Allegato B
Seduta n. 218 del 5/10/2007

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTARISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ACERBO, COSTANTINI, FASCIANI, CIALENTE e CRISCI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'Autorità giudiziaria di Pescara, nell'ambito del procedimento penale per lo scandalo della finanziaria regionale abruzzese FIRA, ha emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'ex presidente della finanziaria Giancarlo Masciarelli e dell'imprenditore Marco Picciotti;
il provvedimento restrittivo della libertà personale dei due indagati è stato ritenuto necessario, tra l'altro, per la gravità dei fatti e per il pericolo di inquinamento delle prove;
gli interrogatori degli indagati - ai fini delle indagini ancora in corso - non erano stati completati e ciò si desume dalla richiesta di Marco Picciotti di essere nuovamente sentito dagli inquirenti e dalla pronta disponibilità di questi ultimi a raccogliere le sue ulteriori dichiarazioni;
all'atto dell'interrogatorio di Picciotti si è appreso che i due coimputati da una settimana erano stati alloggiati nella stessa cella del carcere di Pescara e ciò contro ogni logica di cautela processuale e in barba al pericolo di inquinamento delle prove che, ormai, non sembra più sussistente dato che i due indagati hanno avuto tutto il tempo per elaborare - insperatamente - una strategia difensiva comune -:
chi e perché abbia deciso di rinchiudere due coimputati nella stessa cella e, nel caso tale decisione fosse stata presa dai responsabili della struttura carceraria, quali iniziative o provvedimenti intenda prendere il Ministro interrogato.
(4-01938)

Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata in esame, concernente la detenzione di Masciarelli Giancarlo (arrestato il 27 ottobre 2006 e dal 26 gennaio 2007 agli arresti domiciliari) e Picciotti Marco (arrestato il 27 ottobre 2006 e dal 5 gennaio 2007 agli arresti domiciliari), coindagati nello stesso procedimento penale n. 10799 RGNR per associazione a delinquere finalizzata a truffe aggravate ai danni della regione Abruzzo e della Comunità europea, si rappresenta quanto segue, sulla scorta delle notizie fornite dal procuratore della Repubblica di Pescara e dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Il capo dell'ufficio requirente ha comunicato che nel dicembre del 2006 veniva a conoscenza della circostanza che Masciarelli e Picciotti erano ristretti nella stessa camera di detenzione presso la casa circondariale San Donato di Pescara, in violazione dell'articolo 96 della disposizione di attuazione del codice di procedura penale e dello stesso provvedimento di esecuzione della misura cautelare, con il quale si era disposto in ordine alla separazione dei coindagati. Pertanto, la procura della Repubblica richiedeva chiarimenti in merito al direttore dell'istituto penitenziario
pro-tempore.
Contestualmente, sulla vicenda riguardante l'allocazione dei due detenuti veniva disposta un'indagine ispettiva dal Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria, tramite il Provveditorato regionale per l'Abruzzo ed il Molise, al cui esito sono state ravvisate irregolarità e responsabilità in capo al direttore, al comandante e ad alcuni operatori dell'istituto. In particolare, si concludeva che presso la casa circondariale di San Donato in Pescara non sarebbe stata garantita la separazione tra i predetti indagati.
Copia della relazione ispettiva veniva trasmessa alla procura della Repubblica di Pescara, che ha iscritto procedimento penale n. 2398/2007 Registro generale notizie di reato per abuso di ufficio. Tuttora sono in corso accertamenti per verificare se sussistano e siano configurabili anche ipotesi penalmente rilevanti a carico dei funzionari e responsabili del carcere di Pescara segnalati dagli ispettori.
Il Provveditore regionale, invitato a valutare l'eventualità di disporre l'assegnazione ad altro incarico del personale maggiormente gravato da responsabilità per i fatti in questione, non ha ritenuto di dover rimuovere il direttore ed il comandante di reparto della casa circondariale, in considerazione dell'impegno che aveva sempre contraddistinto la loro attività professionale.
Peraltro, il Comandante è stato di recente destinato ad altro incarico, sostituito nelle funzioni da un Vice commissario di nuova nomina.
Eventuali iniziative di carattere disciplinare saranno intraprese all'esito del procedimento penale in corso.

Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.

AMENDOLA, LAGANÀ FORTUGNO, INTRIERI, LARATTA, MORRONE e OLIVERIO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 16 agosto 2006 è stato arrestato il consigliere regionale calabrese Franco Pacenza con l'accusa di concussione;
tale arresto è apparso a tutti gli osservatori che lo hanno commentato ispirarsi a modalità fortunatamente sempre più desuete in quanto eseguito in un albergo in Sardegna dove il Consigliere Franco Pacenza stava trascorrendo pochi giorni di vacanza, alla presenza di numerose persone, della moglie e del figlio adolescente;
il Gip di Cosenza che ha firmato l'arresto di Franco Pacenza ha poi rilasciato un'ampia e identica intervista a diversi quotidiani entrando nel merito del dibattito provocato dall'arresto nell'opinione pubblica;
gli stessi magistrati hanno escluso che Franco Pacenza abbia incassato danaro e che abbia avuto alcun ruolo nell'ambito della truffa che, secondo l'ipotesi dei magistrati, sarebbe stata consumata nell'ambito dell'utilizzo dei fondi comunitari e per la quale figurano diversi arrestati, ed indagati;
le accuse contro Franco Pacenza dipendono interamente dalle dichiarazioni del signor Franco Rizzo, ritenuto dai magistrati il maggiore responsabile della truffa che ammonterebbe a parecchi milioni di euro;
il signor Rizzo, definito dalla Gazzetta del Sud del 24 agosto 2006 «un esperto e geniale creatore di business planing in grado di far produrre danaro pure alle pietre» dopo un periodo di latitanza si è consegnato agli inquirenti ed è rimasto in carcere i tre giorni necessari per accusare Pacenza per poi, sostiene ancora la Gazzetta, sparire dal nostro paese e ricomparire in Germania, pare grazie a un passaporto della Guinea Bissau;
il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto l'analisi degli elementi non consente di ritenere, allo stato, fondata l'ipotesi accusatoria, per mancanza di indizi di colpevolezza;
quali provvedimenti di competenza intenda assumere al fine dei necessari accertamenti.
(4-01017)

Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata in esame, relativa alla vicenda dell'arresto del consigliere regionale Franco Pacenza, in relazione alla quale viene lamentata l'infondatezza del quadro indiziario sul quale l'ordinanza cautelare - successivamente annullata dal tribunale del riesame - era fondata, si fa presente che esula dal sindacato disciplinare l'esame del merito dei provvedimenti cautelari in assenza di abnormi violazioni di legge o palesi travisamenti del fatto, che, peraltro, nel caso in esame non risultano segnalati.
Per quanto riguarda l'arresto del Pacenza, premesso che le modalità di esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare risultano di esclusiva competenza della polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 293 codice procedura penale, si deve, comunque, evidenziare che, come rilevato dal procuratore della Repubblica di Cosenza, le ordinanze di custodia cautelare vanno eseguite subito dopo l'emissione, senza scelta di luoghi e di tempi, per l'urgenza insita nella natura del provvedimento stesso, salva, ovviamente, la necessità di ogni accortezza volta ad assicurare la dignità del soggetto privato della libertà personale nonché di garantire il senso di umanità delle attività coercitive; limiti, questi, dei quali non si segnala alcuno specifico e concreto superamento.
In merito, infine, alla terza questione sollevata dall'interrogante, va osservato che le dichiarazioni rese alla stampa dal Giudice indagini preliminari Giuseppe Greco appaiono misurate, non offensive e volte a ribadire, a fronte del clamore pubblico suscitato dai fatti, l'onestà e correttezza di condotta del magistrato.
Alla luce di quanto sopra esposto, non appaiono emergere profili suscettibili di valutazione in sede disciplinare.

Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.

AMENDOLA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la riforma dell'ordinamento giudiziario ha previsto l'istituzione in tre macro distretti regionali di altrettante Scuole Superiori della Magistratura con competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati;
per quanto attiene le regioni meridionali Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia un decreto legislativo ne prevedeva l'istituzione presso la città di Catanzaro; recentemente con decreto del 30 novembre scorso il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, ha deciso lo spostamento della Scuola Superiore della Magistratura dalla precedente sede di Catanzaro a quella di Benevento;
le motivazioni rese note dal Ministro Mastella nel corso dello svolgimento del question time presso la Camera dei deputati e riprese ampiamente dagli organi di informazione locali fanno riferimento alla acclarata mancanza di immobili demaniali idonei ad ospitarne la sede nel capoluogo calabrese;
tutto ciò farebbe pensare a difficoltà di carattere logistico insormontabili e tali da giustificare il provvedimento di revoca della precedente istituzione a Catanzaro;
a quanto è dato apprendere dalla stampa tali difficoltà ad individuare ed utilizzare idonei immobili pubblici esisterebbero anche nella città di Benevento tanto che si avanzano ipotesi di acquisto di strutture o in subordine di adeguamento di edifici già esistenti;
se tali notizie dovessero rivelarsi fondate è di tutta evidenza che il trasferimento della sede della Scuola Superiore della Magistratura da Catanzaro sarebbe del tutto arbitraria e priva di qualsiasi giustificazione concreta ed oggettiva;
il sindaco di Catanzaro ha già dato e manifestato anche attraverso comunicazioni ufficiali la disponibilità e la volontà del comune a reperire in tempi ristretti locali pubblici ritenuti idonei dai tecnici del Ministero -:
se il Ministro di giustizia non ritenga opportuno alla luce delle sue stesse dichiarazioni

e delle medesime difficoltà riscontrate a Benevento, nel reperimento di edifici pubblici idonei, a rivedere la decisione adottata nel decreto del 30 novembre scorso e con ciò riconfermare l'istituzione della Scuola Superiore della Magistratura nella città di Catanzaro manifestando un deciso e chiaro segnale di attenzione verso la Calabria oggetto di una perniciosa presenza criminale e, nel contempo, anche un elemento concreto e visibile di presenza dello Stato.
(4-02017)

Risposta. - Tra i criteri per l'esercizio della delega conferita al Governo per l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, l'articolo 2, comma 2, lettera r) della legge 25 luglio 2005, n. 150 prevede «che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale».
Al riguardo, l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (recante Istituzione della Scuola superiore della magistratura) stabilisce a sua volta che «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [...] vengono individuate tre sedi della Scuola: una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia».
In attuazione del suddetto articolo 1, comma 5 è stato emanato il decreto ministeriale 27 aprile 2006, il quale prevedeva che le sedi della Scuola superiore della magistratura sarebbero state ubicate, rispettivamente, nella provincia di Bergamo, in quella di Latina e in quella di Catanzaro.
Il successivo decreto ministeriale 30 novembre 2006 - modificando
in parte qua il precedente decreto del 27 aprile 2006 - ha disposto che le sedi della Scuola superiore della magistratura saranno ubicate, rispettivamente, nella provincia di Bergamo, in quella di Firenze e in quella di Benevento. Tale decreto è stato impugnato - con distinti ricorsi - dal comune di Catanzaro, dall'amministrazione provinciale di Catanzaro e dalla Regione Calabria, nonché (in proprio) da alcuni cittadini.
Al riguardo, si osserva che il decreto ministeriale 27 aprile 2006 non stabilisce che la scuola avrà sede nel comune di Catanzaro, ma si limita a prevedere che per i distretti compresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, la scuola avrà sede «nella provincia di Catanzaro» (la quale comprende 80 comuni, uno dei quali - Lamezia Terme - ha una popolazione residente di poco inferiore a quella del comune di Catanzaro).
Al fine di stabilire quali siano le località che soddisfano maggiormente i requisiti richiesti per l'ubicazione delle sedi della scuola sono state valutate le caratteristiche, le finalità e le necessità organizzative di quest'ultima.
Quanto ai profili di merito relativi alla scelta della sede della scuola e, segnatamente, la centralità della località prescelta e l'esistenza di immobili demaniali idonei ad ospitare la sede della scuola, si osserva quanto segue.
Assume in primo luogo rilievo l'effettiva distribuzione territoriale dei magistrati chiamati a partecipare ai corsi organizzati dalla sede meridionale della scuola (oltre un terzo dei magistrati ordinari - 1250 su un totale di circa 3600 - proviene dagli uffici giudiziari della Campania).
In secondo luogo, va evidenziata la circostanza che coloro che sono chiamati a partecipare alle attività organizzate dalla scuola in qualità di docenti provengono da tutta Italia.
In terzo luogo occorre tenere conto dei collegamenti disponibili con le località di provenienza dei partecipanti ai corsi; al riguardo è sufficiente ricordare che l'aeroporto di Lamezia Terme (che serve la città di Catanzaro), a differenza dell'aeroporto di Napoli Capodichino, non dispone di collegamenti quotidiani diretti con i capoluoghi dei distretti di corte d'appello delle regioni meridionali.
Quanto al presupposto dell'inesistenza - nell'intero territorio della provincia di Catanzaro -

di immobili demaniali idonei ad ospitare la sede della scuola, esso si fonda su una preventiva indagine conoscitiva svolta dal ministero presso l'Agenzia del demanio territorialmente competente.
Viceversa, a seguito della sottoscrizione di un Protocollo d'intesa, in data 24 febbraio 2007, da parte del Ministero della giustizia, del Presidente della provincia di Benevento, del sindaco del comune di Benevento e del Rettore dell'università del Sannio, la provincia di Benevento ha messo a disposizione, a titolo gratuito, un complesso immobiliare di sua proprietà, l'ex caserma militare «Guidoni», per un periodo di nove anni, rinnovabile per altri nove anni.
Tale complesso immobiliare è stato oggetto di recenti interventi di ristrutturazione e messa a norma e, tuttora, sono in corso altri interventi.
La provincia ha assunto, altresì, l'impegno di provvedere con oneri a suo carico agli ulteriori interventi che saranno richiesti dal ministero della giustizia.
La provincia ed il comune di Benevento, tenendo esente il ministero da ogni impegno economico, si sono impegnati ad assicurare la copertura finanziaria relativa alla gestione ordinaria e straordinaria della sede, secondo le indicazioni e le necessità del ministero.
Alla luce delle considerazioni che precedono si può dunque affermare che la scelta di sostituire la provincia di Catanzaro con quella di Benevento è sorretta, nel decreto ministeriale 30 novembre 2006, da motivazioni adeguate e sufficienti, sia con riferimento ai problemi logistici di collegamento della provincia di Catanzaro con le sedi giudiziarie dei distretti di riferimento, sia con riferimento alla mancanza - nell'intero territorio provinciale - di immobili demaniali idonei allo scopo. Ciò diversamente dal decreto ministeriale 27 aprile 2006, il quale, viceversa, non recava l'indicazione dei motivi che hanno indotto l'amministrazione ad ubicare nella provincia di Catanzaro una delle sedi della scuola superiore della magistratura.
La scelta effettuata risponde, pertanto, a criteri di buona amministrazione ed è definitiva, ogni valutazione essendo già stata operata con assoluta ponderazione in vista dell'emanazione del decreto.
Inoltre, è questa la sede per rammentare che un chiaro segnale della presenza attiva delle istituzioni in un territorio in cui è forte la pressione della criminalità organizzata, si ricava con evidenza dalla convenzione stipulata in data 14 maggio 2007 tra il Ministero dell'interno ed il Ministero della giustizia, relativa al rafforzamento delle risorse delle strutture giudiziarie di Catanzaro e Reggio Calabria. La convenzione segue la sottoscrizione in data 16 febbraio 2007 del «Patto Calabria Sicura», tra il Vice Ministro dell'interno, il presidente della regione Calabria, il presidente dell'amministrazione provinciale di Catanzaro ed il presidente dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria. Il Patto definisce un piano di interventi urgenti, prioritariamente nelle aree di Lamezia Terme, di Gioia Tauro e della Locride, consistente nel potenziamento delle risorse umane e tecnologiche dell'apparato di prevenzione e contrasto anticrimine.

Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.

BELLILLO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge n. 97 del 2004, nella tabella allegata prevista dell'articolo 1 comma 1, al paragrafo B 3), lettera h) recita: «h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna, quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare»; successivamente modificato da una norma di interpretazione autentica (decreto-legge n. 136 del 2004), secondo la quale il raddoppio del punteggio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato «nella sede scolastica, ubicata in Comune classificato

come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche a quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola, a partire dall'anno scolastico 2003-2004»;
la Corte Costituzionale si è espressa in merito ai giudizi di costituzionalità promossi nel 2005 dal TAR della Sicilia e dal TAR del Molise, relativi alla legittimità costituzionale della Tabella di valutazione dei titoli allegata al Decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 (convertito in legge n. 143 del 4 giugno 2004), attraverso la Sentenza n. 11 del 10 gennaio 2007, dichiarando l'illegittimità del doppio punteggio maturato da tutti i docenti, facenti parte della terza fascia permanente, che hanno prestato servizio nelle scuole di montagna, dall'a.s. 2003/2004;
il punteggio doppio scatta solo se il docente non è residente nel Comune dove insiste il plesso scolastico, né nei Comuni limitrofi, ma deve essere residente ad una distanza, dei plesso scolastico, che superi 50 Km;
da una stima approssimativa, sembra che ad essere interessati da questa sentenza siano in Italia circa 60.000 docenti;
i docenti che hanno usufruito del doppio punteggio hanno richiesto l'applicazione di una legge in vigore, accettando l'incarico, dietro chiamata delle segreterie delle scuole, le quali attingevano i nominativi dalle graduatorie provinciali ufficiali -:
se non ritenga che i docenti che hanno scelto di insegnare nelle sedi disagiate debbano essere in qualche modo risarciti del dispendio di risorse economiche causato dalla distanza tra residenza e sede scolastica;
se non ritenga infine contraddittorio che il Decreto Ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, relativo alla graduatoria di terza fascia ad esaurimento, preveda che le nuove tabelle di valutazione dei titoli saranno applicate solo dal futuro inserimento in graduatoria, lasciando i vecchi punteggi inalterati in questa fase di aggiornamento, mentre fa propria, con effetto immediato, la sentenza n. 11 del 10 gennaio 2007, enunciata dalla Corte Costituzionale.
(4-03346)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in esame e si comunica che la legge n. 143 del 2004 ha previsto l'attribuzione di un doppio punteggio all'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna; in precedenza, la legge n. 90 del 1957, aveva previsto tale speciale valutazione soltanto per il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna pluriclasse.
La successiva legge n. 186 del 2004 ha chiarito che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare e non in quelle prestate in sedi diverse della stessa scuola; ciò a partire dall'anno scolastico 2003-2004.
L'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso; il Governo, ritenendola ingiusta, è intervenuto e, in sede di legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, la normativa stessa è stata abrogata con effetto dal 1o settembre 2007. Successivamente in data 26 gennaio 2007, la Corte costituzionale, con sentenza n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 143, limitando il beneficio del doppio punteggio solo ai servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna, come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957, in considerazione della particolare gravosità di tale tipo di servizio.
Ai fini dell'applicazione della citata sentenza è stata consultata l'Avvocatura generale dello Stato e sono state fatte tutte le più approfondite verifiche; si è proceduto quindi ai necessari adempimenti amministrativi.
In particolare:
in occasione delle recenti operazioni di aggiornamento - per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 - delle graduatorie, trasformate dalla legge finanziaria 2007 in graduatorie ad esaurimento, sono stati decurtati i precedenti punteggi derivanti dal

servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato;
sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo.

