Allegato B
Seduta n. 186 del 10/7/2007

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GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta immediata:

D'ELIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il signor Benedetto Cipriani è accusato nello Stato del Connecticut (Usa) di omicidio plurimo e conspiracy (associazione) a commettere omicidi e per tale reato è prevista la pena di sessant'anni di reclusione;
i suoi complici, tre portoricani, però per gli stessi fatti sono accusati di capital felony, che consiste, appunto, nel fatto di omicidio plurimo e conspiracy (associazione) a commettere omicidi, per il quale è prevista la pena capitale;
il diverso trattamento riservato al Cipriani per un fatto identico potrebbe essere spiegato con il tentativo di aggirare il divieto assoluto presente nell'ordinamento italiano di estradizione verso questi Paesi in cui si corre il rischio di applicazione della pena capitale;
le autorità statunitensi, pur ribadendo gli impegni a non applicarla, non hanno mai escluso in modo chiaro e non equivoco l'eventualità che l'accusa o il mutamento di essa in capital felony possa essere estesa pure nei confronti del Cipriani; anzi, hanno ammesso che in base alla legge dello Stato del Connecticut «un concorrente nel reato è penalmente responsabile del delitto come se fosse il reale esecutore» e che la perseguibilità del delitto in questione non è assoggettata a limiti di tempo;

la stessa corte di appello di Roma, che ha concesso l'estradizione (confermata poi dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato), pur ritenendo sussistenti le condizioni di legge, ha espresso giudizio favorevole «alla condizione», davvero sibillina, «che per i delitti come contestati non sia prevista o comunque possibile la pena di morte»;
la Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 1996, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della formula delle «sufficienti assicurazioni» che, in caso di estradizione, la pena di morte non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita, ha sancito che il «no» alla pena di morte scritto nella nostra Costituzione «impone una garanzia assoluta» -:
se il Governo ritenga, al di là di ogni ragionevole dubbio, di essere assolutamente certo che non sussista l'eventualità seppur teorica che l'accusa o il mutamento dì essa in reato capitale, già contestata ai coimputati, possa essere estesa pure al Cipriani o se non ritenga, invece, che la cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti d'America possa, in alternativa all'estradizione, essere comunque garantita dalla previsione contenuta nel nostro codice penale di un processo nei confronti del Ciprani da tenersi in Italia per i fatti di cui è accusato in Connecticut.
(3-01076)

DANIELE FARINA, MIGLIORE e FRIAS. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la concessione di un assegno di mille euro per figlio nato o adottato, prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; legge finanziaria 2006), ha dato luogo a rilevanti problemi interpretativi per i numerosi casi di cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, i quali, avendo ricevuto una lettera «personale» dal precedente Presidente del Consiglio dei ministri e un modulo precompilato con l'indicazione dell'ufficio postale dove ritirare il cosiddetto bonus bebé, seguendo le istruzioni avevano ritirato la somma, che invece i commi 330-333 dell'articolo 1 della legge finanziaria sembravano riservare ai cittadini italiani;
che non si trattasse di norme chiare è stato successivamente attestato dalla discussione sorta in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2007, nella quale si è, infine, previsto che le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria, non debbano essere restituite e che nessuna sanzione amministrativa debba essere irrogata ai beneficiari: con ciò riconoscendo l'incongruità dell'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente dimoranti in Italia da benefici dichiaratamente rivolti «al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico» e le difficoltà applicative che avevano portato ad errori, sia da parte dei cittadini che da parte degli uffici incaricati dell'erogazione e del controllo;
ciononostante alcune procure della Repubblica hanno esercitato l'azione penale nei confronti degli stessi cittadini, ritenuti in buona fede dal legislatore, ipotizzando i gravi reati di falso e addirittura truffa aggravata ai danni dello Stato; nella maggior parte dei casi, invece, le notizie di reato sono state archiviate;
in particolare, risulta che in Lombardia la procura della Repubblica di Varese ha chiesto decine di processi, mentre le altre procure della Repubblica hanno chiesto l'archiviazione dei casi;
i giudici di Varese, peraltro, investiti della questione, hanno assolto i beneficiari del bonus bebé, con sentenze rese note dagli organi di stampa, approvate dalla generalità dei cittadini, pubblicate e commentate positivamente su fonti di informazione giuridica (così come analoghe sentenze di assoluzione rese a Perugia), dalle quali risultano una pluralità di motivi

di assoluzione e l'impossibilità di celebrare un processo penale a carico di queste persone;
risulta ora che la procura generale di Milano abbia impugnato in appello le assoluzioni di queste persone (che non hanno commesso alcun reato, in sostanza adeguandosi ad una comunicazione del precedente Presidente del Consiglio dei ministri e ricevendo lo specifico e convinto avallo del nuovo Parlamento con una specifica disposizione della legge finanziaria per il 2007);
ferma restando l'autonomia della magistratura nell'esercizio delle proprie funzioni, non pare certamente congruo tormentare, con disparità di trattamento, in un'unica sede giudiziaria, con la prosecuzione di un processo penale che agli interroganti risulta evidentemente infondato, come tale riconosciuto da numerosi giudici ed anche da pubblici ministeri, dei cittadini che non hanno commesso alcun reato, tra l'altro con uno spreco di risorse pubbliche nell'ambito della giustizia, provocato dalla stessa magistratura, per la celebrazione di decine di processi inutili, che contraddice quanto la stessa magistratura - e quella milanese in particolare - lamenta da tempo -:
se abbia conoscenza di questi fatti, dell'entità del fenomeno, nonché se intenda valutare in termini anche economici il peso delle iniziative descritte in premessa e se non ritenga di dover intervenire con un'immediata iniziativa legislativa, allo scopo di chiarire definitivamente l'applicazione della disciplina in questione.
(3-01077)

CATONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il carcere di Marassi di Genova è tra gli istituti penitenziari più importanti del nostro Paese;
esiste una situazione di emergenza in merito al numero di agenti di custodia, denunciata più volte anche dai sindacati di polizia penitenziaria;
attualmente, sembra manchino circa 100 agenti perché l'organico al completo possa garantire la massima efficienza all'istituto e, soprattutto, la massima dignità a chi è recluso e a chi vi lavora;
spesso il ministero della giustizia emana provvedimenti per trasferimenti temporanei dei pochi agenti rimasti, per potenziare altri presidi e, quindi, per impiegarli in altre sedi e servizi;
vi sono agenti di polizia penitenziaria che, a causa della carenza di organico, non possono accedere neanche temporaneamente alla mobilità di sede per gravi situazioni familiari;
in questo periodo prenderanno servizio 500 ex ausiliari della polizia penitenziaria, che dovranno svolgere il previsto corso di circa 3 mesi -:
se non ritenga opportuno intervenire, o se siano stati già predisposti interventi che prevedano l'invio di altre unità di agenti di polizia penitenziaria all'istituto penitenziario di Marassi di Genova, al fine di garantire una maggiore funzionalità della struttura, prendendo in considerazione anche gli agenti che necessitano di mobilità temporanea per gravi situazioni familiari, nonché se sia, altresì, previsto che parte dei 500 nuovi agenti che potenzieranno l'organico della polizia penitenziaria siano destinati al carcere di Marassi e, in tal caso, in che numero.
(3-01078)

Interrogazioni a risposta scritta:

FOTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con decreto del direttore generale della giustizia civile del 10 luglio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 18 luglio 2006 - 4a serie speciale) è indetto il Concorso a duecentotrenta posti di notaio;
le disposizioni generali del predetto decreto prevedono che i candidati sostengano una prova di preselezione;

l'articolo 9 del decreto in questione prevede, tra l'altro, che «La graduatoria di tutti i candidati che hanno partecipato alla prova di preselezione è formata dal sistema automatizzato, sulla base della elaborazione del programma informatico; la Commissione determina coloro che sono ammessi alle prove scritte, ai sensi dell'articolo 5-ter legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificata dalla legge 26 luglio 1995, n. 328 e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166. Detta graduatoria viene trasmessa al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, dal Presidente della Commissione, unitamente ai verbali, alla relazione finale ed ai supporti informatici non modificabili relativi a ciascuna sessione di cui si compone la preselezione - ed è resa pubblica mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero», precisando inoltre che dell'avvenuta affissione verrà data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 30 marzo 2007;
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 30 marzo 2007 - 4a serie speciale - è pubblicata la comunicazione relativa al rinvio alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2007, 4a serie speciale, dell'avvenuta affissione della graduatoria della prova di preselezione e della comunicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esame, a duecentotrenta posti di notaio;
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 dell'11 maggio 2007 - 4a serie speciale - è pubblicato a cura del Dipartimento per gli affari di giustizia l'avviso relativo all'affissione della graduatoria dei candidati che hanno partecipato alla prova di preselezione informatica, nonché comunicazione delle modalità di convocazione dei concorrenti, del luogo e delle date di svolgimento delle prove scritte del concorso, per esame, a duecentotrenta posti di notaio;
nella detta comunicazione è previsto che le prove scritte di cui all'articolo 10 del bando di concorso avranno luogo nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2007 in Roma, Ergife Palace Hotel - via Aurelia, n. 619. Tuttavia, si evidenzia che nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 12 ottobre 2007 si darà comunicazione di eventuali modificazioni del luogo, delle date di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di convocazione a tutti gli effetti;
da alcuni giorni sul forum del sito www.romolorimani.it si ipotizza un rinvio della data delle prove scritte di cui sopra, senza tuttavia che emergano circostanze tali da giustificare l'adozione di detto provvedimento -:
se, anche e soprattutto nell'interesse dei candidati che si apprestano a sostenere le prove d'esame, non intenda fornire adeguate assicurazioni in ordine all'effettuazione delle stesse nelle date stabilite nella Gazzetta Ufficiale n. 37 dell'11 maggio 2007, 4a serie speciale.
(4-04307)

FOTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 360 del codice di procedura civile è applicabile alle sentenze civili ma non alle sentenze del Consiglio di Stato, nonostante il fatto che si possa verificare l'emissione di alcune sentenze in violazione di norme di legge e/o omessa motivazione su punti decisivi del processo;
nella sentenza Consiglio di Stato 2576 del 2007, ad esempio, si afferma che la decisione (del Tar) impugnata produce effetti giuridici col deposito della motivazione, ritenendosi - quindi - che solo alla data del deposito tale sentenza del Tar sia venuta a giuridica esistenza, pur essendo noto che ogni sentenza ha effetto con la data della pubblicazione dell'udienza in cui avviene la Camera di Consiglio di adozione del dispositivo, mentre la motivazione col deposito è sempre effettuata in data ben successiva;

ragioni di equità e di unitarietà dell'ordinamento consigliano la modifica della normativa vigente -:
se e quali iniziative, anche di ordine legislativo, intenda assumere al riguardo.
(4-04314)