Allegato A
Seduta n. 184 del 5/7/2007

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Mobilità interna del personale dell'amministrazione giudiziaria)

BUEMI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
dopo 6 anni di blocco della mobilità interna, in previsione della riqualificazione poi non compiuta per la riconosciuta illegittimità dei criteri applicati, il personale dell'organizzazione giudiziaria già discriminato, in caso di mobilità esterna, rispetto ai colleghi tutti riqualificati persino di altri ambiti (quale il penitenziario) della stessa amministrazione, può essere trasferito si solo nei pochissimi posti pubblicati dal direttore generale del personale dell'organizzazione giudiziaria;
non è stato pubblicato, in particolare, alcun posto dell'area cancellieri (b3, c1 e c2) del tribunale di Civitavecchia, nonostante le condizioni minime di efficienza dell'ufficio in questione presuppongano n. 56 unità secondo l'organico stilato con decreto ministeriale 8 marzo 2007 dalla stessa amministrazione, e siano invece presenti n. 46, di cui nessuno dei 7 funzionari c2, poiché, dei 3 assegnati, n. 2 sono applicati da anni in uffici romani e l'unico rimasto è stato appena trasferito a Catania con provvedimento del 30 maggio 2007 -:
quale sia il criterio adottato per individuare i posti vacanti da coprire mediante trasferimento, dal momento che le mansioni dei funzionari di cancelleria c2 non possono essere svolte né dai c3 - direttori di cancelleria - che secondo il contratto nazionale hanno il coordinamento dei servizi - né dal dirigente amministrativo, cui ex articolo 17 decreto legislativo n. 165 dei 2001, spetta una i azione meramente organizzativa, propositiva e di controllo delle cancellerie e delle risorse, nonché tenuto conto che le sezioni distaccate non possono dotarsi di separati dirigenti amministrativi perché sono articolazioni del tribunale stesso fin dalla soppressione delle pretore, che erano invece uffici autonomi. (3-01062)