Per consolidata giurisprudenza, le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo inficiando, fin dall'origine, la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» in virtù di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto.
A decorrere dal 1o settembre 2007 non è più prevista la doppia valutazione per effetto della citata legge finanziaria 2007.
L'entità numerica del piano di assunzioni a tempo indeterminato di 150 mila docenti e il fatto di rivolgerlo a coloro che sono effettivamente precari, consente di affrontare con fiducia questa complessa situazione. I primi 50 mila docenti hanno assunto servizio lo scorso 1o settembre.

Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.

BONELLI. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
nella risposta trasmessa in data 11 aprile 2007 all'interrogazione n. 4-01988 del 14 dicembre 2006 si afferma che «Gli ulteriori approfondimenti richiesti dal Consiglio dei ministri nell'adunanza del 15 marzo 2001 sono stati puntualmente programmati dal Magistrato e svolti per conto della stessa amministrazione. I risultati di tali studi sono stati favorevolmente esaminati dal Comitato tecnico di magistratura - quale organo consultivo del Magistrato alle acque di Venezia - nell'adunanza del 18 ottobre 2001 con voto n. 126» e che la circostanza che gli «approfondimenti di che trattasi sono stati puntualmente e positivamente eseguiti ed approvati, trova conferma nella delibera del 6 dicembre 2001 del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo, ex articolo 4 legge n. 798 del 1984, con la quale è stato espressamente riconosciuto che "il Magistrato alle acque di Venezia ha effettuato [...] gli approfondimenti e le verifiche richiesti e indicati nella suddetta delibera del 15 marzo 2001«";
attesa l'enorme importanza degli studi a cui si fa riferimento nella risposta all'interrogazione, è stata richiesta a codesto ministero, con lettera inviata il 5 giugno 2007, tutta la documentazione relativa all'indagine sull'andamento della morfodinamica dei fondali in relazione al progetto MO.SE. nella laguna di Venezia;
la documentazione richiesta non è ancora pervenuta al richiedente -:
se il ministro interrogato non ritenga opportuno rendere nota la documentazione citata, in particolar modo per quanto attiene all'approfondimento progettuale relativo agli effetti sulla morfodinamica dei fondali ritenuto necessario dallo stesso Governo Amato ai fini della fattibilità dell'opera.
(4-04671)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Il Magistrato alle Acque di Venezia ha comunicato di avere consegnato la documentazione richiesta dalla S.V. onorevole in data 29 agosto scorso.

Il Ministro delle infrastrutture: Antonio Di Pietro.

BORDO. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
il Ministero delle infrastrutture è impegnato nella programmazione della linea

ferroviaria ad Alta Capacità per il collegamento tra Bari e Napoli;
rientra in tale programmazione la realizzazione di interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della direttrice Caserta-Foggia, che, in territorio pugliese, prevede il raddoppio della tratta ferroviaria Cervaro-Orsara;
nel 1995, il progetto è stato finanziato dal CIPE con uno stanziamento di 350 milioni di euro, a valere sulla programmazione 2001-2005, e, contestualmente, i lavori vengono suddivisi nei lotti Cervaro-Bovino e Bovino-Orsara;
al termine di un complesso e intricato procedimento burocratico, che ha determinato l'adozione di consistenti e onerose varianti alla progettazione iniziale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al raddoppio delle tratte Cervaro-Bovino e Bovino-Orsara (decreto del 27 agosto 2003 prot. DEC/VIA/2003/548 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio);
la Giunta regionale pugliese ha deliberato l'assenso, per quanto di competenza e sotto l'aspetto urbanistico, al progetto di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea ferroviaria Caserta-Foggia, tratte Cervaro-Bovino e Bovino-Orsara (delibera n. 2248 del 23 dicembre 2003);
nel documento intitolato «Lo sviluppo infrastrutturale del Sud», pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana, si legge: «... per quanto riguarda l'intervento di raddoppio in corso per la Caserta-Foggia, la cui attivazione è prevista per il 2008, le disponibilità finanziarie attualmente in essere non permettono di prevedere il completamento dell'intera direttrice in tempi definiti ...»; inoltre, da notizie di stampa, si apprende che la dirigenza di Rete Ferroviaria Italiana ha più volte sostenuto l'indisponibilità dei fondi a suo tempo stanziati, senza precisare e chiarire se e come siano stati utilizzati o quali siano le cause dell'attuale indisponibilità -:
se ed in quali termini il Governo intenda operare per favorire la realizzazione di questa infrastruttura, ritenuta fondamentale per lo sviluppo dell'economia di un vasto bacino territoriale e per l'adeguamento della rete logistica del Sud dell'Italia.
(4-03699)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione indicata in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
La riqualificazione dell'itinerario Napoli-Bari è finalizzata al miglioramento dell'integrazione della rete verso sud-est, estendendo in tale direzione i benefici del sistema AV/AC e costituisce uno dei progetti fondamentali per lo sviluppo del Meridione e per la sua interazione economica e sociale nell'ambito comunitario.
Con la legge finanziaria del 2007, la carenza di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero Piano degli Investimenti di Rete ferroviaria italiana ha determinato la necessità di avviare una ripianificazione degli interventi verificando la possibilità di integrazione finanziaria delle opere, ricorrendo anche a fondi FAS/FESR.
In data 30 marzo 2007 tra la regione Campania e la Ferrovie dello Stato S.p.A. è stato sottoscritto un accordo in base al quale la regione Campania si è impegnata ad anticipare parte delle risorse finanziarie necessarie alla progettazione della tratta campana dell'itinerario ferroviario «Roma-Napoli-Bari».
In base al Protocollo d'Intesa sottoscritto il 27 luglio 2006 tra i ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, le legioni Campania e Puglia, Ferrovie dello Stato ed RFI, sono stati individuati i tracciati per il potenziamento dell'itinerario Napoli-Bari, che rispondono altresì all'esigenza prioritaria di migliorare le connessioni tra le città e le aree urbane del mezzogiorno.
Per il collegamento ferroviario da Napoli verso Bari è previsto, in parte, il potenziamento d'infrastrutture esistenti, in parte, la realizzazione di nuove infrastrutture.

In dettaglio:
Napoli-Cancello: è prevista una variante alla linea storica, con un costo di 670 milioni di euro. L'intervento è inserito nel contratto di Programma 2007-2011 e per esso è previsto il cofinanziamento da parte della Regione Campania per un importo di 125 milioni di euro. Nell'arco di validità del Piano, a carico delle risorse del Contratto di Programma 2007-2011 è disponibile il solo finanziamento della progettazione delle opere;
Cancello-Benevento e Cervaro-Bari: tra Cancello e Benevento è prevista la realizzazione di una nuova linea, mentre tra Cervaro e Bari è prevista la realizzazione di una «bretella» di collegamento diretto con la linea adriatica per Bari. Nel complesso il costo di entrambi gli interventi, stimato in 1.490 milioni di euro, è inserito nel Contratto di Programma 2007-2011. Nell'arco di validità del Piano sono disponibili le risorse finanziarie per la sola progettazione delle opere;
Benevento-Apice: il raddoppio è già in esercizio;
Apice-Orsara: è prevista una nuova linea, con un costo di 2.210 milioni di euro. L'intervento è inserito nel Contratto di Programma 2007-2011. Nell'arco di validità del Piano sono disponibili le risorse finanziarie per la sola progettazione delle opere;
Orsara-Cervaro: è previsto il raddoppio della linea, con un costo di 550 milioni di euro, tutto in variante tra Orsara e Bovino e prevalentemente in affiancamento tra Bovino e Cervaro. L'intervento è inserito nel Contratto di Programma 2007-2011. Nell'arco di validità del Piano sono disponibili le risorse finanziarie per la sola realizzazione del tratto Bovino-Cervaro.

Dal punto di vista attuativo gli interventi presentano differenti situazioni:
per la Napoli-Cancello, la Cancello-Benevento e la Apice-Orsara, a seguito della sottoscrizione del citato accordo con la Regione Campania, è stato dato avvio alla progettazione preliminare degli interventi; la programmazione della realizzazione delle opere potrà essere definita a seguito del completamento della progettazione e in relazione alla reale disponibilità dei finanziamenti;
la tratta Orsara-Bovino è stata inclusa nel Contratto di Programma 2007-2011, attualmente all'esame degli Organi competenti, nella Sezione «Altre opere da realizzare»;
la Bovino-Cervaro è stata inclusa nel Contratto di Programma 2007-2011, attualmente all'esame degli Organi competenti, nella Sezione «opere in corso» e l'avvio della cantierizzazione dei lavori è prevista nel mese di ottobre 2007;
per la «Bretella» a Foggia, di collegamento diretto con la linea adriatica per Bari, dovrà essere avviato da parte della Regione Puglia il Tavolo Istituzionale per consolidare le scelte relative al tracciato da adottare, onde procedere alle successive fasi progettuali.

Il Ministro delle infrastrutture: Antonio Di Pietro.

CONTENTO. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da vario tempo nel Nord Est si registrerebbero casi di aborti clandestini, provocati, a quanto pare, da un farmaco comunemente venduto quale antiulcerante;
il continuo ricorso di queste giovani donne, per lo più straniere, alle strutture ospedaliere per i gravi postumi legati all'errata assunzione di tale farmaco hanno allarmato le categorie di rappresentanza dei farmacisti, i quali sulla stampa locale non hanno esitato a parlare di «canali alternativi e clandestini di approvvigionamento» del principio attivo in questione;
sempre secondo quanto riferito dalla stampa locale, sarebbe addirittura attivo un sito internet dal quale si potrebbe liberamente acquistare il farmaco antiulcerante,

poi utilizzato per praticare aborti ben oltre il terzo mese di gravidanza;
alcune inchieste della magistratura del Nord Est relative alla tratta e allo sfruttamento della prostituzione avrebbero dimostrato l'esistenza di un fenomeno sommerso per praticare aborti farmacologici anche a pochi giorni dal parto, facendo così emergere il sospetto che dietro a simili episodi esista una fitta rete di connivenze e di medici compiacenti -:
se siano a conoscenza dei fatti di cui in narrativa e, in caso di una risposta affermativa, se siano in grado di quantificare la reale entità e diffusione del fenomeno in questione;
se non intendano attivarsi quanto prima per reprimere il fenomeno in parola e mediante quali interventi concreti, soprattutto alla luce delle gravissime conseguenze fisiche a cui potrebbero andare incontro le donne che assumerebbero tale farmaco;
se non intendano attivarsi anche con i singoli Ordini dei medici e con le associazioni di rappresentanza dei farmacisti per concordare delle azioni volte a individuare eventuali professionisti compiacenti che partecipino alla distribuzione non autorizzata del principio attivo abortivo;
se non intendano attivare anche il Corpo di Polizia Postale per acclarare l'effettiva esistenza di canali internet in grado di garantire l'approvvigionamento on line del principio attivo, poi abusato quale farmaco di interruzione della gravidanza.
(4-03083)

Risposta. - Si risponde a quanto richiesto dall'interrogante esclusivamente sulla base degli elementi di competenza del Ministero della salute.
I medicinali a base di misoprostolo, da solo o in associazione con diclofenac, a seguito della Determinazione AIFA 9 maggio 2006, sono soggetti a «prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta» secondo quanto previsto dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di farmaci, il cui uso continuato può determinare stati tossici o costituire, comunque, pericolo per la salute.
In Italia è vietato l'approvvigionamento dei medicinali in questione attraverso canali diversi dalle farmacie e a questo scopo i carabinieri per la tutela della salute (NAS) svolgono periodici accertamenti.
Anche in riferimento a quanto esposto nell'interrogazione parlamentare, i NAS sono stati interessati per verificare la sussistenza e la diffusione del fenomeno e si è in attesa di riscontri.
Qualora le indagini facessero emergere anche circostanze di rilievo disciplinare, questo ministero si attiverà presso i competenti Ordini professionali.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Antonio Gaglione.

GIULIO CONTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la questione dei Tribunali Minori è tornata di grande attualità dopo le dichiarazioni del Ministro della Giustizia onorevole Mastella rese al Senato;
il Ministro di Grazia e Giustizia, proprio in considerazione della sorte dei Tribunali Minori, ha rilasciato dichiarazioni che hanno sollevato enorme preoccupazione, soprattutto a Camerino e in tutti i centri della montagna della Regione Marche e anche in tutti quei Comuni d'Italia dove esiste il problema dei Tribunali Minori -:
su quali documentate valutazioni si basi l'espressione «rami secchi» e quali siano i reali motivi che lo hanno indotto a rilasciare tali dichiarazioni;
se sia vero che, secondo il Ministro, i Tribunali Minori dovrebbero essere dismessi per procedere ad una operazione di risparmio delle spese del Ministero da lui diretto e se questa sia una sua idea personale o una visione strategia dell'attuale Governo;

se sia parte di un suo progetto che per la sopravvivenza dei Tribunali Minori debbano intervenire finanziariamente i Comuni del relativo territorio;
se sia a conoscenza che Camerino è Sede Universitaria di una Facoltà di Giurisprudenza (Legge) fra le più antiche e rinomate d'Italia;
se sia a conoscenza che Camerino è sede di un carcere, unico nella provincia di Macerata;
se invece non ritenga opportuno intervenire presso il suo Governo onde potenziare le strutture dipendenti dal suo Ministero, quali il Tribunale e il Carcere camerte, per garantire servizi essenziali per la vita dei cittadini in quella parte disastrata dell'entroterra marchigiano, invece di manifestare la volontà di eliminarli creando grossi problemi a quel territorio e a quelle popolazioni.
(4-01084)

Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata in esame, si richiama innanzi tutto quanto si è avuto modo di affermare dinanzi alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, in data 25 ottobre 2006, riguardo all'eventuale soppressione di alcuni tribunali minori.
In tale occasione, illustrando le linee programmatiche del dicastero e soffermandosi sull'argomento della geografia giudiziaria del nostro Paese, lo scrivente ha sostenuto che, effettivamente, la distribuzione territoriale degli uffici giudiziari è ancora per gran parte quella post-unitaria e che, per ottimizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, sarebbe occorso ridisegnare ripartizioni e strutture giudiziarie secondo modelli organizzativi adeguati ai tempi e alle necessità.
Tuttavia, si è aggiunto di non avere intenzione di assumere iniziative relative alla soppressione di uffici giudiziari, potendosi anche ipotizzare il mantenimento degli attuali uffici, tenuto conto che essi sono radicati sul territorio e sono fortemente sostenuti dalle comunità locali. Al fine del loro mantenimento, si sarebbe potuto fare ricorso all'impegno degli enti locali, ottenendo la concessione di strutture logistiche e servizi, e ricorrendo, altresì, ad eventuali distacchi di personale amministrativo.
Tale resta l'indicazione operativa, alla quale si aggiunge in questa sede che l'istituzione e la soppressione degli uffici giudiziari, al di fuori dei casi tassativamente previsti, riguardanti le sezioni distaccate di tribunale e gli uffici del giudice di pace, non sono disposte con atto amministrativo, bensì con atto avente forza di legge, e che, al momento, non vi è alcuna iniziativa in tal senso.
Si fa presente, infine, che pur essendo stata programmata la costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Camerino, con capacità ricettiva di 200 posti, tale opera, attualmente, rientra tra quelle per cui non vi sono finanziamenti disponibili.

Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.

DI CENTA. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. - Per sapere - premesso che:
nelle scuole secondarie la percentuale dei docenti precari è molto elevata, soprattutto in quelle dei piccoli comuni e, in misura, preoccupante, in quelli di montagna, in cui si arriva a volte addirittura al 100 per cento;
in particolare, nella scuola media di Paularo (Udine), piccolo paese della montagna friulana, la situazione è diventata insostenibile: dodici insegnanti su tredici, infatti, sono precari, situazione che comporta un grave pregiudizio per la continuità e la qualità dell'insegnamento e per la formazione degli studenti e se tale scuola dovesse entrare irrimediabilmente in crisi, verrebbe meno per questo piccolo centro una infrastruttura essenziale per la vita civile e sociale;
la predetta situazione genera una violazione del diritto costituzionalmente

garantito ad una corretta istruzione in condizioni di uguaglianza e finalizzato al pieno sviluppo della persona umana;
il perdurare di tali situazione di precarietà e discontinuità rischia di compromettere fortemente la stabilità degli istituti scolastici, potendo determinare addirittura la chiusura delle scuole e sta creando uno sconcerto generale dei genitori degli studenti che assistono ad un trend, in negativo del percorso scolastico dei figli, come si evince dalla percentuale degli insuccessi nelle prime classi elle scuole superiori della zona montana del Friuli, arrivata nel 2006 al 40 per cento -:
quali iniziative intenda intraprendere per garantire una continuità dei docenti nelle realtà periferiche di montagna e nei piccoli comuni dove il fenomeno della precarietà e discontinuità didattica è molto diffuso;
se non ritenga di dover inserire nel Regolamento delle supplenze di prossima emanazione, a seguito delle modifiche concordate con leorganizzazioni sindacali, la possibilità di riassegnare da parte dei dirigenti degli USP, supplenze pluriennali in linea con la vigenza pluriennale delle graduatorie provinciali e di Istituto o, in subordine, la possibilità del rinnovo della supplenza stessa con precedenza a coloro che hanno insegnato nell'anno precedente sui posti vacanti e disponibili, così come peraltro previsto nella legislazione regionale del Trentino.
(4-02515)

Risposta. - Nell'interrogazione parlamentare indicata in esame, l'interrogante fa presente che nelle scuole secondarie la percentuale di docenti precari è piuttosto elevata - in particolare nelle scuole medie dei piccoli comuni come nel caso della scuola media di Paularo (Udine) - e rileva che ciò è di pregiudizio alla continuità didattica; di conseguenza, l'interrogante invoca l'inserimento nel regolamento delle supplenze di una disposizione che preveda «la possibilità di assegnare da parte dei dirigenti degli USP, supplenze pluriennali in linea con la vigenza pluriennale delle graduatorie provinciali o di Istituto o, in subordine, la possibilità del rinnovo della supplenza stessa con precedenza a coloro che hanno insegnato nell'anno precedente sui posti vacanti e disponibili».
Va detto che la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto misure volte a favorire la continuità didattica ed ha predisposto le condizioni per offrire una adeguata soluzione al fenomeno del «precariato storico» con lo scopo, da un lato, di evitarne la ricostituzione e, dall'altro, di stabilizzare e rendere più funzionale l'organizzazione scolastica.
La stessa legge infatti - all'articolo 1, comma 605, lettera
c) - prevede l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per complessive 150.000 unità, da attuarsi nel triennio compreso tra il 2007 e il 2009, ed ha contestualmente disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento con effetto dal 1o gennaio 2007. Questa misura consentirà di ridurre in modo significativo il tasso di precarietà del personale docente fornendo alle scuole, nella loro generalità, risorse stabili in grado di favorire la continuità didattica.
Quanto alla specifica proposta di inserire nel regolamento per il conferimento delle supplenze le disposizioni proposte nell'atto di sindacato ispettivo, la proposta stessa, pur comprendendone la finalità, non ha potuto essere recepita in via regolamentare; vi osta la vigente normativa primaria e precisamente la legge n. 124 del 3 maggio 1999 - articolo 4 - che determina la durata delle supplenze per un periodo non superiore all'anno scolastico e non prevede la possibilità di conferma automatica del supplente nominato per l'anno scolastico precedente.
Comunque, il Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo - firmato dal Ministro Fioroni il 13 giugno 2006, dopo il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato e il nulla-osta concesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - introduce, nei limiti consentiti dalla normativa primaria, innovazioni e modifiche al precedente regolamento che sono tutte finalizzate ad una maggiore tempestività ed efficacia delle procedure.

