Allegato A
Seduta n. 148 del 23/4/2007

TESTO AGGIORNATO AL 2 MAGGIO 2007

MOZIONI BALDELLI ED ALTRI N. 1-00137, LO PRESTI ED ALTRI N. 1-00148, SGOBIO ED ALTRI N. 1-00149, BONELLI ED ALTRI N. 1-00150, BELLANOVA ED ALTRI N. 1-00151 E FRANCESCHINI ED ALTRI N. 1-00152 SUL PRECARIATO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,
premesso che:
il Governo ha introdotto nella legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) una serie di norme non chiare e, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, di dubbia costituzionalità, dirette a consentire l'inquadramento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni del personale cosiddetto precario;
non esistono dati ufficiali certi sulla consistenza numerica del suddetto personale, il quale, comunque, secondo le stime più attendibili, dovrebbe abbondantemente superare le 300.000 unità, senza considerare i cosiddetti precari della scuola;
in tale ambito confluiscono situazioni assolutamente eterogenee, tra le quali, accanto ai contratti a termine ed ai contratti di formazione e lavoro, si registrano situazioni con un carattere di stabilità assai minore, quali le collaborazioni coordinate e continuative, o caratterizzate da una finalità essenzialmente assistenziale, quali i lavori socialmente utili, o che non sono nemmeno qualificabili come rapporti di lavoro in senso tecnico, quali gli assegnisti di lavoro;
il problema dei cosiddetti «precari storici», ovvero di quei lavoratori il cui contratto viene rinnovato sistematicamente da molti anni, rappresenta una percentuale minima del problema (il numero di precari che lavorano nelle pubblica amministrazione da più di sei anni può essere stimato in 10.000 unità, rispetto alle 300.000 totali);
oltre il 90 per cento dei suddetti 300.000 precari si registra presso le amministrazioni non statali, in particolare presso regioni, servizio sanitario e amministrazioni locali;
ogni dipendente pubblico costa alle tasche dei cittadini e della collettività circa 33 mila euro l'anno. Con quattrocentomila eccedenze, stiamo parlando di circa 13 miliardi di curo di servizi che non vengono svolti;
i criteri individuati dalla legge finanziaria per il 2007 consentiranno, di fatto, l'assunzione di tutti i precari delle pubbliche amministrazioni, anche nei casi nei quali è del tutto evidente l'irragionevolezza di tale soluzione, come ad esempio nel caso di:
a) tutti coloro che hanno un contratto alla data del 29 settembre 2006, indipendentemente dall'anzianità;
b) coloro che hanno solo tre anni di servizio, anche non continuativi e senza contratto in corso;
c) coloro che hanno avuto contratti con diverse amministrazioni in periodi diversi;
d) coloro che hanno lavorato nei gabinetti di ministri, sottosegretari, presidenti ed assessori (come indirettamente confermato da una circolare dell'Anci, frettolosamente ritirata al solo fine di evitare polemiche);

e) coloro che non hanno mai sostenuto una procedura selettiva, in favore dei quali se ne organizzerebbe una riservata evidentemente fittizia;
dopo anni di blocco e di relative proroghe di graduatorie, vi sono oltre 70.000 vincitori di concorso ed altrettanti idonei che potrebbero vantare un diritto maggiore e costituzionalmente legittimo di essere assunti e che, soprattutto, potrebbero rappresentare l'ingresso di energie giovani, motivate e preparate nella pubblica amministrazione, energie indispensabili se si vuole realmente perseguire l'obiettivo della modernizzazione;
in ottemperanza al principio di cui all'articolo 97 della Costituzione, l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 esclude che la violazione di norme imperative relative a forme contrattuali flessibili da parte delle pubbliche amministrazioni possa in ogni caso dar vita alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro;
la diffusione di forme contrattuali flessibili nel pubblico impiego è stato sostanzialmente un modo per le pubbliche amministrazioni per eludere le norme di legge dirette a contenere il numero dei pubblici dipendenti (attraverso limitazioni al turn over), nonché il vincolo costituzionale del pubblico concorso;
l'altro potente incentivo al ricorso a forme flessibili di lavoro, anche per soddisfare esigenze ordinarie di funzionamento delle amministrazioni, è stato storicamente rappresentato dall'eccessiva rigidità del lavoro pubblico, sia in termini di mobilità, che in termini di orario di lavoro (basti pensare all'incomprensibile penalizzazione dei compensi per il lavoro straordinario che si registra in tutti i contratti collettivi del pubblico impiego), tematiche affidate alla contrattazione con i sindacati, i quali sono del tutto indisponibili sul punto, nonostante il gran parlare di incentivazione della produttività;
l'insieme di norme crea un'incostituzionale disparità di trattamento, in quanto diverse sono le tipologie di lavoratori che possono essere stabilizzate dalle varie amministrazioni, senza che tali differenze abbiano un fondamento razionale;
la situazione dì confusione è ulteriormente destinata ad aumentare, considerata la facoltà per le amministrazioni di individuare i propri precari con regolamento;
quest'anno le amministrazioni sottoposte al patto di stabilità comprenderanno in questo anche le spese di personale, senza avere dei tetti specifici su tale spesa, ma solo un principio debole di riduzione della spesa (comma 557 della legge finanziaria per il 2007), senza obiettivi e sanzioni, e questo dato, insieme alle norme sulla stabilizzazione, porterà ad una crescita del personale e della relativa spesa, impedendo, di fatto, di poter fare il reclutamento necessario;
attraverso la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, che appartengono alle categorie professionali meno elevate, le pubbliche amministrazioni dovranno ricreare i profili di basso livello, che fanno riferimento a funzioni che ormai dovrebbero essere state esternalizzate;
dopo aver portato le amministrazioni a ridurre gli organici, oggi le stesse sono costrette a riempire i posti solo con il personale generico, dato che la maggioranza del personale precario non ricopre profili specialistici;
inoltre, secondo le organizzazioni sindacali, le assunzioni dei precari sarebbero da considerare come assunzioni esterne e, quindi, i posti rimanenti dovranno essere riservati alle progressioni interne e ciò determinerebbe un ulteriore danno per i giovani, laureati e non, in cerca di occupazione e un'ulteriore dequalificazione per le amministrazioni;

