa tuttora in vigore di cui agli articoli 11 e 13 della legge n. 25 del 1955, che consente ai contratti collettivi di lavoro, attraverso il criterio della gradualità, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in maniera percentuale rispetto all'anzianità di servizio e all'avanzamento delle capacità tecnico-professionali;
l'attuale tornata di rinnovi contrattuali nell'artigianato, pur con ritardi dovuti alla controversa disciplina dell'apprendistato, ha già visto la sottoscrizione di ipotesi di accordo che interessano più del 50 per cento dei lavoratori dipendenti del comparto, per i quali le parti sociali hanno deciso di mantenere il criterio della gradualità nella determinazione della retribuzione. In particolare, le parti sociali sono giunte alla stipula di accordi di rinnovo dei CCNL nei settori dell'edilizia, del trasporto, della grafica e terziario avanzato, del legno e dei lapidei, dopo aver verificato che l'apprendistato nell'artigianato si caratterizza per un percorso formativo non assimilabile a quanto avviene in altri comparti;
le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 276 del 2003, ove interpretate alla luce della risposta all'interpello 1o ottobre 2007, n. 28, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale generano uno stato di incertezza che deve essere rapidamente superato. Al riguardo, il criterio di delega individuato dal disegno di legge in esame, come previsto dall'articolo 1, comma 33, volto al rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva, individua un obiettivo da raggiungere con tempestività, onde evitare il protrarsi delle attuali difficoltà,

impegna il Governo:

a riconoscere l'urgenza di intervenire con nuove norme a modifica della disciplina vigente, al fine di superare le attuali incertezze nei tempi più rapidi, esercitando tempestivamente i poteri di delega a tal fine conferitigli;

ad affidare prioritariamente all'autonomia della contrattazione collettiva la definizione della modalità di retribuzione dell'apprendista, come previsto dalla disciplina di cui alla legge n. 25 del 1955, in considerazione della specificità dei percorsi di apprendimento tecnico professionali che caratterizzano i singoli comparti.
9/3178/5. Quartiani, Lenzi, Ottone, Farinone, Tomaselli.

La Camera,
premesso che:
il 23 luglio 2007, a seguito di un lungo ed importante lavoro di concertazione con il Governo, è stato firmato fra l'altro dalle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e dalle organizzazioni sindacali di riferimento per il settore il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» in cui vi è un capitolo dedicato specificamente alla cooperazione;
gli obiettivi del Protocollo mirano ad intervenire in materia di cooperative spurie e di «dumping contrattuale», obiettivi condivisibili da tutte le associazioni nazionali del movimento cooperativo, quali organizzazioni che in base al decreto ministeriale di riconoscimento hanno quale compito primario previsto dalla legge quello di rappresentare, assistere e tutelare il movimento cooperativo, oltre che di svolgere l'essenziale funzione di vigilanza e controllo sulle cooperative aderenti;
il 10 ottobre 2007 è stato sottoscritto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dello sviluppo economico un Protocollo sulla cooperazione attuativo dei principi definiti nel Protocollo del 23 luglio 2007 solo con alcune delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e dalle rispettive organizzazioni sindacali di riferimento;
il Protocollo sulla Cooperazione del 10 ottobre 2007 prevede, in relazione all'esigenza di realizzare un'efficace azione di contrasto al fenomeno delle cosiddette «cooperative spurie», la costituzione presso le direzioni provinciali del lavoro di appositi osservatori permanenti composti dai rappresentanti delle parti sociali firmatarie nonché da rappresentanti dell'INPS e dell'INAIL;
lo scopo fondamentale del Protocollo sulla cooperazione del 10 ottobre 2007 è quello di opporsi in modo efficace al fenomeno della cooperazione spuria e tale obiettivo può essere tanto più raggiunto quante più associazioni del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e le rispettive organizzazioni sindacali di riferimento sono coinvolte attraverso la sottoscrizione del Protocollo stesso;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha diramato in data 12 ottobre 2007 una circolare, prot. n. 25/segr/0013075, nella quale si invitano le direzioni regionali e provinciali del lavoro a convocare «le competenti strutture territoriali delle parti sociali e degli enti chiamati a far parte degli osservatori permanenti», auspicando un impegno di tutte le associazioni del mondo cooperativo, senza operare alcuna preclusione e/o esclusione;
in data 14 novembre 2007 la Camera dei deputati ha approvato la mozione n. 1-00250 nella quale si impegna il Governo a realizzare la concreta attuazione dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che stabilisce la certificazione del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, prevedendo, in caso di mancata realizzazione, idonee iniziative legislative volte ad introdurre una normativa secondo cui, qualora le province non abbiano costituito le commissioni di certificazione, le stesse possano essere istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e siano presiedute da un presidente indicato dalla

direzione del lavoro medesima, confermandone, tuttavia, la composizione già prevista dalla normativa vigente, il tutto per assicurare quella funzione di controllo sulle forme contrattuali applicate ai soci lavoratori coimprenditori,

impegna il Governo:

a garantire il rispetto delle finalità mutualistiche e il perseguimento della funzione sociale da parte di tutto il mondo della cooperazione, anche attraverso un capillare ed attento controllo delle modalità di attuazione del lavoro in cooperativa, affinché non siano disattesi i principi contenuti nella legge n. 142 del 2001, né quelli indicati nell'articolo 83 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che stabilisce la certificazione del regolamento interno delle cooperative per quanto concerne i rapporti di lavoro;
ad attuare possibili iniziative volte ad estendere la sottoscrizione del Protocollo sulla cooperazione del 10 ottobre 2007 a tutte le associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e rispettivi sindacati di riferimento firmatari del Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007, e ad integrare i componenti dei già istituiti o degli istituendi osservatori permanenti presso le direzioni provinciali del lavoro con i rappresentanti di tutte le associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e dei rispettivi sindacati di riferimento firmatari del protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007.
9/3178/6. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Ulizia, Donadi, Evangelisti, Porfidia, Razzi, Costantini, Misiti, Palomba, Astore, Vacca, Oppi.

La Camera,
premesso che,
la peculiarità dell'attività termale - pur non essendo ricompresa nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963 - è tale per cui il suo carattere stagionale è indissolubilmente e necessariamente legato ai cicli temporali che sono propri al comparto turistico;
trascurare di tutelare questa caratteristica specifica, anche in riferimento alla normativa in materia di contratti di lavoro, significherebbe causare pesantissime ricadute ad un settore che, attualmente, dà lavoro a più di 16.000 addetti;
anche il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, di attuazione della legge 29 marzo 2001, n. 135, (la cosiddetta «legge quadro sul turismo»), inserisce l'attività termale tra le tipologie di attività a «valenza generale relativamente alle attività turistiche»,

impegna il Governo

in sede di attuazione della norma, a valutare l'opportunità di adottare specifiche iniziative volte a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 40, lettera b), capoverso comma 4-ter, con riferimento alle aziende termali di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
9/3178/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Vannucci, Albonetti, Chicchi, Incostante, Burchiellaro, Brandolini, Giovanelli, Musi, Naccarato, Mantini, Nannicini.

La Camera,
premesso che:
il Governo ha manifestato l'intenzione di procedere ad una riforma degli ammortizzatori sociali entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, attraverso la delega di cui ai commi 28 e 29 dell'articolo unico;
già nella XIII legislatura, il primo Governo D'Alema aveva disposto, con la legge 17 maggio 1999, n. 144 (collegato

ordinamentale alla finanziaria del 1999 in materia di occupazione e previdenza), all'articolo 45, una riforma degli ammortizzatori sociali, mai esercitata, presumibilmente per la volontà dell'allora Governo di centro-sinistra di non assumersi responsabilità «spinose», ma più realisticamente per l'impossibilità di rispettare il vincolo posto dal comma 13 del citato articolo 45, ovvero che «l'attuazione delle deleghe (...) non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica»;
il termine per l'esercizio della delega, è stato ripetutamente prorogato (originariamente fissato al 31 dicembre 1999, dall'articolo 45, comma 1, della legge n. 144 del 1999, e successivamente prorogato al 30 aprile 2000 dalla legge n. 263 del 1999, di conversione del decretolegge n. 214 del 1999, poi ancora prorogato con altre disposizioni di legge), senza, come già detto, trovare mai attuazione;
nel dettaglio, la disposizione di cui alla lettera c) del comma 29 dell'articolo unico del provvedimento in esame, prevede, nell'ambito delle delega a riformare la materia degli ammortizzatori sociali, la copertura figurativa per i soggetti beneficiari di trattamenti di disoccupazione, calcolata sulla base della retribuzione;
il vincolo di attuare la riforma degli ammortizzatori sociali senza creare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è stato nuovamente posto al comma 93 dell'articolo unico del provvedimento in esame;
esiste quindi una palese contraddizione, in quanto la cosiddetta «copertura figurativa» dei periodi di inoccupazione ricade, inevitabilmente, sulla fiscalità generale,

impegna il Governo

a tenere costantemente informato il Parlamento, ai sensi del comma 90 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, circa il modo in cui intenda procedere alla riforma degli ammortizzatori sociali secondo i principi e i criteri elencati e rispettare, al contempo, il vincolo di non far derivare, dall'emanazione del relativo decreto legislativo, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di evitare che possa muoversi nella direzione seguita nella XIII legislatura, ovvero di prorogare ad oltranza il termine per l'esercizio della delega senza mai esercitarla.
9/3178/8. Garavaglia, Stucchi, Caparini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca l'attuazione di un Protocollo non sottoscritto da numerose associazioni datoriali;
le misure in esso contenute appaiono carenti, in quanto non si affronta il tema fondamentale dell'adeguamento dei salari al costo della vita;
l'impostazione del provvedimento sembra troppo orientata a politiche di assistenza e previdenza, a scapito di politiche attive del lavoro;
l'Italia è un Paese piuttosto «uniforme» in materia di politica salariale, ma alquanto «eterogeneo» dal punto di vista delle condizioni di lavoro: è oggettiva, infatti, l'esistenza di forti differenze tra Nord e Sud, dovute agli sgravi contributivi, al costo della vita, alla produttività, ecc.;
il divergente aumento della pressione contributiva e fiscale che l'attuazione del provvedimento contempla ostacolerà di fatto il rilancio della competitività che il provvedimento medesimo intende perseguire;
il disposto di cui al comma 71 dell'articolo unico prevede l'abolizione, a partire dal 1o gennaio 2008, della contribuzione aggiuntiva sulle ore di lavoro straordinario, introdotta dalla Finanziaria 1996, in un'ottica di riduzione del costo del lavoro e di sostegno alla competitività;
tale intervento è positivo, ma non sufficiente a favorire la produttività delle

aziende italiane e ad «aiutare» le molte famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative di propria competenza volte, nell'ambito di una strategia fiscale improntata alla sostenibilità, ad agganciare il potere di acquisto delle retribuzioni al reale costo della vita, attraverso la promozione della differenziazione territoriale dei salari reali, nonché a valutare l'opportunità, in sede di adozione di futuri provvedimenti economico-finanziari, di prevedere la detassazione del lavoro straordinario.
9/3178/10. Filippi, Brigandì.