Le principali novità riguardano:
l'attivazione di una funzione informatica attraverso la quale disporre in tempo reale, da parte degli operatori scolastici e degli uffici, del quadro completo delle operazioni effettuate, delle disponibilità di posti e di ore, nonché della situazione aggiornata degli aspiranti a supplenza. Questo permetterà di abbattere sia i costi che la farraginosità delle procedure di nomina, eliminando gli sprechi oltre che le telefonate, i fax e i registri cartacei;
la diminuzione del numero delle istituzioni scolastiche richiedibili dagli interessati (da 30 a 20) per consentire operazioni più celeri;
l'istituzione per le scuole dell'infanzia e primarie di una particolare tipologia di supplenze brevi (fino a 10 giorni) con l'obbligo da parte degli aspiranti di dare il proprio assenso preventivo;
sanzioni più incisive in caso di non reperibilità all'atto della convocazione, di rinuncia o di abbandono della supplenza, in particolare nei confronti di coloro che si sono dichiarati disponibili all'assunzione di supplenze fino a 10 giorni;
diminuzione da 3 a 2 anni del periodo di validità delle graduatorie di istituto per allinearlo a quello delle graduatorie ad esaurimento.

Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.

DI GIOIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
basta ormai anche un semplice acquazzone per mettere in ginocchio la vetusta struttura che ospita i locali giudiziari del tribunale di Lucera dove, da tempo ormai, si è costretti a ricorrere a secchi e cestini per raccogliere l'acqua che cade dal sottotetto del palazzo andando a inzuppare le stanze e i corridoi;
è in particolar modo la sezione lavoro (ubicata nei locali del secondo piano) a risentire di queste gravi deficienze strutturali che allo stato dei fatti, vista l'impossibilità di sapere la quantità d'acqua infiltratasi nella sottocopertura, rendendola pericolante, è stata sgomberata e dichiarata inagibile a titolo precauzionale;
la cancelleria della stessa è stata così trasferita, almeno per il momento, presso l'Aula di Corte d'Assise dove, contestualmente, si terranno tutte le relative udienze con gli immaginabili disagi cui andranno incontro dipendenti e utenti del servizio giustizia;
più in generale, umidità e infiltrazioni di acqua piovana riguardano l'intera struttura del vecchio palazzo di giustizia come denunciato oltre che dal personale del ministero e dai giudici, costretti a lavorare ai limiti della vivibilità, anche dall'ingegnere Raffaele Calabrese (responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Palazzo di Giustizia), il quale denuncia la necessità di un intervento organico per ripristinare l'isolamento della copertura;
nella vicenda gioca un ruolo anche il Comune di Lucera che, in qualità di proprietario dell'immobile, percepisce dal ministero di giustizia un contributo annuo di 250.000 euro per la verità sufficienti a malapena a coprire le spese correnti (acqua, luce, riscaldamento, pulizia locali) -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della grave situazione appena descritta e cosa a tal riguardo intenda fare per risolverla, dal momento che non si tratta soltanto della denuncia di disservizi (già di per se stessi gravi avuto riguardo all'importanza dell'ufficio prestato) ma anche e soprattutto di condizioni lavorative ai limiti della vivibilità;
se, in tal senso, non si ritenga indispensabile aumentare il contributo annuo versato al Comune di Lucera, affinché questo possa provvedere alla rimessa in uso e manutenzione dello stabile in questione visti anche gli importanti risvolti, in termini occupazionali e di immagine, dell'essere un ente territoriale sede di tribunale.
(4-02169)

Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata in esame, si fa presente che in ordine alle infiltrazioni meteoriche nel Tribunale di Lucera, in modo particolare nelle stanze della sezione lavoro del tribunale, il responsabile dell'Ufficio tecnico del comune ha riferito che i problemi sono stati risolti da alcuni mesi con la sostituzione dei canali di scolo dell'acqua piovana, in precedenza troppo piccoli e causa di infiltrazioni nel sottotetto.
Il tribunale di Lucera ha confermato che i lavori sono stati effettuati e che attualmente non ci sono infiltrazioni d'acqua.
In merito, poi, alla richiesta di aumentare il contributo annuo versato al comune di Lucera, non è possibile incrementare la somma corrisposta. Infatti, in base alla legge 392/41 e al decreto del Presidente della Repubblica 187/98, il contributo viene determinato per tutti comuni in base al rapporto tra le somme annualmente messe a disposizione dal Parlamento sullo specifico capitolo e le spese effettivamente sostenute dalle Amministrazioni comunali per gli uffici giudiziari.
Ad ogni modo, con riferimento alle ultime annualità per le quali il contributo ai comuni sede di uffici giudiziari è stato rideterminato (anni 2002-2003), esso ha raggiunto la percentuale del 95 per cento delle spese effettivamente sostenute.

Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.

FABRIS. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la tabella di valutazione dei titoli, approvata con decreto ministeriale 15 marzo 2007 a cui fa rinvio l'Ordinanza ministeriale del 16 marzo 2007, per l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, prevede (punti C6 e C7) la valutazione dei diplomi di specializzazione e dei diplomi di perfezionamento universitari, solo se rilasciati da università statali e non statali legalmente riconosciute;
la precedente tabella di valutazione dei titoli prevedeva invece la valutazione dei corsi di perfezionamento post-lauream, «previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria statali e legalmente riconosciuti ovvero realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati conseguiti in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea»;
considerando che numerosi candidati aspiranti all'inclusione in graduatoria hanno frequentato i corsi medesimi, sostenendo oneri finanziari non indifferenti per conseguire tali titoli, sul presupposto che i titoli potessero continuare ad essere valutati;
tenuto conto che la nuova tabella di valutazione riduce anche il numero dei corsi valutabili, danneggiando coloro che hanno frequentato, sul presupposto della possibile valutazione, un numero di corsi di perfezionamento superiore a tre;
tenuto conto che la nuova normativa sulla valutazione dei titoli è intervenuta quando i corsi di specializzazione erano già conseguiti o in via di conseguimento -:
se non ritenga più equo e opportuno modificare la tabella allegata al decreto ministeriale di cui in premessa in modo da continuare a consentire, analogamente a quanto previsto dalla precedente normativa (DDG del 4 aprile 2005), la valutazione di tutti i corsi di perfezionamento universitari o interuniversitari anche se in numero superiore a tre, per non deludere le legittime aspettative di coloro che, a costo di sacrifici economici e materiali, si sono sobbarcati l'onere di frequentare ore ed ore di lezioni, mettendo in tal modo rimedio a quella che all'interrogante appare una intempestiva decisione degli uffici ministeriali.
(4-03543)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, con la quale

l'interrogante chiede interventi per la modifica della tabella di valutazione dei titoli, approvata con decreto ministeriale del 15 marzo 2007, nella parte in cui è prevista la valutazione dei diplomi di specializzazione e dei diplomi di perfezionamento universitari.
Si fa presente che la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) all'articolo 1, comma 607, ha previsto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI, la ridefinizione della tabella di valutazione dei titoli allegata alla legge n. 143 del 4 giugno 2004 e successive modificazioni ed in particolare le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C 11) della predetta tabella.
Il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 ha recepito le indicazioni e i criteri enunciati nella legge n. 296/06 e, con tale modifica normativa sono state accolte le richieste pressanti venute sia dalle organizzazioni sindacali che dagli utenti, finalizzate al ridimensionamento dei punteggi dei titoli professionali.

Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.

FASOLINO. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che.
Daniele Mastrogiacomo, l'inviato di La Repubblica in Afghanistan, è stato liberato dopo quindici giorni di prigionia trascorsi nelle mani dei «Talebani»;
durante il sequestro, Daniele Mastrogiacomo ha assistito all'assassinio dell'autista che lo aveva accompagnato, Sayed Agha;
secondo il racconto del giornalista, il giovane sventurato prima messo in ginocchio nel deserto, le mani legate dietro la schiena, il capo in una sacca che lo soffocava è stato, al grido «in nome dell'Islam», barbaramente trucidato mediante decapitazione con un coltello poi ripulito sul vestito stesso della vittima;
la moglie di Sayed Agha, incinta, alla orrenda notizia, ha perduto la creatura che aveva in grembo;
dopo la consegna di Daniele Mastrogiacomo a Emergency, l'Associazione Umanitaria che ne ha trattato il riscatto, si è appreso che in cambio della liberazione del giornalista, il Governo afgano ha dovuto rilasciare ben cinque terroristi, fra cui l'ex portavoce dei Talebani condannato all'ergastolo;
non si conoscono, allo stato, altre contropartite ma tutto lascia presumere che siano state corrisposte ai terroristi notevoli somme in denaro, non è dato sapere, allo stato, se in euro o (summa injuria) in dollari, così cari agli Americani da sempre ostili a qualsivoglia compromesso con i terroristi;
nei giorni scorsi, Piero Fassino, Segretario dei DS, ha proposto (non è chiaro se per inbonire i guerriglieri con un messaggio per loro gratificante o se per ergersi a campione di una Sinistra radicale che reclama da tempo un atteggiamento delle istituzioni italiane e della nostra politica permissivo e indulgente nei confronti dell'integralismo islamico) di fare sedere i Talebani al tavolo internazionale di pace;
la scarcerazione dei guerriglieri e il pagamento di un riscatto in denaro porterà di certo ad altri inevitabili lutti. Di converso, appare giusto e opportuno, alla nostra coscienza umanitaria, esperire qualsivoglia tentativo al fine di liberare un ostaggio giacché preminente appare nella fattispecie il cogente interresse individuale;
tanto considerato, non va perduto di vista l'ineliminabile interesse collettivo in testa all'impegno dell'ONU in terra afgana e a quello, ancora più generale, di difesa della democrazia e della libertà -:
se il governo intenda dare per il futuro disposizioni rigorose al fine di evitare esposizioni di civili, comunque motivati, al pericolo di sequestri che sono occasione ghiotta per i Talebani da sfruttare per la liberazione dei loro guerriglieri incarcerati e per l'approvvigionamento di risorse finanziarie indispensabili per la prosecuzione della lotta armata.
(4-03015)

Risposta. - Il ministero degli affari esteri - tramite il sito www.viaggiaresicuri.it - sconsiglia da vari anni di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo in Afghanistan, proprio in considerazione della gravità della situazione di sicurezza interna nel Paese.
Tutti coloro che, nonostante quanto raccomandato dalla Farnesina, decidano sotto la propria responsabilità di recarsi comunque in Afghanistan, sono sollecitati ad attenersi alle disposizioni impartite dal ministero degli affari esteri, a contattare prima della partenza l'Ambasciata d'Italia a Kabul, informandola della propria presenza immediatamente all'arrivo nel Paese, nonché a registrare i dati relativi al viaggio sul sito www.dovesiamonelmondo.it.
A coloro che si trovano già in Afghanistan, inoltre, è raccomandato di comunicare costantemente all'Ambasciata i propri spostamenti sul territorio, riducendoli allo stretto indispensabile, e di attenersi scrupolosamente, per tutta la durata del viaggio, ai suggerimenti in materia di sicurezza indicati dall'Ambasciata stessa.
Ritengo tuttavia opportuno ricordare che il Governo non può derogare al principio della libertà di movimento consacrato dalla Costituzione e non può delimitarne la portata, salvo in presenza di reato e comunque nei limiti tassativi previsti dalla legge.
È naturalmente prerogativa del Parlamento valutare l'opportunità di introdurre una normativa che stabilisca forme di responsabilità (fra cui, ad esempio, l'obbligo di rimborsare almeno parte delle spese sostenute dallo Stato per l'assistenza prestata in caso di emergenza) per coloro che si recano all'estero in zone sconsigliate dalla Farnesina.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gianni Vernetti.

FITTO, BELLANOVA, LAZZARI, LISI, LICASTRO SCARDINO e TESSITORE. - Al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
in data 26 marzo 2007 rispondendo ad una precedente interrogazione dei sottoscritti in merito alla misteriosa morte del giovane leccese Simone Renda avvenuta il 3 marzo precedente a Playa del Carmen in Messico, il viceministro agli Affari Esteri, Franco Danieli, aveva informato l'Aula di essere in attesa di ulteriori chiarimenti sulla vicenda, richiesti alle autorità messicane dal Governo italiano tramite l'Ambasciata a Città del Messico. Il viceministro concludeva la sua informativa dicendo di essere in attesa a breve di conoscere l'esito di una ulteriore istruttoria aperta dalle autorità messicane su richiesta dell'Ambasciata italiana;
in data 14 maggio 2007 la stampa dava notizia della relazione che l'avvocato messicano della famiglia Renda aveva inviato ai colleghi italiani, relazione dalla quale emergevano ulteriori dubbi sulle circostanze legate alla morte del giovane;
in particolare l'avvocato messicano riferendo dei colloqui avuti con le autorità locali, rilevava un atteggiamento teso a sminuire l'accaduto, tanto che la morte di Simone Renda viene definita dai messicani «un caso fortuito»;
lo stesso avvocato riferisce che i fascicoli sulla morte di Simone depositati presso le autorità messicane, sono carenti di documentazione, orari e nomi dei periti che ne hanno accertato la morte; l'orario dell'arresto non corrisponderebbe a quello dell'entrata in cella; la pagine in cui il medico messicano certificava l'aumento della pressione del giovane e consigliava di portarlo in ospedale per un elettrocardiogramma, apparirebbe manipolata né risulterebbero indagini da parte della Procura messicana sui motivi per cui il giovane è stato tenuto in cella nonostante il medico avesse consigliato di portarlo in ospedale;
sempre dallo stesso rapporto dell'avvocato messicano, si evince che nel corso del processo per la morte del giovane celebrato in Messico, non sarebbero stati chiamati a testimoniare i funzionari incaricati della sua tutela in carcere e quelli che ne hanno constatato la morte in cella, così come secondo l'avvocato della famiglia, gli interrogatori condotti in Messico

non avrebbero neanche tentato di far luce sulle tante contraddizioni della vicenda;
l'inquietante conclusione cui arriva l'avvocato messicano della famiglia Renda è che tutti i responsabili sono liberi e avrebbero lasciato la città e forse anche il Paese;
in data 29 maggio 2007 lo zio di Simone Renda ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, rivolgendogli un appello affinché si adoperi anche personalmente nei confronti del Capo di Stato messicano, per fare chiarezza sulla vicenda, paventando il rischio, peraltro condiviso anche dalla procura di Lecce, che le autorità messicane non abbiano intenzione di approfondire le indagini sulla morte di Simone -:
se il ministro interrogato abbia ricevuto l'esito della ulteriore istruttoria aperta dalle autorità messicane su richiesta dell'Ambasciata italiana, come preannunciato nella risposta del 14 maggio 2007 alla nostra precedente interrogazione e, se sì, cosa emerga da quella istruttoria;
se il ministro interrogato alla luce delle inquietanti denunce contenute nel rapporto dell'avvocato messicano della famiglia Renda, non ritenga di dover assumere ulteriori iniziative tramite l'Ambasciata, per fare in modo che le autorità messicane rispondano alle tante contraddizioni e alle presunte omissioni nelle indagini e nel processo.
(4-03927)

Risposta. - In relazione ai quesiti posti dall'interrogante nell'interrogazione in esame, si desidera innanzitutto sottolineare come il caso del signor Simone Renda, deceduto in una cella del carcere di Playa del Carmen il 3 marzo scorso, continui ad essere seguito con la massima attenzione sia da questo ministero che dall'Ambasciata Città del Messico, in costante contatto con i familiari del connazionale.
Successivamente al verificarsi del tragico evento, anche su richiesta della Rappresentanza si è svolta una prima istruttoria al fine di chiarire le circostanze che hanno portato al decesso del signor Renda: gli esiti di detta istruttoria non sono stati reputati per nulla soddisfacenti né dai congiunti del predetto né dai loro legali.
L'Ambasciata ha, pertanto, svolto un ulteriore intervento presso le competenti Autorità locali, nel corso del quale è stata consegnata una memoria concordata con gli avvocati della famiglia Renda. In tale documento vengono, tra l'altro, evidenziate le perplessità nutrite in merito alle modalità di svolgimento delle indagini sul tragico evento, nonché le lacune e le inesattezze che contraddistinguono la ricostruzione ufficiale di quanto accaduto e si auspica, nel contempo, un maggiore e più incisivo impegno perché sulla vicenda sia fatta piena luce.
Da parte messicana si sono ricevute assicurazioni, ribadite anche in un successivo incontro con i succitati avvocati, riguardo alla volontà di esercitare pressioni sulle Autorità dello Stato dove si è verificato il decesso del signor Renda perché siano svolte nuove e più approfondite indagini e si giunga finalmente a stabilire con nettezza tutte le responsabilità relative al decesso.
Su interessamento di questo ministero, i familiari del connazionale sono stati ricevuti dall'Ambasciatore del Messico a Roma.
Il caso del signor Simone Renda è stato sollevato anche nel corso dell'incontro che il Signor Presidente della Repubblica ha avuto con il Presidente messicano Calderon durante la visita ufficiale che quest'ultimo ha effettuato in Italia agli inizi di giugno. In tale occasione, si è potuta registrare la piena disponibilità delle Autorità messicane a collaborare con quelle italiane per ottenere la dovuta chiarezza sull'accaduto.

Il Viceministro degli affari esteri: Franco Danieli.

