Allegato B
Seduta n. 186 del 10/7/2007

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
nelle Valli del bresciano è tristemente diffuso il fenomeno del bracconaggio, soprattutto durante la delicata fase della migrazione, con catture e abbattimenti illegali di grandi quantità di fauna selvatica. L'uso diffuso di trappole, reti, richiami e ogni altro mezzo illecito di cattura lungo le rotte di migrazione autunnale situate nel territorio provinciale crea un notevole danno al patrimonio faunistico che sarebbe più corretto definire transcontinentale, patrimonio quindi appartenente collettivamente all'intera umanità;
nella risposta del 30 maggio 2007 all'interrogazione n. 4-03080 presentata dal medesimo interrogante, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali rispondeva che il fenomeno del bracconaggio nella provincia di Brescia si ritiene ampliamente normato dall'articolo 30 (sanzioni penali) e dall'articolo 31 (sanzioni amministrative) della legge n. 157/92 e che: «...eventuali modifiche o inasprimenti delle sanzioni stesse, non possono che costituire oggetto di apposito disegno di legge.»;
la normativa attualmente in vigore risulta però insufficiente come dimostrano le continue denunce sia da parte dell'opinione pubblica e dei gruppi di ornitologi e studiosi, sia della stampa nazionale ed estera specializzata;
l'attività delle guardie volontarie verte in particolare sulla salvaguardia delle specie protette e alla prevenzione del bracconaggio, non limitando in alcun modo né il normale e tradizionale esercizio dell'attività venatoria da parte dei cittadini bresciani che sono legalmente autorizzati ad esercitarla, né con il volersi sostituire alla attività del personale provinciale a ciò preposto;
ogni anno (dal 1997 al 2006 incluso) alcune guardie giurate addette alla vigilanza sull'esercizio venatorio (articolo 27, comma 1, lettera b, legge n. 157 del 1992) dell'Associazione WWF e di altre Associazioni ambientaliste nazionali che hanno come propri fini statutari la protezione e la tutela della fauna selvatica (LIPU, LAC, eccetera), organizzano campi antibracconaggio (circa due pattuglie operative al giorno) ottenendo importanti risultati nella prevenzione e sorprendendo in flagranza di reato diversi bracconieri;
nei confronti delle guardie venatorie volontari secondo gli interpellanti continuano da tempo azioni persecutorie e atteggiamenti pregiudizievoli da parte di alcuni organi politico-amministrativi che dovrebbero tutelare gli interessi pubblici e garantire neutralità di giudizio;
sulla stampa locale e durante una recente conferenza stampa pubblica presso l'assessorato alla caccia della Provincia di Brescia, sono state fatte dichiarazioni e comunicati stampa che agli interpellanti sembrano diffamatori nei confronti dell'opera di volontariato delle associazioni ambientaliste;
l'ultimo atto che conferma quello che agli interpellanti appare un continuo ostruzionismo nei confronti delle Guardie Venatorie Volontarie, è il «Regolamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica» approvato il 29 maggio 2007 dal Consiglio Provinciale di Brescia, che disciplina l'attività delle Guardie Venatorie Volontarie, delle associazioni dei cacciatori, delle associazioni degli agricoltori e delle associazioni ambientaliste;