La Camera,
premesso che:
in particolare, il comma 2 dell'articolo unico del provvedimento in esame prevede l'abolizione del cosiddetto «scalone» (ovvero l'innalzamento dal 1o gennaio 2008 a sessanta anni, con uno scatto di tre anni, per l'accesso alla pensione di anzianità, come stabilito dalla legge n.243 del 2004) e l'introduzione dei cosiddetti «scalini», ovvero si fissa in cinquantotto anni (cinquantanove per i lavoratori autonomi) l'età minima per la pensione di anzianità, con trentacinque anni di contributi nel 2008, con aumento graduale del requisito anagrafico fino a raggiungere sessantuno anni (sessantadue per i lavoratori autonomi) dal 1o gennaio 2013;
l'intervento pensionistico prevede, altresì, l'introduzione di «quote» quale somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva, per cui a decorrere dal mese di luglio 2009, sarà possibile andare in pensione al conseguimento di «quota 95» («quota 96» per gli autonomi), con un graduale innalzamento fino a «quota 97» («quota 98» per i lavoratori autonomi) a decorrere dall'anno 2013;
tali «scalini» creano iniquità per i lavoratori dipendenti appartenenti alla classe 1951 e per i lavoratori autonomi della classe 1950 per via delle regole differenziate che si applicano a seconda se si è nati nel primo ovvero nel secondo semestre dell'anno 1951: per i primi, infatti, che compieranno cinquantotto anni entro il 30 giugno 2009, sarà possibile accedere al trattamento pensionistico con i requisiti validi fino a alla citata data del 30 giugno 2009, ovvero cinquantotto anni di età e trentacinque di contributi, senza dover conseguire alcuna «quota», mentre per gli altri si applicano le nuove regole in vigore dal 1o luglio 2009 e cioè compimento dei cinquantanove anni di età e raggiungimento di quota 95 tra anni di contribuzione ed età anagrafica; ugualmente, per i lavoratori autonomi «classe 1950»: i nati tra gennaio e giugno 1950, infatti, potranno andare in pensione nel primo semestre del 2009 con cinquantanove anni di età e trentacinque di contributi e, la pensione sarà liquidata dal 1o luglio dell'anno successivo, mentre i nati tra luglio e dicembre del 1950 dovranno attendere i sessanta anni di età e trentasei di contributi (cosiddetta quota 96) e per loro la finestra di uscita si aprirà il 1o gennaio del secondo anno successivo;
ad essere maggiormente penalizzate saranno le donne lavoratrici dipendenti nate nel secondo semestre del 1951 e lavoratrici autonome nate nel 1950, dal momento che le interessate andranno in pensione con sessanta anni compiuti e, dunque, di fatto per loro il pensionamento di anzianità è cancellato, visto che con sessanta anni di età anagrafica conseguono il diritto a pensione di vecchiaia;
ogni riforma, purtroppo, finisce con il creare ingiustizie, basti pensare a coloro che nel 1995 avevano meno di 18 anni di contribuzione solo per qualche giorno o settimana e si sono ritrovati coinvolti nel sistema contributivo;
il disegno di legge affronta la questione femminile solo per l'aspetto occupazionale e non anche sotto un profilo previdenziale;

esiste il problema irrisolto delle cosiddette «donne silenti», ovvero di quella categoria di lavoratrici che, per scelta o per necessità, hanno prestato attività lavorativa per brevi periodi ovvero hanno sacrificato la loro carriera professionale per dedicarsi alla famiglia e, pertanto, hanno versato contributi per un numero di anni non sufficienti a garantirgli un minimo pensionabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a ridefinire il trattamento previdenziale delle lavoratrici che hanno prestato attività lavorativa per un periodo di tempo tale da non giungere al completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici.
9/3178/11. Fava, Giancarlo Giorgetti, Allasia.

La Camera,
premesso che:
la metà delle risorse necessarie per il superamento dello scalone e per le agevolazioni a favore dei lavori usuranti sarà reperita attraverso l'aggravio della pressione contributiva;
si finisce per alimentare la spirale perversa basata sul paradigma maggiore spesa-maggiori entrate;
da più parti si sono levate critiche anche al rinvio al 2010 della revisione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione, con il rischio di depotenziare i contenuti della «riforma Dini» attraverso un ricorso improprio alla fiscalità generale;
preoccupazione è stata espressa a proposito delle modifiche normative in materia di mercato del lavoro che introducono nuove rigidità per le imprese, come nel caso delle novità sui contratti a tempo determinato, sul lavoro a chiamata, sul part-time, etc.;
si è espressa, inoltre, perplessità sul nuovo meccanismo per accedere alle agevolazioni contributive per la contrattazione di secondo livello che rischia di creare difficoltà alle imprese che intendono fruirne;
è stata altresì criticata una norma del disegno di legge che, di fatto, rende non fruibile l'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi da imprese artigiane e PMI del terziario non rientranti nella cassa integrazione guadagni, con il rischio di gravi ripercussioni occupazionali;
desta preoccupazione anche la mancanza di chiari elementi di valutazione sul futuro assetto degli ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare che l'attuazione della legge persegua realisticamente l'obiettivo del Protocollo ovvero il rilancio della competitività ed il sostegno dell'equità sociale e non sia invece un freno ed un'ulteriore penalizzazione per l'attività delle piccole e medie imprese.
9/3178/12. Allasia, Montani, Cota.

La Camera,
premesso che:
un segnale di attenzione che è al tempo stesso l'ammissione di una vera e propria emergenza nazionale: l'obiettivo qualificante di Lisbona, il raggiungimento del tasso di occupazione femminile del sessanta per cento entro il 2010, è ancora molto lontano almeno per l'Italia;
l'Italia, con un tasso nel 2006 del 46,3 per cento, ovvero undici punti in meno della media dell'Unione (57,4 per cento), si trova largamente al di sotto anche dell'obiettivo intermedio fissato al 57 per cento per il 2005;
la scarsa occupazione femminile ha riflessi sul tasso d'occupazione dell'intera popolazione, che nel 2006 è stato del 58,4 per cento, rispetto alla media dell'Unione a ventisette del 64,4 per cento;

il problema non è solo la quantità del lavoro femminile: allo stesso livello lavorativo, la retribuzione di una donna è del ventitré per cento inferiore a quella di un uomo;
il comma 81 dell'articolo unico del provvedimento in esame contiene una delega a rivedere la normativa in materia di occupazione femminile, che contempli, tra le altre cose, incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili conseguenti alla necessità di conciliare tempi di vita familiare e di lavoro, il rafforzamento del lavoro a tempo parziale e del telelavoro, il rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e lavoro, il potenziamento delle azioni volte a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, ecc.;
appare opportuno che il Governo non strumentalizzi la questione del lavoro femminile e si impegni affinché quanto previsto nella citata delega non rimanga «lettera morta»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui in premessa a realizzare un progetto organico che metta la donna al centro del mondo del lavoro, dando piena attuazione a quanto previsto nel protocollo di Lisbona, non strumentalizzando la questione del lavoro femminile per scopi propagandistici.
9/3178/13. Lussana, Goisis.

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere per il lavoro stagionale in agricoltura, previo avviso comune delle parti sociali, l'istituzione di un contributo unificato, ai fini assistenziali e previdenziali, calcolato su base unitaria (per giorno e per unità di lavoro) che il datore di lavoro può versare acquistandolo per via informatica, o attraverso schede prepagate.
9/3178/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Dozzo, Pini, Fugatti, Zucchi, Bellanova, Brandolini, Vincenzo De Luca, Fadda, Fiorio, Fogliardi, Cinzia Maria Fontana, Franci, Oliverio, Pertoldi, Servodio, Sircana, Soro.

La Camera,
premesso che:
i commi dal 25 al 29 dell'articolo unico recano disposizioni in materia di ammortizzatori sociali intervenendo, in particolare, in materia di indennità di disoccupazione;
le linee guida del piano industriale 2008-2010 di Alitalia ipotizzano un ridimensionamento della rete di collegamenti a lungo raggio sull'hub di Malpensa, con effetti dannosi per l'intero sistema del trasporto aereo nazionale;
tale ridimensionamento rappresenta inoltre un serio e reale ostacolo anche allo sviluppo delle imprese che operano nel settore aeroportuale, facendo presagire, in stretta correlazione con quanto annunciato da Alitalia, il rischio di una riduzione dei livelli occupazionali;
i successivi commi dall'85 all'89 sono finalizzati a rendere più efficaci gli strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994,

impegna il Governo

a perseguire l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di vita in aeroporto, contemplando l'opportunità di adottare iniziative volte a riconoscere tutele analoghe o similari a quelle di cui ai commi da 85 a 89 citati in premessa ai lavori impiegati nel settore aeroportuale.
9/3178/15. Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Caparini.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame interviene, ai commi dal 72 al 74 dell'articolo unico, con misure in favore dei giovani in materia di accesso al credito: per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto; al fine di incentivare le attività innovative; per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese;
secondo i recenti dati pubblicati dall'ISTAT, ben il quarantacinque per cento dei giovani in un'età compresa tra i venticinque e i trentaquattro anni vive ancora con i propri genitori;
al cospetto di una credenza popolare che giustifica tale allarmante dato come una conseguenza dovuta allo stile di vita proprio dei giovani italiani, a cui piace essere dei «bamboccioni», la verità è ben diversa;
le difficoltà che i giovani incontrano nel vivere da soli sono dovute per il 45 per cento ad un reddito insufficiente, per il 19,7 per cento ad una instabilità del lavoro che produce periodi lunghi di disoccupazione e per il 14,6 per cento a difficoltà insormontabili nell'acquistare una casa;
i giovani rappresentano il benessere di una società, il motore propulsivo della crescita economica, culturale e sociale di un Paese,