FOTI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la Corte costituzionale, con pronuncia n. 11 del 10 gennaio 2007 ha ritenuto fondata la questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, in relazione agli articoli 3 e 97 della

Costituzione, per la parte in cui la lettera h) del punto B.3) della tabella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 97 del 2004 e allegata al medesimo decreto, convertito dalla legge n. 143 del 2004, prevede il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna «anziché limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna di cui alla legge n. 90 del 1957». A giudizio della Corte, infatti, il riconoscimento del meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico contrasta con le su richiamate disposizioni costituzionali, come già ribadito con le sentenze n. 370 del 1985 e n. 254 del 1989;
ne segue che per la Corte costituzionale «il mero dato orografico non è in grado, se non ancorato alle condizioni dell'insegnamento, di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio»;
l'organo costituzionale, per contro, ritiene che «sia idoneo criterio di differenziazione per l'attribuzione del doppio punteggio il servizio prestato nelle scuole elementari pluriclasse, alla stregua della disciplina della legge n. 90 del 1957»;
in effetti, nell'ordinamento, esiste già una legislazione di favore per le sole scuole elementari di montagna, secondo la quale la differenziazione rispetto a tutti gli altri insegnanti trova fondamento nell'insegnamento in scuole pluriclassi, quindi nell'effettiva gravosità dell'impegno didattico richiesto, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse;
coerentemente con quanto sopra rilevato, il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 prevede che «...il servizio prestato dall'anno scolastico 2003-2004 all'anno scolastico 2006-2007 nelle scuole primarie pluriclassi dei comuni di montagna, di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari, è valutato in misura doppia»;
i motivi per i quali sia stata emanata, con contenuti secondo l'interrogante del tutto opposti e contraddittori - tra l'altro contrastanti sia con il precitato decreto ministeriale 27/2007, sia con le disposizioni contenute nella legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) - l'ordinanza ministeriale del 16 marzo 2007 (viziata quanto meno nei suoi contenuti da eccesso di potere nell'interpretazione del decreto ministeriale 27/2007), che prevede, tra l'altro, l'applicazione retroattiva dell'ordinanza della Corte costituzionale, esclusa invece - almeno per il biennio 2003-2004 e 2004-2005 - da quest'ultima -:
se e quali urgenti provvedimenti intenda assumere al riguardo, al fine di evitare l'insorgere di nuovi contenziosi che finirebbero unicamente per penalizzare il già precario funzionamento del sistema scolastico.
(4-03434)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in esame e si comunica che la legge n. 143 del 2004 ha previsto l'attribuzione di un doppio punteggio all'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna; in precedenza, la legge n. 90 del 1957, aveva previsto tale speciale valutazione soltanto per il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna pluriclasse.
La successiva legge n. 186 del 2004 ha chiarito che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare e non in quelle prestate in sedi diverse della stessa scuola; ciò a partire dall'anno scolastico 2003/2004.
L'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso; il Governo, ritenendola ingiusta, è intervenuto e, in sede di legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, la normativa stessa è stata abrogata con effetto dal 1o settembre 2007. Successivamente in data 26 gennaio 2007, la Corte costituzionale, con sentenza n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 143, limitando il beneficio del doppio punteggio solo ai servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna, come previsto originariamente

dalla legge n. 90 del 1957, in considerazione della particolare gravosità di tale tipo di servizio.
Ai fini dell'applicazione della citata sentenza è stata consultata l'Avvocatura generale dello Stato e sono state fatte tutte le più approfondite verifiche; si è proceduto quindi ai necessari adempimenti amministrativi.
In particolare:
in occasione delle recenti operazioni di aggiornamento - per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09 - delle graduatorie, trasformate dalla legge finanziaria 2007 in graduatorie ad esaurimento, sono stati decurtati i precedenti punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato;
sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo.

Per consolidata giurisprudenza, le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo inficiando, fin dall'origine, la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» in virtù di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto.
A decorrere dal 1o settembre 2007 non è più prevista la doppia valutazione per effetto della citata legge finanziaria 2007.
Quanto al contenzioso concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed ad alcune ordinanze di accoglimento delle domande cautelari, proposte in primo grado, con ordinanza del 3 luglio 2007, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado ed ha accolto l'appello proposto da questo ministero «Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 11/2007 ha superato quanto disposto dalla legge finanziaria 2007, e che, con riguardo alle graduatorie di cui trattasi, non si è in presenza di rapporti esauriti o definiti».
L'entità numerica del piano di assunzioni a tempo indeterminato di 150 mila docenti e il fatto di rivolgerlo a coloro che sono effettivamente precari, consente di affrontare con fiducia questa complessa situazione. I primi 50 mila docenti hanno assunto servizio lo scorso 1o settembre.

Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.

FUNDARÒ e LION. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
sul territorio del comune di Isola Delle Femmine (Palermo) hanno sede diversi impianti produttivi connessi alle attività di funzionamento della società Italcementi Spa;
da tempo la società Italcementi di Isola delle Femmine è al centro di numerose ed accese polemiche vertenti sulla pericolosità sanitaria ed ambientale che i processi produttivi degli impianti rappresentano per il territorio;
i maggiori rischi per la salute umana e per l'integrità ambientale dell'area in cui sorgono gli impianti della società, derivano principalmente dall'incontrollato utilizzo e smaltimento dei residui di produzione, quali il petcoke, sostanza altamente cancerogena, per la quale la società avrebbe il permesso per il deposito, ma non di utilizzare;
denunce effettuate dalle autorità ambientali competenti dimostrerebbero che la società utilizzi come combustibile ma senza autorizzazione il petcoke detenuto, producendo emissioni diffuse di tale composto;
risulterebbe certo che la società in oggetto non solo faccia uso energetico del

petcoke senza averne i permessi previsti dalle relative norme ambientali, in particolare del decreto legislativo n. 152/2006;
già in passato anche un comitato cittadino, denominato «Isola Pulita» aveva esplicitamente evidenziato il fattore di rischio per la salute cittadina, rappresentato dagli impianti della Italcementi e aveva ammonito le autorità pubbliche competenti a vigilare sulla situazione di pericolo sanitario ed ambientale, allo scopo chiedendo anche che fossero effettuati accertamenti volti a conoscere i possibili danni ambientali che la Italcementi nell'esercizio della sua attività produttiva abbia eventualmente potuto arrecare al territorio alle acque e alle persone di Isola -:
se non intenda urgentemente attivare le opportune iniziative, se del caso anche utilizzando le competenti autorità di controllo e di repressione, volte ad accertare l'eventuale grado di pericolosità per la salute umana e per l'ambiente rappresentato dalle attività di produzione della Italcementi di Isola delle Femmine ed in caso di riscontro positivo, provvedere affinché si pervenga al ripristino della sicurezza e dell'innocuità allo scopo prescritti.
(4-03245)

Risposta. - In relazione all'interrogazione indicata in esame e concernente la situazione di inquinamento all'Isola delle Femmine in Sicilia, si riferisce secondo quanto comunicato dalla direzione per la salvaguardia ambientale di questo ministero, quanto segue.
La predetta direzione, al fine di raccogliere elementi tecnici utili a fare luce sulla situazione segnalata dagli interroganti ha inviato in data 1o agosto 2006 una richiesta di informazioni alle amministrazioni locali ed ha, successivamente, ritenuto opportuno avviare un confronto con le stesse al fine di individuare i fattori che potrebbero generare impatti negativi sulla qualità dell'aria nell'area del Golfo di Carini, con particolare riferimento all'impianto Italcementi. All'incontro, che si è tenuto presso il ministero in data 2 ottobre 2006, hanno partecipato rappresentanti del ministero della salute, della Regione Siciliana, dell'ARPA Sicilia, della Provincia regionale di Palermo e dei comuni di Carini, di Isola delle Femmine e di Capaci.
Da tali indagini è stato, dunque, accertato che la ditta non è in possesso delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera previste dalla normativa vigente in quanto parte delle attività risultano difformi rispetto a quanto prescritto dai relativi atti autorizzativi.
Secondo quanto osservato dall'Arpa, inoltre, di particolare rilievo sono le emissioni diffuse derivanti dalle operazioni di stoccaggio e movimentazione dei materiali polverulenti che avvengono all'interno di un capannone a mezzo di gru con ponte e presso la cava Pian dell'Aia. Tali operazioni non sono descritte nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione (rilasciata il 17 marzo 1994). Le emissioni diffuse risultano consistenti anche all'esterno poiché la parte superiore del lato ovest del capannone è priva di copertura. Il DAP ha effettuato alcuni campionamenti di polveri totali in prossimità del lato ovest del capannone che risulta privo di chiusura. I dati evidenziano che le concentrazioni delle polveri diffuse, sono circa 10 volte maggiori rispetto ai valori rilevati sul lato chiuso.
Inoltre l'Arpa informa che le analisi condotte dal DAP ai punti di emissione dello stabilimento connessi all'utilizzo di
petcoke, hanno evidenziato la presenza di inquinanti (IPA, Vanadio, Nichel) in quantità tali da richiedere l'applicazione delle prescrizioni più severe per l'emissione di polveri.
A seguito degli accertamenti sopra illustrati, il 25 luglio 2006 l'assessorato territorio ed ambiente della Regione Siciliana ha diffidato la Italcementi dal continuare ad apportare modifiche all'impianto ed al ciclo produttivo in assenza della preventiva comunicazione alle Autorità competenti e dell'eventuale autorizzazione, dal continuare ad utilizzare il
petcoke come combustibile e dal continuare ogni attività che dia luogo alla produzione di emissioni diffuse di tale composto in assenza della necessaria autorizzazione.

L'Assessorato ha infatti precisato che la Italcementi ha comunicato alla Regione, solo successivamente ai sopralluoghi e alla riunione effettuata nel mese di luglio 2006, i cambiamenti apportati all'impianto mentre l'uso del petcoke non è mai stato comunicato.
Inoltre, sebbene comunicati, i cambiamenti apportati all'impianto non hanno mai ottenuto la necessaria preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente.
Successivamente, in data 18 settembre 2006, l'Assessorato territorio ed ambiente della Regione Siciliana ha comunicato alla ditta l'intenzione di aggiornare le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera già concesse, con l'esclusione dell'uso di
petcoke come combustibile.
Si riportano di seguito le informazioni raccolte al fine di tracciare un quadro informativo degli impatti derivanti dalle emissioni prodotte dalla citata azienda.
La ditta Italcementi S.p.A., iscritta presso il Registro della provincia di Palermo delle imprese che recuperano rifiuti, svolge attività di produzione di cementi presso l'impianto sito nel comune Isola delle Femmine e attività di frantumazione nella cava denominata Piari Dell'Aia per le quali è titolare di apposite autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dall'Assessorato regionale territorio e ambiente della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88, per 82 camini e dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88, per 4 camini.
Con il decreto di autorizzazione (D.A.) n. 292/17 del 17 marzo 1994 l'Assessorato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88, ha concesso alla Italcementi l'autorizzazione per il proseguimento delle emissioni derivanti dalla produzione di cementi. In seguito, con i DD.AA. n. 871/17 del 6 ottobre 1994, n. 141/17 del 15 marzo 1995 e n. 187/17 del 4 aprile 1997, l'autorizzazione originaria è stata parzialmente modificata e rettificata, senza apportare alcuna modifica al ciclo produttivo descritto nel progetto approvato con la prima autorizzazione del 1994.
Successivamente la Italcementi S.p.A. ha presentato nel 2004 per la cementeria di Isola delle Femmine una domanda di Autorizzazione integrata ambientale (AIA), aggiornata nel 2006 con un progetto di ammodernamento tecnologico dell'impianto produttivo. Si precisa che ad oggi il procedimento per il rilascio dell'AIA non risulta essere concluso.
Dal 2005 l'ARPA Sicilia, il Dipartimento provinciale A.R.P.A. di Palermo (DAP) e la Provincia regionale di Palermo, al fine di effettuare verifiche sull'impianto e sui relativi punti di emissione, hanno realizzato alcuni sopralluoghi presso il cementificio ed il deposito di
petcoke della ditta sito in località Raffo Rosso.
A seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto il 6 dicembre 2005, dall'analisi dei documenti prodotti dalla Italcementi in merito all'attività di produzione cemento e recupero rifiuti, e dalla riunione tenutasi in data 12 giugno 2006 tra la Regione Siciliana, l'ARPA Sicilia, il DAP e la provincia regionale di Palermo e l'Italcementi, è emerso sia che l'autorizzazione di cui è titolare la Italcementi non consente l'utilizzo di
petcoke come combustibile, sia che la ditta ha eseguito variazioni del ciclo produttivo e modifiche dell'impianto senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni.
Con riferimento all'utilizzo di
petcoke infatti, trattandosi di un'attività né autorizzata né comunicata, la regione ritiene che l'impiego di tale combustibile potrà avvenire solo a seguito dell'eventuale autorizzazione prevista dall'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/06, le cui procedure tecnico-amministrative potranno essere attivate solo a seguito di specifica istanza da parte della Italcementi.
Con riferimento al provvedimento di diffida all'uso di
petcoke emesso dalla Regione Siciliana, si informa che la società Italcementi ha presentato ricorso al TAR. La sezione I del TAR Sicilia si è pronunciata con sentenza n. 1156 del 19 aprile 2007 ritenendo il ricorso infondato ed immeritevole di accoglimento.
La provincia regionale di Palermo ha condotto, nei periodi gennaio-maggio 2006, agosto-ottobre 2006 e ottobre 2006-gennaio

2007, alcune campagne di rilevamento della qualità dell'aria in prossimità dell'impianto Italcementi nel comune di Isola delle Femmine. Nella suddetta postazione sono stati utilizzati due differenti laboratori mobili attrezzati per misurare sia parametri chimici (SO2 CO, NO NO2, NOx, 03, NMHC, CH4, PM1O, IPA, Benzene, Toluene e o-Xylene) che meteorologici.
Con riferimento al PM1O, l'analisi dei dati registrati ed elaborati durante tali campagne di rilevamento ha evidenziato 5 superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana nel periodo gennaio-maggio 2006 (71 giorni di rilevamento) e 12 superamenti nel periodo ottobre 2006 gennaio 2007 (75 giorni di rilevamento). Nel periodo agosto-ottobre 2006 non stati effettuate rilevazioni di tale inquinante.
Anche per gli Istituti per l'ambiente (IPA), nel periodo ottobre 2006-gennaio 2007, si osservano valori medi orari più elevati rispetto a quelli della campagna precedente. In particolare si rileva un incremento delle concentrazioni di benzo(a)pirene.
Per quanto concerne gli altri inquinanti rilevati, in tutti i periodi di monitoraggio sono stati registrati valori entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente sia con riferimento al valore limite di protezione della salute umana, sia ai livelli di attenzione e di allarme nonché agli obiettivi di qualità.
Pur considerando l'importanza di brevi campagne di monitoraggio, ai fini della valutazione e gestione della qualità dell'aria, si ritiene necessaria una riorganizzazione della rete di monitoraggio per renderla conforme alle disposizioni delle norme nazionali e comunitarie. Tale aggiornamento è indispensabile per conoscere la reale situazione dello stato della qualità dell'aria nell'area.
Si precisa infine che, ad avviso della divisione competente, la conclusione del procedimento per il rilascio della Autorizzazione integrata ambientale allo stabilimento Italcementi di Isola delle Femmine, possa individuare una possibile soluzione alle problematiche sopra esposte, poiché in tale sede sarà possibile determinare, a seguito di una analisi approfondita circa le migliori tecniche disponibili e con specifico riferimento al sito in cui l'azienda è inserita, quali siano i valori limite di emissione e le prescrizioni che l'azienda dovrà rispettare per garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente circostante.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Alfonso Pecoraro Scanio.

LENNA. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
la Comunità Montana della Carnia ha sollecitato l'Anas di dare immediatamente attuazione a due importanti progetti di viabilità che interessano la statale 52 «Carnica»;
il primo intervento interessa il comune di Enemonzo e prevede l'adeguamento della piattaforma stradale con opportuni allargamenti della sede stradale;
il secondo intervento riguarda invece il comune di Socchieve dove sono necessari interventi di sistemazione della sede stradale, allargamento della sezione e dei raggi di curvatura;
la difficile situazione della statale 52 «Carnica» è stata più volte segnalata dagli amministratori locali senza alcun intervento di miglioramento di tale arteria -:
quali iniziative urgenti intenda intraprendere al fine di sollecitare la realizzazione dei lavori alla statale 52 per migliorarne la sicurezza stradale e la viabilità, tenuto presente che tale arteria risulta fondamentale anche nell'ottica dello sviluppo economico e sociale del territorio.
(4-04223)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione indicata in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta relativi agli interventi previsti sulla strada statale 52.
Per quanto riguarda i lavori della variante di Socchieve, l'Anas ha attualmente in corso la redazione del progetto definitivo.

L'intervento in questione, inserito nell'elenco delle opere infrastrutturali di prossima realizzazione nel quinquennio 2007-2011, ha un costo complessivo di 47.972.032 euro di cui 13 milioni da un APQ Friuli Venezia Giulia ed è previsto nell'appaltabilità 2007.
Per quanto concerne la variante di Enemonzo, l'Anas sta redigendo lo studio di fattibilità per un'infrastruttura di circa 3 km con caratteristiche di categoria C. L'intervento non è inserito nell'elenco delle opere infrastrutturali 2007-2011 e quindi non ha, ad oggi, copertura finanziaria.

Il Ministro delle infrastrutture: Antonio Di Pietro.

LICANDRO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, così come modificato dalle leggi n. 476 del 1984 e n. 448 del 2001, stabilisce che il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste; stabilisce altresì che in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia di questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro, salva la ripetizione degli importi corrisposti nel caso in cui il rapporto di lavoro con l'amministrazione cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi;
in Italia sono molti i docenti con contratto a tempo determinato con incarico di supplenza annuale o temporanea che si troverebbero nelle condizioni di godere dell'aspettativa retribuita per dottorato di ricerca;
la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca da parte dei docenti a tempo determinato risponde anche alla necessità di accrescere le loro competenze professionali e di aggiornare il loro bagaglio culturale;
in numerosi casi i dirigenti scolastici non concedono la suddetta aspettativa retribuita ai docenti con contratto a tempo determinato argomentandolo dal fatto che la legge non la prevede espressamente;
dai CSA non proviene alcuna indicazione univoca circa l'applicabilità ai suddetti soggetti di questa disciplina;
in alcuni casi la magistratura ha stabilito che tale diritto alla aspettativa retribuita per dottorato di ricerca spetta anche ai docenti con contratto a tempo indeterminato -:
quali iniziative voglia intraprendere perché sia assicurato a tutti i docenti a tempo determinato il diritto a godere dell'aspettativa retribuita per dottorato di ricerca.
(4-04167)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in esame riguardante i docenti con contratto a tempo determinato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca e si comunica quanto segue.
La circolare ministeriale 4 novembre 2002, n. 120 «Docenti che frequentano corsi di dottorato di ricerca, o che siano titolari di borse di studio o di assegni di ricerca presso Università o enti», è stata emanata proprio nella considerazione che l'attività di ricerca va incoraggiata e sostenuta anche fuori dell'ambiente scolastico così da poter mettere i docenti nella condizione di poterla espletare nel modo migliore possibile.
Al punto 1, quinto capoverso, della circolare suddetta, si individuano, tra gli altri, i princìpi fondamentali che il congedo straordinario per il borsista è un diritto che non dipende da alcuna decisione discrezionale dell'amministrazione e quindi del Dirigente scolastico, e che la concessione del congedo medesimo non è subordinata all'effettuazione del periodo di prova.

Si ritiene di dover rilevare che le questioni in materia di diritto allo studio sono attualmente regolamentate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 2002-2005: l'articolo 19 del contratto medesimo, riguarda le ferie, i permessi e le assenze del personale assunto a tempo determinato ed al comma 1 prevede che «Al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario assunto a tempo determinato, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio».
Si fa presente, infine, che gli effetti previsti dal suddetto articolo 19, ovviamente, sono limitati al periodo di validità del contratto sottoscritto dagli interessati.

Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.

MASCIA e DE CRISTOFARO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con la legge finanziaria, oltre ad allocare le risorse per un'immediata assunzione, entro il 1 luglio 2007, di 600 vigili del fuoco, si aggiungeranno ulteriori unità di fondo appositamente istituito per le assunzioni;
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, a 184 posti nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, bandito nel 1998, è stata prorogata, da ultimo con decreto legge del 28 dicembre 2006, n. 300, concernente la «proroga dei termini previsti da disposizioni legislative», fino al 31 dicembre 2007;
di detta graduatoria circa 1.000 unità (già risultate idonee ad accedere al corso di formazione per vigile permanente) sono in attesa da oltre 8 anni di essere assunte nel Corpo Nazionale, avendo gli stessi concorrenti superato ben 5 prove selettive -:
se non si ritenga corretto che la graduatoria aperta fino al 31 dicembre del 2007 degli idonei a 184 posti debba rimanere aperta fino alla chiusura della graduatoria degli ausiliari congedati nel 2004 e nel 2005, per assicurare in questa maniera pari opportunità e uguaglianza a tutti i concorrenti idonei ad entrare nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
se non si ritenga comunque grave che il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco conti ancora 4.000 unità in meno per la mancata copertura del turn-over dal 2004 ad oggi a causa dei tagli delle precedenti finanziarie, rendendo conseguentemente più difficile la salvaguardia della vita delle persone a cui questo Corpo nazionale è preordinato.
(4-04242)

Risposta. - La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha consentito l'assunzione con decorrenza 16 luglio 2007, di un contingente di 600 vigili del fuoco per far fronte alle carenze di organico del Corpo nazionale.
Si precisa al riguardo che nel citato contingente sono incluse 137 unità provenienti dalla graduatoria degli idonei del concorso a 184 posti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, bandito nel 1998, che è stata prorogata, con decreto-legge del 28 dicembre 2006, n. 300, concernente la «proroga dei termini previsti da disposizioni legislative», fino al 31 dicembre 2007.
Si rappresenta, inoltre, che la medesima graduatoria viene utilizzata per sopperire alla copertura del
turn over degli anni 2004 e 2005 che come rappresentato dall'interrogante è stata, in passato, trascurata perché frutto di una disattenzione all'esigenze dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, perpetuata nelle precedenti leggi finanziarie dove a fronte di sporadici interventi di aumento di organico, non si è provveduto ad una reale copertura dei pensionamenti.
Sotto questo ultimo profilo si ricorda che la citata legge finanziaria 2007 ha operato un'inversione di tendenza sostanziale, non solo attraverso l'autorizzazione ad assumere 600 unità, ma anche per

effetto delle procedure autonome di stabilizzazione del personale volontario dei vigili del fuoco, le cui istanze saranno esaminate a partire dal corrente mese di settembre.
Relativamente a quanto rappresentato dall'interrogante sulla eventualità di mantenere aperta la graduatoria in questione fino alla chiusura della graduatoria degli ausiliari congedati nel 2004 e 2005, si fa presente che questa amministrazione potrà prendere in considerazione tale possibilità soltanto sulla base di precise disposizioni di legge.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ettore Rosato.

MENIA e MANCUSO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
lo scorso 28 marzo a Ghemme si è tenuto un incontro sulle Foibe organizzato dall'ANPI per le scuole con un unico relatore: il diessino Gianni Oliva, storico, attualmente assessore alla Regione Piemonte;
la conferenza si è svolta a senso unico, nel solco dell'interpretazione di quei fatti che è cara ad Oliva: nonostante le foibe siano state riconosciute anche dal Presidente Napolitano come «pulizia etnica» ai danni degli italiani, Oliva ha preferito concentrare la sua attenzione sui torti del fascismo, edulcorando di fatto le criminali responsabilità del regime comunista di Tito;
la signora Licia Cossetto, sorella di Norma, martire e simbolo degli infoibati dell'Istria, insignita nel 2006 della Medaglia d'oro al Merito civile dal Presidente Ciampi, ha cercato invano di testimoniare la sua tragica esperienza (famiglia distrutta per mano dei seguaci di Tito: padre infoibato e sorella martirizzata dai titini) ma è stata in malo modo bloccata dalla dirigente scolastica Motta che le ha comunque impedito di parlare -:
se il Ministro sia a conoscenza del fatto denunciato e se ne sia stata considerata la gravità poiché da una parte si è offesa una testimone della storia italiana, e dall'altra si è utilizzato il proprio ruolo istituzionale per interessi di parte, inficiando così la missione del proprio mandato;
se si ritenga di adottare dei provvedimenti in conseguenza di quanto descritto in premessa.
(4-03853)

Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare in esame con la quale l'interrogante chiede iniziative nei confronti del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Ghemme il quale, in occasione di un incontro sulle foibe, organizzato dall'ANPI per le scuole, avrebbe bloccato la signora Licia Cossetto sorella di una martire delle foibe che ha cercato di testimoniare la sua tragica esperienza.
Al riguardo l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha fatto pervenire la relazione della dirigente scolastica dell'istituto comprensivo «G. Curioni» di Romagnano Sesia - Ghemme, la quale ha fatto presente che la partecipazione degli alunni all'incontro con l'attuale assessore alla cultura della regione Piemonte, professor Oliva, era stata deliberata dai consigli delle classi seconde e terze della scuola secondaria «Crespi» di Ghemme, accogliendo l'opportunità offerta dall'ANPI locale, sia come attività didattica inserita nel percorso del Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto denominato «Storia e memoria» sia come integrazione delle attività organizzate nell'ambito dell'istituto in occasione del giorno del ricordo (circolare del 6 febbraio 2007).
L'intervento dell'assessore alla cultura, storico del '900 e autore tra l'altro del libro «Foibe - Le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria», si sarebbe dovuto svolgere nel mese di febbraio, poco dopo la ricorrenza del Giorno del Ricordo, ma, per impegni sopraggiunti del relatore, l'incontro veniva rinviato al 28 marzo, nella sala Antonelli, concessa dal comune di Gemme, in quanto la scuola media non disponeva in quel momento dell'aula magna.
Il 28 marzo le classi venivano quindi accompagnate dai loro docenti alla sala

Antonelli, dove, prima dell'intervento dell'assessore, un gruppo di alunni presentava le letture e i canti preparati in occasione del Giorno del Ricordo.
Lo storico iniziava quindi la propria relazione e stava parlando da circa dieci minuti quando nella sala entrava, invitata dall'ANPI, la signora Cossetto, che dopo qualche minuto interveniva, interrompendo il relatore.
La dirigente scolastica riferisce che: «Mi avvicinavo allora a lei, con l'intento di pregarla, avendo lei perso l'introduzione, di attendere che Oliva portasse a termine la propria relazione, così da intervenire a portare la sua esperienza quando gli alunni avrebbero avuto maggiori elementi di conoscenza. Ma la signora Cossetto, senza darmi modo di terminare la frase, proseguiva il proprio intervento...».
«Il mio tentativo era dettato unicamente dalla preoccupazione che tutto si svolgesse in modo sereno e comprensibile per i ragazzi. Non intendevo certamente né tacitare né tanto meno offendere la signora Cossetto, che conosco da molti anni, e che nel 2006 era stata invitata presso la scuola media, proprio nella ricorrenza del Giorno della Memoria, per parlare agli alunni delle tragiche vicende riguardanti la sua famiglia, in particolare sua sorella Norma, vittima delle foibe».
«Per non turbare ulteriormente i ragazzi...» «...non controbattevo quindi alla signora Cossetto, che peraltro lasciava la sala dopo il suo intervento».
La dirigente scolastica ha anche fatto presente che il professor Oliva ha cercato di far riflettere gli allievi sui sentimenti provati da una persona così duramente colpita nella sua stessa famiglia dagli eventi tragici, di cui si sarebbe parlato nel prosieguo ed ha continuato il suo intervento.
Nei giorni successivi nessuno ha chiesto alla dirigente scolastica e neppure ai docenti che avevano accompagnato gli alunni, informazioni su come si fossero svolti i fatti.
La ricostruzione è stata operata da alcuni giornali locali, anche a seguito di una lettera inviata dalla stessa signora Corsetto e, per non alimentare ulteriormente le polemiche, in quella occasione la dirigente scolastica e il personale docente hanno preferito mantenere il silenzio.

Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.

MURGIA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
così come si evince dal testo dell'articolo pubblicato sul quotidiano La Nuova Sardegna del giorno 26 aprile 2007, sembrerebbe che circa duecento insegnanti precari del Nuorese e dell'Ogliastra, dopo l'introduzione della legge che attribuiva un doppio punteggio a chi insegnava in montagna, abbiano guadagnato 24 punti annuali nella graduatoria dalla quale si attinge per l'immissione in ruolo;
dal testo dell'articolo si evince che «...la Corte costituzionale ha deciso, e motivato in 13 pagine di sentenza, che il cosiddetto "punteggio di montagna" è incostituzionale perché tra le altre cose "il mero dato orografico non è in grado, se non ancorato alle condizioni di insegnamento, di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio"...»;
la Corte costituzionale ha stabilito anche che il doppio punteggio, per chi lo ha avuto, sarebbe decaduto da quel preciso momento e con effetto retroattivo;
sembrerebbe che i più penalizzati da questa sentenza siano proprio gli insegnanti precari del Nuorese e dell'Ogliastra in quanto vivono e lavorano in uno dei territori più montuosi d'Italia;
da quanto si evince dal testo dell'articolo, sembrerebbe che i «... circa duecento insegnanti precari del Nuorese e dell'Ogliastra hanno deciso, attraverso i sindacati, di chiedere un risarcimento danni al Ministro dell'Istruzione. Perché negli ultimi tre anni, a quanto pare, si sarebbero sobbarcati invano le spese di viaggio, della benzina per l'auto, delle gomme usurate inerpicandosi tutti i giorni in strade ripide e tortuose, spesso anche le

spese dell'affitto per godere di un piccolo punto di appoggio sul luogo di lavoro...» -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, se corrispondenti al vero, quali iniziative di propria competenza intenda adottare per salvaguardare il punteggio conseguito dagli insegnanti in premessa che sono titolari di un diritto ormai acquisito in base alla legge che ha consentito loro di guadagnare il doppio punteggio cosiddetto «di montagna».
(4-03511)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in esame e si comunica che la legge n. 143 del 2004 ha previsto l'attribuzione di un doppio punteggio all'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna; in precedenza, la legge n. 90 del 1957, aveva previsto tale speciale valutazione soltanto per il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna pluriclasse.
La successiva legge n. 186 del 2004 ha chiarito che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare e non in quelle prestate in sedi diverse della stessa scuola; ciò a partire dall'anno scolastico 2003-2004.
L'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso; il Governo, ritenendola ingiusta, è intervenuto e, in sede di legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, la normativa stessa è stata abrogata con effetto dal 1o settembre 2007. Successivamente in data 26 gennaio 2007, la Corte costituzionale, con sentenza n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 143, limitando il beneficio del doppio punteggio solo ai servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna, come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957, in considerazione della particolare gravosità di tale tipo di servizio.
Ai fini dell'applicazione della citata sentenza è stata consultata l'Avvocatura generale dello Stato e sono state fatte tutte le più approfondite verifiche; si è proceduto quindi ai necessari adempimenti amministrativi.
In particolare:
in occasione delle recenti operazioni di aggiornamento - per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 - delle graduatorie, trasformate dalla legge finanziaria 2007 in graduatorie ad esaurimento, sono stati decurtati i precedenti punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato;
sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo.

Per consolidata giurisprudenza, le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo inficiando, fin dall'origine, la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» in virtù di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto.
A decorrere dal 1o settembre 2007 non è più prevista la doppia valutazione per effetto della citata legge finanziaria 2007.
Quanto al contenzioso, che per la regione Sardegna ha riguardato circa trenta docenti precari della provincia di Nuoro e dell'Ogliastra, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed ad alcune ordinanze di accoglimento delle domande cautelari, proposte in primo grado, con ordinanza del 3 luglio 2007, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado ed ha accolto l'appello proposto da questo ministero «Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007 ha superato quanto disposto dalla legge finanziaria 2007, e che, con riguardo

alle graduatorie di cui trattasi, non si è in presenza di rapporti esauriti o definiti».
L'entità numerica del piano di assunzioni a tempo indeterminato di 150 mila docenti e il fatto di rivolgerlo a coloro che sono effettivamente precari, consente di affrontare con fiducia questa complessa situazione. I primi 50 mila docenti hanno assunto servizio lo scorso 1o settembre.

Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.

PALOMBA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'Ente Poste ha disposto che l'operatività dell'ufficio postale di Villanova Strisaili sia limitata a 2 giorni settimanali (martedì e venerdì con orario 08:00-13:15) per i mesi di luglio ed agosto;
la popolazione di quel centro ha posto in essere una giusta mobilitazione per manifestare il proprio grave disagio dovuto al pesante disservizio che ne deriva, soprattutto per quanto riguarda sia il prelievo ed il versamento sui conti correnti postali, sia la discontinua distribuzione della posta, con conseguenti e possibili aggravi derivanti dal mancato rispetto di eventuali scadenze;
del servizio postale usufruiscono, peraltro, gli operatori della vicina zona industriale di «su Biviu», con la conseguenza che il grave disagio si trasferisce anche sulla parte economicamente attiva del comune;
per di più, il trasferimento presso l'ufficio postale più vicino, quello di Villagrande Strisaili, distante 10 chilometri, risulta essere particolarmente problematico per quegli utenti, soprattutto anziani, che devono utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, le cui corse sono limitate a due, la mattina con partenza alle 9 e rientro alle 12 -:
se non ritenga di dover esercitare presso l'Ente Poste quell'autorevole, pressante ed urgente intervento che valga a ripristinare con urgenza il diritto della popolazione di Villanova Strisaili a beneficiare, come gli altri centri, degli ordinari orari settimanali di apertura dell'ufficio postale, e cioè per l'intera mattina dal lunedì al sabato.
(4-04304)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno segnalare che il decreto legislativo n. 261/99, di attuazione della direttiva 97/67/CE, definisce all'articolo 3 i caratteri del servizio postale universale, fra i quali vi è la fornitura dello stesso in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso alla rete postale pubblica.
La
ratio del citato articolo 3 è rappresentata dalla necessità di contemperare il rispetto degli obblighi di fornitura del servizio postale universale sull'intero territorio nazionale con gli obiettivi di risanamento economico che la società Poste italiane deve perseguire, con particolare riferimento alla riduzione dei costi riconducibili ad inefficienze nell'erogazione dei servizi postali.
In tale contesto, al fine di garantire l'accesso al servizio postale a tutta la collettività e per l'intero anno, ivi comprese il periodo estivo, con il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 giugno 2007 (pubblicato sul sito del ministero www.comunicazioni.it), si è provveduto a fissare i nuovi
standard minimi di servizio che gli uffici postali dovranno osservare, a partire dall'anno 2008, durante la stagione estiva, coerentemente con quanto stabilito dal vigente contratto di programma ed in vista dell'adozione del nuovo contratto di programma con Poste italiane, il cui iter è in stato di avanzata definizione.
Il citato decreto definisce le linee generali di intervento relative alla chiusura ed alla rimodulazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici postali che, tenuto conto delle esigenze organizzative di Poste italiane e sentiti il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nonché l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), consentano di assicurare un livello di offerta del servizio in linea con le

esigenze della popolazione su tutto il territorio nazionale ed, in particolare, dei comuni ad alta vocazione turistica.
Il decreto in parola introduce l'obbligo per la concessionaria Poste di adottare entro il 30 aprile di ciascun anno, a decorrere dal 2008, un Piano annuale di rimodulazione della aperture estive giornaliere ed orarie per il periodo 15 giugno-15 settembre, da comunicare al Ministero delle comunicazioni che ne valuta la conformità agli standard minimi prefissati dal decreto stesso.
Tali previsioni stabiliscono in particolare che:
nei comuni con popolazione uguale o inferiore ai 5.000 abitanti con un solo ufficio postale non è possibile applicare riduzioni giornaliere od orarie;
negli altri comuni le riduzioni giornaliere ed orarie sono applicabili solo se almeno a 10 Km di distanza vi sia un ufficio postale regolarmente aperto e collegato con il trasporto pubblico;
le riduzioni giornaliere ed orarie non possono prevedere aperture inferiori a 3 giorni e a 18 ore settimanali;
nei comuni a prevalente vocazione turistica nessuna riduzione giornaliera ed oraria può essere applicata, mentre possono essere previsti, d'intesa con i sindaci interessati, ampliamenti degli orari di apertura.

La società Poste deve assicurare la massima informazione sui servizi al pubblico e fornire preventiva comunicazione alle autorità locali delle iniziative adottate.
Al ministero delle comunicazioni compete il monitoraggio dell'attuazione del Piano anche mediante verifiche periodiche ed, in caso di mancato rispetto degli standard, l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 261/99.
Si sottolinea che il citato decreto, all'articolo 6, prevede disposizioni transitorie per l'anno 2007 nel quale rimangono in vigore gli standard minimi definiti in accordo con la società Poste nel piano di rimodulazione che, in particolare, stabilisce:
che gli uffici postali che rappresentano presidio unico del comune non siano soggetti ad una apertura giornaliera ed oraria inferiore a 3 giorni a settimana e a 18 ore settimanali;
che nei comuni a prevalente vocazione turistica possano essere concordati con i sindaci eventuali ampliamenti orari per garantire un servizio ottimale a fronte di incrementi effettivi di popolazione ed in relazione alla domanda di traffico;
che sia garantita l'informazione preventiva e puntuale di ogni rimodulazione giornaliera ed oraria di apertura al pubblico.

Tutto ciò premesso, per quanto concerne la specifica situazione dell'ufficio di Villanova Strisaili (in provincia di Nuoro) rappresentata nell'atto parlamentare in esame, il ministero delle comunicazioni ha provveduto ad interessare la società Poste che, al riguardo, ha fatto presente quanto segue.
L'ufficio ubicato nella frazione in parola - che svolge nei mesi estivi un numero di operazioni che va da 8 a 23 - è stato sottoposto ad una riduzione delle giornate di apertura nel periodo 2 luglio-15 settembre che prevedeva l'apertura dello stesso per due giorni a settimana con orario 8.00/13.15.
Poste italiane, tuttavia, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 2007 e nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio e del rapporto con i rappresentanti delle amministrazioni locali, sin dallo scorso 4 luglio ha modificato il previsto programma di rimodulazione dell'orario dell'ufficio di Villanova Strisaili inserendo un'ulteriore giornata di apertura con il medesimo orario, portando così a 3 i giorni di attività dell'ufficio stesso.
A completamento di informazione la medesima società Poste ha precisato che nel comune di Villagrande Strisaili, al quale appartiene la frazione di Villanova, è ubicato un altro ufficio (Villagrande Strisaili) che osserva l'orario di apertura quotidiano 8.00/13.15.

Il Ministro delle comunicazioni: Paolo Gentiloni Silveri.

