Allegato A
Seduta n. 186 del 10/7/2007

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(Sezione 5 - Proposta di testamento biologico avanzata dall'Ordine dei medici di Udine)

E) Interrogazione

VOLONTÈ e COMPAGNON. - Ai Ministri della salute e della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 27 aprile 2007 un articolo del maggior quotidiano di Udine ha pubblicizzato un convegno organizzato dall'ordine dei medici di Udine per lanciare un modulo prodotto dallo stesso ordine di «dichiarazioni anticipate di trattamento». «l'ordine di Udine ha elaborato una proposta di testamento che, una volta firmato, diventerà a tutti gli effetti atto legale che dovrà essere rispettato dai medici, compatibilmente con il codice di deontologia medica. Una copia va consegnata a un fiduciario nominato, un'altra al medico di base, una terza all'avvocato, al notaio oppure all'ordine stesso. L'atto deve essere rinnovato ogni due anni, pena la sua nullità»;
in un proprio comunicato del 28 aprile 2007 l'ordine dei medici di Udine ha affermato che «le disposizioni contenute nel testo elaborato dalla commissione deontologica e medica dell'ordine sono vincolanti, quanto agli obblighi deontologici, per i medici e gli operatori sanitari implicati in scelte mediche riguardanti la persona» con il dichiarato obiettivo di «spingere per una legge nazionale sul testamento. Udine, quindi, farà da cabina di regia per dare uno scossone all'immobilismo parlamentare, visto che qui, dentro i palazzi, dormono numerose proposte di legge»;
nel modulo proposto di «dichiarazioni anticipate di trattamento», senza alcuna contestualizzazione e senza indicare alcuna metodologia che aiuti il cittadino a una scelta realmente consapevole delle conseguenze delle proprie decisioni, si propone la seguente opzione «qualora non ci si possa più ragionevolmente attendere, anche in rapporto alle più recenti acquisizioni mediche, un superamento della fase irreversibile della malattia o la riacquisizione di condizioni di curabilità della stessa (cioè assenza di ogni possibilità di recupero) o qualora si preveda in base alla situazione clinica, la permanenza in uno stato caratterizzato dalla perdita irreversibile della coscienza, privo di possibilità di recupero (stato vegetativo permanente) dispongo che siano/non siano iniziati e continuati i seguenti trattamenti di sostegno vitale»; includendo tra detti «trattamenti» anche l'alimentazione e l'idratazione assistite, non precisando di quale tipo di malattie si tratti, né quali siano le implicazioni che le malattie stesse potranno avere per il paziente;
fino ad ora il rapporto medico-utente appartiene nell'ambito delle «professsioni liberali», caratterizzato dal rapporto fiduciario fra il professionista e l'interlocutore;

il professionista nel rispondere alle esigenze dell'interlocutore deve agire «in scienza e coscienza» e deve essere tutelata nel rapporto fra gli interlocutori la libertà (per questo si parla di «professione liberale», fatti salvi i casi di immediato e grave pericolo per la vita);
l'estendere una concezione che fa del medico un «fornitore di prestazioni dovute», a prescindere dalle sue convinzioni scientifiche ed etiche, soprattutto in casi eticamente controversi (come quello della formulazione della «dichiarazioni anticipate di trattamento»), ma anche nella normale pratica clinica, porta, secondo gli interroganti soltanto a un progressivo deterioramento del rapporto di fiducia fra medico e utente, facendo sempre più del medico un tecnico-burocrate fornitore di determinate prestazioni e dello Stato uno Stato etico, che impone i propri criteri morali;
secondo gli interroganti non appartiene alle competenze di un ordine dei medici il prendere iniziative di tipo normativo, in particolare se sugli stessi temi è già in corso un dibattito parlamentare -:
se non ritengano che introducendo questo tipo di coercizioni nel rapporto fra medico e utente non si comprometta sempre più il rapporto fiduciario a vantaggio di una concessione burocratica del medico;
se, a giudizio dei Ministri interrogati, sia compito di un ordine dei medici predisporre e custodire «disposizioni anticipate di trattamento» e quale valore si possa dare a disposizioni così formulate;
se non ci sia il rischio che modelli così astratti come quello proposto aumentino le difficoltà di comunicazione e di scelta fra paziente, parenti e curanti, anziché rendere possibile un maggior rispetto per le giuste esigenze del paziente stesso;
se al di là delle affermazioni di rispetto della normativa vigente e del codice deontologico medico, non si voglia introdurre nascostamente, attraverso la sospensione di idratazione e alimentazione, una pratica di eutanasia omissiva, essendo la morte a breve distanza di tempo la sola possibile conseguenza della sospensione di idratazione e nutrizione;
se infine ritengano che, in attesa di interventi legislativi del Parlamento, l'ordine dei medici di Udine sia in conflitto con quanto deliberato dal comitato nazione di bioetica circa la nutrizione ed idratazione assistite (documento del comitato nazionale per la bioetica del 30 settembre 2005). (3-00900)
(17 maggio 2007)