la figura di queste Guardie, che operano per garantire il rispetto delle norme a tutela della fauna, è prevista dalla legge sulla caccia che stabilisce anche un coordinamento della loro attività da parte della Provincia. Ed è proprio la parola «coordinamento» che crea un equivoco di fondo. Il coordinamento è perfettamente logico se si pensa alla necessità di coprire in maniera uniforme il territorio, se è necessaria una particolare concentrazione di forze in una determinata area per motivi particolari;
il coordinamento implica anche un principio di autonomia delle parti: ci si coordina tra soggetti indipendenti, e se c'è un capo e chi deve obbedire, non si tratta più di «coordinare», ma di «comandare». E sembra essere proprio questa la strada che ha deciso di intraprendere la Provincia di Brescia con il regolamento approvato. Un regolamento che, innanzitutto, esclude completamente le Associazioni;
nel regolamento si evince che, una volta ottenuto il decreto dalla Provincia, la Guardia Volontaria comunica la propria disponibilità alla Provincia che decide cosa la Guardia deve fare, dove, con chi, a quale scopo. L'Associazione di cui fa parte nella migliore delle ipotesi viene solo informata senza avere alcuna voce in capitolo sulle operazioni da svolgere;
è un regolamento che prescinde completamente da un aspetto essenziale: le Guardie sono volontarie, ovvero persone che sacrificano il proprio tempo libero per una causa che ritengono giusta, compatibilmente alle proprie disponibilità. La Provincia invece impone orari minimi, un minimo di giornate da prestare e un completo controllo sul servizio, equiparando quindi l'attività dei volontari di un'associazione esterna con quella dei propri dipendenti;
la vigilanza volontaria viene definita a «supporto» di quella istituzionale, stabilendo una gerarchia che la legislazione non prevede;
per quanto riguarda il coordinamento operativo appare agli interpellanti poco comprensibile la funzione e il livello di discrezionalità del comandante nella acquisizione e verifica della regolarità dei verbali prima dell'inoltro in Provincia. Questo implica una costante supervisione e convalida dell'operato delle guardie volontarie che le pone in una posizione subalterna, non prevista dalla legge;
nessuna legge inoltre prevede dei limiti numerici alle guardie volontarie, che sono tra l'altro «potenziali» e non quelle effettivamente in servizio;
il regolamento impone di dare disponibilità orarie per l'intero anno, nonostante non si tratti di un contratto di lavoro, ma di attività volontaria completamente gratuita. Per il regolamento infatti la guardia deve lavorare gratis per la Provincia di Brescia quasi il 10 per cento del tempo lavorativo annuale di un dipendente (140 ore), mentre il volontariato si basa sulla libera disponibilità del singolo in base ai suoi impegni famigliari, lavorativi, eccetera. Ma la Provincia si è spinta oltre, arrivando addirittura ad ipotizzare un controllo assoluto delle attività delle Guardie anche al di là di quanto previsto dalla legge, quasi fossero generici «volontari» da poter impiegare dove si ritiene più opportuno (mostre venatorie o corsi nelle scuole per esempio) e non delle figure previste dalla legge n. 157 del 1992 per esercitare un'unica attività: la vigilanza venatoria;
il nuovo regolamento prevede inoltre quello che agli interpellanti sembra l'ennesimo ente inutile, il «Coordinamento Provinciale delle Guardie Volontarie», un'assise di qualche decina di persone, di cui il regolamento dettaglia minuziosamente le procedure di nomina ma dimentica totalmente di specificare quali dovrebbero essere le sue funzioni -:
se i Ministri interrogati, in risposta alla normativa insufficiente che regola il fenomeno del bracconaggio non vogliano

farsi promotore di iniziative normative che modifichino o inaspriscano le sanzioni e, alla luce del quadro sopra delineato che ripropone la situazione di numerose altre province italiane, non ritenga opportuno intervenire con apposite iniziative normative che definiscano, anche tenuto conto della copiosa giurisprudenza amministrativa intervenuta, gli elementi a fondamento di tale potestà di coordinamento, che mai può travalicare i margini di autonomia delle associazioni cui le singole guardie devono fare riferimento.
(2-00657)
«Camillo Piazza, Bonelli».

Interrogazione a risposta scritta:

DOZZO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la legge 24 dicembre 2004, n. 313 riconosce l'apicoltura come una attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in genere;
per quanto sopra, la presenza attiva e vitale delle api costituisce un significativo indicatore dello stato di salute degli agro-ecosistemi e, più in genere, dei principali habitat naturali;
nello scorso mese di aprile 2007, si sono registrati, in diverse regioni del Nord Italia, gravi fenomeni di moria che hanno condotto allo spopolamento di numerosi alveari;
la causa dei suddetti gravi fenomeni è stata inequivocabilmente identificata nella concomitante stagione di semina del mais e dell'impiego, in tale attività, di semi conciati con sostanza contenenti principi attivi del tipo «neonicotinoidi», altamente tossici per le api, le cui concentrazioni nell'atmosfera si sono, peraltro, concentrate, a seguito dell'anomalo andamento stagionale registrato nel periodo (caldo eccessivo e ridotta umidità), distruggendo molti alveari, le cui popolazioni, in talune zone, hanno registrato perdite anche superiori al 60 per cento;
in Francia l'autorizzazione d'uso dei preparati contenenti «neonicotinoidi» sulle principali colture di interesse apistico è, oramai da molti anni, sospesa, a conferma delle evidenze scientifiche inerenti la dannosità di dette sostanze sul ciclo vitale delle api;
le rappresentanze apistiche hanno, da tempo, portato a conoscenza dei competenti Dicasteri (agricoltura, ambiente, salute) i dati scientifici e gli studi inerenti la tossicità dei «neonicotinoidi»;
nel corso di un incontro avvenuto il 13 giugno 2007, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le rappresentanze apistiche, hanno dovuto prendere atto che la documentazione e le evidenze scientifiche, da tempo presentate, riguardo la dannosità dei «neonicotinoidi» non erano state adeguatamente valutate - se non, di fatto, ignorate - dai competenti uffici ministeriali -:
se, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri interrogati non ritengano:
a) di disporre i necessari approfondimenti, affinché siano verificati gli effetti dei «neonicotinoidi» sull'insieme degli insetti utili, degli altri animali sensibili, nonché sull'intera catena alimentare e, quindi, sulla salute umana;
b) di disporre, a titolo precauzionale, l'immediata sospensione dell'autorizzazione all'uso di tutti i preparati concianti a base di molecole appartenenti alla famiglia dei «neonicotinoidi»;
c) di accrescere l'impegno finanziario in favore del documento programmatico per il settore apistico di cui alla legge 24 dicembre 2004, n. 313.
(4-04300)