impegna il Governo

ad una presa in carico globale delle politiche giovanili, nell'ambito di una completa e organica riforma del welfare, e ad adottare le opportune misure dirette ad istituire un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa, allo scopo di sostenere la piena realizzazione di una vita indipendente dei giovani dalle famiglie di provenienza.
9/3178/16. Grimoldi.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame dà attuazione all'accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso, siglato da Governo e parti sociali;
taluni interventi in esso contemplati, quale l'abolizione dello scalone, di cui al comma 2 dell'articolo unico, e l'abrogazione del lavoro intermittente e dello staff leasing, previsti, rispettivamente ai commi 45 e 46 del medesimo articolo, scaturiscono più da un esigenza politica e strumentale dell'attuale maggioranza governativa, vale a dire il superamento delle riforme varate dal Governo di centro-destra, che da una reale necessità di intervento legislativo;
secondo i recenti dati ISTAT sull'occupazione, infatti, nei primi nove mesi del 2006, sono aumentati rispettivamente di 0,5 e 1,0 punti percentuali i tassi di attività e di occupazione complessivi (62,7 per cento e 58,4 per cento), mentre si è ridotto quello di disoccupazione (dal 7,6 per cento al 6,7 per cento), collocato così al di sotto della media europea (8,0 per cento UE25 e Euro zone); ciò a dimostrazione del fatto che il merito della cosiddetta «riforma Biagi» è di aver «regolamentato» la flessibilità, facendo emergere una gran quantità di soggetti dal sommerso e dal precariato senza regole;
da quanto emerso dal dibattito nel corso dell'esame in sede referente, ma anche e soprattutto dal testo dell'emendamento presentato in Assemblea, la volontà del Governo è quella di discostarsi il meno possibile dal testo originario del disegno di legge, per non voler alterare il protocollo firmato dalle parti sociali;
il cosiddetto «superbonus» - ovvero la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di rimanere al lavoro anche oltre il raggiungimento dei requisiti per la pensione, in cambio di avere in busta paga l'equivalente della somma contributiva - introdotto dalla legge n. 243 del 2004, e solo per il periodo

2004-2007, ha consentito a novantamila persone di rinviare la pensione, senza alcun costo aggiuntivo per lo Stato;
lo stesso rappresentante del Governo in Commissione Lavoro, nella seduta di giovedì 8 novembre scorso, durante l'esame preliminare del provvedimento, ha ammesso «(...) che il Governo intende naturalmente farsi carico della necessità di innalzare l'età pensionabile, agendo però attraverso un meccanismo più equo e graduale dello scalone (...)»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, eventualmente anche nel corso dell'esame dei provvedimenti che compongono la manovra per il 2008, misure opzionali e facoltative per il lavoratore che incentivino il posticipo al pensionamento, considerato che tale previsione non altera la sostanza del Protocollo.
9/3178/17. Bodega.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 1, comma 81, delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile.
nella lettera a), del citato comma 81 è inserita la previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 31, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;
il 23 ottobre 2007 è stato pubblicato il secondo rapporto sullo stato di attuazione della strategia di Lisbona coordinato dal Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal rapporto emerge che il tasso di occupazione femminile in Italia si attesta al 46,3 per cento, rispetto alla media dell'Unione del 57,4, e si trova largamente al di sotto dell'obiettivo finale fissato al 60 per cento nel 2010 ed anche dell'obiettivo intermedio fissato al 57 per cento per il 2005;
dal succitato accordo emerge che una delle ragioni che determinano il perdurare di uno scarso livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro sia costituita dalla necessità, che ancora grava principalmente su di esse, di coniugare le responsabilità familiari con gli obblighi derivanti dallo svolgimento di un'attività lavorativa stabile e continuativa;
per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore dì alta criticità come testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le single, al 55,5 per cento tra quelle con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con 3 o più figli;
il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio;
a parità di posizione nella professione, le donne guadagnano molto meno degli uomini, con differenze che vanno da un minimo del 13 per cento fra gli impiegati fino a superare il 20 per cento tra i manager;
nel 2005 dei quasi 2,9 milioni di professionisti, dirigenti e quadri rilevati dall'ISTAT solo poco più del 30 per cento sono di sesso femminile;

la presenza decrescente di donne in posizioni di maggiore responsabilità è indice evidente delle difficoltà che esse incontrano ad accedere a posizioni elevate nel mondo del lavoro;
la legge n. 903 del 1977 prevede una normativa organica volta ad assicurare la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, vietando qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale;
la legge n. 125 del 1991 ha disciplinato le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, cioè le misure aventi lo scopo di rimuovere le disuguaglianze che impediscono la realizzazione della parità stessa;
il primo comma dell'articolo 37 della Costituzione recita: «la donna lavoratrice, ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore»,

impegna il Governo:

a favorire l'adozione di iniziative legislative che mirino ad incrementare le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici, al fine di configurare alcuni strumenti di politica fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativamente e qualitativamente più elevata, delle donne al mondo del lavoro;
a prevedere azioni volte a favorire l'avviamento di studi professionali da parte di donne.
9/3178/18. Germontani, Lo Presti.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame all'articolo 1, comma 3, delega il Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti;
all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 sono definite le mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività;
il personale addetto ai reparti di pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e rianimazione svolge un'attività lavorativa caratterizzata da ritmi di lavoro estenuanti, stress psico-fisico dovuto anche all'impossibilità di godere regolarmente dei riposi infrasettimanali previsti per legge e un continuo contatto con pazienti a rischio che li sottopone al costante pericolo di contrarre malattie infettive,

impegna il Governo

a valutare, previo monitoraggio degli effetti applicativi del provvedimento, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a riconsiderare la posizione del personale addetto ai reparti di pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e rianimazione, al fine di valutare la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento anticipato, ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame.
9/3178/19. Antonio Pepe, Lo Presti, Germontani.

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame, al comma 5 dell'articolo 1, vengono introdotte

finestre temporali per il pensionamento anticipato con quarant'anni di contribuzione e per il pensionamento di vecchiaia, prefigurando ad avviso dei presentatori una penalizzazione illogica a carico di chi ha un'ampia copertura di contributi e di chi ha i requisiti per il pensionamento di vecchiaia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, eventualmente all'esito di un monitoraggio applicativo, di riconsiderare tale norma in termini di maggiore equità per questi lavoratori che non meritano questa penalizzazione, consentendo loro di andare in quiescenza non appena conseguito il requisito e senza dover sottostare ad altri vincoli temporali.
9/3178/20. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123, ha ampliato i poteri dell'ispettore del lavoro, consentendo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, di adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale;
sebbene tale disposizione sia di estrema importanza per la tutela e la sicurezza dei lavoratori, essa pone a carico degli ispettori del lavoro una enorme responsabilità, peraltro non compensata da un innalzamento del trattamento economico o indennitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un'assicurazione sulla responsabilità civile e contabile degli ispettori del lavoro, che consenta loro la possibilità di svolgere con le idonee garanzie le proprie mansioni.
9/3178/21. Fabris, Rossi Gasparrini.

La Camera
premesso che:
il Governo ha da tempo posto la lotta alla precarietà e il graduale incremento dei livelli di occupazione stabile al centro della sua azione;
nell'ambito dell'impegno volto alla riduzione della precarietà nel lavoro, sono state finora emanate norme volte ad affrontare il problema della stabilizzazione dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione, e a tal fine la finanziaria dello scorso anno istituiva un apposito Fondo per la realizzazione di piani di assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto nella P.A.;
sempre la legge finanziaria per il 2007 prevedeva, all'articolo 1, comma 519, misure per la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione in servizio a tempo determinato da almeno tre anni;
il criterio selettivo che esclude dalla suddetta stabilizzazione a domanda il personale dirigenziale pone non pochi problemi al comparto sanitario, in quanto in questo settore, proprio per le sue peculiarità, le figure dirigenziali (medici, biologi, farmacisti, ecc.) ricoprono la maggior parte del lavoro precario, con varie forme di contratti a termine, creando inevitabilmente una grave discriminazione tra le figure dirigenziali e non,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito degli interventi per la stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione, l'inclusione del personale dirigenziale medico, veterinario, sanitario, tecnico, professionale e amministrativo del

comparto del Servizio sanitario nazionale e del Ministero della salute con contratto a termine.
9/3178/22. Pellegrino, Zanella.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame definisce, sia pure in termini non soddisfacenti, limiti temporali all'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato;
esso non delimita le causali per accedere a tali contratti;
nell'utilizzo dei contratti e termine si sono verificati molteplici abusi da parte imprenditoriale a scapito della dignità dei lavoratori, spesso ricattati dalla precarietà del loro contratto,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative per delimitare le causali di impiego dei contratti a tempo determinato anche recependo la contrattazione collettiva tra le parti sociali in materia.
9/3178/24. Buffo, Zanotti, Di Salvo, Leoni, Fumagalli, Bandoli, Nicchi, Sasso, Trupia, D'Antona, Scotto, Aurisicchio, Attili, Lomaglio, Maderloni, Pettinari, Rotondo, Cialente, Burgio, Vacca.

