Allegato A
Seduta n. 231 del 25/10/2007

...

(Sezione 2 - Chiarimenti sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici di forniture)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
la legge n. 109 del 1994 (benché abrogata dal successivo decreto legislativo n. 163 del 2006, tranne che per l'articolo 8), introduceva con i commi 1 e 2, rispettivamente, un deposito cauzionale (detto in gergo «cauzione provvisoria») da corrispondere da parte del concorrente in sede di presentazione dell'offerta ed un deposito cauzionale (detto in gergo «cauzione definitiva») da corrispondere invece da parte dell'esecutore in occasione dell'aggiudicazione di una gara;
il comma 11 quater, lettera a), dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 dispone che «la cauzione e la garanzia fideiussoria previste, rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte per le imprese certificate UNI EN ISO, del 50 per cento»;
il citato articolo 8 mantiene la sua efficacia ed è stato surrogato con gli articoli 75 (Garanzie a corredo di un'offerta) e 113 (Cauzione definitiva, contenuto nel Capo V sui principi relativi all'esecuzione del contratto), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
l'abrogazione del decreto legislativo n. 358 del 24 luglio 1992 «Testo unico in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione alle direttive 77/62/CEE e 88/295/CEE», unico strumento di legge attraverso cui era consentito alla categoria dei fornituristi di lavorare, rimanda la categoria all'applicazione di un «meno» interpretabile decreto legislativo n. 163 del 2006;
si registra uno stato di confusione generale in cui si trova la maggior parte delle

stazioni appaltanti, giacché alcune riconoscono già in toto gli articoli del decreto legislativo n. 163 del 2006 come pertinenti sia ai contratti di lavori pubblici, sia ai contratti pubblici di forniture e servizi, mentre altre stazioni appaltanti (non ritenendo «chiara» la norma) convengono con la «parziale interpretabilità» del decreto menzionato, eludendone la totalità -:
se non ritengano di fornire chiarimenti in merito all'applicazione delle norme citate: in particolare, per quali motivi il decreto legislativo n, 163 del 2006 nell'articolo 75 menzioni la riduzione del 50 per cento degli oneri da corrispondere (per le società certificate UNI EN ISO) a fronte di una «garanzia a corredo dell'offerta» e nell'articolo 113, riferito alla copertura cauzionale relativa all'esecuzione di un contratto, «dimentichi» di riconoscere lo stesso beneficio di cui sopra, nonostante sia l'articolo 75 che l'articolo 113, «originino» dal medesimo articolo 8 della legge n. 109 del 1994 (Merloni) che si riferiva sia al deposito cauzionale suddetto provvisorio che a quello definitivo, anche al fine di evitare il sorgere di spiacevoli contenziosi tra società di categoria e stazioni appaltanti;
se abbiano considerato gli onerosi costi sostenuti dai rappresentanti della categoria dei fornituristi che devono stipulare una fideiussione per la copertura cauzionale di accesso ad una gara aggiudicata;
se non ritengano che lo «svincolo» del capitale investito, all'atto della fornitura «completa» di ogni referenza merceologica richiesta, non costituisca un'ampia limitazione della libertà economica di marketing ed investimento che potrebbe ridurre o compromettere le opportunità di lavoro, tenuto già conto della grave crisi economica che il settore dei fornituristi sta attraversando, senza avere la possibilità benché minima di riuscire ad auspicare tempi migliori.
(2-00776)«Ciocchetti, Volontè».
(9 ottobre 2007)