PELLEGRINO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la Corte Costituzionale con la sentenza n. 11 del 2007, ha ritenuto valido il raddoppio del punteggio esclusivamente per il servizio prestato nelle scuole di montagna rispondenti ai requisiti previsti dalla legge n. 90 del 1957 (in riferimento alle cosiddette scuole pluriclasse), escludendo da tale beneficio il servizio prestato in tutte le scuole collocate in Comuni dichiarati di montagna, atteso che «il riconoscimento del meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico contrasta con gli articoli 3 e 97 della Carta costituzionale»;
i riflessi di tale decisione sono innumerevoli e costituiscono un vero e proprio problema soprattutto per quei lavoratori che sono ancora inquadrati come precari;
concretamente, quello che si potrebbe realizzare, se nessun rimedio viene adottato, è che possono essere dichiarate illegittime le nomine effettuate in base alle graduatorie compilate secondo quanto previsto dalle tabelle di cui decreto-legge n. 97 del 2004 convertito in legge n. 143 del 2004;
un ulteriore riflesso di tale sentenza è che si potrebbe avere una ridefinizione delle attuali graduatorie dei precari, i quali potrebbero vedere pregiudicati i propri diritti acquisiti;
ogni singolo docente è portatore, indubbiamente, del proprio interesse diverso da quello dei colleghi, ma ognuno di loro sia singolarmente sia collettivamente invoca un intervento mirato e concreto al fine di vedere salvaguardati i propri diritti -:
se il Governo intenda assumere provvedimenti o iniziative per verificare la sussistenza di quanto anzi premesso e se confermato, ritenga opportuno disporre quanto necessario alla risoluzione.
(4-02910)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in esame e si comunica che la legge n. 143 del 2004 ha previsto l'attribuzione di un doppio punteggio all'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna; in precedenza, la legge n. 90 del 1957, aveva previsto tale speciale valutazione soltanto per il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna pluriclasse.
La successiva legge n. 186 del 2004 ha chiarito che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare e non in quelle prestate in sedi diverse della stessa scuola; ciò a partire dall'anno scolastico 2003/2004.
L'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso; il Governo, ritenendola ingiusta, è intervenuto e, in sede di legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, la normativa stessa è stata abrogata con effetto dal 1o settembre 2007. Successivamente in data 26 gennaio 2007, la Corte costituzionale, con sentenza n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 143, limitando il beneficio del doppio punteggio solo ai servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna, come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957, in considerazione della particolare gravosità di tale tipo di servizio.
Ai fini dell'applicazione della citata sentenza è stata consultata l'Avvocatura generale dello Stato e sono state fatte tutte le più approfondite verifiche; si è proceduto quindi ai necessari adempimenti amministrativi.
In particolare:
in occasione delle recenti operazioni di aggiornamento - per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09 - delle graduatorie, trasformate dalla legge finanziaria 2007 in graduatorie ad esaurimento, sono stati decurtati i precedenti punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza

della Corte costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato;
sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo.

Per consolidata giurisprudenza, le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo inficiando, fin dall'origine, la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» in virtù di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto.
A decorrere dal 1o settembre 2007 non è più prevista la doppia valutazione per effetto della citata legge finanziaria 2007.
Quanto al contenzioso concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed ad alcune ordinanze di accoglimento delle domande cautelari, proposte in primo grado, con ordinanza del 3 luglio 2007, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado ed ha accolto l'appello proposto da questo ministero «Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 11/2007 ha superato quanto disposto dalla legge finanziaria 2007, e che, con riguardo alle graduatorie di cui trattasi, non si è in presenza di rapporti esauriti o definiti».
L'entità numerica del piano di assunzioni a tempo indeterminato di 150 mila docenti e il fatto di rivolgerlo a coloro che sono effettivamente precari, consente di affrontare con fiducia questa complessa situazione. I primi 50 mila docenti hanno assunto servizio lo scorso 1o settembre.

Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.

FERDINANDO BENITO PIGNATARO e CRAPOLICCHIO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con decreto del Ministro della giustizia n. 26 del 30 novembre 2006, si è revocata la decisione precedentemente assunta con decreto interministeriale del 27 aprile 2006, di ubicare nella Città di Catanzaro la sede della Scuola Superiore della Magistratura per la regioni Meridionali - prevista dal decreto legislativo n. 30 del 30 gennaio 2006, - individuando in Benevento la Città destinataria di tale sede;
a giudizio degli interroganti tale decisione non è fondata su alcuna valida ed apprezzabile ragione, dovendosi osservare che la città di Catanzaro sotto il profilo geografico è perfettamente baricentrica rispetto al territorio di riferimento della Scuola (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), mentre altrettanto non può dirsi per la città di Benevento;
Catanzaro, per ciò che attiene alle vie di comunicazione, è collegata in modo efficace e funzionale con l'intero territorio nazionale, ricadendo nei confini della sua provincia un aeroporto internazionale (quello di Lamezia Terme, a soli 25 Km di distanza), importanti scali ferroviari e strade di grande comunicazione;
l'Amministrazione comunale di Catanzaro, è in grado di mettere a disposizione dell'istituenda Scuola immobili di prestigio, capienti e del tutto idonei ad ospitare adeguatamente tale importante istituzione;
la città di Catanzaro, capoluogo di regione, è sede di Corte di Appello da oltre un secolo ed è realtà di grande tradizione giuridica e forense, avendo per queste ragioni i giusti titoli per divenire sede della Scuola;
in data 19 dicembre 2006, il consiglio comunale di Catanzaro, ha espresso all'unanimità la più ferma e vibrata protesta per la decisione assunta dal Ministro con il richiamato decreto n. 26 del 30 novembre 2006, invitando i Parlamentari calabresi ad intraprendere ogni più opportuna ed utile iniziativa al fine di ottenere la revoca del contestato provvedimento;
la Scuola Superiore di Magistratura, aldilà delle sue ricadute in termini di immagine e di indotto, rappresenterebbe

un forte segnale di presenza dello Stato in una terra condizionata dall'attacco della criminalità organizzata -:
se non ritenga, con urgenza, di dover revocare il citato e poco opportuno decreto di trasferimento della Scuola del 30 novembre 2006, al fine di assicurare alle istituzioni e ai cittadini calabresi che quanto deliberato con decreto interministeriale in data 27 aprile 2006, possa essere concretamente messo in atto, evitando così difficili prese di posizione che, ad avviso degli interroganti, necessariamente scaturirebbero da una eventuale dislocazione dell'istituenda Scuola Superiore di Magistratura da Catanzaro a Benevento.
(4-02311)

Risposta. - Tra i criteri per l'esercizio della delega conferita al Governo per l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, l'articolo 2, comma 2, lettera r) della legge 25 luglio 2005, n. 150 prevede «che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale».
Al riguardo, l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (recante Istituzione della Scuola superiore della magistratura) stabilisce a sua volta che «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [...] vengono individuate tre sedi della Scuola: una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia».
In attuazione del suddetto articolo 1, comma 5 è stato emanato il decreto ministeriale 27 aprile 2006, il quale prevedeva che le sedi della Scuola superiore della magistratura sarebbero state ubicate, rispettivamente, nella provincia di Bergamo, in quella di Latina e in quella di Catanzaro.
Il successivo decreto ministeriale 30 novembre 2006 - modificando
in parte qua il precedente decreto del 27 aprile 2006 - ha disposto che le sedi della Scuola superiore della magistratura saranno ubicate, rispettivamente, nella provincia di Bergamo, in quella di Firenze e in quella di Benevento. Tale decreto è stato impugnato - con distinti ricorsi - dal comune di Catanzaro, dall'amministrazione provinciale di Catanzaro e dalla regione Calabria, nonché (in proprio) da alcuni cittadini.
Al riguardo, si osserva che il decreto ministeriale 27 aprile 2006 non stabilisce che la scuola avrà sede nel comune di Catanzaro, ma si limita a prevedere che per i distretti compresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, la scuola avrà sede «nella provincia di Catanzaro» (la quale comprende 80 comuni, uno dei quali - Lamezia Terme - ha una popolazione residente di poco inferiore a quella del comune di Catanzaro).
Va, quindi, escluso che il provvedimento di revoca sollecitato dall'interrogante produca, quale conseguenza immediata e diretta, l'istituzione della sede della scuola nella città di Catanzaro.
Al fine di stabilire quali siano le località che soddisfano maggiormente i requisiti richiesti per l'ubicazione delle sedi della scuola sono state valutate le caratteristiche, le finalità e le necessità organizzative di quest'ultima.
Quanto ai profili di merito relativi alla scelta della sede della scuola e, segnatamente, la centralità della località prescelta e l'esistenza di immobili demaniali idonei ad ospitare la sede della scuola, si osserva quanto segue.
Assume in primo luogo rilievo l'effettiva distribuzione territoriale dei magistrati chiamati a partecipare ai corsi organizzati dalla sede meridionale della scuola (oltre un terzo dei magistrati ordinari - 1.250 su un totale di circa 3.600 - proviene dagli uffici giudiziari della Campania).
In secondo luogo, va evidenziata la circostanza che coloro che sono chiamati a partecipare alle attività organizzate dalla scuola in qualità di docenti provengono da tutta Italia.
In terzo luogo occorre tenere conto dei collegamenti disponibili con le località di

provenienza dei partecipanti ai corsi; al riguardo è sufficiente ricordare che l'aeroporto di Lamezia Terme (che serve la città di Catanzaro), a differenza dell'aeroporto di Napoli Capodichino, non dispone di collegamenti quotidiani diretti con i capoluoghi dei distretti di corte d'appello delle regioni meridionali.
Quanto al presupposto dell'inesistenza - nell'intero territorio della provincia di Catanzaro - di immobili demaniali idonei ad ospitare la sede della scuola, esso si fonda su una preventiva indagine conoscitiva svolta dal ministero presso l'Agenzia del demanio territorialmente competente.
Viceversa, a seguito della sottoscrizione di un Protocollo d'intesa, in data 24 febbraio 2007, da parte del ministero della giustizia, del Presidente della provincia di Benevento, del sindaco del comune di Benevento e del Rettore dell'università del Sannio, la provincia di Benevento ha messo a disposizione, a titolo gratuito, un complesso immobiliare di sua proprietà, l'ex caserma militare «Guidoni», per un periodo di nove anni, rinnovabile per altri nove anni.
Tale complesso immobiliare è stato oggetto di recenti interventi di ristrutturazione e messa a norma e, tuttora, sono in corso altri interventi.
La provincia ha assunto, altresì, l'impegno di provvedere con oneri a suo carico agli ulteriori interventi che saranno richiesti dal ministero della giustizia.
La provincia ed il comune di Benevento, tenendo esente il ministero da ogni impegno economico, si sono impegnati ad assicurare la copertura finanziaria relativa alla gestione ordinaria e straordinaria della sede, secondo le indicazioni e le necessità del ministero.
Alla luce delle considerazioni che precedono si può dunque affermare che la scelta di sostituire la provincia di Catanzaro con quella di Benevento è sorretta, nel decreto ministeriale 30 novembre 2006, da motivazioni adeguate e sufficienti, sia con riferimento ai problemi logistici di collegamento della provincia di Catanzaro con le sedi giudiziarie dei distretti di riferimento, sia con riferimento alla mancanza - nell'intero territorio provinciale - di immobili demaniali idonei allo scopo. Ciò diversamente dal decreto ministeriale 27 aprile 2006, il quale, viceversa, non recava l'indicazione dei motivi che hanno indotto l'amministrazione ad ubicare nella provincia di Catanzaro una delle sedi della scuola superiore della magistratura.
La scelta effettuata risponde, pertanto, a criteri di buona amministrazione ed è definitiva, ogni valutazione essendo già stata operata con assoluta ponderazione in vista dell'emanazione del decreto.
Inoltre, è questa la sede per rammentare che un chiaro segnale della presenza attiva delle istituzioni in un territorio in cui è forte la pressione della criminalità organizzata, si ricava con evidenza dalla convenzione stipulata in data 14 maggio 2007 tra il ministero dell'interno ed il ministero della giustizia, relativa al rafforzamento delle risorse delle strutture giudiziarie di Catanzaro e Reggio Calabria. La convenzione segue la sottoscrizione in data 16 febbraio 2007 del «Patto Calabria Sicura», tra il Vice Ministro dell'interno, il Presidente della regione Calabria, il Presidente dell'amministrazione provinciale di Catanzaro ed il Presidente dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria. Il Patto definisce un piano di interventi urgenti, prioritariamente nelle aree di Lamezia Terme, di Gioia Tauro e della Locride, consistente nel potenziamento delle risorse umane e tecnologiche dell'apparato di prevenzione e contrasto anticrimine.

Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.

FERDINANDO BENITO PIGNATARO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, prevede al paragrafo B.3) lettera h) della tabella allegata alla stessa legge, una norma relativa al raddoppio del punteggio del servizio prestato nelle scuole di montagna;

il sindacato ha sin dalla sua approvazione contestato la legittimità costituzionale di una legge che si dimostrava alquanto discriminatoria soprattutto per i docenti precari;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 11/2007 depositata in data 26 gennaio 2007, si è pronunciata su diverse istanze di illegittimità costituzionale sottoposte dai TAR del Molise e della Sicilia;
nella pronuncia, la Suprema Corte, conferma le diverse sentenze che avevano respinto i ricorsi rispetto alla retroattività della norma, ma accoglie in pieno la richiesta del TAR di Catania rispetto alla illegittimità costituzionale della norma relativa al raddoppio del punteggio del servizio prestato nelle scuole di montagna;
nello specifico la sentenza ritiene fondata la questione di illegittimità rispetto «al raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna - anziché limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna di cui alla legge n. 90 del 1957»;
la citata sentenza riapre la questione della valutazione degli anni di servizio prestati in montagna e quindi la necessità di un ulteriore intervento sulle graduatorie permanenti che vada ad integrare quanto previsto nella legge finanziaria del 2007;
la questione ovviamente più spinosa riguarda il personale che, grazie al doppio punteggio accumulato per il servizio prestato nelle scuole di montagna, è stato immesso in ruolo;
la situazione in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale rischia di ritorcersi contro gli stessi docenti che si sono semplicemente adeguati a quanto previsto dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004 e quindi occorre trovare una soluzione che eviti questi episodi inopportuni -:
quali iniziative e soluzioni, con urgenza, intenda intraprendere il Ministro al fine di evitare i problemi derivanti dall'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale, che provocherebbe la perdita dell'immissione in ruolo per i docenti che hanno prestato servizio in località di montagna con notevoli disagi;
quali proposte intenda mettere in atto per evitare ulteriori contenziosi e dirimere in tempi brevi ed in modo chiaro e definitivo l'intera questione, anche in previsione dell'aggiornamento ormai imminente delle graduatorie, rispetto alle quali è necessario, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, una puntuale e articolata valutazione.
(4-02632)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in esame e si comunica che la legge n. 143 del 2004 ha previsto l'attribuzione di un doppio punteggio all'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna; in precedenza, la legge n. 90 del 1957, aveva previsto tale speciale valutazione soltanto per il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna pluriclasse.
La successiva legge n. 186 del 2004 ha chiarito che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare e non in quelle prestate in sedi diverse della stessa scuola; ciò a partire dall'anno scolastico 2003/2004.
L'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso; il Governo, ritenendola ingiusta, è intervenuto e, in sede di legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, la normativa stessa è stata abrogata con effetto dal 1o settembre 2007. Successivamente in data 26 gennaio 2007, la Corte costituzionale, con sentenza n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 143, limitando il beneficio del doppio punteggio solo ai servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna, come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957, in considerazione della particolare gravosità di tale tipo di servizio.
Ai fini dell'applicazione della citata sentenza è stata consultata l'Avvocatura

Generale dello Stato e sono state fatte tutte le più approfondite verifiche; si è proceduto quindi ai necessari adempimenti amministrativi.
In particolare:
in occasione delle recenti operazioni di aggiornamento - per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09 - delle graduatorie, trasformate dalla legge finanziaria 2007 in graduatorie ad esaurimento, sono stati decurtati i precedenti punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato;
sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo.

Per consolidata giurisprudenza, le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo inficiando, fin dall'origine, la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» in virtù di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto.
A decorrere dal 1o settembre 2007 non è più prevista la doppia valutazione per effetto della citata legge finanziaria 2007.
Quanto al contenzioso concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed ad alcune ordinanze di accoglimento delle domande cautelari, proposte in primo grado, con ordinanza del 3 luglio 2007, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado ed ha accolto l'appello proposto da questo ministero «Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 11/2007 ha superato quanto disposto dalla legge finanziaria 2007, e che, con riguardo alle graduatorie di cui trattasi, non si è in presenza di rapporti esauriti o definiti».
L'entità numerica del piano di assunzioni a tempo indeterminato di 150 mila docenti e il fatto di rivolgerlo a coloro che sono effettivamente precari, consente di affrontare con fiducia questa complessa situazione. I primi 50 mila docenti hanno assunto servizio lo scorso 1o settembre.

Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.