La Camera,
premesso che:
in Italia i collaboratori hanno abbondantemente superato il 10 per cento degli occupati. Le statistiche dicono che i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto sono oltre un milione; i collaboratori occasionali oltre 100 mila; le partite IVA individuali superano le 350 mila e gli associati in partecipazione oltre 400 mila;
cresce il numero delle donne precarie: sono il 50 per cento dei parasubordinati, mentre tra i lavoratori stabili rappresentano meno del 40 per cento. Se in Italia la precarietà caratterizza sempre più il lavoro, il prezzo maggiore lo pagano le donne;
negli ultimi anni il numero dei committenti è cresciuto del 90 per cento. Il ricorso alle collaborazioni interessa tutti i settori merceologici e tutte le attività, nel privato e nel pubblico. Ciò testimonia che le disposizioni legislative non hanno contrastato efficacemente le false collaborazioni;
oltre il 90 per cento dei lavoratori parasubordinati ha un unico committente e non lo ha cambiato negli ultimi tre anni, lavora presso l'azienda e ha un orario di lavoro definito;
secondo i dati del bilancio consuntivo del fondo INPS diminuiscono i compensi, già magri, dei collaboratori. I compensi dei lavoratori parasubordinati non sono vincolati a minimi stabiliti per legge o per contratto. Dopo cento anni si riaffacciano vecchie discriminazioni: le collaboratrici guadagnano circa la metà degli uomini;
il lavoro atipico non deve costare meno di quello dipendente. Gli attuali compensi dei precari, determinati unilateralmente dai datori di lavoro, mortificano professionalmente ed economicamente milioni di lavoratori e ne pregiudicano anche il futuro previdenziale,

impegna il Governo

a fronte degli abusi nell'utilizzo di forme di lavoro solo apparentemente autonomo in luogo del lavoro dipendente, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:
confermare e ridare centralità al lavoro a tempo indeterminato ridefinendo la natura del lavoro subordinato e mettendo argini alla frammentazione dei processi produttivi e delle tipologie contrattuali di lavoro, ristabilendo i diritti di milioni di lavoratori;

rivedere la normativa sulla cessazione dei rami d'azienda fatta senza alcun requisito di autonomia funzionale.
9/3178/25. Di Salvo, Pettinari, Buffo, Zanotti, Leoni, Fumagalli, Bandoli, Nicchi, Sasso, Trupia, D'Antona, Scotto, Aurisicchio, Attili, Lomaglio, Maderloni, Rotondo, Cialente.

La Camera,
premesso che:
centinaia di migliaia di lavoratori sono impiegati con contratti di collaborazione a progetto;
a questi lavoratori sono negati diritti essenziali quali un'adeguata indennità di disoccupazione, il riconoscimento di un'indennità per i periodi di malattia, un'adeguata indennità per maternità;
l'utilizzo di queste forme di lavoro più che contribuire alla flessibilità del lavoro si configura come sfruttamento di una manodopera a costi contenuti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative per garantire a questi lavoratori pari dignità e diritti, valutando la possibilità di corrispondere un'adeguata indennità di disoccupazione.
9/3178/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanotti, Di Salvo, Leoni, Fumagalli, Bandoli, Buffo, Nicchi, Sasso, Trupia, D'Antona, Scotto, Aurisicchio, Attili, Lomaglio, Maderloni, Pettinari, Rotondo, Cialente.

La Camera,
premesso che:
le norme previdenziali che oggi interessano le forme di lavoro precario e di collaborazione temporanea non saranno in grado di garantire una pensione dignitosa alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati da queste tipologie contrattuali;
le lavoratrici e i lavoratori a tempo determinato riceveranno una pensione ridotta a causa delle riduzioni contributive previste a favore delle imprese per incentivare questo tipo di contratto;
tali sconti contributivi non sono funzionali ad una pretesa esigenza di flessibilità dei contratti di lavoro ma ad un mera riduzione dei costi a scapito dei diritti e della dignità dei lavoratori,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad aumentare i contributi previdenziali per le forme atipiche portandoli in tempi rapidi ad un livello pari o superiore a quelli relativi ai lavoratori a tempo indeterminato.
9/3178/27. Maderloni, Di Salvo, Pettinari, Buffo, Zanotti, Leoni, Fumagalli, Bandoli, Nicchi, Sasso, Trupia, D'Antona, Scotto, Aurisicchio, Attili, Lomaglio, Rotondo, Cialente.

La Camera,
premesso che:
il contratto collettivo nazionale di lavoro rinnovato il 27 luglio 2007 esplicitamente prevede la possibilità di svolgere l'apprendistato in cicli stagionali, anche mediante assunzioni a tempo determinato;
le parti stipulanti lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro hanno congiuntamente richiesto al Governo di «confermare che ai sensi delle disposizioni vigenti è possibile svolgere l'apprendistato in cicli stagionali così come disciplinato dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria sul piano nazionale o regionale, anche con riferimento alle nuove tipologie di apprendistato introdotte dal decreto legislativo n. 276 del 2003»;
è tuttora vigente l'articolo 21, comma 4, della legge n. 56 del 1987, ai sensi del quale «per le imprese che svolgono la

propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato»;
nei territori ad alta densità turistica lo svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali consente la sinergia tra studio e lavoro e, in conseguenza, attua forme integrative del reddito familiare;
in assenza di adeguata regolamentazione si rischierebbe il proliferare di rapporti contrattuali impropri,

impegna il Governo:

a modificare la prassi amministrativa tesa ad escludere la possibilità di svolgere l'apprendistato in cicli stagionali e a fornire tempestivamente indicazioni in tal senso agli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e agli istituti previdenziali;
a individuare l'assetto normativo più efficiente nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, comma 30, lettera e), del disegno di legge in esame, nel rispetto dei principi di delega.
9/3178/28. Chicchi, Motta, Pizzolante, Vichi, Pini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 76, del disegno di legge in esame reca norme sulla totalizzazione dei contributi assicurativi;
il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, che regola l'istituto della totalizzazione - secondo l'interpretazione dell'INPS poi fatta propria dal Governo - non è esteso alla categoria degli spedizionieri doganali;
rispondendo all'interrogazione n. 5-00057 in Commissione lavoro, il 6 luglio 2006, il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale dichiarò che l'applicazione della totalizzazione sarebbe stata possibile solo attraverso un apposito intervento legislativo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative per estendere anche agli spedizionieri doganali la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi.
9/3178/29. Amoruso, Lo Presti, Campa.

La Camera,
premesso che:
i ciechi civili e sordomuti titolari di pensione non hanno goduto di alcun adeguamento pensionistico e il livello retributivo di tali categorie non è più sostenibile a fronte di un aumento continuo del costo della vita,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a corrispondere, a decorrere dal 1o gennaio 2008, l'incremento pensionistico previsto dall'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, 448, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, secondo i criteri ivi stabiliti, anche agli invalidi civili titolari di pensione di inabilità o di assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni, che abbiano un'età inferiore ai limiti stabiliti dalla citata legge n. 448 del 2001 e siano dichiarati permanentemente incollocabili al lavoro, nonché ad estendere tale beneficio anche ai ciechi civili e ai sordomuti titolari di pensione che si trovino nelle condizioni indicate ed agli invalidi civili e ai sordomuti titolari di pensione sociale o assegno sociale.
9/3178/30. Porcu, Lo Presti.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a far sì che a decorrere dal 1o gennaio 2008 il limite di reddito per il diritto alla pensione in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, sia personale e venga fissato agli effetti dell'IRE con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
9/3178/31. Angeli, Porcu, Amoruso, Lo Presti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce l'estensione della indennità di disoccupazione nel settore agricolo che costerà 450 milioni di euro nel prossimo triennio;
siffatta soluzione ritarda l'avvio di una seria riforma del sistema delle misure di contrasto alla disoccupazione in agricoltura, soprattutto alla luce dei fenomeni di truffa all'INPS emerse negli ultimi anni,

impegna il Governo

ad attivare misure idonee a potenziare le strutture deputate al contrasto del lavoro nero in agricoltura.
9/3178/32. Patarino, Catanoso, Lo Presti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame delega il Governo a determinare le categorie dei lavoratori cui sarà consentito, a domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti, quindi, inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti;
è importante verificare se tra i lavoratori individuati attraverso il criterio contenuto all'articolo 1, comma 3, lettera b), possano essere ricompresi anche i dipendenti che prestano la propria attività nella cosiddetta «catena del freddo», cioè in quelle lavorazioni rivolte ad ottenere prodotti alimentari confezionati che vengono poi distribuiti ai consumatori;
tali attività richiedono la presenza di personale operativo all'interno di ambienti nei quali la temperatura è estremamente bassa e l'esposizione in tali condizioni perdura per sensibili periodi di tempo,

impegna il Governo

ad effettuare una ricognizione sulle attività svolte nel cosiddetto «ciclo del freddo» allo scopo di verificare se i lavoratori dipendenti che prestano la propria opera in ambienti contraddistinti da temperature estremamente basse, per accertabili periodi nell'arco dell'orario di lavoro, siano suscettibili di essere ricompresi tra quelli cui può essere riconosciuto il diritto al pensionamento anticipato.
9/3178/33. Contento, Lo Presti.

La Camera,
premesso che:
le retribuzioni pensionistiche di invalidità sono praticamente le uniche rimaste ferme a livelli inaccettabili;
le predette retribuzioni sono escluse da molti anni da aumenti di qualsiasi natura;
le pensioni di invalidità civile, addirittura, sono rimaste escluse dalla distribuzione a pioggia del cosiddetto «tesoretto»,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a provvedere in tempi rapidi all'adeguamento delle pensioni di invalidità civile, prevedendo almeno il raggiungimento dei livelli stabiliti per le pensioni minime.
9/3178/34. Murgia, Porcu.

La Camera,
premesso che:
i criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici, sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune, di attività strumentali;
le peculiarità di IPSEMA, ENPALS, IPOST, potrebbero disperdersi in un nuovo «mega ente» dove già INPS, INPDAP e INAIL si troveranno alle prese con un processo lungo e dispendioso soprattutto in termini economici,

impegna il Governo

a salvaguardare le peculiarità organizzative e gestionali di IPSEMA, ENPALS e IPOST.
9/3178/35. Lo Presti, Amoruso, Porcu.

