Allegato B
Seduta n. 225 del 17/10/2007

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzioni in Commissione:

La IV Commissione,
premesso che:
il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484 disciplina lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana;
l'articolo 5 del citato regio decreto implicitamente esclude le donne dall'arruolamento nei ruoli del Corpo militare della Croce Rossa, in quanto dispone che l'iscrizione in tali ruoli abbia luogo, tra l'altro, in funzione della posizione degli interessati rispetto agli obblighi di leva;
al tempo stesso, il regio decreto 12 maggio 1942, n. 918 disciplina il corpo delle infermiere volontarie costituito da sole donne, nell'ambito della stessa Croce Rossa;
la recente evoluzione normativa che ha condotto, da un lato, all'istituzione del servizio militare femminile su base volontaria e, dall'altro, alla professionalizzazione del servizio militare richiede la modifica delle disposizioni del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, almeno nella parte in cui dettano prescrizioni sulla posizione nei confronti degli obblighi militari degli interessati all'arruolamento nel Corpo militare della Croce Rossa;
ai sensi dell'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, entro il 16 dicembre 2009, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuino le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1o gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, provvedendo altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
in tale quadro, poiché si deve procedere all'armonizzazione delle disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1o gennaio 1970, può provvedersi anche ad una modifica dell'articolo 5 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, nel senso di prevedere la possibilità di reclutamento per le donne, eliminando i vincoli vigenti relativi alla posizione degli interessati rispetto agli obblighi di leva;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa di carattere normativo che - nel ridefinire la disciplina sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana - provveda alla rimozione del divieto di arruolamento delle donne nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, anche attraverso l'esercizio, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza, della delega di cui all'articolo 14, comma 14, della legge 246 del 2005.
(7-00288) «Pinotti».

La VII Commissione,
premesso che:
in ossequio ai principi di cui agli articoli 2 e 18 della Carta costituzionale in materia di tutela delle formazioni sociali atte a sviluppare la personalità umana e di protezione della libertà associativa, con l'articolo 1 della legge 17 ottobre 2003 n. 280, «La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale...»;
il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 di riordino del CONI, integrato e modificato dal successivo decreto legislativo

8 gennaio 2004, n. 15, ha introdotto nuovi principi per aumentare il tasso di partecipazione democratica all'interno dell'ordinamento sportivo nazionale ed ha azzerato il precedente riconoscimento ex lege per le federazioni sportive nazionali ed ha istituito il riconoscimento ai fini sportivi, deliberato dal CONI quale unico provvedimento amministrativo valido per ottenere nuovamente la qualifica di federazione sportiva nazionale ed essere riammessa nel CONI;
in osservanza delle disposizioni legislative, delle norme dello Statuto del CONI e dei principi fondamentali stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI, tutte le federazioni sportive, tranne l'ACI, hanno adeguato i rispettivi Statuti federali ed a seguito di positivo esame di conformità effettuato dal CONI, nei termini stabiliti dalla legge, sin dall'anno 2000 hanno conseguito il nuovo riconoscimento ai fini sportivi di Federazione Sportiva Nazionale con tutte le conseguenze di legge, ottenendo, previo adeguamento statutario alle nuove disposizioni del decreto legislativo n. 15/2004, la riconferma del riconoscimento anche in occasione del secondo riordino del CONI;
l'ACI, federazione sportiva dell'automobilismo nazionale, non ha mai adeguato il proprio Statuto alle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 242/1999 e successive modificazioni, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI, sostenendo che in forza del comma 6 dell'articolo 18 del predetto decreto legislativo, come integrato dal successivo comma 5, dell'articolo 2 del decreto legislativo 15/2004, le tre federazioni sportive con personalità giuridica di diritto pubblico (Unione Italiana Tiro a Segno e Aero Club d'Italia) non erano tenute ad uniformarsi alla nuova disciplina dell'ordinamento sportivo e che normativamente erano state facoltizzate ad autonormarsi per svolgere l'attività di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina dei rispettivi ordinamenti;
smentendo la tesi dell'ACI, che i firmatari giudicano pretestuosa, significativamente le altre due federazioni sportive che hanno conservato natura di ente pubblico, hanno perfettamente adeguato il proprio ordinamento alla disciplina dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed i loro Statuti federali sono stati approvati con decreti ministeriali dalle rispettive amministrazioni vigilanti a seguito di scrutinio positivo ai fini sportivi da parte del CONI;
ripetutamente il CONI, non tenendo alcun conto dell'interpretazione autentica del comma 6, dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 242/1999 e dell'indirizzo fornito sin dal 2000 dal proprio Ministero vigilante per i Beni culturali, ha mostrato atteggiamento di implicita condivisione delle pretese dell'ACI, sostanzialmente accettando che nella configurazione di federazione sportiva ACI permanesse in uno stato d'illegittimità cosicché, in evidente pretermissione delle prerogative esclusive in tema di controllo su tutte le federazioni sportive nazionali, non ha mai sottoposto lo Statuto dell'ACI ad esame di conformità, né il Consiglio Nazionale del CONI ha mai deliberato per l'ACI l'ineludibile provvedimento di riconoscimento ai fini sportivi;
la situazione di evidente illegittimità è stata puntualmente riconosciuta e dichiarata dal Giudice Amministrativo che ha accolto le tesi sostenute dai tesserati sportivi dell'ACI, i quali erano ricorsi alla tutela giurisdizionale lamentando tra l'altro di non poter costituire gli Organi della propria federazione sportiva ACI (Tar Lazio Sez. III Quater sentenza n. 10838/2006, restata non sospesa dal Consiglio di Stato in sede di appello);
con la predetta sentenza il Tar ha affermato tra l'altro che: «In considerazione delle peculiari funzioni pubbliche all'ente, la norma di salvaguardia dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 215, conferma la natura giuridica pubblica dell'ACI ai soli fini di escluderlo da tutte le disposizioni collegate con la

