Allegato B
Seduta n. 231 del 25/10/2007

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INTERNO

Interrogazione a risposta in Commissione:

CORDONI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
numerosi cittadini extracomunitari residenti in Italia già a fine 2006 e nei primi mesi del 2007 hanno presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
ad oggi, a distanza di diversi mesi dalla data di convocazione presso le Questure competenti per gli accertamenti del caso, non hanno ancora ottenuto il rinnovo;
tali ritardi comportano gravi disagi tenuto conto del fatto che il documento sostitutivo rilasciato loro in attesa del permesso di soggiorno non sempre viene considerato valido negli stati esteri che si trovano a dover attraversare per raggiungere il loro Paese d'origine -:
se non reputi utile intervenire affinché le domande di rinnovo dei permessi di soggiorno attualmente in trattazione vengano evase al più presto.
(5-01668)

Interrogazioni a risposta scritta:

LUCCHESE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
le nostre grandi città sono strapiene di nomadi e di stranieri clandestini senza

alcuna documentazione d'identità e che si dedicano a efferate azioni criminose -:
quali azioni voglia intraprendere per liberare il nostro territorio da questi criminali, che, oltretutto, si sono costituiti in vere bande armate, suddividendosi anche i territori.
(4-05405)

ALFREDO VITO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il dottor Antonio Agostino Ambrosio, già sindaco del comune di San Giuseppe Vesuviano negli anni 2000-2007, ha partecipato, quale candidato alla carica di sindaco di detto ente, alle elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007;
nel corso della predetta tornata elettorale, con nota del 24 maggio 2007, la dottoressa M. Gabriella Pazzanese, quale dirigente dell'ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Area III-bis raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali trasmetteva al Presidente della Sottocommissione elettorale circondariale di Ottaviano «per i provvedimenti, di competenza», nota n. 2/07 Digos sez. I del 23 maggio 2007, evidenziando che da detta nota risultavano «pregiudizi penali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 58 del decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267 a carico, tra gli altri, del dottor Antonio Ambrosio;
dalla citata nota della Digos emergeva che il dottor Antonio Agostino Ambrosio «risulta essere stato condannato in data 26 maggio 1999, con sentenza del Tribunale di Napoli, applicata pena su richiesta delle parti»;
l'articolo 1, comma 3, della legge n. 475 del 13 dicembre 1999 (mantenuto fermo dal decreto-legge n. 267 del 2000), nel prevedere una causa ostativa alla candidatura per coloro che abbiano riportato una condanna penale a seguito di patteggiamento, stabilisce espressamente che detta causa ostativa opera solo per le condanne «pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge», con ciò escludendo la rilevanza di condanne, come quella riguardante il dottor Ambrosio antecedenti la sua entrata in vigore;
sebbene, l'insussistenza della paventata causa ostativa alla candidatura fosse immediatamente ed inequivocamente evincibile dal predetto dettato normativo, con verbale n. 124 del 25 gennaio 2007 la menzionata sottocommissione elettorale di Ottaviano, presieduta dalla dottoressa Mariolina Goglia, con grave ed inescusabile superficialità, deliberava, «che il signor Antonio Agostino Ambrosio ha riportato una condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 317 codice penale con pena applicata su richiesta delle parti integrante l'ipotesi di causa ostativa alla candidatura di cui all'articolo 58 del T.U.EE.LL. n. 267 del 2000;
l'ufficio elettorale del Governo, prima, e la Sottocommissione elettorale di Ottaviano, poi, sancivano, quindi l'esistenza di una causa ostativa alla candidatura del dottor Ambrosio senza compiere alcuna verifica al riguardo, anzi senza nemmeno preoccuparsi di dare una sia pur sommaria e veloce lettura al testo della citata legge n. 475 del 1999;
ove tale (semplice e rapida) lettura fosse stata effettuata, i predetti organi sarebbero velocemente pervenuti alla conclusione che la più volte menzionata condanna per patteggiamento dell'Ambrosio (pronunciata in data 26 maggio 1999) non poteva integrare una causa ostativa alla sua candidatura, avendo espressamente e letteralmente previsto la citata legge n. 457 del 13 dicembre 1999, che la condanna a seguito di patteggiamento opera come causa ostativa solo nel caso in cui la relativa sentenza sia stata «pronunciata successivamente alla data di entrata in vigore della legge»;
la notizia della (pretesa) causa ostativa alla candidatura del dottor Ambrosio - che avrebbe dovuto rimanere riservata - inspiegabilmente si diffondeva tra l'elettorato e veniva anche prontamente riportata su numerosi quotidiani;