La Camera,
premesso che:
le norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili modificano alcune norme del mercato del lavoro;
nel mercato del lavoro, in genere nei settori dei servizi e dell'economia postindustriale, soprattutto le generazioni più giovani trovano una peculiare condizione per cui l'offerta di lavoro avviene per la maggioranza dei casi, per mansioni non professionalizzate, attraverso contratti a tempo determinato per periodi inferiori all'anno con lo strumento del contratto di collaborazione a progetto o collaborazione coordinata e continuata;
a causa della storica mancanza di contratti collettivi per i lavoratori a tempo determinato con contratti di collaborazione coordinata e continuata e contratti di collaborazione a progetto, il datore di lavoro può avvantaggiarsi al massimo della condizione di vantaggio rispetto a chi è in cerca di prima occupazione nei punti che riguardano la durata dell'orario di lavoro, le mansioni e la retribuzione;
in particolare, la retribuzione spesso è inferiore a quella di chi svolge identica mansione nel luogo di esecuzione del rapporto di lavoro, anche se correttamente la flessibilità lavorativa dovrebbe remunerare il lavoratore più - e non meno - di quanto non sia remunerato chi gode anche della stabilità lavorativa a tempo indeterminato;
inoltre i lavoratori in parola che non riescono ad impiegarsi per l'intero anno, come avviene nella maggior parte dei casi, vedono nella loro vita di contribuenti previdenziali regolari e lunghi periodi in cui non versano contributi e questo si ripercuoterà negativamente sul risultato pensionistico alla fine della vita lavorativa attiva e anche da questo punto di visto la flessibilità non adeguatamente regolamentata si tramuta in precariato oggi e rischio di povertà in futuro per questo tipo di lavoratori che già oggi, in condizioni ottimali, può aspettarsi trattamenti pensionistici molto inferiori a quelli di chi va in pensione al giorno d'oggi;
solo la modifica in modo più favorevole delle coperture previdenziali e maggiori tutele normative possono ristabilire l'equità nella condizione di chi accetta i contratti di collaborazione a progetto e collaborazione coordinata e continuativa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative entro l'anno 2008 per permettere ai lavoratori in parola di poter godere di forme di copertura previdenziale, anche parziali, per un congruo periodo successivo all'impiego, anche nei periodi di disoccupazione e per facilitare la legittima aspirazione a contribuzioni non inferiori ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, a parità di mansioni.
9/3178/36. Buontempo.

La Camera,

impegna il Governo

a rispettare il programma dell'Unione sul terreno della lotta alla precarietà e della difesa dei salari e dei diritti dei lavoratori.
9/3178/37. Acerbo, Burgio, Cacciari, Caruso, Provera, Franco Russo, Venier.

La Camera,
premesso che:
i criteri per il riconoscimento di attività particolarmente usurante prevedono lavoro in turni nelle 24 ore e lavoro notturno;
il personale sanitario, comprensivo di infermieri, tecnici sanitari nonché del personale di supporto delle aree di assistenza diretta, turna nelle 24 ore con intercalare di lavoro notturno;
i vigili del fuoco si trovano nella medesima condizione lavorativa operando con turnazione nelle 24 ore e con lavoro notturno;
appare opportuno inserire tali addetti nelle categorie con mansioni particolarmente usuranti e ad individuare con le organizzazioni sindacali, nell'ambito dei comparti sanità e vigili del fuoco, quali altri operatori svolgono attività particolarmente usuranti;
appare, altresì, opportuno inserire tali operatori all'interno della tabella di individuazione prevista dalla legislazione di dettaglio;

impegna il Governo

previo monitoraggio dell'attuazione del testo, ad adottare le opportune iniziative volte:
a creare un Osservatorio nazionale, afferente il Ministero della salute, per il monitoraggio dello stato di salute dei vigili del fuoco, per la definizione e il riconoscimento delle relative malattie professionali nonché per l'esame epidemiologico sugli effetti del lavoro sulla salute della sfera riproduttiva delle operatrici;
a reperire le necessarie risorse nell'ambito della lotta all'evasione fiscale e al conseguente maggior gettito fiscale.
9/3178/38. (Testo modificato nel corso della seduta) Caruso, De Cristofaro, Burgio.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame ha provocato profonde lacerazioni nella maggioranza, ancora una volta «sotto scacco» della componente più estremista, e quindi rappresenta soltanto un insieme di norme per lo più delegate e, quindi, mal valutabili nella concretezza, promettendo più speranze che concreti interventi nel campo della competitività;
il comma 72 dell'articolo unico finanzia i fondi a favore dei giovani con risorse insufficienti ed aleatorie, illudendoli nelle loro speranze,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere maggiori risorse affinché anche i giovani possano pianificare il proprio futuro.
9/3178/39. Bocciardo, Di Virgilio, Baiamonte, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame ha provocato profonde lacerazioni nella maggioranza, ancora una volta «sotto scacco» della componente più estremista, e quindi rappresenta soltanto un insieme di norme per lo più delegate e, quindi, mal valutabili

nella concretezza, promettendo più speranze che concreti interventi nel campo della competitività;
in particolare i commi da 35 a 38 vanno ad avallare la già presente ed irragionevole discrasia tra la posizione degli invalidi totali e quella dei portatori di un handicap parziale; si evidenzia infatti una incongruenza determinata dalla circostanza che ai fini dell'applicazione delle previsioni richiamate nei commi in oggetto per i portatori di una invalidità totale si adotta il parametro del reddito personale, mentre per coloro che hanno una invalidità parziale rileva il reddito del nucleo familiare, con evidente pregiudizio nei confronti degli invalidi totali,

impegna il Governo

previo monitoraggio degli effetti applicativi delle norme citate in premessa, ad adottare le opportune iniziative volte ad annullare questa discriminazione e quindi a far rilevare, anche per i portatori di una invalidità totale, il reddito del nucleo familiare.
9/3178/40. Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

La Camera,
premesso che:
il comma 20 dell'articolo unico dichiara valide le certificazioni rilasciate dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
l'emergenza amianto non si è tuttavia conclusa con la chiusura delle fabbriche giacché le malattie hanno un'incubazione che può essere lunghissima e non colpiscono solo gli ex lavoratori, ma anche i loro familiari contaminati dagli abiti portati a casa nonché coloro i quali risiedono nelle vicinanze delle fabbriche;
migliaia e migliaia di tonnellate di fibre di amianto e di cemento-amianto sono ancora presenti nelle fabbriche, negli edifici privati e pubblici, nell'ambiente a quindici anni dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992;
dopo la scadenza del 15 giugno 2005, sono state presentate dai lavoratori assicurati e non assicurati dall'INAIL altre 60.000 domande circa,

impegna il Governo

previo monitoraggio degli effetti applicativi delle norme previste dal testo, ad adottare le opportune iniziative volte ad affrontare tempestivamente la questione degli esposti all'amianto, estendendo i benefici dell'esposizione a questa fibra oltre gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro che appaiono troppo restrittivi e riaprendo il termine per le domande previsto dal comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 fissandolo alla data del 31 dicembre 2008.
9/3178/41. Duranti, Burgio, Rocchi, Olivieri, Pedrini, Maderloni, Sgobio, Palomba, Balducci.

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo n. 374 del 1993 ha introdotto nel nostro ordinamento la normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attività usuranti, come individuate dalla Tabella A allegata al medesimo decreto;
ai lavoratori che rientrano in tale categoria è consentito, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto decreto, di anticipare il pensionamento mediante ab

bassamento del limite di età pensionabile nella misura di due mesi per ogni anno di attività senza superare i 60 mesi;
per i lavoratori impegnati in attività caratterizzate da una maggiore gravità dell'usura, come individuate dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999, è prevista la riduzione del limite di anzianità contributiva, ai fini del pensionamento di anzianità, di un anno ogni dieci di occupazione nelle medesime attività, fino a un massimo di 24 mesi complessivamente considerati;
l'applicazione della normativa in materia di attività usuranti ha subito notevoli ritardi che non hanno permesso sino ad oggi il reale riconoscimento di benefici previdenziali a favore dei lavoratori che attualmente e da almeno 15 anni effettuano attività usuranti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative atte a favorire il diritto al trattamento pensionistico anticipato di anzianità per tutti i lavoratori che operano in impianti esposti a fattori nocivi, con particolare riferimento agli impianti del nucleo industriale di Portovesme compresi nell'area del Sulcis-Iglesiente.
9/3178/42. Mereu, Cogodi, Pettinari, Vacca, Formisano, Palomba, Burgio, Porcu, Forlani, Pili, Oppi.

La Camera,
premesso che:
le rilevanti novità legislative intervenute negli ultimi anni in materia di apprendistato hanno significativamente inciso sulla disciplina dell'istituto che, per oltre cinquanta anni, ha rappresentato lo strumento primario di ingresso nel mondo del lavoro e di trasmissione delle competenze;
in conseguenza dei cambiamenti introdotti, si è dato vita ad un istituto contrattuale che, essendo palesemente finalizzato al recupero dei contratti di formazione e lavoro, dell'apprendistato conserva solo il nome, non certo la ratio;
ne costituiscono un evidente esempio le previsioni che consentono di adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzione in serie, l'aumento generalizzato dell'età, fino a 29 anni e 364 giorni, utile per stipulare un contratto di apprendistato, il meccanismo del sotto inquadramento fino a due livelli sotto a quello della qualifica da conseguire, che ha di fatto introdotto una fattispecie di salario minimo fissato dalla legge;
gli effetti conseguenti a tale riforma sono stati positivi per quei settori produttivi che non utilizzavano l'apprendistato, ma hanno finito col penalizzare proprio l'artigianato e, in generale, la microimpresa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a consentire alle microimprese in generale e alle imprese artigiane in particolare di poter beneficiare dell'istituto dell'apprendistato e sbloccare il sostanziale stallo dei rinnovi contrattuali nell'artigianato.
9/3178/43. Formisano.

La Camera,
premesso che:
è stato abrogato il servizio di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (Staff leasing), consistente nella fornitura di manodopera professionale a tempo indeterminato per la realizzazione di servizi o attività espressamente individuate dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
non si è proceduto ad una verifica effettiva sulla reale dimensione di questa tipologia di contratto;
non si è considerato che questo tipo di contratto è rivolto essenzialmente a dipendenti assunti a tempo indeterminato

che godono già di tutti i diritti compreso quello relativo all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori;
l'alternativa a questa tipologia contrattuale non è un lavoro a tempo indeterminato quanto piuttosto il ricorso a forme di lavoro irregolare,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a verificare attentamente nell'arco dei prossimi dodici mesi se a seguito dell'abrogazione della norma in questione vi sia un incremento sensibile dell'emersione di forme di lavoro irregolare o se al contrario vi sia un incremento di tale fenomeno.
9/3178/44. Capitanio Santolini.

