Allegato B
Seduta n. 186 del 10/7/2007

...

DIFESA

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere - premesso che:
sembrerebbe prossimo il cambiamento di destinazione o la chiusura della

scuola allievi Carabinieri «Piemonte» di Moncalieri, tanto che l'attuale corso potrebbe essere l'ultimo;
in alternativa, si ipotizza il futuro trasferimento del Battaglione Carabinieri da Moncalieri a Fossano, anche se appare poco credibile, in considerazione del fatto che i militari del Battaglione in questione vengono impiegati prevalentemente nel capoluogo regionale per servizi di ordine pubblico e vigilanza ad obiettivi fissi, inoltre, la sua dislocazione a Fossano sarebbe antieconomicae dispendiosa in termini di risorse umane e materiali;
la scuola allievi impiega numeroso personale civile del Comune di Fossano e dei comuni vicini (circa 50 dipendenti) per le proprie esigenze logistiche;
alcune strutture militari della provincia di Cuneo, come la scuola allievi della guardia di Finanza di Mondovì e la scuola dei Marescialli della Guardia di Finanza di Cuneo sono già state soppresse -:
quali siano le iniziative urgenti adottate al fine di evitare la chiusura della Scuola Allievi considerato che la presenza degli allievi carabinieri è una risorsa rilevante in termini umani ed economici, che ha risvolti positivi su tutto il tessuto sociale.
(2-00655)
«Delfino, Volontè».

Interrogazioni a risposta scritta:

GALATI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
in data 15 dicembre 1998 il giovane Fabio Cappellano è stato arruolato nell'Esercito Italiano come volontario VFB con destinazione Cassino e in data 18 marzo 1999 gli è stata assegnata la sede di destinazione definitiva presso il Reggimento alpini dell'Aquila con il grado di Caporale;
nei mesi di novembre e dicembre il giovane militare ha svolto corsi di addestramento presso i campi militari Teulada di Perdas de Fogu e di Salto di Quirra;
nel settembre del 2000, mentre si trovava in convalescenza a seguito di ricorrenti febbri serali, si sottoponeva ad accertamenti medici che gli diagnosticavano una neoplasia testicolare sinistra con metastasi retroperitoneale e polmonare;
a seguito di chemioterapia ed interventi chirurgici con asportazione del testicolo sinistro e della massa retroperitoneale il giovane riesce a condurre una vita normale dall'agosto 2001;
a seguito di questi fatti Cappellano ha avanzato richiesta di causa di servizio che veniva respinta in prima ed in seconda istanza nonché dal Tar della Calabria;
la commissione medica militare ha segnalato che un incidente stradale occorso al giovane nell'anno 2000 avrebbe mascherato la malattia che, quindi, doveva essere già presente al momento del sinistro -:
se non ritenga opportuno svolgere le opportune verifiche per appurare se Fabio Cappellano, in ragione dell'impiego e dell'addestramento ricevuto dalle Forze armate italiane sia stato esposto a materiale trattato con uranio impoverito, e se tale fatto sia stato tenuto da conto da parte della Commissione medica militare al momento della visita del giovane, se siano state indicate nel corso di accertamenti medico legali ragioni tali da giustificare il sorgere e lo svilupparsi della patologia, se inoltre casi analoghi si siano verificati tra personale militare che ha seguito il medesimo percorso di addestramento.
(4-04301)

DEIANA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
per i militari gli organismi di protezione sociale (di seguito denominati Ops) si inseriscono istituzionalmente nell'attività funzionale delle Forze armate allo