tale inopinata diffusione di notizie riservate (oltre che in veritiere) - oltre a turbare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali - determinava gravi pregiudizi all'immagine e alla dignità del dottor Ambrosio, tant'è che lo stesso si vedeva costretto a denunciare per diffamazione aggravata alcuni soggetti che avevano diffuso la (falsa) notizia e nei cui confronti è stato aperto un procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Nola;
il dottor Ambrosio, quindi, proclamato Sindaco, con atto protocollo n. 01 del 4 giugno 2007, chiedeva la revoca del citato (illegittimo) provvedimento assunto dalla Sottocommissione elettorale Circondariale di Ottaviano;
sebbene fossero stati già ripetutamente rappresentati alla citata Sottocommissione tutti gli elementi per cui doveva ritenersi insussistente la predetta causa ostativa alla candidatura del dottor Ambrosio e nonostante quest'ultimo in data 5 giugno 2007 fosse stato proclamato eletto dall'Ufficio Centrale Elettorale, con verbale n. 127 dell'8 giugno 2007, la Sottocommissione elettorale di Ottaviano confermava il proprio illegittimo provvedimento di cui al menzionato verbale n. 124 del 25 gennaio 2007, stabilendo, con provvedimento n. 127 dell'8 giugno 2007: «di prendere atto che all'accoglimento dell'istanza del signor Ambrosio Antonio Agostino datata 4 giugno 2007, tesa ad ottenere la revoca del verbale di questa Sottocommissione n. 124 del 25 maggio 2007, osta l'iscrizione della condanna definitiva per il delitto previsto all'articolo 317 codice penale (concussione), più volte menzionata in premessa, nel certificato del casellario giudiziale».
la palese illegittimità anche di tale ultima determinazione veniva rappresentata in un incontro tenuto presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in cui si sottolineava che se la suddetta sentenza di condanna non aveva alcuna rilevanza ai fini della candidatura del dottor Antonio Ambrosio, men che mai si poteva attribuire rilevanza alla sua iscrizione nel suo casellario giudiziario;
la sottocommissione elettorale circondariale di Ottaviano, nel vano tentativo di trovare una qualche giustificazione al proprio operato, perseverava nell'errore commesso, stabilendo con provvedimento del 27 giugno 2007 «di prendere atto di quanto dichiarato dal sindaco Ambrosio (nella predetta riunione presso l'Ufficio Territoriale del Governo) circa l'avvenuta richiesta di cancellazione della condanna dal casellario giudiziale», attribuendo così ancora una volta rilevanza alla predetta condanna e alla sua iscrizione;
l'illegittimità di tale provvedimento veniva, nuovamente denunciata dal dottor Ambrosio alla Prefettura di Napoli con nota del 18 luglio 2007;
è evidente dalla ricostruzione in punto di fatto che prevede la colpa grave degli organi che hanno prima prospettato (Ufficio Territoriale del Governo) e poi addirittura formalmente deliberato (Sottocommissione Elettorale Circondariale di Ottaviano) una (pretesa ed inesistente) causa ostativa alla candidatura del dottor Ambrosio;
tale colpa grave è ancor più evidente ove si consideri che la legge n. 457 del 1999 esclude in modo espresso ed equivoco che la condanna per patteggiamento pronunciata - come nella specie - prima della sua entrata in vigore possa costituire causa ostativa alla candidatura e che i menzionati organi, nonostante gli fosse stato più volte prospettato l'errore in cui erano incorsi, hanno perseverato nel commetterlo;
l'assoluta ed inescusabile negligenza dei predetti organi risulta anche da un ulteriore circostanza: l'Ambrosio era stato già proclamato sindaco a seguito della precedente tornata elettorale del 2002 ed era sindaco uscente: fatto che avrebbe dovuto quantomeno indurre dei dubbi sulla circostanza che la più volte menzionata sentenza del 1999 costituisse causa ostativa alla candidatura del dottor Ambrosio -:
se e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della dottoressa M.

