Allegato A
Seduta n. 217 del 4/10/2007

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(Sezione 4 - Iniziative per garantire il pieno rispetto dei diritti dei fanciulli in tema di affido con particolare riguardo alle convenzioni internazionali)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della giustizia e per le politiche per la famiglia, per sapere - promesso che:
ai sensi della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, gli Stati firmatari si impegnano a garantire ad ogni bambino il godimento dei diritti previsti dal trattato, senza alcuna forma di discriminazione;
in tale Convenzione si evidenzia il superiore interesse del minore, che deve costituire la priorità in ogni provvedimento ad essi relativo, anche attraverso il loro ascolto in quegli aspetti della vita che li riguardano;
viene, infatti stabilito (articolo 3, I parte, Convenzione): «1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione»; inoltre, (articolo 12, I parte, Convenzione): «1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in

particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale»;
tali principi sono stati sostanzialmente ribaditi nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996;
la portata della citata normativa dovrebbe comportare una chiara gerarchia degli interessi da tutelare, con particolare riguardo alla salvaguardia dell'equilibrio psichico del minore ed al suo mantenimento, nei limiti del possibile, all'interno della famiglia d'origine;
risulta agli interpellanti che in alcuni casi, particolarmente delicati, forse per una non sufficiente qualificazione normativa dei principi sopra indicati, le decisioni dei tribunali dei minorenni si muovono secondo logiche talora non pienamente coerenti con il superiore interesse dei minori;
emblematico il caso drammatico - di cui si è ampiamente dato conto nella stampa nazionale e regionale - di due minori, N. e F. S., figli della signora Barbara Cicioni, la quale, in data 24 maggio 2007, veniva trovata morta in circostanze ancora da chiarire;
dopo alcuni giorni dal fatto, veniva disposto l'arresto del coniuge Roberto S. e, a seguito di ciò, i figli venivano affidati informalmente alla nonna materna Simonetta Pangallo;
dopo quasi un mese di amorevoli cure dei nonni materni, il tribunale per i minorenni di Perugia, in data 15 giugno 2007 (decisione depositata il 18 giugno 2007), disponeva il collocamento dei minori presso una struttura in Passignano sul Trasimeno;
nel citato provvedimento, il tribunale per i minorenni riconosceva piena facoltà alla nonna di vedere i nipoti, al fine di assicurare la sua presenza in modo continuativo;
fin dall'inizio, però, la nonna incontrava crescenti difficoltà nel contattare e visitare i nipoti presso le strutture affidatarie;
all'udienza del 20 luglio 2007, la nonna avanzava istanza di affidamento dei minori, evidenziando la necessità di un rapido ritorno in famiglia dei nipoti, al fine di contrastare i traumi del distacco dagli affetti più cari;
peraltro, occorre rilevare che il consulente tecnico d'ufficio, dottoressa Carla Niccheri Gineprari, incaricata dal tribunale per i minorenni di Perugia di espletare una relazione peritale sui minori, nella sua «pre-relazione» (depositata in cancelleria il 7 agosto 2007) evidenziava come unica soluzione fosse una collocazione dei minori presso la nonna materna, mantenendo l'affidamento ai servizi sociali;
il tribunale per i minorenni di Perugia, in data 31 agosto 2007, confermava, però l'affidamento ai servizi sociali dei due bambini e allo stesso tempo rivedeva la facoltà di visita dei parenti, con ulteriore restringimento della facoltà di visita della nonna materna;
tale decisione veniva impugnata dalla nonna materna con apposito reclamo presso la corte d'appello di Perugia, che fissava udienza per il 10 ottobre 2007;
nel frattempo, in data 17 settembre 2007, il tribunale per i minorenni di Perugia, sulla base di una nota del procuratore della Repubblica, che segnalava genericamente forti pressioni sui minori da parte dei tre nuclei familiari, disponeva con effetto immediato (fino all'espletamento dell'incidente probatorio) ogni facoltà di visita, o di contatto telefonico, dei minori N. e F. con i nonni materni ed i parenti paterni;
come si intuisce, senza entrare nel merito delle decisioni della magistratura

nel caso di specie, emerge comunque un problema di necessaria tutela dell'interesse alla stabilità affettiva dei minori, i quali, ad avviso degli interpellanti, dovrebbe essere salvaguardati, in modo da tener conto anche dei loro legittimi desideri di ritorno nella famiglia;
appare necessario assicurare - tenuto conto delle rispettive inclinazioni e delle aspirazioni, nonché della «residenza affettiva», quale luogo a cui il minore e più legato - il diritto dei minori ad intrattenere sempre relazioni familiari idonee a consentire un armonioso sviluppo educativo e affettivo;
l'interesse del minore deve essere necessariamente valutato in rapporto alle relazioni interpersonali tra lo stesso ed i genitori (o, nel caso di specie, i nonni): relazioni che comprendono un insieme di investimenti affettivi prioritari per lo sviluppo psichico-emotivo;
appare chiara, nel caso in esame, la difficoltà di un recupero psicologico evolutivo dei bambini, tenuto conto della sospensione della facoltà di visita, con delega al servizio sanitario di curare per il momento soltanto dei prudenti contatti indiretti con i parenti, così da riallacciare i rapporti diretti, solo dopo l'espletamento dell'incidente probatorio;
non pare agli interpellanti che le esigenze investigative cui fanno riferimento gli organi inquirenti possano avere assoluta prevalenza rispetto agli interessi dei minori con riguardo alle decisioni sul loro affidamento;
sembra evidente, a questo punto, il rischio di generare una grave sofferenza ai minori, i quali certamente avrebbero diritto ad esprimere i loro effettivi desideri e ad essere restituiti all'affetto dei parenti più stretti -:
quali iniziative intendano intraprendere, secondo le rispettive competenze, per assicurare, da parte dei tribunali per i minorenni e, in generale, da parte dei servizi sociali il pieno rispetto dei diritti dei fanciulli in tema di affido, con particolare riguardo alle richiamate convenzioni internazionali.
(2-00765) «Balducci, Bonelli, Boato».