Allegato B
Seduta n. 225 del 17/10/2007

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SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazioni a risposta in Commissione:

FOTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il 30 novembre 2005, è entrato in vigore il decreto del Ministro delle attività produttive 26 ottobre 2005, in materia di sicurezza degli ascensori, recante miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva n. 95/16/Cee;
detto decreto dispone che gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999, siano obbligatoriamente adeguati alle regole previste dalla norma tecnica Uni En 081/80 -:
quali siano le fonti normative dalle quali detto decreto promana ed in particolare se non appaia anomalo al Ministro interrogato il fatto che le incombenze imposte ai condomini e a tutta la proprietà edilizia dall'applicazione del predetto decreto traggano origine da regole proposte da organismi privati, a tacere del fatto che la sicurezza degli ascensori, se è questa che si vuole assicurare, non può in Europa differire da Paese a Paese.
(5-01627)

FOTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 35 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998) dispone che: «L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, è condizione dal 1o gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese»;
la norma sopraccitata è tale da frustrare il sistema di pubblicità istituito dalle Camere di commercio allorché la richiesta documentazione si riferisca a società o ditte che hanno omesso di pagare il previsto diritto camerale, con l'aberrante conclusione che i diritti stessi dovrebbero essere corrisposti da coloro che hanno bisogno di avvalersi del sistema di pubblicità, specie in caso di società o imprese in decozione, con completo stravolgimento del sistema di pubblicità -:
quali iniziative normative il Ministro competente intenda attuare per porre rimedio ad una siffatta situazione.
(5-01628)

FOTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 ha dato attuazione alla legge 2 agosto 2004, n. 210, recante «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli immobili da costruire»;
in particolare l'articolo 4 del citato decreto legislativo ha previsto l'obbligo per il costruttore di contrarre e di consegnare all'acquirente di un immobile da edificare una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dello stesso acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori;
tale polizza ha per oggetto la copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, cui il costruttore sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del Codice Civile, derivanti da rovina

totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;
in data 27 aprile 2006 la Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i servizi, con nota indirizzata all'ANCE ed all'ANIA, forniva alcuni chiarimenti in ordine al contenuto di tale copertura assicurativa, evidenziando l'opportunità di inserire, nel testo della polizza da consegnare all'acquirente, tre specifiche clausole riguardanti rispettivamente la franchigia e/o scoperto, gli elementi dell'immobile coperti dalla garanzia assicurativa ed infine i massimali di risarcimento;
in particolare, relativamente agli elementi dell'immobile oggetto di garanzia assicurativa, detta Direzione, intendendo esplicitare il rinvio che l'articolo 4 del decreto legislativo citato opera nei riguardi dell'articolo 1669 del Codice Civile, circoscriveva la copertura assicurativa esclusivamente alle «parti strumentali dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata quali murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile», mentre, in ordine ai massimali di risarcimento, la medesima Direzione fissava gli stessi nella misura del 50 per cento del costo di costruzione del fabbricato e comunque per un importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.500.000 euro;
in data 31 maggio 2006 la Confedilizia-Confederazione Italiana Proprietà Edilizia, con nota inviata al Ministero dello sviluppo economico, tuttora rimasta priva di riscontro, evidenziava le criticità che siffatte precisazioni comportavano in danno degli acquirenti di immobili da costruire;
in particolare la Confedilizia rilevava che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi, non sarebbero state oggetto di tutela assicurativa tutte quelle carenze costruttive incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, eccetera) comunque tali da compromettere la funzionalità e l'abitabilità, dell'immobile, che la giurisprudenza di legittimità considera rientrare senz'altro nella disciplina di cui all'articolo 1669 del Codice Civile. Inoltre, sempre la Confedilizia sottolineava che fissare il limite massimo del risarcimento al 50 per cento del costo di costruzione del fabbricato e comunque entro un limite prestabilito di 2.500.000 euro costitutiva, all'evidenza, una riduzione della garanzia prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo citato ed esponeva l'acquirente al rischio di una copertura assicurativa parziale con tutte le conseguenze del caso -:
per quali motivi il Ministero dello sviluppo economico non abbia inteso dare seguito a quanto evidenziato dalla Confedilizia e se lo stesso dicastero non ritenga, in considerazione delle osservazioni riportate in premessa, di riformulare il contenuto delle clausole predisposte dalla Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi per renderle maggiormente aderenti al dato normativo, estendendo la copertura assicurativa a tutti quegli elementi secondari ed accessori dell'immobile le cui carenze costruttive possano comunque pregiudicare la fruibilità dell'opera e fissando massimali di risarcimento tali da coprire l'intero costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato.
(5-01630)

Interrogazione a risposta scritta:

VICO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la Val Basento, area industriale in provincia di Matera, tra Ferrandina e Pisticci, è nata negli anni '60 con la scoperta del metano, a seguito di ciò essa è divenuta un'importante area di insediamento di impianti per la produzione di