Gabriella Pazzanese, quale Dirigente dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli - Area III-bis Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali - e dei componenti della sottocommissione elettorale circondariale di Ottaviano, in particolare del suo Presidente, dottoressa Mariolina Goglia, per i gravi e reiterati errori in cui sono incorsi in relazione alle vicende di cui in premessa;
se e quali iniziative intenda assumere in merito all'accertamento in via amministrativa di eventuali responsabilità per la diffusione di notizie che avrebbero dovuto rimanere riservate.
(4-05407)

MIGLIORI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i contratti di swap stipulati dagli enti locali sono oggi all'attenzione del CICR e della Corte dei conti per la pesante esposizione in cui sono risultate coinvolte molte Amministrazioni, tra le quali quella di Marradi (Firenze);
se è vero che uno swap, che trasforma un tasso da fisso a variabile, fa diminuire il costo dell'indebitamento, è però altrettanto vero che genera un'altra conseguenza, questa volta negativa, in quanto espone l'ente al rischio di rialzo dei tassi e determina quindi una dipendenza dell'ente dai mutamenti del mercato;
nel caso di coupon swap, se la trasformazione è da tasso fisso a variabile, il rischio da esso derivante è del tutto nuovo perché non sussisteva prima dell'applicazione dello swap ed è determinato da un possibile rialzo dei tassi di mercato; se, invece, la struttura debitoria viene spostata da un tasso variabile ad un tasso fisso, il rischio nascente sarà quello legato ad una possibile diminuzione del tasso stesso -:
quanti siano i Comuni che avrebbero stipulato i suddetti contratti;
quali iniziative legislative in merito si intenda assumere al riguardo alla luce anche del Patto di Stabilità;
quali danni erariali la Corte dei conti abbia fino ad oggi individuati.
(4-05411)

FASCIANI, ACERBO, CRISCI, ATTILI, GAMBESCIA, COSTANTINI, RAZZI e D'ELPIDIO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la direzione nazionale antimafia, nella sua relazione annuale (dicembre 2006) relativa alle dinamiche e strategie delle associazioni mafiose nel Distretto de L'Aquila, riferisce che:
«...le informazioni acquisite ...confermano la fondata convinzione che il territorio abruzzese possa dirsi sostanzialmente immune da radicati insediamenti di matrice mafiosa, quantunque siano in costante aumento ed assumano connotati di maggiore significatività le presenze criminali organizzate nel pescarese e nel teramano (principalmente nel settore del gioco d'azzardo, della contraffazione illegale di prodotti commerciali e dello spaccio di sostanze stupefacenti)»;
«Ad ogni buon conto la Regione Abruzzo, così come la Provincia di L'Aquila, per motivi legati soprattutto alle radici culturali e storiche, non produce di regola fenomeni criminali associativi autoctoni, almeno intesi in senso tradizionale»;
«Prendendo le mosse dagli indici di riferimento di regola utilizzati per ipotizzare la presenza di gruppi organizzati, anche di stampo mafioso, le conclusioni potrebbero dar luogo ad un quadro relativamente tranquillo; non a caso l'Abruzzo viene tradizionalmente associato all'immagine «dell'isola felice», forse perché è lontano da fatti di sangue, plateali azioni