FERDINANDO BENITO PIGNATARO, CALIGIURI, LARATTA, CARUSO, MANCINI, GALATI, MORRONE, FALOMI, AMENDOLA, INTRIERI, D'IPPOLITO VITALE e ANGELA NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
si è svolta a Catanzaro il 28 maggio 2007, organizzata dalle organizzazioni sindacali della scuola, una manifestazione regionale dei Dirigenti scolastici, dei docenti e del personale ATA contro i continui tagli di organico a cui è sottoposta la scuola calabrese;
a seguito della manifestazione di Catanzaro si è svolto un incontro, organizzato dalla FLC-CGIL, dalla CISL e dalla UIL scuola, dalla SNALS e dal sindacato degli insegnanti GILDA insieme ai sindacati confederali CGIL, CISL, UIL della Calabria, con la rappresentanza parlamentare calabrese;
le organizzazioni sindacali, nel corso dell'incontro, hanno lamentato i pesanti disagi a cui sono sottoposte innanzitutto le famiglie, le comunità locali ed in particolare i piccoli comuni, nonché i lavoratori della scuola calabrese a causa dei continui tagli agli organici che negli ultimi anni, dal 2000 alla finanziaria del 2007, hanno comportato una diminuzione di circa 6700 unità (tra personale docente e personale ATA), del progressivo taglio delle risorse al sistema dell'istruzione del Paese che l'ISTAT ha stimato in circa 4,5 miliardi di euro all'anno ed anche a causa del mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto da 18 mesi;

solo per l'anno scolastico 2007 - 2008 in Calabria tali tagli ammontano a 960 unità, 680 unità per il personale docente e di 280 unità per il personale ATA;
tali tagli al personale ed il progressivo taglio delle risorse assestano un duro colpo alla scuola pubblica del nostro Paese, ed in particolare a quella calabrese che è costretta a reggere la qualità dell'offerta formativa esclusivamente sulla base del maggiore impegno individuale e collettivo dei lavoratori della scuola;
il sistema dell'istruzione in Calabria soffre della condizione oggettiva dell'assetto morfologico del territorio che si caratterizza per la numerosa presenza di piccoli centri abitati, di comuni interni e montani a bassa densità abitativa e divisi spesso in numerose frazioni, e per la presenza di numerose aree a rischio a causa della diffusa presenza della criminalità organizzata e dell'illegalità, nonché dall'assenza di una adeguata politica di edilizia scolastica e dei servizi di supporto all'istruzione quali trasporti e mense;
in Calabria si è di fronte ad una nuova e più complessa domanda di qualità ed efficienza dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari per aumentare la qualità dell'offerta formativa e per garantire adeguati, efficienti ed efficaci servizi agli studenti disabili, immigrati e a tutti quelli che vivono in aree a rischio sociale e ad alta densità criminale;
il sistema scolastico nazionale, ed in particolare quello calabrese, ha invece bisogno di un progetto complessivo che garantisca il diritto universale all'istruzione, così come sancito dalla nostra Carta Costituzionale -:
se non ritenga che, per una regione come la Calabria, l'applicazione del coefficiente 0,4 nel rapporto alunni/classe, così come definito nella finanziaria 2007, e che comporta un taglio di 680 unità nel personale docente e 280 unità per il personale ATA, colpisca le reali esigenze della didattica e della sua qualità mettendo a repentaglio l'offerta formativa calabrese;
se non ritenga necessario intervenire garantendo adeguate risorse finanziarie e umane al fine di creare efficaci politiche scolastiche in grado di migliorare il sistema nel suo complesso ed in particolare in Calabria.
(4-03821)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, con la quale l'interrogante chiede interventi riguardo ai tagli di organico sia del personale docente che del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 2007-2008, in particolare nella regione Calabria.
Si premette che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il Governo ha approvato un articolato piano di interventi per il rilancio complessivo del sistema di istruzione; tra i vari interventi è stato previsto un incremento dello 0,4 per cento del valore medio nazionale del rapporto alunni classe - dalle attuali 20,6 a 21,00 unità di allievi per classe - al fine di realizzare, nel rispetto della vigente normativa, una più efficace determinazione e distribuzione delle risorse disponibili.
La relazione di accompagnamento della legge finanziaria, facendo riferimento al numero degli alunni, in base al quale è stato determinato l'organico di diritto dell'anno scolastico 2006-2007 - un docente per 10 alunni - ha stimato in n. 19.039 i posti da ridurre per raggiungere l'obiettivo prefissato.
Questo numero si è ridotto a n. 11.726 unità anche per effetto dell'introduzione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione e per l'incremento della popolazione scolastica, stimato in oltre n. 28.000 unità. Di queste n. 11.726 unità, n. 7.053 posti deriveranno dall'intervento di razionalizzazione degli organici di diritto, secondo le tabelle allegate allo schema di decreto interministeriale sugli organici di diritto per l'anno scolastico 2007-2008.
Quanto riferito per la determinazione dell'organico del personale docente vale anche per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, per il quale, la stessa legge finanziaria ha previsto una riduzione di n. 7.050 unità di personale che, sulla base di analoghi criteri valutativi,

è stata definitivamente quantificata in circa n. 4.000 posti.
Per quanto riguarda in particolare la regione Calabria, occorre rilevare preliminarmente che dai dati in possesso, ricavabili dal Sistema informativo del ministero, nella regione la media degli alunni per classe è pari a 18,54. Pertanto, il ministero ha tenuto conto delle specifiche esigenze espresse dalle scuole della regione.
Si rappresenta inoltre che già da alcuni anni nella regione si sta registrando un decremento della popolazione scolastica. In particolare, per l'anno scolastico 2007-2008, era stata prevista una riduzione di oltre 5.000 allievi; invece, i dati comunicati dalle istituzioni scolastiche della Calabria, attraverso il sistema informativo, evidenziano un calo di oltre 8.000 alunni di gran lunga maggiore, quindi rispetto alle previsioni.
Se il decremento fosse stato di 5.000 alunni, come previsto in un primo tempo - indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 - vi sarebbe stata una riduzione di oltre n. 500 posti, mentre l'effettivo calo di 8.000 alunni avrebbe dovuto comportare la riduzione di 800 posti.
Quindi, la riduzione prevista dal ministero di 670 posti nel personale docente è inferiore di 130 unità rispetto a quanto avrebbe dovuto essere con riferimento al solo calo degli alunni; ciò in quanto, nel determinare la consistenza degli organici delle varie regioni - tra le quali la Calabria - si è avuto riguardo alle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, applicando indicatori e correttivi che hanno consentito di mitigare e rendere più flessibile il criterio riferito alla consistenza della popolazione scolastica.
Analogamente per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, la quota assegnata alla regione Calabria, quantificata sulla base della preventivata diminuzione di allievi, è stata inferiore rispetto a quella che sarebbe spettata stante il maggior calo di alunni comunicato dalle scuole.
Si fa inoltre presente che, in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, l'Ufficio scolastico regionale e i dirigenti scolastici per documentate esigenze sopravvenute, potranno procedere al conferimento degli incarichi che si renderanno necessari, con particolare riferimento agli insegnanti di sostegno per i disabili.
Con riguardo, infine, al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, ricordo che recentemente è stato raggiunto l'accordo sull'atto di indirizzo generale, tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali, che è l'atto negoziale preordinato all'avvio della contrattazione di settore.

Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.

ROCCO PIGNATARO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il processo di autonomia in atto nella scuola va adeguatamente sostenuto, supportato e ulteriormente implementato sotto il profilo didattico, organizzativo, amministrativo-gestionale e finanziario, se si vuole realizzare una scuola al passo con i tempi, legata alla cultura e alle esigenze territoriali ed inserita a pieno titolo nello scenario europeo;
da tale processo non può essere in alcun modo escluso l'attuale personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione ed, in particolare, il personale dirigenziale;
la legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 26, comma 8, prevede che l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione possa avvalersi dell'opera di dirigenti scolastici e di docenti, compreso il personale educativo, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica;
per lo svolgimento dei compiti suindicati, il Decreto Interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999 ha determinato un

contingente nazionale non superiore alle 500 unità di personale, di cui n. 119 assegnati agli Uffici dell'Amministrazione Centrale e n. 381 assegnati agli Uffici Scolastici Regionali;
i predetti 500 dirigenti scolastici e docenti, scelti a seguito di selezione, sono chiamati, per la loro competenza ed esperienza professionale, a fornire un valido contributo ai dirigenti amministrativi, già in servizio nell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione, nella costruzione di una scuola rinnovata;
ai predetti dirigenti scolastici e docenti competono, quindi, solo funzioni di consulenza, studio, ricerca e supporto all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione degli obiettivi stabiliti anno per anno dalle direttive sull'azione amministrativa;
ai dirigenti amministrativi spetta, invece, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, formulare proposte ed esprimere pareri ai dirigenti degli Uffici dirigenziali generali; curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni a loro assegnati dai dirigenti degli Uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; dirigere, coordinare e controllare l'attività degli Uffici che da loro dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedere alla gestione del personale (compreso il personale dirigente scolastico e docente comandato) e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri Uffici;
con l'entrata in vigore dell'autonomia scolastica, presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione, si è ridotto lo spazio di azione dei dirigenti amministrativi a tutto vantaggio del personale dirigente scolastico e docente comandato in virtù della Legge n. 448/1998;
non sempre i dirigenti amministrativi sono messi nelle condizioni di espletare le loro funzioni, in quanto spesso sono esclusi da parte dei direttori generali da ogni forma di partecipazione;
non v'è, infatti, iniziativa ministeriale che non coinvolga direttamente ed in via esclusiva il suddetto personale scolastico comandato, relegando, di conseguenza, i dirigenti amministrativi al ruolo di meri spettatori passivi con conseguente loro crisi di identità, disaffezione al lavoro e mancanza di autostima -:
quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di specificare meglio i compiti dei dirigenti scolastici e dei docenti comandati presso gli Uffici dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica e al fine di riconoscere altresì, ai dirigenti amministrativi in servizio nei suindicati Uffici, il ruolo e le funzioni che gli sono propri, tra cui il coinvolgimento personale di ciascun dirigente amministrativo nelle varie fasi delle iniziative ministeriali, dal concepimento dell'idea progettuale alla sua definitiva attuazione, restituendo, cosi, dignità e valore ad una funzione, quella del dirigente amministrativo, chiamata a svolgere un ruolo di protagonista, nel processo innovativo in atto, piuttosto che da esecutore di decisioni altrui.
(4-03729)

Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare in esame con la quale l'interrogante chiede di specificare i compiti dei dirigenti scolastici e dei docenti, comandati presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica di questo ministero, a norma dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che l'amministrazione possa avvalersi dell'opera di personale della scuola per lo svolgimento di compiti connessi con l'autonomia didattica.
Al riguardo si fa presente che ad avviso di questo ministero l'adozione di provvedimenti intesi a specificare le funzioni ed i compiti del suddetto personale, appare superflua. Si ritiene, infatti, che dall'enunciato della suddetta norma («L'Amministrazione

centrale e periferica può avvalersi dell'opera di dirigenti scolastici e di docenti ... per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica ...») si possa rilevare che le funzioni assegnate dalla legge al personale in questione consistono nel supportare e coadiuvare l'Amministrazione scolastica nell'espletamento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia; pertanto, l'Amministrazione stessa provvede alla definizione delle modalità di utilizzazione nonché alla vigilanza e alla valutazione dei risultati del personale medesimo.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.

PIRO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in particolare all'articolo 1, comma 605 lettera c), ha previsto, unitamente alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, anche l'abolizione del sistema di valutazione doppia attribuita per l'insegnamento nelle scuole di montagna, nelle isole minori e negli istituti penitenziari. L'abrogazione della disposizione relativa alla valutazione doppia - contemplata al punto B. 3), lettera h) della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 - avrà effetto a partire dal 1 settembre 2007 e sono fatte salve le valutazioni in misura doppia dei servizi già prestati anteriormente alla predetta data;
successivamente, l'annosa questione del doppio punteggio ha avuto un nuovo epilogo, con la recentissima sentenza n. 11/2007 del 26 gennaio 2007 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge n. 143 del 2004, con riferimento alle graduatorie permanenti dei docenti nei comuni di montagna, nella parte in cui non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse. Precisamente la Corte non ha ritenuto illegittimo in assoluto il raddoppio del punteggio per le scuole di montagna ma soltanto quello applicato al servizio prestato in scuole «non rispondenti ai requisiti previsti dalla legge n. 90 del 1957» (scuole pluriclasse). L'introduzione di un meccanismo premiale, quale il beneficio del doppio punteggio, con conseguente alterazione della parità di trattamento dei concorrenti inseriti nelle graduatorie permanenti, può trovare fondamento, secondo i giudici della Consulta, soltanto nell'effettiva gravosità dell'impegno didattico richiesto, ossia solo per i docenti delle scuole di montagna pluriclassi. La Corte non si è poi pronunciata in merito alle altre tipologie di servizi per i quali la legge n. 143 del 2004 ha introdotto il raddoppio del punteggio, cioè quelli prestati nelle isole minori e negli istituti penitenziari;
si riapre ora la questione della valutazione degli anni di servizio prestati nelle scuole di montagna e della necessità di un ulteriore intervento sulle graduatorie permanenti, ad integrazione di quanto già previsto in finanziaria per il 2007. Molti degli insegnanti, ancora precari e quelli già assunti in quanto collocati in posizione utile per essere reclutati e beneficiari del punteggio in questione, si trovano in uno stato di incertezza e preoccupazione in considerazione delle conseguenze non chiare della pronuncia della Corte, che potrebbe travolgere gli effetti già esplicatesi riguardo al riconoscimento del doppio punteggio in graduatoria; l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità di una norma da parte della Corte Costituzionale sembrerebbe confermata dalla stessa sentenza che sul punto specifica che «il collocamento in graduatoria e la conservazione di una posizione nella medesima costituiscono mere aspettative (...). Proprio il carattere permanente delle graduatorie e il loro periodico aggiornamento consentono il cambiamento dei criteri di valutazione, che intervengono in una realtà soggetta a ciclico mutamento»;

da alcuni incontri recentemente avviati fra il Ministero della pubblica istruzione e le rappresentanze sindacali è sembrato, tuttavia, emergere, circa gli effetti della pronuncia della Corte e con particolare riferimento agli aspiranti non ricorrenti, l'orientamento (tra l'altro più volte espresso dalla suprema Corte di Cassazione) che sancisce il principio dell'intangibilità delle situazioni consolidate, sottolineando come l'effetto retroattivo delle pronunce della Corte trovi un limite generale nell'eventuale consolidamento delle situazioni in questione per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito;
la tutela delle posizioni ritenute consolidate (assunzioni a tempo indeterminato e supplenze) andrebbe garantita accanto alla necessità di salvaguardare anche le posizioni di coloro i quali, nel corso di questi anni, sono stati lesi dall'introduzione del raddoppio del punteggio per le scuole di montagna e danneggiati dall'applicazione della norma ora ritenuta illegittima -:
se non intenda chiarire con apposita circolare la portata e gli effetti della decisione della Corte e quali adempimenti il Ministro intenda mettere in atto per darne piena attuazione;
se non ritenga di intervenire in tempi rapidi, per scongiurare una nuova ondata di contenzioso, al fine di dirimere le questioni poste dall'intervenuta sentenza della Corte, anche in considerazione di una prevista rimodulazione delle graduatorie, nonché in vista dell'attuazione del piano triennale di assunzioni previsto dalla legge finanziaria 2007.
(4-02844)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in esame e si comunica che la legge n. 143 del 2004 ha previsto l'attribuzione di un doppio punteggio all'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna; in precedenza, la legge n. 90 del 1957, aveva previsto tale speciale valutazione soltanto per il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna pluriclasse.
La successiva legge n. 186 del 2004 ha chiarito che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare e non in quelle prestate in sedi diverse della stessa scuola; ciò a partire dall'anno scolastico 2003-2004.
L'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso; il Governo, ritenendola ingiusta, è intervenuto e, in sede di legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, la normativa stessa è stata abrogata con effetto dal 1o settembre 2007. Successivamente in data 26 gennaio 2007, la Corte costituzionale, con sentenza n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 143, limitando il beneficio del doppio punteggio solo ai servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna, come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957, in considerazione della particolare gravosità di tale tipo di servizio.
Ai fini dell'applicazione della citata sentenza è stata consultata l'Avvocatura generale dello Stato e sono state fatte tutte le più approfondite verifiche; si è proceduto quindi ai necessari adempimenti amministrativi.
In particolare:
in occasione delle recenti operazioni di aggiornamento - per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09 - delle graduatorie, trasformate dalla legge finanziaria 2007 in graduatorie ad esaurimento, sono stati decurtati i precedenti punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato;
sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo.

Per consolidata giurisprudenza, le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo inficiando, fin dall'origine, la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» in virtù di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto.
A decorrere dal 1o settembre 2007 non è più prevista la doppia valutazione per effetto della citata legge finanziaria 2007.
Quanto al contenzioso concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed ad alcune ordinanze di accoglimento delle domande cautelari, proposte in primo grado, con ordinanza del 3 luglio 2007, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado ed ha accolto l'appello proposto da questo Ministero «Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 11/2007 ha superato quanto disposto dalla legge finanziaria 2007, e che, con riguardo alle graduatorie di cui trattasi, non si è in presenza di rapporti esauriti o definiti».
L'entità numerica del piano di assunzioni a tempo indeterminato di 150 mila docenti e il fatto di rivolgerlo a coloro che sono effettivamente precari, consente di affrontare con fiducia questa complessa situazione. I primi 50 mila docenti hanno assunto servizio lo scorso 1o settembre.

Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.

RAITI, SAMPERI, SUPPA, OSSORIO, D'ULIZIA, BORGHESI, COSTANTINI, CRISAFULLI, DATO, BURTONE, FORGIONE, PISCITELLO, FUNDARÒ, PELLEGRINO, LEOLUCA ORLANDO, PALOMBA, ASTORE, RAZZI, PORFIDIA, MISITI, PEDRINI, BELISARIO, ROSSI GASPARRINI, PIRO e INTRIERI. - Al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. - Per sapere - premesso che:
se la città di Milano pare oramai destinata ad abbandonare la propria candidatura per l'organizzazione delle olimpiadi del 2016, anche la candidatura di Roma, pur attraverso molte contraddizioni, pare rimanere impossibile;
ospitare un evento di questo genere è certamente motivo di prestigio rappresentando una enorme vetrina internazionale sarebbe per il Paese intero una grande opportunità;
diversi Paesi europei hanno investito in maniera organica puntando esplicitamente attraverso l'organizzazione di eventi come le olimpiadi al rilancio di intere regioni della propria Nazione, emblematico, al riguardo, il caso di Barcellona e della Catalogna in Spagna ma anche quello di Monaco in Germania o di Atlanta negli Stati Uniti;
recentemente la città di Napoli non è riuscita ad ottenere la possibilità di organizzare ed ospitare le gare dell'America's Cup, Valencia, la città spagnola, che a sua volta ne ha ottenuto l'organizzazione, sta registrando un'evidente rilancio della propria immagine e contestualmente l'intera Regione di cui è il centro vitale registra una ripresa evidente in termini non solo economici ma anche culturali e turistici, l'evento anche in questo caso appare avere un ruolo di traino e di volano complessivo per l'intera Regione;
la possibilità di candidarsi ad ospitare le olimpiadi del 2016 comporterebbe una quantità di risorse decisamente considerevoli, con una prima approssimazione non inferiori certamente a 4-6 miliardi di euro, una cifra che sarebbe sufficiente ad un vasto piano di rilancio delle infrastrutture dell'intero Mezzogiorno d'Italia, uno tra gli obiettivi dichiarati dell'attuale maggioranza di Governo;
il rilancio delle aree meridionali del Nostro Paese, così come chiaramente espresso dal Dpef, è una delle necessità principali ed ineludibili per un Paese diverso finalmente moderno e competitivo;
nel programma dell'attuale maggioranza di Governo, responsabilmente, le diverse problematiche connesse al rilancio

