Allegato B
Seduta n. 231 del 25/10/2007

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BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

ALESSANDRI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
la Commissione provinciale per le bellezze naturali, in data 21 dicembre 2006, ha approvato la proposta di «Dichiarazione di notevole interesse pubblico» dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo d'Enza;
alla luce della «dichiarazione» in parola, le suddette «aree matildiche» rischiano di diventare oggetto di speculazione da parte di lobby immobiliari, che potrebbero mettere a repentaglio una zona che conserva peraltro testimonianze storiche inestimabili;
la «Commissione provinciale» in parola avrebbe proceduto alla «zonizzazione» dei suddetti territori in diverse fasce di livello di tutela, senza ben definire le aree circostanti ai beni architettonici più rilevanti quali il Castello di Canossa, il Castello di Rossena e la Torre di Rossenella, nonché le aree naturalistiche più rilevanti, come la Rupe di Campotrera e Monte Tesa, che non apparirebbero adeguatamente vincolati;
la Legambiente di Val d'Enza, ritiene addirittura che la gran parte delle aree confinanti alle suddette zone di pregio siano state poste in fasce inferiori, che di fatto danno la possibilità di «nuove urbanizzazioni»;
alcuni importanti «borghi» non sarebbero stati addirittura inseriti nella richiamata «zonizzazione»;
la salvaguardia dei beni architettonici implica un vincolo «indiretto» sulle predette aree, come sancito in materia dalla normativa vigente, peraltro confermata dal Consiglio di Stato (Sentenza 6 settembre 2002, n. 4566, Sez. IV);
la «Disciplina di tutela» applicata nel caso di specie contrasterebbe tanto con i relativi strumenti di «Pianificazione » predisposti dalle amministrazioni comunali interessate, quanto con l'articolo 143 della legge statale n. 42 del 2004 (modificata dal decreto legislativo n. 157 del 2006) che, in tema di «piano paesaggistico» prevede sia una «ricognizione dell'intero territorio», sia la «comparazione obbligatoria con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo», sia l'obbligo di «determinare le misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree di tutela per legge», nonché «la riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli interventi di trasformazione»;
l'applicazione del «vincolo» di tutela deve anche prevedere (ai sensi dell'articolo 144 della richiamata legge n. 42 del 2004) «la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi», che, nel merito, non sarebbero stati interpellati;

la normativa proposta appare, secondo l'opinione della maggior parte dei soggetti interessati, meno vincolante di quella già presente, poiché consentirebbe di fatto, la «nuova edificabilità», persino di interi quartieri, nella maggior parte del «territorio perimetrato dal vincolo», andando così a creare contrasto tra aree vincolate con normative meno restrittive e aree non vincolate con normative più restrittive;
dalla data di pubblicazione (BUR 28 febbraio 2007) nell'Albo pretorio dei Comuni di Canossa e San Polo d'Enza, la Legambiente Val d'Enza, uno dei soggetti interessati, ai sensi della richiamata normativa statale (legge n. 42 del 2004 e successive modificazioni), ha prodotto nei termini di legge, osservazioni miranti ad ottenere la suddetta «tutela più restrittiva» rispetto alla «Dichiarazione» depositata dalla Commissione provinciale per le bellezze naturali di Reggio Emilia;
l'articolo 140 del Codice dei Beni Culturali recita che «1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136»;
la Regione Emilia Romagna, secondo quanto ritenuto dalla stessa Legambiente di Val d'Enza, non si sarebbe attivata per l'approvazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo d'Enza, (BUR - Emilia Romagna n. 27 del 28 febbraio 2007), adducendo come giustificazione la scadenza dei termini recati all'articolo 140 del Codice dei Beni Culturali;
l'articolo 141 del Codice dei Beni Culturali stabilisce al comma 1 che: «Qualora la commissione non deliberi entro i termini di cui all'articolo 138 o la regione non provveda nel termine di cui all'articolo 140, il competente organo ministeriale periferico comunica alla regione ed al Ministero l'avvio della procedura di sostituzione» -:
quali iniziative intenda intraprendere per accertare la mancata attivazione dei competenti organi ministeriali periferici della procedura di sostituzione di cui all'articolo 141 decreto legislativo n. 157 del 2006;
alla luce dell'inottemperanza delle disposizioni del decreto legislativo 157/2006 da parte della Regione e degli organi periferici ministeriali, se non ritenga altresì necessario attivare i poteri sostitutivi da parte del Ministero;
se non intenda infine adottare la procedura d'urgenza considerato che dal 27 settembre 2007 sono cessati gli effetti di cui all'articolo 146,comma 1 del Codice dei Beni culturali, in particolare la «necessità dell'autorizzazione paesaggistica».
(5-01667)

Interrogazioni a risposta scritta:

MIGLIORI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il Comune di Castiglione di Garfagnana ha progettato la realizzazione di un vasto parcheggio prospiciente immediatamente le antiche mura che cingono magnificamente l'assetto urbano;
tale progetto risulta particolarmente incoerente rispetto al pregio paesaggistico della cinta muraria e del tessuto urbano rischiando di poter determinare uno scempio alla tradizionale fisionomia di Castiglione di Garfagnana -:
se tutte le relative autorizzazioni in merito da parte delle competenti Sovrintendenze siano state assunte da tale Comune sul suddetto progetto.
(4-05397)

NUCARA. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
con decreto direttoriale del 16 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2006, il ministero per i beni e le attività culturali ha indetto un concorso per esami al fine di reclutare 11 dirigenti «storico dell'Arte» che prevede, come da bando, tre prove scritte e una orale;
con telegramma del 6 settembre 2006, prot. 29838, il Direttore generale per gli affari generali, il bilancio, il personale e la formazione del Ministero per i beni e le attività culturali, previa consultazione dell'Avvocatura di Stato, ha comunicato ai candidati il «rinvio a data da destinarsi» delle prove orali, motivandone la sospensione in presenza di un ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio;
il concorso in questione è stato portato a termine solo nel maggio 2007, in considerazione della sospensione di cui sopra;
dall'espletamento delle prove orali ed il conseguente costituirsi della graduatoria dei vincitori del concorso sono trascorsi cinque mesi senza che si sia pervenuti alla nomina in ruolo degli 11 interessati;
all'articolo 7 del bando in argomento è prevista la frequentazione, da parte dei vincitori del concorso, di un ciclo di attività formative ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, presso la scuola superiore della pubblica amministrazione, della durata massima di un anno -:
se in considerazione dell'urgenza dell'Amministrazione a colmare i vuoti istituzionali venutisi a creare presso le Soprintendenze per i Beni Artistici e Storici, non ritenga di dover provvedere celermente alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso;
a tal fine, se non intenda procedere alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso in argomento già nel medesimo periodo di frequenza, da parte degli stessi, del corso di formazione previsto dall'articolo 7 del bando, riducendo così i tempi per la nomina dei dirigenti delle soprintendenze e ponendo così fine ad una grave ed ormai prolungata anomalia, quella degli incarichi ad interim conferiti al fine di coprire le vacanze dirigenziali in argomento.
(4-05416)