Allegato B
Seduta n. 234 del 30/10/2007

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PUBBLICA ISTRUZIONE

Interrogazione a risposta in Commissione:

DE SIMONE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
esiste una disparità di trattamento tra docenti di sostegno e docenti curricolari e tra gli stessi docenti di sostegno dei vari ordini scolastici, titolari di cattedra, rispetto a quelli delle superiori che non sono titolari ma che hanno solo una sede di servizio;
la condizione giuridica dei docenti di sostegno delle scuole materne, elementari e medie, prevede che la loro posizione occupazionale sia garantita da una titolarità di sede, ovvero essi sono titolari di una cattedra all'interno di una scuola scelta in base alle loro esigenze, e possono essere spostati da questa sede solo se risultino perdenti posto o se fanno volontaria domanda di trasferimento mentre i docenti di sostegno alle scuole superiori non hanno titolarità di sede, per essi la normativa prevede solo l'esistenza di una sede di servizio che può cambiare ogni anno. Infatti i docenti di sostegno alle scuole superiori (DOS: dotazione organica sostegno) sono obbligati a fare domanda di utilizzazione ogni anno indicando in quali sede vorrebbero lavorare, senza sapere se

in quelle sedi vi sono cattedre disponibili e quindi facendo un elenco di scuole puramente indicativo;
i DOS nelle superiori sono divisi in 4 aree (umanistica, scientifica, tecnica, motoria) in base alla laurea e alle abilitazioni del docente di sostegno, il che complica ulteriormente la definizione delle cattedre disponibili per l'area di competenza, così non si sa né dove sono le cattedre né in che tipo di area rientrino;
la legge consente ad ogni provveditorato (ora centro servizi amministrativi) di decidere autonomamente dove assegnare i DOS (anche al di là delle loro indicazioni) attribuendo la sede di servizio d'ufficio all'interno dell'intera provincia, senza tener conto delle loro esigenze familiari e delle loro preferenze, la quali non possono essere necessariamente attendibili se il docente non è in grado di sapere in quali istituti sono presenti i portatori di handicap ed in quali aree sono collocate le cattedre di sostegno. Pertanto la condizione giuridica dei docenti di sostegno alle superiori è peggiore di quella dei supplenti, i quali possono rifiutare una proposta di lavoro ed attenderne un'altra più favorevole, ben conoscendo le cattedre disponibili e la loro posizione in graduatoria, mentre i DOS sono obbligati ad accettare una cattedra stabilita d'ufficio dal provveditorato in un luogo qualsiasi dell'intera provincia;
l'obbligatorietà della frequenza scolastica estesa alle scuole superiori valida ovviamente anche per i portatori di handicap, rende a questo punto urgentissime alcune modifiche alle disposizioni attuali -:
se e come ritenga intervenire al fine di equiparare i docenti DOS per titolarità ai colleghi di sostegno degli altri ordini di scuola, cioè che siano titolari di una cattedra di sostegno entro una sede scelta da loro e comunque concordata con loro e non imposta d'ufficio, che facciano parte dell'organico d'istituto della sede in cui sono titolari, con relativo punteggio di anzianità di servizio e dei titoli culturali, in modo da sapere con certezza ogni anno se risultano perdenti posto o meno e - infine - che in caso risultino sovrannumerari, siano sottoposti alle medesime tutele giuridiche dei colleghi, cioè possibilità di utilizzo su una qualsiasi disciplina in cui sono abilitati, precedenza nelle utilizzazioni e criteri di vicinanza nella scelta della sede.
(5-01683)