del Mezzogiorno rappresentano un obiettivo chiaro e per molti versi prioritario;
quanto possano essere concreti ed utili gli effetti non solo dell'organizzazione ma anche della sola candidatura all'organizzazione di un evento come le olimpiadi è stato poi evidentemente dimostrato dalle olimpiadi invernali organizzate a Torino, non solo la città ma l'intera regione ha beneficiato enormemente dall'indotto realizzatosi intorno all'organizzazione di quell'evento;
nell'ottica di ottenere il rilancio complessivo del Mezzogiorno, rivitalizzandone la vita economica produttiva, industriale, commerciale nonché, evidentemente, ammodernandone in maniera definitiva le sue infrastrutture, l'ipotesi di sostenere la candidatura di una città del sud come Napoli, Palermo, Catania, Bari o altre che comunque metterebbero insieme un sistema territoriale per le olimpiadi del 2016, a prescindere dalla concreta possibilità che il Cio possa optare per una scelta del genere potrebbe rivelarsi uno strumento importantissimo e per molti aspetti determinante;
l'intero Paese, al di la delle stesse regioni meridionali, sarebbe inevitabilmente coinvolto in un impegno collettivo necessario per poter mettere a regime delle realtà complesse come possono essere alcune città meridionali che vivono una situazione di oggettiva difficoltà;
nel 2010 saremo di fronte alla creazione di una realtà nuova e particolarmente interessante per le regioni del sud Italia, come quella dell'apertura dell'area di libero scambio del mediterraneo, un'occasione importante, un appuntamento al quale dovremmo farci trovare pronti, una possibilità di sviluppo che non potremo lasciare cadere nel vuoto e che dovrà essere accompagnata e seguita con il giusto grado di attenzione dal nostro Governo -:
se alla luce di quanto esposto non ritenga utile e necessario nell'ottica di un rilancio effettivo e concreto delle aree svantaggiate del Meridione, sostituire e favorire il successo della candidatura di una città del sud Italia per ospitare le olimpiadi del 2016, in modo che ciò possa fungere, come è già accaduto in diversi Paesi stranieri, da volano per un rilancio strutturale di un area disagiata del Paese, come il nostro Mezzogiorno, spesso trascurato sull'altare di politiche contraddistinte, non di rado, da venature troppo «centralistiche».
(4-00719)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame con la quale si chiede di valutare la candidatura per le olimpiadi 2016 di una città del Mezzogiorno ai fini del rilancio di un'area disagiata del Paese, si rappresenta innanzitutto che le candidature al Comitato internazionale olimpico (CIO) per le olimpiadi 2016 andavano presentate entro il mese di luglio 2007.
In secondo luogo, va precisato che la proposta di candidatura olimpica al CIO spetta ad ogni Comitato Olimpico Nazionale, deputato a valutare i
dossier delle città candidate del rispettivo Paese (Cap. 4, articolo 28, comma 4 della Carta Olimpica), alla luce dei criteri indicati dal CIO e contenuti in un articolato questionario. In proposito, il CONI ha costituito in data 19 settembre 2005, una specifica Commissione alla quale ha assegnato il compito di valutare tecnicamente le proposte di candidatura italiana per i Giochi del 2016. La Commissione si è riunita più volte ed ha proceduto all'esame dei dossier inviati dalle città di Milano e Roma. Successivamente, in data 16 giugno 2006, la città di Milano ha comunicato la decisione di ritirare la propria candidatura. La Commissione ha quindi riesaminato la candidatura di Roma allo scopo di proporre una candidatura italiana in grado di competere al massimo livello in sede internazionale, valorizzando sia i contenuti tecnici e sportivi, sia quelli relativi all'immagine, ai valori storici, culturali e socio-economici dell'Italia. In tale prospettiva, sia Atene 2004, che Pechino 2008, che Londra 2012 dimostrano la scelta vincente della candidatura delle capitali. Nel corso dell'istruttoria, la Commissione ha tra l'altro valutato positivamente il consenso dell'opinione pubblica, favorevole

alla candidatura di Roma nell'83,50 per cento dei casi, con punte minime del 76 per cento, secondo l'indagine TNS Abacus del novembre 2005 su scala nazionale, regionale e cittadina.
In terzo luogo, si sottolinea che il Parlamento ha approvato la mozione 1/00020 Alemanno a sostegno della candidatura di Roma in quanto città competitiva nel confronto internazionale con le altre grandi metropoli che si contendono l'assegnazione delle Olimpiadi 2016, data l'importanza di una scelta condivisa tra maggioranza e opposizione per una candidatura sostenibile, utile e concorrenziale.

Il Sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive: Giovanni Lolli.

ANDREA RICCI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
i lavoratori del Palazzo di Giustizia di Ancona (sede della Corte d'Appello, tribunale, procura generale e procura presso il tribunale) chiedono da tempo tramite l'organizzazione sindacale Rdb Statali, il rispetto della normativa a tutela della salute degli operatori e degli utenti;
con nota dell'8 marzo 2000, in risposta ad una interrogazione consiliare, il sindaco di Ancona trasmetteva la relazione tecnica del dirigente dell'amministrazione comunale dottor ingegnere Carlo Galeazzi dalla quale risultava che nel Palazzo di Giustizia occorreva: a) il ripristino della centrale di telecontrollo che gestisce in automatico tutti gli impianti del fabbricato; b) l'adeguamento alle norme di legge della percentuale di umidità relativa in tutti gli ambienti; c) l'adeguamento del fabbricato alle norme di prevenzione incendi; d) l'adeguamento dell'edificio a quanto previsto dal piano di emergenza e di evacuazione; e) il potenziamento dell'impianto di condizionamento estivo che risulta inadeguato; f) la modifica dei corpi illuminanti per eliminare i gravi problemi di abbagliamento lamentati da tutti i lavoratori;
in una successiva nota dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Ancona professor Turchetti, in risposta ad una interrogazione consiliare del 14 settembre 2005, si affermava che nel corso dei precedenti cinque anni i lavori più consistenti hanno riguardato soltanto il sistema di autocontrollo;
i lavoratori sono molto preoccupati delle condizioni di lavoro e temono che non siano rispettate le prescrizioni a tutela della salute tra cui quelle contenute nel decreto legislativo n. 626 del 1994 -:
se sia a conoscenza delle condizioni di lavoro all'interno del Palazzo di Giustizia di Ancona;
quali interventi siano stati effettivamente intrapresi e completati fino ad oggi per risolvere i problemi sopra elencati;
quali iniziative intenda intraprendere nell'immediato futuro affinché sia rispettata la normativa sulla tutela della salute dei lavoratori del Palazzo di Giustizia di Ancona.
(4-02496)

Risposta. - In risposta alla interrogazione in esame, si comunica che gli uffici giudiziari di Ancona sono dislocati tra due edifici di proprietà comunale siti in corso Mazzini (Corte di appello, procura Generale, Giudice unico, procura della Repubblica, Corte d'assise e tribunale di sorveglianza) e via Matteotti (altri uffici della procura), tranne il Giudice di pace ed il tribunale per minorenni, con relativa procura, ubicati in immobili privati, rispettivamente in via dell'Industria e via Frediani, 12.
A seguito della richiesta di finanziamento, trasmessa dal comune in data 8 aprile 1999, per spese di ristrutturazione ed adeguamento normativo degli uffici giudiziari di corso Mazzini e via Matteotti, questo ministero richiedeva un piano organico esaustivo di tutte le necessità logistiche approvato dalla Commissione di manutenzione.
In risposta, l'amministrazione comunale comunicava con nota del 29 luglio 1999 che, per effetto di una più dettagliata analisi delle esigenze, l'importo complessivo ammontava a lire 4.187.000.000 (2.162.405,04 euro).

Tale importo veniva inserito nel piano programmatico e sottoposto nell'ottobre del 1999 al Ministro pro tempore, il quale determinava una prima disponibilità di lire 3.500.000.000 (1.807.599,15 euro) prevedendo un cofinanziamento comunale di 687 milioni di lire (354.805,89 euro).
Nel frattempo, in data 19 novembre 1999, perveniva la documentazione richiesta, comprendente anche gli ulteriori interventi relativi agli uffici di viale della Vittoria, riportando un preventivo sommario dei lavori da effettuare per l'importo complessivo di lire 5.410.800.000 (2.794.444,99 euro).
Con nota dell'11 marzo 2002 veniva fornito il parere favorevole al finanziamento del progetto di ristrutturazione ed adeguamento normativo degli uffici giudiziari, fino a 1.807.599,14 euro (lire 3.500.000.000).
Presentato il progetto degli interventi di completamento, nel luglio 2003, di 986.432,67 euro, questo ministero comunicava, nell'ottobre 2003, l'ammissione al finanziamento relativo.
In data 2 febbraio 2005 l'amministrazione locale rappresentava la necessità di finanziare l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile da destinare all'ufficio della Formazione distrettuale della Corte d'appello di Ancona, per un importo preventivato di 780.000 euro; la richiesta veniva inserita nel quadro esigenziale di quell'anno, in attesa delle determinazioni ministeriali in merito, ma attualmente non è possibile assicurare alcun finanziamento, per nessun tipo di intervento edilizio, in considerazione dell'esaurimento, presso la Cassa depositi e prestiti, dei fondi destinati all'edilizia giudiziaria e del mancato rifinanziamento per l'anno 2007.
In merito, poi, ai disagi ambientali segnalati, il direttore dell'Area lavori pubblici del comune di Ancona ha riferito che sono in fase di ultimazione gli interventi di miglioramento del sistema di umidificazione dell'aria negli ambienti e che non risultano necessari interventi di rilievo per quanto riguarda l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi, anche considerando che l'immobile è regolarmente dotato di certificato di prevenzione incendi in corso di validità. Dall'anno 2000, infatti, sono stati numerosi gli interventi effettuati, destinati soprattutto a mantenere in efficienza o migliorare gli impianti esistenti. Tra questi la sostituzione con potenziamento del sistema di pompaggio a servizio degli idranti antincendio e la sostituzione e il potenziamento (per numero) di tutti i pulsanti di allarme incendio (oltre 100).
Il citato direttore ha poi riferito che non risultano necessari lavori di rilievo per quanto riguarda l'adeguamento dell'edificio a quanto previsto dal piano di emergenza e di evacuazione; anche in questo settore sono stati infatti numerosi i lavori realizzati, come, ad esempio, il potenziamento dell'allarme acustico del fabbricato, la installazione di allarmi supplementari nei vani scala, l'effettuazione di prove di evacuazione annuali.
Per quanto riguarda l'impianto di condizionamento esistente nel Palazzo di giustizia è stato riferito che esso risulta correttamente funzionante dalla data della sua realizzazione (1989). Come noto, durante le recenti stagioni estive la temperatura, molto elevata in alcune giornate, è stata fuori della norma e in tali occasioni, ovviamente, anche la temperatura interna degli ambienti è salita, creando disagi agli utenti. L'impianto di condizionamento realizzato, peraltro, non può essere radicalmente modificato, seppure sarebbe possibile migliorarne l'efficienza nel caso fossero disponibili i necessari finanziamenti.
In merito, infine, al fatto che i lavoratori del Palazzo di giustizia di Ancona hanno lamentato problemi derivanti da abbagliamento, il citato direttore ha comunicato che, al fine di eliminare il problema, sono stati effettuati numerosi tentativi, in collaborazione con i responsabili dei lavoratori per la sicurezza. Tra questi si è anche tentato di sostituire i corpi illuminanti attualmente in dotazione degli uffici con altri più moderni, prodotti dalle più avanzate ditte per la realizzazione di illuminazione per ufficio. Sono quindi state individuate 4 possibili alternative di diverse tipologie e, per prova, sono stati installati in stanze diverse dell'immobile i nuovi corpi

illuminanti. Dopo alcuni giorni gli stessi rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto di installare i vecchi corpi illuminanti, in quanto i nuovi non risultavano migliori.
Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.

SGOBIO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la scuola media Gino Rossi Vairo di Agropoli, nel Cilento, è da alcuni giorni al centro di una bufera esplosa a causa dell'iniziativa di un docente di informatica, che nel corso della sua lezione, durante l'ora di laboratorio ha proposto ai suoi alunni il testo di una poesia blasfema;
il testo della poesia incriminata («....O Gesù dagli occhi tristi fai sparire i comunisti...»), che contiene tra l'altro l'invito esplicito allo stesso Gesù di «chiamarsi» alcuni esponenti del governo e della maggioranza che lo sostiene tra i quali, D'Alema, Prodi, Rutelli, Bertinotti e Diliberto, è contenuto in una filastrocca scaricabile da internet e rappresenta un tormentone che da mesi circola sul web e via sms;
la lettura delle rime ha urtato la sensibilità di una ragazzina di seconda media che ha riferito l'accaduto ai genitori che si sono trovati costretti a trasferirla d'istituto;
il docente, che nel frattempo si è trovato costretto a chiedere un permesso di congedo temporaneo, si difende adducendo che il brano sarebbe stato letto durante una lezione sull'uso di internet, e dei potenziali pericoli derivanti dall'uso errato e smodato del mezzo;
a parere dell'interrogante lo stesso docente avrebbe disatteso il suo ruolo di educatore e di proselita di tolleranza e rispetto, trasmettendo ai ragazzi che frequentano quella scuola il suo odio ideologico -:
se non ritenga urgente fare piena luce sulla vicenda anche al fine di scongiurare che simili episodi non abbiano a ripetersi in altre istituzioni scolastiche italiane.
(4-02949)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame concernente la lettura di una poesia irriverente e politicizzata nel corso di una lezione di informatica presso la scuola media «Gino Rossi» di Agropoli.
Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, interpellato sull'episodio, ha comunicato che, appena apparsa sulla stampa locale la notizia della lettura della poesia alla quale fa riferimento l'interrogante, durante una lezione di informatica presso la scuola media «Gino Rossi» di Agropoli, ha disposto apposita ispezione per accertare i fatti.
Dalla relazione ispettiva formulata dopo aver sentito il dirigente scolastico, il presidente del consiglio d'Istituto e il docente di informatica in questione, emerge che lo stesso, che sarà collocato a riposo dal 1o settembre 2007, non aveva mai tenuto comportamenti che evidenziassero orientamenti ideologici nello svolgimento dell'attività didattica.
Secondo quanto riferito dallo stesso docente la lettura del brano avrebbe avuto lo scopo di mostrare agli alunni quali insidie possano nascondere certi mezzi di comunicazione, come appunto Internet; orientando i discenti verso un'intelligenza critica del mezzo informatico.
Si comunica inoltre che a carico del docente è stata avviata la procedura che può condurre all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.

TURCO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il Gruppo Operativo Mobile (GOM) della Polizia Penitenziaria provvede, tra l'altro, al servizio di custodia dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario;

nella Casa di reclusione di Parma il servizio di custodia dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario è stato svolto dai GOM dal mese di luglio del 1997 al mese di luglio del 1999 -:
quali siano le ragioni che hanno portato ad interrompere il servizio di custodia dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario da parte dei GOM nella Casa di reclusione di Parma e quali siano le ragioni per le quali è tuttora sottratta ai GOM.
(4-00685)

Risposta. - In risposta all'interrogazione in esame si conferma, in primo luogo, quanto riferito dall'onorevole interrogante relativamente alla circostanza che il Gruppo operativo mobile ha operato presso gli istituti penitenziari di Parma dal 1997 al 1999, gestendo i detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario ivi ristretti.
Successivamente, nel 1999, su disposizione dell'allora Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il personale appartenente al Gruppo operativo mobile impiegato nella città di Parma veniva inviato in servizio di missione presso altre sedi penitenziarie, che richiedevano in maggior misura la presenza di personale opportunamente addestrato per delicati compiti istituzionali.
Pertanto, la gestione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-
bis ordinamento penitenziario restava di esclusiva competenza del personale appartenente all'istituto di Parma, che, nel periodo 1997-1999, collaborando nella gestione di tale particolare categoria di detenuti, aveva raggiunto un'adeguata professionalità.
Nel sottolineare che tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria vengono addestrati per gestire qualsiasi categoria di detenuti, si ritiene opportuno precisare che, laddove in futuro si determinassero particolari esigenze penitenziarie o di sicurezza, su richiesta delle articolazioni dipartimentali interessate o della stessa direzione dell'istituto, potrà essere disposto dal Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria l'invio di un reparto del gruppo operativo mobile anche a Parma, a supporto del personale ivi operante.

Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.

TURCO e PORETTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
nel biennio 2005-2006 si stimano 8.000 casi in Europa e 570 in Italia da insensibilità congenita al GF (Sindrome di Laron), malattia genetica che si manifesta con bassa statura di grado severo e proporzionata, obesità, acromicria ipogonadismo e ipogenitalismo;
in particolare Isabella, una ragazza di 16 anni, residente a Lattarico, in provincia di Cosenza, è affetta da Sindrome di Laron sin dalla nascita;
solo dal mese di aprile 2006, e per un periodo limitato di sei mesi, Isabella ha avuto la possibilità di sottoporsi all'unica terapia di comprovata efficacia, riportandone indubbi benefici, tanto da aver aumentato la statura di 5,5 cm;
la suddetta terapia è costituita dal farmaco IGF-1 ricombinante (Increlex), che non è validamente sostituibile con nessun altro farmaco;
l'IGF-1 (Insuline-like Growth Factor-1) è stato registrato negli Stati Uniti da Tercica Incorporated con il nome commerciale di «Increlex»; a seguito degli accordi commerciali finalizzati nel corso del 2006, la stessa Tercica ha ceduto in licenza il prodotto al «Gruppo Ipsen», che ha avviato l'iter registrativo (procedura centralizzata europea) affinché il farmaco possa essere autorizzato ed immesso in commercio anche in Europa;
risulta agli interroganti che con lettera datata 7 febbraio, il Responsabile dell'Unità Operativa Complessa di Endocrinologia dell'Ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma, che ha in cura Isabella, ha inviato una lettera al Responsabile

della competente Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Cosenza, richiedendo di provvedere all'acquisto del farmaco, secondo le disposizioni del Ministero della Sanità come indicato nel decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
si prevede la commercializzazione dell'IGF-1 in Italia non prima del settembre 2007;
la somministrazione di IGF-1 (Increlex) è necessaria e insostituibile con altro farmaco, per la salute, non solo fisica, ma anche psichica ed emotiva della paziente-:
se il Ministero della salute non ritenga indispensabile che si acceleri quanto più possibile l'iter registrativo su richiamato;
quali azioni il Ministero della salute intenda intraprendere per garantire la continuità e la stabilità della terapia a base di IGF-1 (Increlex), in considerazione della insostituibilità di tale terapia per Isabella e per tutti i pazienti affetti da Sindrome di Laron.
(4-02891)

Risposta. - Si precisa che fin dal 2002 i giovani pazienti italiani affetti da sindrome di Laron hanno potuto usufruire del farmaco sperimentale IGF-1, grazie ad una procedura che vede la collaborazione dei medici curanti con la società Tercica/Genentech, la quale invia periodicamente il necessario quantitativo del farmaco al centro di coordinamento situato presso l'ospedale di Savona (Responsabile: dottor Cohen).
Anche per quanto riguarda il caso segnalato nell'interrogazione parlamentare, è stato possibile fornire il quantitativo di farmaco necessario all'avvio e alla prosecuzione della terapia per la paziente, grazie ai rapporti intercorsi tra il medico curante e il citato professionista.
Si sottolinea, inoltre, che la specialità medicinale «Increlex» (nome commerciale dell'IGF-1, principio attivo «mecasermina») è stata approvata dal Comitato scientifico per i prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMEA (
European Medicines Agency) in data 21 maggio 2007.
L'indicazione terapeutica consentita concerne il «trattamento a lungo termine del
deficit di accrescimento nei bambini e negli adolescenti con grave deficit primario del fattore di crescita insulino-simile di tipo I (IGFD primario)»; tale deficit viene anche denominato «sindrome di Laron».
Si precisa che l'autorizzazione ufficiale, mediante la pubblicazione della decisione della Commissione europea, avviene dopo 60 giorni dall'approvazione del farmaco da parte dell'EMEA; successivamente, pertanto, tale medicinale sarà disponibile a livello comunitario per la cura della sindrome di Laron.
La decisione della Commissione europea consentirà, quindi, per i giovani pazienti affetti da tale patologia una disponibilità terapeutica certa e di facile reperibilità.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Antonio Gaglione.