Allegato B
Seduta n. 225 del 17/10/2007

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DIFESA

Interrogazioni a risposta scritta:

ASCIERTO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
la Croce Rossa Italiana, in virtù delle convenzioni internazionali ed ai sensi delle leggi vigenti in Italia, dispone tra le sue componenti di un corpo militare, ausiliario delle Forze armate dello Stato;
il personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana è disciplinato, per quanto riguarda lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, e dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379;
ai sensi degli articoli 29, 249, 116 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, gli iscritti nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, chiamati in servizio, sono militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina militare e del codice penale militare. I militari della Croce Rossa Italiana, inoltre, quale ulteriore segno di soggezione alle leggi militari ed alla giurisdizione militare, indossano sull'uniforme le stellette a cinque punte;
ai mancanti alle chiamate in servizio sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari dell'Esercito e gli iscritti al personale militare della Croce Rossa Italiana, quando prestano servizio, sono considerati anche pubblici ufficiali;
i militari della CRI, purtroppo, non sono stati inclusi nei provvedimenti che negli anni hanno modificato le norme sia sullo stato degli ufficiali, che sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, creando, di conseguenza, disparità di trattamento economico e di inquadramento;
i militari della CRI, pur non essendo destinatari delle recenti normative, a differenza dei pari grado in servizio nelle

Forze armate, hanno tutti i doveri (soggezione alle leggi penali militari, ai regolamenti disciplinari militari, alla giurisdizione militare) propri dei militari delle Forze armate dello Stato (di cui sono ausiliari ed al cui fianco operano), ma non hanno invece gli stessi diritti e non usufruiscono di alcuna forma di benessere a favore del personale;
risulta all'interrogante che nonostante la vacanza legislativa, negli anni gli adeguamenti stipendiali e contrattuali siano stati erogati al personale del Corpo Militare CRI in analogia a quelli del personale delle Forze Armate fino a far data del 2005, anno in cui è stato erogato sol un parziale adeguamento non riconoscendo la coda contrattuale, poiché l'amministrazione attuale, non ha effettuato il dovuto accantonamento dei fondi previsti per l'erogazione dei contratti, non corrispondendo a detto personale militare anche gli adeguamenti contrattuali previsti per l'anno 2006, mettendo di fatto a rischio anche l'erogazione dei nuovi incrementi stipendiali estesi di recente a favore delle Forze Armate;
l'amministrazione della CRI a tutto oggi ha addotto a motivazione della mancata estensione delle competenze contrattuali la difficoltà a riconoscere quale forma contrattuale deve applicare al personale militare;
il Co.Ce.R.-CRI in data 19 giugno 2007 con lettera prot. Cocer-cri/10307 ha chiesto alla Procura Generale della Repubblica, alla Procura Militare e alla Procura Regionale della Corte dei conti di essere sentito per esporre il grave stato di malessere e avviare un'eventuale indagine che accerti se ci siano estremi di reato nell'azione perpetrata dall'Amministrazione della CRI a danno degli appartenenti al Corpo Militare e alle loro famiglie creando un nuovo contenzioso che inciderà negativamente sul bilancio dell'erario -:
quali iniziative urgenti intenda intraprendere il ministro interrogato al fine di porre luce su questa grave disparità di trattamento tra i militari della CRI ed i loro pari grado delle Forze armate.
(4-05268)

HOLZMANN. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
in data 10 agosto 2007, è stato firmato, tra il Ministero della Difesa e la Provincia Autonoma di Bolzano, un protocollo d'intesa con cui è stato stabilito che, a fronte della cessione di diverse decine di ettari di aree demaniali, alcune delle quali occupate da caserme, la Provincia Autonoma di Bolzano si è impegnata a realizzare un certo numero di alloggi di servizio nelle medesime aree;
le aree oggetto della succitata permuta costituiscono circa la metà delle aree demaniali attualmente occupate dall'Esercito nella zona;
la cronica mancanza di alloggi, per gli appartenenti all'Esercito e più in generale alle Forze Armate, deve trovare una sollecita risposta, anche in considerazione dell'elevato costo della vita in Alto Adige, che è causa spesso di difficoltà per le famiglie con redditi medi e bassi -:
quante e quali aree saranno oggetto della cessione e quali edifici verranno alienati, caserme comprese;
quale sia il valore di stima dei terreni e degli edifici e quale criterio sia stato adottato per stabilirne il valore;
quali reparti è previsto che resteranno in Alto Adige e quali saranno trasferiti;
quale sia il numero, la dislocazione e la cubatura totale degli alloggi che verranno realizzati dalla Provincia;
quale sia il numero degli alloggi che verranno invece ristrutturati, posto che alcuni di quelli attualmente occupati da personale in servizio o in quiescenza sono fatiscenti e necessitano di urgenti interventi di manutenzione straordinaria;

se verranno realizzate abitazioni all'interno delle caserme e, in caso affermativo, per quanti posti letto e chi si accollerà i relativi costi.
(4-05271)