La Camera,
premesso che:
ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 è consentito ai datori di lavoro di ricorrere non più in via sperimentale a prestazioni di lavoro accessorio;
la sperimentazione dei voucher in agricoltura, consentendo di assolvere, in forma semplificata, agli obblighi assicurativi e previdenziali per tutti i lavoratori impiegati soprattutto nella vendemmia, ha già riscosso un notevole successo tra gli addetti dei settore;
si tratta di una misura innovativa che favorisce la creazione di nuove opportunità di lavoro, soprattutto tra giovani, e l'emersione del lavoro irregolare,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a procedere in tempi rapidi alla stabilizzazione di tale misura stabilendo criteri e modalità per il versamento dei contributi e delle correlative coperture assicurative e previdenziali, ed individuando i settori merceologici, oltre a quelli già interessati dalla fase sperimentale di cui ai decreti ministeriali del 30 settembre 2005 e 1o marzo 2006, cui applicare tale fattispecie contrattuale.
9/3178/45. Compagnon, Dozzo.

La Camera,
premesso che:
si registra un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori autonomi per quanto riguarda le finestre di accesso alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi e per la pensione di vecchiaia;
per quanto riguarda l'anzianità il presente provvedimento conferma la discriminazione attualmente esistente che appare al presentatore di dubbia costituzionalità;
per ciò che concerne la pensione di vecchiaia, vengono introdotte nuove disparità di trattamento, prevedendo un differimento variabile da sei ad otto mesi per i lavoratori autonomi, doppio rispetto a quello previsto per i lavoratori dipendenti;
le decorrenze di tutti i pensionamenti di vecchiaia non possono seguire lo slittamento delle decorrenze previste per le pensioni di anzianità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori future iniziative normative volte ad eliminare le penalizzazioni dei soggetti più anziani e con importi pensionistici più bassi di cui in premessa.
9/3178/46. Ronconi.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni normative esistenti, che regolamentano l'istituto del contratto di formazione e lavoro, hanno fatto registrare l'effetto positivo di indurre numerose aziende a procedere alla conversione

anticipata dei rapporti con conseguente stabilizzazione dei lavoratori interessati;
convertendo il rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo, si ottiene un evidente vantaggio per i giovani ancora in condizioni di precarietà;
nel corso dell'esame in Commissione era stato approvato un emendamento in tal senso;
la tutela dell'apprendistato ha sempre rappresentato un obiettivo prioritario del legislatore, di rilevanza strategica per garantire una piena e buona occupazione, valorizzare il bagaglio culturale dei giovani e contribuire alla crescita sociale ed economica del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che anche quanti sono sottoposti a contratti di apprendistato possano usufruire dei vantaggi legati alla conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
9/3178/47. D'Agrò, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
la previsione di estendere progressivamente il sistema delle tutele cosiddette di base tutti i settori di attività se, da una parte, incontra il parere favorevole in riferimento al quantum dei trattamenti da erogare, dall'altra, genera una netta contrarietà relativamente all'ipotesi di prevedere uno strumento di tipo universale;
il comma 25 dell'articolo unico non tiene adeguatamente conto delle specificità di taluni comparti produttivi che, come l'artigianato, presentano marcati elementi distintivi rispetto all'industria;
il sistema degli enti bilaterali deve poter garantire anche prestazioni di sostegno al reddito, sostitutive e al contempo analoghe a quelle previste dal sistema generale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a superare l'impostazione che vede gli enti bilaterali abilitati ad intervenire soltanto nelle ipotesi di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale.
9/3178/48. Delfino.

La Camera,
premesso che:
la lettera a), comma 2, dell'articolo 1 del decreto in esame interviene sul trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi;
dovrebbe essere attribuita ad entrambe le parti la facoltà di decidere la prosecuzione del rapporto di lavoro;
ciò anche al fine di consentire il ricambio generazionale dando la possibilità di assumere i giovani,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle citate disposizioni al fine di adottare le opportune iniziative volte ad attribuire non solo al lavoratore, ma anche al datore di lavoro la possibilità di decidere se proseguire o meno il rapporto di lavoro al raggiungimento del massimo dell'anzianità contributiva pari a 40 anni.
9/3178/49. Ruvolo.

La Camera,
premesso che:
la legge 7 febbraio 1979, n. 29 prevede due tipi di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai fini previdenziali, la prima (articolo 1) presso l'assicurazione

generale obbligatoria, la seconda (articolo 2) presso la gestione alla quale si è iscritti al momento della domanda o presso una gestione nella quale si possano far valere almeno otto anni di contributi;
un'interpretazione dell'INPS include la possibilità di ricongiunzione presso la gestione speciale degli artigiani nei casi in cui l'interessato abbia svolto nel corso della propria vita lavorativa diverse attività ma sempre di lavoro autonomo o che, comunque, non abbia lavorato in qualità di dipendente nei cinque anni prima della domanda,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza volte a risolvere la problematica di cui in premessa, al fine di evitare l'accumularsi di un oneroso contenzioso e di eliminare ogni incertezza tra i lavoratori autonomi su quello che sarà il proprio trattamento pensionistico.
9/3178/50. Drago.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame costituisce la trasposizione parlamentare del Protocollo del 23 luglio 2007, sottoscritto - dopo un lungo ed articolato confronto, durato quasi un anno - dal Governo e da una parte rilevante delle parti sociali e sottoposto alla ulteriore «ratifica» dei lavoratori;
il provvedimento determina un'esplosione della spesa previdenziale, mettendo in crisi l'equilibrio del sistema previdenziale faticosamente raggiunto attraverso diversi di interventi ed in particolare grazie alla «riforma Maroni»,

impegna il Governo

ad evitare per il futuro, soprattutto in occasione di interventi in materia previdenziale, la dispersione dei risultati di controllo della spesa pubblica raggiunti ed a perseguire la realizzazione degli interessi concreti del Paese.
9/3178/51. Palumbo, Bocciardo, Baiamonte, Ceccacci Rubino, Crimi, Di Virgilio, Gardini, Mazzaracchio, Moroni.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge non reca in alcune rubriche un espresso richiamo alla presenza di disposizioni di delega legislativa;
il provvedimento adotta in molti punti delle espressioni imprecise o di incerto significato tecnico-giuridico;
il disegno di legge interviene con alcune disposizioni di principio nella materia «tutela e sicurezza del lavoro» che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, rientra nell'ambito delle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni,

impegna il Governo

a tenere sempre nella massima considerazione, nell'esercizio della funzione legislativa, la ripartizione di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione ed a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame al fine di adottare iniziative correttive volte a conferire maggiore chiarezza al suo contenuto.
9/3178/52. Bertolini, Biancofiore, Carfagna.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento utilizza una tecnica della novellazione non conforme a quanto previsto dalla circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio del 20 aprile del 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da novellare dovrebbe essere il comma, anche

nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica,

impegna il Governo

ad adottare in futuro una tecnica della novellazione maggiormente rispettosa delle disposizioni richiamate in premessa.
9/3178/53. Fitto, Santelli, Verdini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento contiene, tra i principi e i criteri direttivi della delega legislativa sul riordino della normativa in materia di occupazione femminile, la previsione per cui l'accesso ed il rientro nel mercato del lavoro delle donne debbano essere favoriti anche attraverso interventi di formazione professionale mirata;
secondo la giurisprudenza costituzionale, la materia di formazione professionale è rimessa, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, alla competenza residuale delle Regioni,

impegna il Governo

a tenere sempre nella massima considerazione, nell'esercizio della funzione legislativa, la ripartizione di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione al fine di rispettare le competenze delle Regioni.
9/3178/54. Boscetto.

La Camera,
premesso che:
la vicenda che si è sviluppata sul testo che recepisce il protocollo sul welfare ripropone una evidente e preoccupante difficoltà nel rapporto tra il Parlamento e l'Esecutivo;
merita una riflessione attenta anche il tema del rapporto che intercorre, o deve intercorrere, fra le trattative gli accordi che vedono protagonisti il Governo e le parti sociali ed il ruolo delle Camere, in funzione della salvaguardia del carattere parlamentare della nostra forma di governo;
nella risoluzione del 4 ottobre scorso con cui la Camera ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria, e stato sottolineato, con riferimento ai disegni di legge collegati, «che l'utilizzo di più strumenti (...) può utilmente concorrere ad un più ordinato e più ragionato esame dei provvedimenti che compongono la manovra»;
emerge, e non da oggi, un'esigenza istituzionale che postula un'adeguata precisazione dei ruoli del Parlamento e del Governo,

impegna il Governo

ad adottare per il futuro iniziative e comportamenti, per quanto di sua competenza, tesi a restituire agibilità al sistema costituzionale, garantendo così la pienezza delle prerogative parlamentari anche nelle prossime eventuali attività di concertazione, e dunque a tenere costantemente e preventivamente informato il Parlamento, attraverso informative e audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari, sulle linee e le posizioni che il Governo intenderà adottare nell'ambito di tale concertazione e sugli indirizzi e gli orientamenti di attuazione delle deleghe, nonché del raggiungimento degli obiettivi previsti nel testo in questione.
9/3178/55. Baldelli, Rocchi, Vacca, Turci, Pettinari, Pellegrino, Barani.

La Camera,
premesso che:
la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali in agricoltura, prevista dal comma 66 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame,

comprende anche «gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzioni»;
la compensazione con le somme dovute a titolo di sanzioni si discosta da un paritario rapporto tra impresa agricola e istituto previdenziale, risultando, altresì, fonte di possibile contenzioso,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi del richiamato comma 66, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che le somme dovute a titolo di sanzioni non siano comprese nella compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali in agricoltura.
9/3178/56. Misuraca.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene norme che, in teoria dovrebbero accrescere il livello occupazionale del nostro Paese;
in particolare è fondamentale uno sviluppo del livello occupazionale del Mezzogiorno con la rimozione degli ostacoli alla nuova occupazione con adeguato riguardo a quella giovanile e femminile;
è necessario, quindi, prevedere riforme adeguate con una politica economica mirata, tesa a migliorare il tasso di occupazione del nostro Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a garantire la ripresa economica del Mezzogiorno attraverso politiche occupazionali e di sicurezza mirate alla crescita delle medie e piccole imprese nonché attraverso politiche di sostegno e di incentivazione alla piena occupazione.
9/3178/57. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Ippolito Vitale.