nuova configurazione delle Federazioni Sportive come «associazioni con personalità giuridica di diritto privato». Ma ciò non comporta una assoluta esclusione sic et simpliciter dai principi portanti della riforma, i quali ben devono essere applicati anche all'ACI [...]
Non appaiono incompatibili in particolare l'approvazione dello statuto nelle parti che disciplinano l'attività di federazione sportiva [...] Se così non fosse l'ACI [...] come Federazione sportiva, finirebbe per non essere assoggettata ad alcun controllo a livello nazionale [...]
Inoltre, sotto altro profilo, illegittimamente né nell'assemblea, né nel consiglio generale, né nel comitato esecutivo, né negli organi direttivi della federazione sportiva ACI è garantita la presenza percentuale dei rappresentanti dei titolari delle cosiddette «tessere sportive» Aci. [...]
Il diritto alla partecipazione dei titolari delle licenze sportive non può essere confinato nell'ambito della CSAI, ma dovrebbe essere garantito con riferimento a tutti i momenti della vita della federazione sportiva nazionale automobilistica ACI, attraverso la quota garantita nel Consiglio Generale e nel Comitato Esecutivo»;
in seguito alla predetta sentenza, in asserita conformazione alla stessa, l'Assemblea generale dell'ACI in data 24 novembre 2006 ha adottato modifiche statutarie che tuttavia nuovamente non hanno aggiornato la composizione degli Organi direttivi (Consiglio Generale e Comitato Esecutivo) secondo l'ordine dato dal Giudice Amministrativo con la predetta Sentenza 10838/2006 e finalizzato a consentire la partecipazione dei praticanti lo sport automobilistico: associazioni, atleti, tecnici, a tutti i momenti della vita democratica della federazione sportiva ACI;
i praticanti sono stati nuovamente esclusi dalla vita associativa della propria federazione sportiva ACI non potendo costituirne gli Organi e, a dispetto delle direttive del Giudice Amministrativo, sono stati nuovamente confinati nella CSAI (organo istituito con il nuovo articolo 25 dello Statuto ACI);
lo Statuto della federazione sportiva ACI, così modificato, è stato approvato con DPCM 15 dicembre 2006, senza che il medesimo Statuto, in relazione ai molteplici profili che riguardano l'attività e l'organizzazione dell'ACI quale federazione sportiva, avesse ottenuto dalla Giunta Nazionale del CONI il provvedimento di conformità alla legge, allo Statuto CONI ed ai Principi Fondamentali stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI, ex articolo 22 comma 5 dello Statuto CONI;
per tali ragioni i tesserati sportivi ACI, in particolar modo atleti e tecnici non accolti negli organi federali, si sono visti costretti a presentare nuovo ricorso al TAR Lazio, iscritto al n. 3999/2007, allo scopo di poter effettivamente esercitare quei diritti democratici che il medesimo Tribunale laziale già aveva riconosciuto agli stessi ricorrenti a seguito del precedente ricorso;
successivamente alla nuova iniziativa giurisdizionale e solo a seguito di specifico intervento sollecitatorio presso il CONI da parte del competente Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, in data 2 luglio 2007, l'ACI ha trasmesso formalmente al CONI lo Statuto, come modificato il 24 novembre 2006, per essere sottoposto ad esame di conformità alla legge, allo Statuto CONI ed ai Principi Fondamentali stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI;
più di recente, il 13 settembre 2007, il Presidente della federazione sportiva ACI ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni, con conseguente contestuale decadenza degli Organi direttivi, Consiglio Generale e Comitato Esecutivo dell'ACI, come disposto dall'articolo 19 dei Principi Fondamentali del CONI, i quali stabiliscono altresì che entro 90 giorni dall'evento che ha causato la decadenza siano celebrate le Assemblee per ricostituire i nuovi Organi federali;

