Allegato A
Seduta n. 184 del 5/7/2007

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(Sezione 13 - Iniziative per la corretta applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2005 in materia di trattamento tariffario speciale per la fornitura di energia elettrica a talune aziende)

CAPOTOSTI, FABRIS, SATTA, DEL MESE, AFFRONTI, PICANO, D'ELPIDIO, GIUDITTA, CIOFFI, ROSSI GASPARRINI, ADENTI, LI CAUSI, PICANO, MORRONE e ROCCO PIGNATARO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la Thyssen Krupp acciai speciali Terni s.p.a, la Cementic e la Nuova Terni industrie chimiche s.p.a. (per i loro rispettivi tre stabilimenti di Terni, Spoleto e Nera Montoro) sono aventi causa della Terni s.p.a e come tali sono destinatarie, in materia di fornitura di energia elettrica, di misure speciali che trovano origine normativa e causa giuridica nella legge n. 1463 del 1962, istitutiva dell'Enel, e alla connessa nazionalizzazione delle imprese produttrici di energia elettrica;
in particolare, tali misure riconosciute alle tre società hanno natura squisitamente indennitaria in ragione delle espropriazioni subite nel richiamato processo di nazionalizazione;
in ragione del perpetuarsi e dell'aggravarsi del pregiudizio subito dalle deducenti, l'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2005, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito dalla legge n. 80 del 2005, ha disposto la proroga a tutto l'anno 2010 del trattamento tariffario speciale derivante dalle misure in parola per come vigenti al 31 dicembre 2004;
il successivo comma 13 ha previsto che le condizioni tariffarie di cui al comma 11 si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2005;
peraltro, la diversità della natura delle misure che riguardano le tre società indicate, per come prorogate dal richiamato comma 11, è stata evidenziata e ribadita dall'allora ministero delle attività produttive, con formale comunicazione sin dal 16 dicembre 2005, inviata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
pertanto, la disposizione di legge recata dal più volte citato comma 11, nonché le direttive ministeriali, che ne evidenziano l'immediata ed incondizionata efficacia, impongono l'applicazione della norma senza condizioni né aggravi per le tre società interessate;
invece, fin dalla delibera n. 286 del 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha del tutto inopinatamente stabilito, già a partire dall'anno 2005, di condizionare l'applicazione di quanto previsto dalla norma in parola, al rilascio di «apposita garanzia di pagamento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme che risultassero indebitamente percepite in conseguenza di una eventuale decisione della Commissione europea relativamente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2005»;
tale garanzia deve rilasciarsi da parte di un istituto bancario ovvero società capogruppo;
tale previsione ribadita, successivamente, con le delibere 27 dicembre 2006, n. 319, e 25 giugno 2007, n. 145;

a parere degli interroganti, tale imposizione, condizionante l'applicazione di una puntuale previsione dì legge, è ictu oculi illegittima, perché appone una condizione non prevista né dal legislatore ne dall'autorità di Governo, che invece ha dato mandato di provvedere all'immediata applicazione della legge;
in tal modo, dunque, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas giunge a modificare in danno delle tre società indicate quanto previsto dalla legge;
esiste uno strumento tipico posto a garanzia dell'autorità di Governo rispetto all'eventuale incompatibilità comunitaria di una previsione legislativa;
nella specie, l'autorità di Governo ha espressamente e motivatamente ritenuto di non sottoporre la previsione di cui al comma 11 in commento a tale provvedimento cautelativo;
ovviamente né l'autorità dì Governo, né tanto meno altri enti soggetti alla legge, possono porre in essere strumenti atipici e gravosi di condizionamento dell'applicazione della norma;
per principio costituzionale, ex articolo 23, a nessuno può essere imposto un onere finanziario non previsto dalla legge;
nel caso, l'illegittima imposizione qui contestata è inaccettabilmente gravosa per le tre società indicate;
pertanto, la richiesta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve ritenersi del tutto illegittima ed inammissibilmente violativa di quanto direttamente stabilito dalla legge e dai principi costituzionali del nostro ordinamento;
peraltro, la stessa direzione generale della concorrenza di Bruxelles, pur avendo, nel luglio 2006, deciso - del tutto inopinatamente - di avviare un'indagine sulla proroga del trattamento tariffario speciale in parola, non ha né disposto (come avrebbe potuto fare), né richiesto al Governo italiano di sospendere detto trattamento tariffario speciale, né deciso, eventualmente, di sottoporre l'operatività alla prestazione di alcuna forma di garanzia;
come è noto e normato, appartiene solo e soltanto all'autorità governativa nazionale, nella non creduta ipotesi di una decisione definitiva assunta in sede comunitaria che attesti la natura di aiuto di Stato illegittimo della proroga della predetta tariffa speciale elettrica, decidere l'avvio dell'eventuale iter per il recupero di quanto medio tempore erogato ed a quale organismo e/o enti e/o autorità nazionale attribuire la potestà di governo -:
quali iniziative anche normative il Governo intenda adottare, alla luce di quanto descritto in premessa, per chiarire la corretta applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005. (3-01060)