Allegato B
Seduta n. 231 del 25/10/2007

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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazioni a risposta scritta:

AFFRONTI e FABRIS. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto n. 308 del 28 novembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2007 - Suppl. Ordinario n. 23, ha inserito il Comune di Broni (Pavia) nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da amianto;
attraverso lo stesso decreto il Ministero sopraindicato ha stanziato un contributo di euro 2.272.000 per la caratterizzazione e la messa in sicurezza delle aree ex Fibronit ed ex Ecored;
i suddetti insediamenti industriali si trovano in pieno centro abitato, essendo collocati a lato della stazione ferroviaria di Broni e comunque adiacenti al centro abitato;
l'articolo 2 del suddetto decreto regolamenta i criteri di erogazione dei fondi che, non essendo ora disciplinati dalle regioni, devono essere stabiliti mediante il ricorso agli Accordi di programma da sottoscrivere tra lo Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti;
per assicurare allo Stato la possibilità di recuperare i fondi stanziati per la bonifica, attraverso la successiva riconversione delle aree, è necessario il trasferimento della proprietà delle aree oggetto di bonifica, ora in capo a curatori fallimentari, per mezzo di accordi di programma, come normato dall'articolo 1, comma 434, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006);
i tecnici preposti alla bonifica e il Comune di Broni hanno stabilito un cronoprogramma che prevede la fine della bonifica entro il 2012;
allo stato attuale l'intero iter della bonifica risulta bloccato perché lo stanziamento dei fondi non può avvenire in mancanza dell'accordo di programma e per ciò non è stato possibile bandire la gara d'appalto -:
se non si ritenga di sollecitare da parte del Ministero interrogato la sottoscrizione dell'accordo di programma tra Stato, Regione ed enti locali, al fine di giungere al più presto all'erogazione del finanziamento previsto;
se il Ministero non ritenga estremamente urgente giungere alla bonifica di aree industriali che insistono nelle immediate vicinanze di centri abitati, vista la estrema nocività delle strutture in amianto per la salute umana.
(4-05401)

PELLEGRINO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
migliaia di cittadini del comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica Integrale dei Sarno, hanno impugnato, le cartelle esattoriali di pagamento delle società concessionarie del servizio nazionale di riscossione (E.TR. SPA, ex GEST LINE spa), con le quali in relazione a «proprietà immobiliari, alcune ricadenti nel centro urbano, altre nella zona periferica» era stato loro richiesto il pagamento del contributo per gli anni 2003, 2004, 2005 e conguaglio 2002 in riferimento alle quote consortili dovute al Consorzio di Bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino;
la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con varie sentenze, ha deciso di annullare le cartelle esattoriali per inesistenza di un reale e specifico vantaggio al singolo immobile in contestazione, non ritenuto dimostrato dal collegio giudicante nonostante il deposito in giudizio di perizie consortili, valutate inidonee a provare i requisiti dell'imposizione del caso;
la Commissione Tributaria, si rifà alle numerose pronunce della Corte di Cassazione che legittima la richiesta di contributo solo con «...l'accertamento del concreto beneficio per singolo immobile». Infatti, è principio ormai pacificamente acquisito che non sia sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenente al Comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, richiesto dagli articoli 860 del codice civile e 10 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
in quanto, per poter assoggettare a contribuzione detti beni è, invece, necessario che gli stessi, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica (Cassazione Sezioni Unite sentenze nn. 9857 del 14 ottobre 1996, n. 16428 del 26 luglio 2007 - Corte di Cassazione Sezione V sentenza n. 19509 dei 29 settembre 2004);
l'articolo 35 della legge regionale n. 1 del 2007 (legge finanziaria) al comma 3 recita: «L'articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4, così come modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria), è autenticamente interpretato nel senso che restano esclusi dal tributo anche tutti gli immobili o suoli agricoli che non sono direttamente serviti da opere di bonifica realizzate dagli enti consortili;
la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, in accoglimento dei ricorsi promossi dai cittadini del comprensorio Sarno (Salerno), conferma la verità dei fatti: il Consorzio di Bonifica Agro Nocerino Sarnese non compie nessun tipo di servizio per gli immobili dei Comuni dell'Agro Nocerino Sarnese, siano essi ubicati in centro urbano o in zona periferica, siano essi a destinazione agricola o extra agricola del bene;
la Regione Campania per le dimensioni e per il numero degli abitanti non è più in grado di sostenere un pesante assetto burocratico ancor meno sostenibile anche in considerazione delle minori risorse che dall'Amministrazione centrale vengono trasferite verso gli enti locali;
questi Enti consortili, appesantiscono l'assetto burocratico e finanziario della macchina pubblica regionale, e ai cittadini non si può più chiedere di sostenere una miriade di Enti, a volte inutili e spesso con competenze sovrapposte;
il Comprensorio del Sarno è continuamente interessato da fenomeni di esondazione dei canali e degli alvei con conseguente inondazione dei suoli, che provocano gravi danni alle colture ed alle attività artigianali ed industriali esistenti; infatti in questo territorio non si è mai percepita una presenza operativa dei Consorzio riferita alla tutela idrogeologica e i pochissimi interventi realizzati sono stati finanziati totalmente da altri Enti pubblici;

inoltre, il Consorzio è Presieduto da circa 15 anni dal Commissario Straordinario nominato dalla Regione Campania, il quale avrebbe dovuto indire le elezioni per la Costituzione degli organi statutari entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge Regionale n. 4 del 2003 (ampiamente scaduti) e, limitarsi alla gestione ordinaria per il periodo di transizione, invece, in violazione delle succitate leggi, ad oggi il Consorzio non ha ancora indetto le elezioni ed ha continuato a gestire in modo arbitrario e con atti che sicuramente vanno oltre l'ordinaria amministrazione -:
se, il Governo, intenda assumere provvedimenti per verificare la sussistenza di quanto anzi premesso e se confermato, ritenga opportuno disporre quanto necessario alla risoluzione del problema.
(4-05408)