Allegato A
Seduta n. 177 del 26/6/2007

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(A.C. 2480-A/R - Sezione 18)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Divieto di propaganda pubblicitaria di autoveicoli e di motoveicoli basata sulla velocità).

1. Nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli, motocicli o altri veicoli a motore è vietato qualsiasi riferimento alla velocità raggiungibile dai veicoli stessi.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni del divieto di cui al comma 1, con le modalità e i poteri previsti dall'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinati al finanziamento di iniziative di educazione stradale e a campagne di informazione e di prevenzione sulla sicurezza stradale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.
(Divieto di propaganda pubblicitaria di autoveicoli e di motoveicoli basata sulla velocità).

Al comma 2, sostituire le parole: 50.000 a euro 500.000 con le seguenti: 80.000 a euro 100.000.
26. 50. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.