Allegato A
Seduta n. 225 del 17/10/2007

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(Sezione 7 - Elementi in ordine all'applicazione dell'articolo 600-bis del codice penale e iniziative per contrastare il fenomeno della prostituzione minorile)

BUONTEMPO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel Paese purtroppo è assai diffuso il fenomeno della prostituzione minorile e per soddisfare la domanda di prestazioni sessuali mercenarie il mercato è alimentato in gran parte con lo sfruttamento di giovani stranieri, che vengono ridotti in schiavitù o altrimenti costretti con il ricatto o la violenza, tanto che i dati indicano che circa un terzo delle persone che si prostituiscono nelle strade sono minorenni, quasi sempre straniere e sfruttate, se non schiavizzate;
poiché tali sfortunati non sono in numero sufficiente a soddisfare la domanda di questo ignobile mercato, organizzazioni criminali sono in azione per rapirli, comprarli o farli arrivare in Italia con l'inganno e se queste persone si ribellano subiscono gravi violenze, quando non perdono la vita e vengono ritrovate fatte a pezzi, senza nome, gettate nei boschi;
è chiaro che il motore di tali traffici criminali sono i clienti della prostituzione minorile e che solo punendoli si può reprimere questo fenomeno dannoso per le donne che ne sono vittime e dannoso per la società;
con l'articolo 1 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, è stato modificato l'articolo 600-bis del codice penale, che riguarda la prostituzione minorile;
nella nuova formulazione viene punito il cliente della prostituta minorenne: chiunque - in cambio di denaro o di altra utilità economica - compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni;
si è così superata la precedente formulazione che proponeva di punire solo i clienti di prostitute di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni e che considerava, dunque, legittimo l'acquisto di prestazioni sessuali da persone di sedici o diciassette anni;
i giovani schiavi del sesso vengono privati dei documenti e i problemi di identificazione dell'età del minore, insieme al lassismo dei giudici, con la norma precedente, facevano in modo che persone di quattordici o quindici anni venissero abusate, senza che i clienti venissero puniti a norma della legge allora vigente;
nel complesso il ricorso alla prostituzione minorile era possibile nel nostro

Paese e non venivano sanzionati i clienti, pur se dediti a ignobili atti di prevaricazione per motivi sessuali;
la nuova formulazione dell'articolo 600-bis stabilisce chiaramente che la prostituzione è un affare tra adulti e chiunque compra le prestazioni sessuali di un minorenne va punito ora con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164;
il tema della lotta alla prostituzione minorile - coatta, sfruttata o libera - continua ad essere vivo sui mezzi d'informazione e nel dibattito politico e, a leggere gli articoli o le dichiarazioni, è evidente che la nuova posizione della legge nei confronti della prostituzione minorile è sconosciuta ai più: i giornalisti di televisione e carta stampata non si interessano dell'effettiva punizione dei clienti;
risulta che le forze dell'ordine e le amministrazioni locali si limitano a comprimere il fenomeno della prostituzione, ricorrendo al codice della strada e non all'applicazione dell'articolo 600-bis del codice penale, e che ai clienti, a cui viene contestata la violazione dell'articolo 600-bis, basta sostenere che la prostituta si è dichiarata maggiorenne per essere lasciati andare;
è chiaro che le prostitute - anche le più giovani - vengono costrette a dirsi maggiorenni e che non può essere loro la responsabilità dell'illecito comportamento del cliente, poiché non hanno la libertà di dichiarare la reale età anagrafica;
invece è preciso obbligo del cliente delle particolari prestazioni in parola il fare di tutto per evitare di commettere un illecito e fare di tutto per rivolgersi a prostitute maggiorenni, con la stessa assoluta responsabilità che si chiede a chi incorre nel reato previsto dall'articolo 712 del codice penale («acquisto di cose di sospetta provenienza») e che non viene certo assolto se sostiene che il venditore sembrava «tanto una brava persona»;
l'applicazione puntuale del codice penale permetterebbe di stroncare il ricorso alla prostituzione minorile, comportamento per cui non si possono immaginare scusanti;
nonostante ciò, il continuo sussistere di un fiorente mercato della prostituzione minorile fino nel centro di Roma, sulle principali arterie della capitale e delle grandi e piccole città, la notizia frequente di retate in cui vengono trattenute solo le vittime e non i clienti, il ritrovamento periodico di giovani sfuggite agli aguzzini o gettate cadavere lungo le strade fanno capire che l'articolo 600-bis del codice penale viene poco o per nulla applicato a 22 mesi dalla sua modifica -:
di quali elementi disponga in ordine all'applicazione dell'articolo 600-bis del codice penale e se non intenda adottare iniziative, anche normative, al fine di promuovere efficaci meccanismi di contrasto del fenomeno segnalato in premessa.
(3-01344)