scopo di favorire il mantenimento della efficienza psicofisica del personale militare, conservare l'aggregazione sociale dei dipendenti e delle loro famiglie, il loro arricchimento culturale nonché di conseguire proficui rapporti di democratica interazione con la collettività esterna, per il pieno sviluppo della persona umana;
la gestione di tali Ops non può in alcun modo però generare disparità tra il personale, per quanto concerne i loro livelli di partecipazione e accesso. Tanto meno, prestarsi a discriminazione indiretta con applicazioni discutibili di leggi, regolamenti, policy o prassi, apparentemente neutri, che generano un impatto sproporzionatamente avverso a danno di determinate categorie di lavoratori militari. Gli OPS dunque andrebbero visti, quale espressione concreta della necessità di integrare le politiche di pari opportunità delle Forze Armate, attraverso una gestione particolarmente attenta a quelle categorie «contrattualizzate» e quindi che occupano le posizioni più critiche nella scala di trattamento economico;
tali principi non appaiono totalmente recepiti dal Comando Regione Militare Sud (Esercito Italiano), il quale destina tre foresterie su tre alla sola categoria Ufficiali/Dirigenti in una misura pari al 90 per cento della disponibilità ricettiva:
a) Napoli, ubicata all'interno del Comando Regione Militare Sud;
b) Capri, posta alla sommità della zona collinare denominata «località Semaforo», ad un'altezza di circa 260 m. sul livello del mare;
c) Ischia, ubicata all'interno dello Stabilimento Balneo Termale di Ischia.
il Comando Regione Militare Sud estremamente chiaro nel suo concetto di pari dignità pubblicava sul proprio sito Einet (non visibile da Internet) http://www.rmsud.esercito.difesa.it/, quanto segue: «Possono prenotare, gli aventi diritto: - Ufficiali in spe ed in quiescenza della Forza Armata, con relativo nucleo familiare convivente; - Ufficiali dei paesi NATO e non delegazioni straniere, autorizzati dallo Stato Maggiore dell'Esercito Ufficio Affari Generali. In caso di disponibilità, a carattere di eccezionalità, possono prenotare i Sottufficiali ed Volontari in SPE e Personale Civile in servizio ed in quiescenza;
su tale disposizione è intervenuto il Cocer dell'Esercito Italiano sia in occasione di un incontro Cocer - Capo di Sme sia con un atto formale deliberativo n. 18 del 2007 votato all'unanimità in data 27 febbraio 2007, in cui si è chiesto al Generale di Corpo d'Armata Filiberto Cecchi (Capo di Stato Maggiore dell'Esercito) di intervenire, nel merito della questione, con specifica disposizione correttiva al fine di preservare gli ineludibili principi di pari dignità e pari opportunità del personale tutto. Il Capo di Sme - Generale di Corpo d'Armata Filiberto Cecchi in data 2 maggio 2007 ha risposto alla predetta delibera), lasciando di fatto inalterate le attuali disposizioni per frequentatori delle foresterie in questione anche in aderenza alla direttiva del suo stesso Stato Maggiore Esercito - Ufficio Affari Generali n. 5169/032-0011 datata 20 dicembre 2001 la quale dispone: «Si soggiunge, che in assenza di organismi "dedicati" alle precitate categorie, è consentito l'accesso agli OPS, presenti in loco, a favore di tutte le altre fasce di grado (compreso il personale civile dell'AD), riservando per l'esigenza una percentuale ad hoc pari al 10 per cento dei posti disponibili»;
dunque, ad oggi, nonostante l'intervento del Cocer, il 90 per cento dell'utilizzo delle citate Foresterie è destinato alla categoria Ufficiali/Dirigenti ed il 10 per cento alle restanti categorie «contrattualizzate» e cioè a Sottufficiali e Truppa -:
se non ritenga di dover intervenire a tutela delle pari opportunità nell'ambito delle Forze Armate, attraverso una gestione più attenta soprattutto verso quelle categorie «contrattualizzate» che di fatto occupano le posizioni più critiche nella scala di trattamento economico, soddisfacendo per questa via le legittime aspettative del Cocer Esercito.
(4-04305)

