Allegato A
Seduta n. 231 del 25/10/2007

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(A.C. 2197 - Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
in molti Paesi in via di sviluppo, specialmente del continente africano, la produzione agricola è oggi finalizzata maggiormente all'esportazione che al soddisfacimento del fabbisogno alimentare interno;
le economie dei Paesi in via di sviluppo sono gravemente danneggiate dal dumping di alcune produzioni agricole praticato dai Paesi europei e dagli Stati Uniti;
il diritto al cibo e la sicurezza alimentare dei popoli del Sud del mondo sono fortemente minacciati dal mancato accesso delle popolazioni rurali a risorse fondamentali come la terra, l'acqua, nonché la formazione e il credito;
la produzione di alimenti a livello familiare e dei piccoli produttori è inficiata da modelli agricoli che favoriscono aziende di grande o grandissima dimensione, siano esse nazionali o multinazionali;
i paesi in via di sviluppo, negli ultimi dieci anni, hanno ridotto solamente di 3 milioni il numero delle persone che soffrono la fame, numero di gran lunga distante rispetto all'impegno preso di ridurne il numero di circa 260 milioni al 2003 (FAO, CFS-Roma, 2006);
la sottoalimentazione nel mondo non è dovuta alla mancanza di alimenti: la produzione alimentare del pianeta ha registrato nel corso degli ultimi dieci anni un forte aumento che corrisponde alla crescita demografica ed alla crescita della domanda alimentare (FAO, CFS-Roma, 2006);
in questo contesto, l'aiuto alimentare è utile a far fronte a gravi e improvvise emergenze alimentari, determinate da catastrofi, calamità naturali o conflitti;
l'aiuto alimentare non deve minare la produzione agricola locale, né introdurre prodotti estranei al consumo locale;
il fabbisogno alimentare, anche in presenza di catastrofi e calamità, deve essere soddisfatto ricorrendo in via prioritaria alla produzione alimentare locale e regionale,

impegna il Governo

a garantire che l'AGEA ottemperi alle indicazioni dell'Unione europea e della FAO in materia di aiuto alimentare, privilegiando gli acquisti nei Paesi beneficiari o in Paesi della stessa regione ed il rispetto delle «direttive volontarie per garantire la progressiva realizzazione del diritto ad una alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale», così come approvate dagli Stati membri della FAO.
9/2197/1.Siniscalchi, Lombardi, De Zulueta, Mattarella.

La Camera,
premesso che:
un efficace contributo alla lotta alla povertà ed alla fame nei Paesi meno sviluppati, in particolare in quelli della fascia tropicale del pianeta, potrebbe efficacemente provenire dal sostegno in tali territori ad attività produttive che prevedano l'allevamento di capi zootecnici resistenti alle avversità del clima tropicale, in particolare ai parassiti ematici ed ai colpi di calore, ed in grado di produrre carne e latte;
é stato accertato che per l'allevamento di animali resistenti alle malattie tropicali, che offrano latte e carne, e che alla stesso tempo rappresentino una fonte di produzione alimentare autonoma per le popolazioni indigenti, bisognerebbe stabilizzare un incrocio fra razza «Limona» locale dello stato di Lara, in Venezuela, e razza «Pardo Suizo», originaria del paese di Carora. Tale procedimento selettivo potrebbe consentire la nascita di allevamenti specifici per le zone tropicali, in grado di fornire da un minimo di cinque a un massimo di venti litri di latte al giorno e ottime quantità di carne, a seconda del tipo di razione alimentare fornita;
vi sarebbero le potenzialità scientifiche e tecniche in Italia per avviare un progetto sperimentale nei paesi tropicali volto a realizzare un sistema di allevamento basato sull'incrocio delle razze bovine «Limona» e «Pardo» e trasferire successivamente il modello alle popolazioni locali per renderlo riproducibile;
gli studi in argomento risalgono agli anni 70 e furono iniziati nella facoltà di Maracaibo, in Venezuela, dal professore Paparella, originario di Rovigo;
attualmente un gruppo di esperti di varie discipline zootecniche insieme a rappresentanti del sistema della veterinaria pubblica e non pubblica sarebbe in grado di continuare gli studi degli anni '70 e mettere a regime dei sistemi di allevamento corrispondenti ai requisiti di resistenza e produttività sopra indicati;
ad una tale iniziativa di alto valore sociale ed umanitario intenderebbero partecipare enti come la regione Veneto, che allo scopo sarebbe disponibile a fornire un programma per l'anagrafe bovina del valore di circa 700.000 euro, l'Istituto Zooprofilattieo Sperimentale delle Venezie che potrebbe fornire assistenza alla realizzazione di un sistema di georeferenzazione (GIS), nonché associazioni non governative impegnate negli aiuti nel campo della cooperazione internazionale in favore delle popolazioni colpite dalla fame e associazioni del sistema allevatoriale e della ricerca in agricoltura;
per realizzare un progetto del tipo indicato, che al più richiederebbe un sostegno di circa 5 milioni di euro in un triennio, sarebbe auspicabile un interessamento del Governo volto a sostenerne gli oneri e la promozione istituzionale nei Paesi bisognosi. Un tale approccio, oltre a rappresentare un aiuto innovativo e strutturalmente funzionale alle popolazioni indigenti, potrebbe costituire una valida alternativa ai semplici doni di natura alimentare ed in tale ambito si potrebbe ricomprendere nelle attività previste dall'accordo di Londra del 13 aprile 1999, riguardante la Convenzione sull'aiuto alimentare, cui l'Italia ha aderito con la legge 29 dicembre 2000, n. 413,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dalla Convenzione di Londra, di sostenere la realizzazione di un progetto pilota, possibilmente in un Paese in via di sviluppo della fascia tropicale del pianeta, che preveda la costituzione di un sistema di allevamento zootecnico basato sull'incrocio della razza «Limona» e «Pardo», secondo gli obiettivi e le modalità descritte in premessa.
9/2197/2. Lion.

La Camera,
premesso che:
la Convenzione sull'aiuto alimentare, firmata a Londra il 13 aprile 1999, ha lo scopo di contribuire a fronteggiare i problemi alimentari a livello mondiale, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo;
l'Italia ha reso esecutiva tale Convenzione nel nostro ordinamento con la legge n. 413 del 2000 e con successive proroghe disposte mediante la legge n. 155 del 17 giugno 2004 e con il decreto-legge 9 settembre 2005 n. 182, convertito con legge 11 novembre 2005 n. 231, che hanno coperto l'impegno italiano fino al 31 dicembre 2003;
con il provvedimento in esame viene prorogata l'attuazione della Convenzione in parola al 31 dicembre 2004 assicurandone la relativa copertura finanziaria;
l'Italia ha svolto un ruolo rilevante per la definizione della Convenzione in parola e coerentemente dovrebbe essere pienamente adempiente agli obblighi ivi previsti;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché nella prossima Finanziaria 2008 siano inseriti tutti i provvedimenti necessari alla piena attuazione degli accordi sottoscritti con l'adesione alla precitata convenzione sull'aiuto alimentare.
9/2197/3.(Testo modificato nel corso della seduta)Teresio Delfino, Capitanio Santolini, Giuseppe Drago, Forlani.