ASCIERTO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
la presente interrogazione vuole riproporre l'annosa questione, affrontata senza soddisfazione innanzi al ministro interrogato ed ai suoi rappresentanti (seduta n. 217 di giovedì 4 ottobre 2007) e purtroppo tutt'oggi irrisolta, riguardante tre delegati della rappresentanza militare dei carabinieri, il maresciallo Serra e gli appuntati scelti Cau e Ranzuglia, i quali sono stati sottoposti a procedimento disciplinare di rigore, per avere denunciato, nell'ambito delle prerogative del mandato ricevuto, delle irregolarità e per avere richiesto controlli sulle missioni Militari in ambito nazionale e regionale;
è stato altresì contestato agli stessi il fatto di avere prodotto, nell'ambito di tale procedura disciplinare, una memoria difensiva tramite legale. Fatto giudicato come interferenza nel rapporto gerarchico militare;
così come ricordate dal Sottosegretario alla Difesa, la rappresentanza militare è stata istituita con le «norme di principio sulla disciplina militare» (legge 382/1972) e, nel suo complesso, è un istituto dell'ordinamento militare avente il compito di esprimere pareri, formulare richieste e avanzare proposte. Il Maresciallo Serra e gli appuntati scelti Cau e Ranzuglia, essendo delegati dell'organismo di rappresentanza, svolgono le proprie funzioni in virtù del mandato ricevuto, che li esime dal seguire l'ordinaria via gerarchica;
la causa sulla quale si fonda il primo dei due procedimenti disciplinari inferto al maresciallo Serra ed agli appuntati scelti Cau e Ranzuglia, verte sui seguenti fatti. Con nota prot.llo 1032 del 3 agosto 2007, si contestava ai tre militari che le indagini da essi svolte «non erano state mai discusse dall'assemblea né deliberate». Con tale comportamento, a parere del loro Comando i tre erano venuti meno ai propri doveri del proprio stato, violando l'articolo 12. n. 2 e allegato c) n. 36 dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 546/1986;
l'interrogante si permette di confutare in merito quanto segue: l'articolo 9 del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento della Rappresentanza militare (decreto 9 ottobre 1985), prevede, al secondo comma, tra le attribuzioni del presidente, quelle di assicurare il buon andamento dei lavori, facendo osservare il regolamento. Nel verbale n. 59 del 21 maggio 2007 del COBAR, si legge testualmente, in relazione alla nota diretta al Comandante dell'Unità di base, riguardante aspetti organizzativi ed amministrativi della Rappresentanza Militare, che: «il Comitato di presidenza, presa visione dei suddetti documenti, ritiene gli stessi non possano essere oggetto di discussione, bensì di trasmissione»;
seppur il COIR sia organo gerarchicamente superiore al COBAR Lazio, è però quest'ultimo che decide quali e quanti delegati siano inviati presso altri COBAR confluenti;
ciò è quanto stabilisce la Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri I reparto - SM - Ufficio Legislazione n. 25/370-10-1975 del 23 giugno 1982, che riassume la direttiva del Ministero della difesa del 12 marzo 1982, sul funzionamento dei consigli di rappresentanza militare. Al paragrafo C, relativo agli incontri tra COIR e delegazioni dei COBAR, si stabilisce che questi sono realizzabili a condizione che (punto 3) la delegazione abbia ricevuto preciso mandato dal consiglio, contenente esaurienti indicazioni in ordine ad i problemi da avanzare, sanzionate in apposita delibera: ciascun delegato, quindi, dovrà fedelmente esprimere la volontà del proprio consiglio;
i militari contestati, dunque, si attenevano al corretto comportamento di leggere e produrre in assemblea il doveroso atto di diffida ed intimazione, e poi, di

consegnarlo debitamente al comitato di presidenza. Il comitato di presidenza, a questo punto, in qualità di superiore gerarchico dei delegati, così come si legge nel verbale sopra citato, disponeva la trasmissione diretta dell'atto;
le contestazioni disciplinari mosse ai tre militari sembrano non tenere assolutamente da conto il principio secondo cui «se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine». Se pur, dunque, volessimo ipotizzare un comportamento al di fuori delle normali procedure, comportamento che non è avvenuto, non si comprende per quale motivo sarebbero passibili di un procedimento disciplinare i tre delegati che si sono limitati ad attuare il principio testè ricordato, che trova la sua applicazione legislativa nell'articolo 4, comma 2, legge 689/1981;
la trasmissione dell'atto di diffida prodotto dai tre militari citati è avvenuta nell'ambito del proprio consiglio di rappresentanza e nel pieno esercizio delle funzioni, e quindi nel rispetto delle gerarchie. L'atto di diffida contestato era teso a formalizzare le eccezioni sollevate informalmente a chi avrebbe dovuto vigilare e scongiurare la commissione delle infrazioni denunciate -:
quali provvedimenti intenda adottare il ministro interrogato per tutelare la libertà dei delegati nell'adempimento delle proprie funzioni in ragione di un mandato ricevuto.
(4-05277)

RAO. - Al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in passato in più di una occasione gli abitanti delle isole minori della Sicilia hanno sofferto per le difficoltà legate all'approvvigionamento idrico;
vi è il rischio concreto che, dal prossimo novembre, si esauriscano le scorte di acqua per uso idropotabile;
l'esaurimento delle scorte d'acqua determinerebbe gravissimi disagi per la popolazione residente nelle isole, oltre che per la stessa economia di quelle comunità -:
quali misure i ministri interrogati hanno intenzione di porre in essere per garantire, nell'immediato, il rifornimento di acqua idropotabile;
quali risorse economiche e quali mezzi il Governo ha intenzione di destinare nel prossimo futuro per risolvere definitivamente il problema dell'approvvigionamento idrico delle isole minori della Sicilia.
(4-05278)