DEIANA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88 «Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2004, serie generale n. 78) descrive minuziosamente quali sono gli oneri a carico della Amministrazione Militare (allegati Q e S) e all'articolo 15 del suddetto Regolamento si ricorda l'obbligo del concessionario al rispetto delle leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza;
in data 6 novembre 2006 il 1o Maresciallo Luogotenente Pasquale Coppola in servizio presso il Distretto Militare di Ancona, utente dell'alloggio di servizio AST n. 5 sito in Ancona, via Cristoforo Colombo 21/c e nella sua qualità di capo-fabbricato richiedeva alla 13a Direzione Genio Militare, sezione distaccata di Pescara, il rimborso della somma di 135 euro anticipata per la sostituzione urgente della valvola del gas della caldaia a metano per il riscaldamento dell'appartamento, fornendo copia della ricevuta fiscale datata 2 novembre 2006;
in data 13 novembre 2006 il Comando Infrastrutture Centro, sezione staccata autonoma, moduli lavori Pescara, con lettera protocollo 6933 rispondeva al 1o Maresciallo Luogotenente Pasquale Coppola, nella sua qualifica di fiduciario degli alloggi demaniali, che tale rimborso non era possibile fosse effettuato perché non previsto dall'articolo 9 delle Istruzioni per l'uso e la gestione degli alloggi di servizio emanata dallo Stato Maggiore Esercito, reparto affari generali, nel 2005, e che il Comando Infrastrutture Centro non ha alcuna delega o facoltà di procedere a rimborsi;
in data 15 novembre 2006 il 1o Maresciallo Luogotenente Pasquale Coppola scriveva allo Stato Maggiore Esercito, reparto affari generali in Roma, e per conoscenza al Comando Infrastrutture Centro di Pescara, anche nella sua qualità di capo-fabbricato e ricordando che l'articolo 8 delle istruzioni per l'uso e la gestione degli alloggi di servizio emanate dallo Stato Maggiore dell'Esercito nel 2005 stabilisce inequivocabilmente gli oneri a carico dell'Amministrazione Difesa;
in data 4 aprile 2007 il Distretto Militare di Ancona nella persona del Comandante, Colonnello c/a RS Iori Angelici, comunicava (protocollo 0002095) al 1o Maresciallo che gli era stata inflitta una sanzione disciplinare (Rimprovero) per non aver osservato la via gerarchica nei rapporti con i comandi superiori;
in data 4 aprile 2007 il 1o Maresciallo richiedeva al Comandante del Distretto Militare di Ancona di poter prendere visione della documentazione che lo ha riguardato nel procedimento per la sanzione ricevuta al fine di poter aver piena documentazione per un eventuale ricorso avverso alla sanzione;
in data 4 aprile 2007 veniva fatta pervenire al 1o Maresciallo copia della lettera (protocollo 657 Cod Id SPB Ind CI 5.8.3./14 datata 30 marzo 2007) scritta dal Comando RCF Regionale Marche dalla quale si evince che l'iniziale indicazione di adottare un provvedimento disciplinare nasceva da una specifica segnalazione dello Stato Maggiore dell'Esercito;
in data 4 aprile 2007 il 1o Maresciallo ribadiva la necessità di avere l'intera documentazione che lo riguardava al fine di poter approntare un eventuale ricorso alla sanzione, ovvero di poter essere edotto degli eventuali motivi che impedivano di avere l'intera documentazione;
in data 2 maggio 2007 il 1o Maresciallo presentava ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare;
in data 7 giugno 2007 il Comando RCF Regionale Marche, con lettera protocollo 1111 Cod Id PERS/M Ind cl 5.8.3, respingeva il ricorso poiché il militare deve sempre osservare la via gerarchica -:
se non ritenga opportuno intervenire affinché al 1o Maresciallo Coppola sia rimborsata la somma di 135 euro da lui

anticipata per conto dell'Amministrazione della Difesa in quanto dovuto dalla stessa, così come prescritto al punto a) dell'allegato Q del DM n. 88 del 23 gennaio 2004 e dal punto b) articolo 8 delle Istruzioni per la gestione degli alloggi di servizio, edita dallo Stato Maggiore Esercito edizione 2005;
se non ritenga necessario proporre modifiche al regolamento di disciplina militare affinché i militari non siano costretti, per dover rispettare le norme che prevedono la via gerarchica nelle comunicazioni e rapporti con contenuti prettamente di carattere civile, a dover violare altre norme di legge, ordinamenti e regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza.
(4-04311)