intimidatorie o attentati dinamitardi di matrice estorsiva, che caratterizzano le mafie più pericolose»;
dopo tali rassicuranti constatazioni, la relazione propone una specie di seconda premessa («...volendo, tuttavia, approfondire gli indici di riconoscimento dei gruppi organizzati, anche sotto il profilo latente e sintomatico, le conclusioni appaiono diverse...») cui segue l'elencazione di fatti e circostanze quali, tra l'altro:
un numero di istituti bancari e società finanziarie assolutamente abnorme rispetto alla densità della popolazione, al reddito pro capite, e al volume economico delle imprese attive ...nonché alla tipologia delle forme di investimento, che restano caratterizzate dalla tendenza a non investire sul territorio di appartenenza;
attività di indagine della Polizia giudiziaria hanno accertato una decina di bancarotte fraudolente e truffe con conseguenti indebiti arricchimenti per almeno 5 milioni di euro con notevoli pregiudizi economico-patrimoniali per almeno un centinaio di imprenditori con emissione di numerose ordinanze di custodia cautelare per fatti riconducibili a responsabilità penali di natura associativa per episodi di riciclaggio, reimpiego, truffe, eccetera e con il sequestro preventivo di quote societarie, beni mobili e immobili per un valore ammontante a 15 milioni di euro;
a tal proposito gli organi di polizia hanno reiteratamente segnalato l'esistenza di ragioni di sospetto circa la presenza di interessi del crimine organizzato pugliese, siciliano e soprattutto campano in relazione a rilevanti operazioni di investimento immobiliare, soprattutto sul litorale adriatico interessato da imponenti insediamenti immobiliari nel settore alberghiero e della ricreazione collettiva;
dopo aver messo in rilievo dette situazioni che causano allarme per una possibile opera di infiltrazione di capitali di illecita provenienza nel sistema finanziario regionale e fatto cenno ad altri fenomeni di criminalità, la Relazione della D.N.A. concludeva:
«Investigazioni di notevole complessità ed impegno sono state condotte in via esclusiva dalla procura della Repubblica di Pescara, così sfuggendo a più approfondite valutazioni sotto il profilo di una eventuale realtà associativa che avrebbe potuto giustificare un coinvolgimento della procura distrettuale antimafia de L'Aquila, peraltro, composta da poche unità»;
secondo recenti notizie di cronaca, gli investigatori della Procura distrettuale di Palermo seguendo il cosiddetto «tesoro di Ciancimino» (l'ex Sindaco di Palermo noto alle cronache giudiziarie) si sarebbero imbattuti nella «Alba d'oro s.r.l.» che sta realizzando una mega struttura turistica nel territorio del Comune di Tagliacozzo;
detta s.r.l. - proprietaria della concessione edilizia per la struttura ricettiva sopra citata, si è costituita nel settembre del 2002 con il tributarista Gianni Lapis come presidente del consiglio di amministrazione;
con sentenza - di 1o grado - del 9 marzo 2007 (proc. pen. n. 12021/2004) il Gip del Tribunale di Palermo ha condannato (con il rito abbreviato e con la conseguente riduzione di pena) Gianni Lapis a 5 anni di reclusione, l'avvocato Ghiron a 5 anni di reclusione e Massimo Ciancimino a 5 anni e 6 mesi di reclusione, questi ultimi due per reato di cui all'articolo 648-bis del codice penale (riciclaggio);
il progetto della struttura turistica era stato presentato nel 2002 al Comune di Tagliacozzo dalla «Ricci e Zangari s.r.l.» (soci Achille e Augusto Ricci e Nino Zangari all'epoca assessore del Comune di Tagliacozzo) che poi lo ha ceduto alla «Alba d'oro»;
il capitale sociale della Alba d'oro è di 40.000 euro e, segnatamente, Nino Zangari per 6.600 euro, Augusto Ricci per 6.800 euro, Achille Ricci per 6.600 euro e la Sirco S.p.a. per 20.000 euro e, cioè, per il 50 per cento del capitale sociale;

alla Sirco, che ha sede in Palermo, nel luglio del 2005, nel prosieguo dell'indagine, il Gip del Tribunale di Palermo ha sequestrato in via preventiva i capitali sociali;
i fatti sopra riportati confermano quanto riferito dalla direzione nazionale antimafia sull'Abruzzo come un possibile territorio di riciclaggio di denaro proveniente dalla criminalità organizzata;
analoga interrogazione è stata presentata al Senato e pubblicata in data 17 ottobre 2007 atto n. 3-01016 -:
quale valutazione diano della situazione di rischio riciclaggio venutasi a creare nella regione Abruzzo e in particolare nell'area Marsicana;
se la Procura Distrettuale dell'Aquila, gli organi di Polizia giudiziaria e la Guardia di Finanza in particolare - ferma restando la tutela del segreto istruttorio - stiano monitorando la vasta rete di società che operano in Abruzzo e che sembrano essere riconducibili alla criminalità organizzata siciliana, campana e pugliese;
se non sia il caso di aumentare la dotazione di uomini e risorse della Procura distrettuale dell'Aquila per consentire un'azione investigativa e di contrasto adeguata alla complessità ed alla pericolosità delle operazioni e dei fenomeni di criminalità organizzata che sembrano interessare la regione Abruzzo.
(4-05420)