Allegato B
Seduta n. 234 del 30/10/2007

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:

TURCO, BELTRANDI, D'ELIA, MELLANO e PORETTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è tuttora in vigore il Trattato contenuto nei patti Lateranensi sottoscritti l'11 febbraio 1929 tra il cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini, capo del Fascismo, come primo ministro italiano;
l'articolo 17 del Trattato stabilisce che «le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1o gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente»;
la legge nazionale ha dato attuazione a tale norma, da ultimo, con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il quale dispone, che «Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché noti stabili, sono esenti dall'lrpef». Disposizione che si applica al personale religioso e ai dipendenti «civili» della Santa Sede (nonché dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma) -:
se al Governo risulti quante siano le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché non stabili, che sarebbero soggetti alla disciplina sull'IRPEF in assenza della predetta esenzione e a quanto ammonti il mancato introito per le casse dello Stato negli anni 2003, 2004 e 2005.
(4-05466)