a tutt'oggi, nonostante gli interventi del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, non risulta che la Giunta Nazionale del CONI abbia esaminato con esito positivo lo Statuto dell'ACI ed abbia adottato per l'ACI il provvedimento di riconoscimento ai fini sportivi di federazione sportiva nazionale, provvedimento indispensabile perché l'ACI possa risultare legittimamente inquadrato tra le Federazioni sportive nazionali del CONI e svolgere con regolarità le proprie attività sportive;
non è più tollerabile l'illegittima situazione in cui versa l'ACI nella configurazione di Federazione sportiva giacché a otto anni dall'entrata in vigore del primo Decreto di riordino del CONI e delle federazioni sportive nazionali esso, in difformità dalla legge, continua a svolgere l'attività di federazione sportiva all'interno del CONI senza il riconoscimento ai fini sportivi, è retto con una disciplina antidemocratica non conforme alla disciplina sportiva che regola la partecipazione alla vita federale delle categorie sportive riconosciute dalle leggi nazionali e dalle norme del CONI, si trova con gli Organi federali caducati per la sentenza esecutiva del TAR del Lazio e per le dimissioni del Presidente e - ad avviso dei firmatari del presente atto - non possiede i requisiti necessari ad assolvere i canoni di sicurezza richiesti per lo svolgimento delle competizioni su strade pubbliche come regolamentate dal Codice della Strada;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza ogni iniziativa volta a favorire l'immediato adeguamento dello Statuto della federazione sportiva automobilistica ACI alla disciplina specifica, individuata nelle leggi nazionali che regolano lo sport e nelle direttive del CONI come sancito anche dalla sentenza esecutiva n. 10838/2006 del TAR del Lazio;
a fornire quindi le necessarie direttive, vigilando che il CONI provveda senza ulteriore indugio, ed in ogni caso entro i termini previsti dalle direttive del CONI stesso, e ad adottare i provvedimenti ad esso demandati ex articolo 22, comma 5, dello Statuto del CONI, fino a conseguire il necessario rinnovo degli Organi statutari della federazione sportiva ACI, la cui nuova composizione deve prevedere la partecipazione democratica negli organi statutari, secondo le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 242/1999 e successive modificazioni, di tutte le categorie sportive riconosciute dalla legge e dall'ordinamento sportivo;
ad assumere, ove persista ancora l'inadempimento da parte dell'Automobile Club d'Italia, tutte le determinazioni ed iniziative previste, anche sostitutive, necessarie per pervenire, sotto l'egida del CONI, alla costituzione di una nuova federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico autonoma ed indipendente, come avviene già in larga parte dei paesi europei, che rispetti pienamente le caratteristiche richieste dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
(7-00289)«Folena, Longhi».

La VII Commissione,
premesso che:
un bene culturale è tale non soltanto per la data di costruzione, ma soprattutto per quel che ha rappresentato e rappresenta nella storia di una determinata comunità e di un determinato territorio;
la storia del movimento operaio e della Resistenza è per il nostro Paese patrimonio fondante e fondamentale, parte integrante della nostra cultura e ispiratrice delle nostre istituzioni: di conseguenza non si sottraggono alla definizione di beni culturali, proprio per quello che hanno significato nella storia dell'Italia democratica, le vicende legate alle Case del popolo;
il Palazzo Contarelli, a Reggio Emilia, rientra tra quegli edifici che a ragione

devono essere definiti beni culturali, perché parte integrante della storia del movimento operaio e contadino di Correggio, in provincia di Reggio Emilia;
il Palazzo Contarelli fu acquistato nel 1905 dalla Società anonima cooperativa di consumo, produzione e lavoro (casa del popolo), soprannominata dai cittadini «Società del soldino» proprio per i sacrifici e l'impegno profuso nell'acquisto dell'immobile e divenne, nel 1906, sede di organizzazioni politiche, sindacali, culturali e ricreative dei lavoratori della zona;
nel 1928 fu imposta ed estorta, con atti di violenza, dall'allora amministrazione fascista, la consegna delle azioni della «Società del soldino» e la Casa del Popolo divenne Casa del Fascio;
nel 1934 la stessa amministrazione donò il Palazzo Contarelli al Partito Nazionale Fascista, organo costituente dello Stato;
nel 1945 tornò ad essere Casa del Popolo,

impegna il Governo

affinché il palazzo Contarelli, estorto con la violenza dal fascismo e recuperato dallo Stato democratico, non sia cartolarizzato ma sia restituito ai legittimi proprietari, ovvero al movimento cooperativo e alla comunità di Correggio prevedendo la concessione da parte della Patrimonio Spa a prezzo simbolico all'erede naturale degli antichi proprietari - Legacooperative - affinché di concerto con la pubblica amministrazione, sia destinato a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri Enti pubblici o ad Associazioni assistenziali, sportive e simili.
(7-00290) «De Simone».