La Camera,
considerato che:
il protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, tra Governo e parti sociali prevede, in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio, che venga avviata una «sperimentazione di questo istituto anche in agricoltura, entro limiti predeterminati In grado di evitare che questo strumento si ponga come alternativa al lavoro subordinato»;
la lettera e-ter) dell'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 278 del 2003, concernente la prestazioni occasionali di lavoro accessorio in agricoltura, è rimasta inattuata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una nuova disciplina delle attività agricole di raccolta, quali prestazioni occasionali di lavoro accessorio.
9/3178/58. Santori, Zucchi, Campa.

La Camera,
considerato che:
il provvedimento così come è configurato rappresenta una vera e propria ingiustizia intergenerazionale in quanto, accanto a misure di eccessiva tutela per il lavoratori anziani, prevede aggravi contributivi per i lavoratori con contratti atipici, per lo più giovani, con cui viene in parte finanziato il costo della trasformazione del cosiddetto «scalone» in «scalino»;
appare illogico impiegare ingenti risorse per consentire il pensionamento di anzianità al compimento del 58o anno di età nel 2008 anziché al 60o anno di età come previsto dalla legge Maroni, in quanto l'invecchiamento della popolazione e l'allungamento della durata della vita media non rende più sostenibile economicamente pensionamenti anticipati;

l'Unione europea ha indicato chiaramente la necessità di aumentare l'età media di uscita dal lavoro verso il pensionamento;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare in futuro l'impostazione complessiva della propria politica in campo previdenziale, al fine di introdurre, attraverso ulteriori iniziative normative, meccanismi che favoriscano un aumento generale dell'età di pensionamento come presupposto necessario per mantenere l'equilibrio del sistema previdenziale nel medio e lungo periodo e per poter erogare pensioni dignitose.
9/3178/59. Fasolino, Di Cagno Abbrescia, Germanà, Lupi, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento rappresenta l'esatto contrario di quanto sarebbe necessario per migliorare l'assetto del mercato del lavoro e l'equilibrio del sistema previdenziale nel medio e lungo periodo;
il precedente Governo con la riforma Maroni aveva ricevuto l'apprezzamento dell'Unione europea proprio perché aveva risolto il problema dell'equilibrio di medio e lungo periodo del sistema previdenziale, risultato che adesso viene seriamente compromesso da questa «controriforma»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tenere in maggiore considerazione e con accresciuto senso di responsabilità, il problema essenziale di garantire nel medio e lungo periodo l'equilibrio finanziario del nostro sistema previdenziale.
9/3178/60. La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Boscetto, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame nel testo su cui pone la fiducia il Governo rappresenta un'espropriazione delle funzioni del Parlamento in materia di legislazione in quanto recepisce quasi esclusivamente quanto concordato con le parti sociali;
la Costituzione riserva il potere legislativo al Parlamento e non ad altri soggetti di natura privata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere per il futuro attraverso modalità più rispettose della fondamentale funzione legislativa del Parlamento, così rispettando maggiormente lo spirito della Costituzione.
9/3178/61. Leone, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Marras, Ravetto, Verro, Zorzato, Vacca, Rocchi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame limita a possibilità della totalizzazione dei contributi assicurativi che i lavoratori hanno versato presso diverse gestioni previdenziali ai periodi di contribuzione di durata non inferiore a 3 anni, il che configura ancora un'ingiustizia in quanto non consente di impiegare totalmente tutti i contributi versati alla fine della determinazione del trattamento pensionistico;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire la totalizzazione dei periodi contributivi non inferiori ad un anno solare, al fine

di recuperare tutti i contributi versati, il che rappresenta un'esigenza vitale in un momento in cui i rapporti di lavoro cambiano più volte nel corso della vita lavorativa.
9/3178/62. Mistrello Destro, Baldelli, Fabbri, Galli, Giacomoni, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame che attua il Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, rivede in senso fortemente peggiorativo l'accordo promosso dal precedente Governo, denominato Patto per l'Italia;
è necessario invece addivenire alla redazione di un testo unico in materia di disciplina delle diverse tipologie contrattuali in cui sia dedotta l'attività lavorativa in forma tipica o atipica, a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro e dalla denominazione utilizzata in quanto il diritto del lavoro, inteso come tecnica unilaterale di tutela per regolare un unico modello di lavoro dipendente è già oggi sostanzialmente superato anche per lo stesso legislatore e non soltanto per gli operatori economici che da tempo si sono trovati a sperimentare nuovi modelli di organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse umane;
è opportuno, inoltre, un riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali e di strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione;
è fondamentale, altresì, la realizzazione di un sistema organico e coerente di misure volte a favorire la capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo e di tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque aventi un'occupazione di carattere precario o di bassa qualità, a promuovere la mobilità del lavoro e ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva;
è essenziale l'istituzione di un'Agenzia per le relazioni industriali che abbia la finalità di contribuire a migliorare il funzionamento di un sistema di relazioni industriali libero e responsabile sia a livello nazionale che a livello locale;
è indispensabile valutare, altresì, l'opportunità di una disciplina fiscale di favore per tutte le componenti variabili del salario con lo scopo di incentivare e premiare gli incrementi della produttività del lavoro;
appare necessaria l'adozione di un complesso coordinato di iniziative normative volte a:
prevedere un nuovo Statuto dei lavoratori che affronti la questione dei nuovi lavori dal lato delle tutele e della loro rimodulazione rispetto a tutti i tipi di rapporti di lavoro;
ridefinire la disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno del reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione ovvero alla revisione delle tutele in caso di disoccupazione e in costanza di rapporto di lavoro, avuto riguardo alle tipologie di trattamento su base assicurativa e a quelle su base solidaristica, alle condizioni di ammissibilità al trattamento, all'intensità, alla durata e al profilo temporale dei trattamenti, anche in funzione di una maggiore corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni;
definire, nel rispetto del Titolo V della Costituzione ed in coerenza con gli obiettivi indicati dall'Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per realizzare un sistema organico e coerente di misure volte a favorire la capacità di inserimento professionale

dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo e di tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, aventi un'occupazione di carattere precario e di bassa qualità e a promuovere la mobilità del lavoro ed accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva;
promuovere la realizzazione di un'Agenzia per le relazioni industriali con il fine di contribuire al miglioramento del funzionamento di un sistema delle relazioni industriali, tanto a livello nazionale quanto a livello locale libero e responsabile,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie al fine di dare seguito a quanto indicato in premessa.
9/3178/63. Giacomoni, Baldelli, Fabbri, Galli, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene norme che, in teoria, dovrebbero accrescere il livello occupazionale del nostro Paese;
in particolare è fondamentale uno sviluppo del livello occupazionale del Mezzogiorno attraverso la rimozione degli ostacoli alla nuova occupazione come aveva fatto la riforma del mercato del lavoro voluta dalla precedente maggioranza nella passata legislatura;
è necessario, quindi, prevedere riforme adeguate con una politica economica tesa a migliorare il tasso di occupazione del nostro Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire la ripresa economica del Mezzogiorno, anche attraverso politiche occupazionali mirate alla crescita delle medie e piccole imprese e favorire, quindi, la riduzione del divario oggi esistente a livello occupazionale tra Nord e Sud del Paese.
9/3178/64. Ricevuto.

La Camera,
premesso che:
la riforma del mercato del lavoro promossa, sulla base del provvedimento in esame, dalla maggioranza di centrosinistra che sostiene il Governo, sulla base di lunghe e serrate trattative che hanno comportato sintomi di crisi all'interno della stessa maggioranza non deve trascurare i fattori del dinamismo economico e della giustizia sociale;
appare quindi necessario valorizzare le risorse umane e creare fattori di sviluppo per incrementare i tassi di occupazione come del resto ha fatto la legge sul mercato del lavoro approvata dal centro destra nella passata legislatura;
vanno, quindi, perseguiti l'organizzazione di un mercato del lavoro moderno, trasparente ed efficiente, l'emersione del lavoro sommerso, le politiche dell'educazione e della formazione, la riduzione della pressione fiscale sui redditi medio-bassi per creare una convergenza di crescita economica e nuovi posti di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a dare attuazione a quanto riportato nelle premesse, in modo da garantire sviluppo economico, occupazionale e equità sociale.
9/3178/65. Fratta Pasini.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame attua il Protocollo del 23 luglio 2007, su previdenza

lavoro e competitività, la cui sintesi è avvenuta dopo travagliati e lunghi accordi politici;
ancora una volta la questione di fiducia viene posta perché, ad avviso dei presentatori, la maggioranza di centrosinistra non è d'accordo su una riforma cosiddetta sociale ed emergono, all'interno della stessa maggioranza, punti critici soprattutto da parte della componente più a sinistra dello schieramento che sostiene il Governo;
la riforma attuata dalla passata maggioranza ed introdotta con la riforma cosiddetta «Biagi», aveva comportato effetti virtuosi per il mercato del lavoro aumentando l'occupazione nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, per il futuro, provvedimenti in materia di mercato del lavoro che - in continuità con la riforma voluta dal centro-destra nella passata legislatura - contribuiscano ad aumentare in modo considerevole l'occupazione.
9/3178/66. Jannone.

La Camera,
premesso che:
il comma 10 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede un aumento dei contributi previdenziali per alcune categorie di lavoratori,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie ad escludere l'aumento dei contributi anche agli apprendisti.
9/3178/67. Lazzari.

La Camera,
considerati i contenuti del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a rispettare rigidamente, nell'esercizio della delega, le coperture di spesa previste dal provvedimento.
9/3178/68. Nan, Iannarilli.

La Camera,
considerati i contenuti del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a far in modo che la delega sui lavori usuranti sia esercitata nel rispetto delle previsioni di spesa contenute nel provvedimento.
9/3178/69. Fedele.

