Allegato B
Seduta n. 231 del 25/10/2007

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UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

ANGELA NAPOLI e GASPARRI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con sentenza n. 4923 del 2005 il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 (recante «Criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali», a norma della legge 21 febbraio 1999, n. 508) laddove prevede che la nomina del Presidente dell'istruzione avvenga da parte del Ministro sulla base di una designazione effettuata

dal Consiglio Accademico nell'ambito di una terna di soggetti proposti dallo stesso Ministro;
a seguito di tale pronuncia veniva emanato il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2006, n. 295 (con cui si recano «disposizioni correttive e integrative al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 in materia di modalità di nomina dei Presidenti delle istituzioni artistiche e musicali») che, all'articolo 1, modificava l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 nei sensi indicati dal Consiglio di Stato ed all'articolo 2 introduceva una norma transitoria con la quale si stabiliva che i Presidenti in carica al momento dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento avrebbero continuato a svolgere le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi Presidenti eletti con le modalità di cui all'articolo 1;
tale norma transitoria avrebbe effetti retroattivi prevedendo la decadenza anticipata dei Presidenti nominati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003;
come è noto, l'articolo 11 delle Disposizioni di legge in generale stabilisce che «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo» principio che per costante giurisprudenza preclude l'applicazione della nuova norma non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in essere;
nel corso del 2007, il Ministero dell'università e della ricerca ha provveduto a nuove nomine secondo la nuova regolamentazione senza, però, attendere la naturale scadenza delle nomine precedentemente decretate rendendo, di fatto, retroattiva la modifica apportata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 295 del 2006 all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 e rendendosi, peraltro, destinatario di numerosi ricorsi in sede amministrativa;
tale opinabile interpretazione della norma ha comportato, tra l'altro, la nomina del Professor Martino Parisi a Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria con conseguente inevitabile, traumatica ed imprevedibile interruzione del progetto virtuoso che stava realizzando il suo predecessore dottor Cosimo Caridi, uomo di cultura che gode in Reggio Calabria di generale stima -:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di riconsiderare l'opportunità ditali nuove nomine che appaiono ispirate, per modalità e tempistica, più da esigenze di spoil system che dalla necessità di un legittimo avvicendamento posto che tale riconsiderazione vanificherebbe una serie di iniziative proposte davanti alle competenti autorità giudiziarie evitando, quindi, i notevoli oneri per lo Stato derivanti dalle iniziative in questione.
(4-05412)