fibre acriliche, poliestere e poliammidiche, che occupava 6.000-7.000 addetti tra lavoratori diretti ed indiretti;
nel 1963 furono avviate le prime attività, di tipo monosettoriale, essenzialmente della chimica di base; nel 1978 nella Val Basento risultavano occupate 4.935 unità, non so se tutte occupate o quante di queste già interessate agli ammortizzatori sociali, alla cassa integrazione;
la crisi profonda che ha investito la chimica di base, crisi che prosegue tuttora, ha coinvolto la Basilicata ed in particolare la Val Basento soprattutto perché in quest'area sono state allocate attività industriali la cui crisi era già nota;
nel 1981 si avviò il processo di riconversione industriale e reindustrializzazione derivante appunto dalla crisi della chimica di base, delle fibre chimiche, si iniziarono a chiudere gli impianti, si fece un massiccio ricorso alla cassa integrazione;
alla fine del 1987 maturò l'idea di un accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1986 con il tentativo di costruire un approccio concreto, sistemico ai problemi della reindustrializzazione e dello sviluppo dell'area industriale;
l'accordo di programma, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987, coinvolse diversi soggetti: il Ministero del Mezzogiorno, il Ministero dell'industria, la regione Basilicata, il Consorzio Industriale di Matera, l'ENI;
l'accordo, modificato il 18 marzo del 1994, affidava all'ENI la realizzazione del processo di reindustrializzazione con l'obbligo di occupare, nell'area della Valle del Basento, 2.900 addetti diretti, mentre affidava al Consorzio la realizzazione del Parco Tecnologico della Valle del Basento; fu costituita una società di gestione dei servizi dell'area (40 per cento Enichem, 40 per cento Consorzio industriale, 20 per cento Finanziaria meridionale FIME), che successivamente ha cambiato l'assetto di partecipazione diventando l'attuale Tecnoparco;
nel 1999 dei 5.000 addetti del '78 e dei 3.000 addetti previsti nell'accordo di programma dell'87, rimanevano solo 1.881 unità, mentre negli anni tra il 2000 e il 2007 sono stati espulsi altri 600 lavoratori raggiungendo in tal modo le 1.200 unità occupate, di cui 400 in mobilità o cassa integrazione;
le risorse finanziarie previste negli accordi di programma, '87-'94, per una parte non furono spese, mentre nel tempo sono state spese quelle relative all'infrastrutturazione e ad alcuni servizi, ma non quelle per favorire l'occupazione;
alla fine degli anni '90, con l'intesa istituzionale tra Regione Basilicata e Governo nazionale, si recuperarono i 212 miliardi di lire impegnati nel precedente accordo di programma ed una parte, pari a 109 miliardi, fu impegnata nel cosiddetto Bando Val Basento (27 iniziative ammesse ed una previsione occupazionale di circa 1.700 unità), che tuttavia non è riuscito a fermare l'emorragia occupazionale, nel periodo 2000-2007 permane infatti il saldo negativo, con 600 espulsi e 400 nuove assunzioni;
allo stato attuale ai 1.200 lavoratori rimasti dopo la crisi complessiva e perdurante della chimica si aggiungono le 400 unità impiegate con il bando Val Basento, con un saldo di poco più di 1.600 unità, di cui circa 600 a Ferrandina, circa 900 a Pisticci, 49 unità occupate a Calandra;
allo stato attuale esistono risorse finanziarie disponibili pari a 34 milioni di euro sul bando Val Basento, nel frattempo la chiusura delle aziende Nylstar2 e CFP, ha determinato oltre la perdita dei 600 citati lavoratori, anche una perdita di fatturato per Tecnoparco di oltre 9 milioni di euro, che si aggiungono ai 16 milioni di euro già persi come fatturato per la chiusura della Nistar1 e della International;
si aggravano in tal modo anche i costi dei servizi alle altre aziende insediate,

determinando possibili difficoltà per Tecnoparco e per l'occupazione nell'area;
in quasi mezzo secolo la Val Basento è stata attraversata da processi di industrializzazione e soprattutto da processi di deindustrializzazione complessi che hanno determinato problemi sociali ed economici alle popolazioni locali, ma soprattutto hanno lasciato alle proprie spalle una situazione ambientale di inquinamento del suolo di enorme gravità;
il decreto del Ministero dell'ambiente del 26 febbraio 2003 ha infatti perimetrato tutta l'area della Val Basento, fatta eccezione per l'area nord del quartiere residenziale di Pisticci, prevedendo la caratterizzazione e la bonifica delle aree prima di qualunque attività edilizia;
il problema dell'inquinamento del suolo è solo agli inizi ed ha finora comportato un impegno di risorse finanziarie di 2,5 milioni di euro, ottenute dal Ministero dell'ambiente, dopo che la regione Basilicata ha, insieme al Consorzio, iniziato delle attività;
gli accordi di programma e le varie intese non sono stati in grado di garantire un assetto industriale della Val Basento, le attività realizzate erano infatti prevalentemente di tipo manifatturiero o riguardavano processi produttivi slegati dal contesto, al di fuori di qualsiasi concetto di filiera produttiva;
in assenza di progetti e strategie, anche ambientali, il risultato attuale è un'area priva o quasi di iniziative industriali e a rischio di desertificazione, dove lavorano non più di 700 lavoratori una parte dei quali in CIGS;
la Regione Basilicata è impegnata su questa vertenza, ma intanto la chiusura delle attività è continuata, e la Val Basento si configura come una delle aree industriali in crisi alle quali è necessario porre nuova attenzione e per le quali è necessario pensare a progetti innovativi mirati e nuove risorse;
la Val Basento è uno specchio della difficoltà dell'industria italiana che il Governo intende superare con il programma Industria 2015, che stabilisce le linee strategiche per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano del futuro -:
se e come il Ministro intenda inserire l'area della Val Basento nella discussione e tra gli impegni del programma Industria 2015 ed in particolare se intenda impegnarsi con le società petrolifere multinazionali affinché nella definizione o rinegoziazione delle royalties derivanti dall'estrazione del petrolio si introduca l'impegno di dette società a intervenire direttamente o a sostenere l'insediamento di iniziative industriali compatibili con le strategie definite nel progetto Industria 2015.
(4-05272)