La Camera,
considerati i contenuti del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di non aumentare ulteriormente, in futuro, i contributi ai lavoratori parasubordinati.
9/3178/70. Giuseppe Fini.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede l'ulteriore rinvio nell'applicazione dei coefficienti di trasformazione;
in un sistema previdenziale basato esclusivamente sul metodo di calcolo contributivo, il rinvio dei coefficienti di trasformazione suscita preoccupazione in relazione alla tenuta dei conti pubblici;

i coefficienti si legano strettamente alle aspettative di vita che nel nostro Paese, negli ultimi venti anni, sono aumentate di sette anni a fronte di una diminuzione drammatica del tasso di natalità;
negli altri Paesi la verifica dei coefficienti di trasformazione viene fatta ogni due o tre anni, per garantire la stabilità del sistema previdenziale,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di procedere, senza ulteriori rinvii, alla verifica dei coefficienti di trasformazione per non pregiudicare la tenuta dei conti pubblici nel medio e nel lungo periodo.
9/3178/71. Gardini, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Di Virgilio, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame costituisce la trasposizione parlamentare del Protocollo del 23 luglio 2007, sottoscritto, dopo un lungo ed articolato confronto durato quasi un anno, dal Governo e da una parte rilevante delle parti sociali e sottoposto all'ulteriore «ratifica» dei lavoratori;
con un'insensata manovra politica, esso prevede l'abrogazione dello staff leasing, il che, tra l'altro, costituisce una palese forzatura rispetto a quanto previsto nel Protocollo stesso, nonché un attentato ai principi della libertà economica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame al fine di riconsiderare talune scelte, il cui unico risultato è quello di penalizzare non solo le imprese italiane ma anche i lavoratori, provocando il venir meno di opportunità di buona occupazione a tempo indeterminato.
9/3178/72. Baiamonte.

La Camera,

impegna il Governo

nell'attuazione della delega di cui al provvedimento in esame, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti, a tenere nella massima considerazione le specifiche peculiarità delle Forze armate e delle Forze di polizia considerando anche il carattere specifico delle prestazioni lavorative e professionali richieste a tale personale.
9/3178/73. (Testo modificato nel corso della seduta) Cirielli, Alemanno, Ascierto, Gasparri, La Russa, Lo Presti, Murgia.

La Camera,
premesso che:
il comma 46 dell'articolo 1 del provvedimento in esame abolisce lo staff-leasing ovvero la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato;
tale contratto è poco utilizzato perché è più costoso dell'appalto e del distacco in cui vengono utilizzati contratti precari o a termine,

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio su quale sia stata l'applicazione dell'istituto della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, al fine di individuare i motivi che hanno causato lo scarso utilizzo di tale tipologia contrattuale ed, eventualmente, riconsiderare la scelta compiuta.
9/3178/74. Poretti.

La Camera,
premesso che:
le previsioni normative in tema di lavori usuranti produrranno con certezza un importante sforamento del tetto di

spesa stabilito nel testo del Protocollo sul welfare, siglato in luglio tra Governo e parti sociali;
di conseguenza vi è la necessità di intervenire per rendere più stretti i criteri per la concessione del beneficio;
vi sono numerosi casi di lavoratori che hanno effettuato lavori usuranti solo all'inizio della carriera ottenendo poi il trasferimento in un ufficio o l'esenzione dai turni notturni, rendendo di fatto iniqua la concessione del prepensionamento,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione delle norme citate in premessa al fine di valutare l'opportunità di limitare il beneficio del prepensionamento ai lavoratori che abbiano svolto lavori usuranti non solo per almeno metà della vita lavorativa, ma per 7 anni nel corso dell'ultimo decennio, in modo da garantire condizioni di equità tra tutti i lavoratori.
9/3178/75. D'Elia.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare i decreti legislativi di cui al comma 28 dell'articolo 1 del provvedimento in esame in tempi rapidi, possibilmente entro un termine di sei mesi.
9/3178/76. (Testo modificato nel corso della seduta) Turco.

La Camera,

impegna il Governo:

a monitorare l'efficacia ed efficienza dei servizi pubblici all'impiego, sia in rapporto ai cittadini effettivamente collocati tramite l'intermediazione pubblica sia in rapporto alla tipologia dei contratti utilizzati;
ad incentivare ulteriormente le politiche attive del lavoro, quale strumento efficace di giustizia sociale e di efficienza del mercato del lavoro italiano;
a monitore il ruolo del privato sociale e delle ditte di lavoro interinale nell'intermediazione effettuata fra cittadini disoccupati e datori di lavoro.
9/3178/77. (Testo modificato nel corso della seduta) Mellano.

La Camera,
premesso che:
il comma 45 del provvedimento in esame abolisce il lavoro intermittente;
il lavoro intermittente o lavoro a chiamata è un contratto con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzare le sue prestazioni quando effettivamente ne ha bisogno e può essere a tempo indeterminato o determinato;
con questo contratto si vuole regolarizzare la prassi del cosiddetto «lavoro a fattura» per lavoro autonomo reso da persone a cui in effetti non è richiesta solo una prestazione occasionale ma una attività lavorativa continuativa, anche se intermittente;
il lavoro intermittente è stato previsto per far emergere dal nero numerose attività e per riconoscere a questi lavoratori tutti i diritti di cui sono titolari i dipendenti a tempo determinato; la CGIL si è opposta per motivi esclusivamente ideologici; è poco utilizzato perché è più costoso della prestazione professionale con partita IVA o del lavoro nero,

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio sui motivi che hanno causato lo scarso utilizzo di tale tipologia contrattuale al fine di valutare

la possibilità per il futuro di riconsiderare la scelta compiuta.
9/3178/78. (Testo modificato nel corso della seduta) Beltrandi.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, contiene un pallido accenno ad un'incentivazione delle politiche attive per il lavoro;
la spesa nel nostro Paese al riguardo rimane fra le più basse in Europa e il disegno di legge in esame non sembra che voglia invertire questo trend;
se l'obiettivo del Governo è quello procedere sulla strada della modernizzazione del mercato del lavoro, intrapresa nella scorsa legislatura, è necessario passare dalle politiche passive del lavoro (cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mobilità) alle politiche attive (volte a garantire un reddito ma anche formazione e un reimpiego dei lavoratori momentaneamente disoccupati o inoccupati),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare alle politiche attive del lavoro una parte delle risorse che oggi sono impegate nelle politiche passive.
9/3178/79. Bernardo, Milanato.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede l'individuazione delle caratteristiche dei lavori usuranti;
in data 2 maggio 2007, nel corso dell'esame della mozione n. 1-00154 relativa alla crisi del settore della pesca e dell'acquacoltura, il Governo ha dichiarato di condividere l'opportunità di inserire l'attività dei marittimi imbarcati sui natanti da pesca tra quelle definite usuranti ai fini dell'estensione dei relativi benefici previdenziali;
successivamente il Governo, nel corso della discussione presso l'XI Commissione Lavoro, accettava la prima parte del dispositivo della risoluzione n. 8-00083, in cui si impegnava il governo a valutare la possibilità di inserire l'attività dei marittimi imbarcati a bordo dei natanti da pesca nell'elenco delle mansioni particolarmente usuranti,

impegna il Governo

a valutare, altresì, nell'ambito dell'esercizio della delega, la possibilità di estendere, in virtù dei particolari ritmi di lavoro che tale attività presenta, ai marittimi imbarcati a bordo sui natanti da pesca la disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale.
9/3178/80. (Testo modificato nel corso della seduta) Marinello, Castellani, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
i commi 20, 21 e 22 dell'articolo 1 del provvedimento intervengono in materia di benefici previdenziali per i lavoratori che, in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, siano stati esposti all'amianto, riconoscendo, al comma 20, validità, ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, alle certificazioni rilasciate dall'INAIL in favore dei lavoratori che hanno presentato domanda entro il 15 giugno 2005, relativamente ai periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto sino al momento di avvio dell'azione di bonifica e, ad ogni modo, non oltre il 2 ottobre 2003, nell'ambito delle aziende individuate dagli atti di

indirizzo rivolti all'INAIL già emanati al riguardo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
al successivo comma 21, si limitano i suddetti benefici al lavoratori cosiddetti «in produzione» e non anche coloro che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento siano già titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, creando, nel violare il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, una ingiusta discriminazione tra lavoratori dello stesso settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sanare, con un successivo provvedimento, tale discriminazione, stabilendo che il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetti anche ai lavoratori titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
9/3178/81. Sgobio, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Rocchi, Falomi, Burgio, Vacca, Pettinari.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede norme in favore dell'occupazione;
la situazione occupazionale del Mezzogiorno è, come noto, drammatica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a favorire l'occupazione dei giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.
9/3178/82. Oliva, Rao, Neri, Minardo, Lo Monte, Reina.

La Camera,
premesso che:
l'attuale sistema di protezione sociale per la tutela dei lavoratori espulsi dai cicli produttivi mostra tutta la sua inadeguatezza nei confronti di coloro che si trovano in una età anagrafica compresa tra i 45 e i 55 anni;
nelle ultime otto leggi finanziarie viene approvata puntualmente una norma che proroga gli attuali trattamenti relativi alla concessione di trattamenti di indennità di mobilità in deroga sulla base di un incipit del comma che recita testualmente «in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali»;
le indennità di cui al precedente capoverso della premessa sono decurtate del 10 per cento nel primo anno di proroga, del 20 per cento nel secondo e del 40 per cento nel caso di proroghe successive;
si tratta di assegni spesso al di sotto della soglia di povertà, il che comporta notevoli difficoltà per il lavoratore e il suo nucleo familiare;
la platea dei lavoratori interessata è considerata troppo giovane per la pensione e troppo «anziana» per una possibile ricollocazione nel mercato del lavoro, nonostante spesso vi siano professionalità significative da non disperdere,

impegna il Governo

ad avviare il più tempestivamente possibile un confronto con le parti sociali per affrontare il nodo degli ultracinquantenni nel mercato del lavoro al fine di individuare interventi nel campo della formazione e delle misure a sostegno del loro reinserimento nel mercato del lavoro, nonché ad affrontare il nodo degli ammortizzatori sociali con l'obiettivo di superare l'attuale regime delle mobilità in deroga e dare un sistema più organico di

tutele anche in prospettiva del pensionamento.
9/3178/83. Burtone.

La Camera,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione delle previsioni contenute nel testo in materia di mansioni particolarmente usuranti, al fine di valutare l'opportunità di adottare future e ulteriori iniziative normative con riferimento ai pompieri e alle forze dell'ordine.
9/3178/84. (Testo modificato nel corso della seduta) Cota, Stucchi, Tremaglia, Ascierto, Compagnon, Luciano Rossi, Alessandri, Allasia, Bodega, Bricolo, Brigandì, Caparini, Cota, Dozzo, Dussin, Fava, Filippi, Fugatti, Garavaglia, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Lussana, Maroni, Montani, Pini, Stucchi.