nella giornata di mercoledì 21 marzo 2007 si è avuta la notizia di un'intesa raggiunta dal Governo con Cgil, Cisl e Uil, per dare in tempi ristrettissimi un'attuazione estensiva alla stabilizzazione dei precari delle pubbliche amministrazioni;
nell'ambito dell'XI Commissione della Camera dei deputati è in corso un'indagine conoscitiva «sulle cause e le dimensioni del precariato nel mondo del lavoro» e, dall'audizione dei vari operatori del mercato del lavoro, sta emergendo che il teorema della sovrapponibilità del concetto di precariato con quello della flessibilità non è proponibile;
mentre nel settore privato l'uso dei contratti cosiddetti flessibili è un canale che agevola l'ingresso nel mondo del lavoro e che, nel tempo, queste forme contrattuali tendono a trasformarsi in posizioni lavorative stabili, nel pubblico, invece, non essendo possibile lo stesso percorso di stabilizzazione, occorre mettere dei paletti normativi affinché, innanzitutto, si possa porre urgentemente rimedio all'uso distorto dei contratti cosiddetti flessibili, che, attraverso rinnovi reiterati, vengono utilizzati non per un fabbisogno momentaneo, ma per un fabbisogno stabile e duraturo nel tempo e, quindi, in ultima istanza per aggirare il blocco delle assunzioni o l'indizione dei concorsi;
l'uso distorto della flessibilità nell'ambito del pubblico impiego ingenera la falsa aspettativa di una sicura futura stabilizzazione in tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa nell'ambito della pubblica amministrazione con un contratto diverso da quello a tempo indeterminato e per questo motivo sarebbe opportuno rendere realmente spendibile sul mercato questo tipo di prestazioni lavorative;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative urgenti volte ad individuare, nel percorso della stabilizzazione delle posizioni contrattuali flessibili nella pubblica amministrazione, che dovrà necessariamente prevedere, secondo il principio della meritocrazia, prove selettive aperte, ove non siano già state svolte, i casi di effettivo precariato, in relazione alla durata e alla natura del rapporto;
ad adottare iniziative urgenti per chiarire che in nessun caso la stabilizzazione potrà riguardare il rapporto di lavoro con gli uffici di diretta collaborazione di incarichi politici (dai ministri ai sindaci), scongiurando l'ipotesi di una sorta di maxi-assunzione dei cosiddetti «portaborse»;
ad adottare iniziative urgenti per garantire che la stabilizzazione dei precari sia comunque finalizzata a coprire le carenze di organico delle amministrazioni e non si risolva nell'ulteriore rigonfiamento di ruoli di amministrazioni che presentano esuberi;
ad adottare iniziative urgenti per prevedere anche l'assunzione dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici, con riferimento alle graduatorie ancora in vigore, coniugandola con il processo di stabilizzazione;
ad adottare iniziative normative urgenti per consentire che, attraverso la mobilità dei dipendenti pubblici, la flessibilità dei turni e degli orari e l'incentivazione degli straordinari, le amministrazioni possano far fronte alle proprie esigenze organizzative mediante il personale di ruolo;
ad adottare iniziative normative urgenti volte innanzitutto ad impedire il formarsi di nuove sacche di precariato nella pubblica amministrazione, prevedendo, in particolare, un regime di responsabilità amministrativa e contabile per il dirigente pubblico che stipuli un contratto di lavoro flessibile, al di fuori delle condizioni e dei termini previsti in via generale per tali tipologie di contratto;

ad assumere le iniziative volte a permettere al lavoratore, che presta la propria attività lavorativa presso la pubblica amministrazione con un contratto flessibile, di poter spendere sul mercato, in maniera proficua, questa esperienza lavorativa, senza che si ingeneri l'aspettativa di una sicura assunzione a tempo indeterminato nell'ambito dell'apparato amministrativo dello Stato;
ad adottare iniziative normative al fine di predisporre un sistema di valutazione dell'efficienza e del rendimento degli impiegati pubblici che promuova il ruolo dei dirigenti.
(1-00137)(Nuova formulazione) «Baldelli, Lo Presti, Buontempo, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Germontani, Holzmann, Pedrizzi, Antonio Pepe, Proietti Cosimi, Raisi, Formisano, Bodega, La Loggia, Martino, Prestigiacomo, Fabbri, Aprea, Osvaldo Napoli, Mistrello Destro, Galli, Griacomoni, Pelino, Rosso, Della Vedova, Gianfranco Conte, Santelli».
(29 marzo 2007)

La Camera,
premesso che:
i criteri e i requisiti richiesti dalla legge finanziaria per il 2007 per la stabilizzazione nei ruoli del personale in servizio a tempo determinato presso la pubblica amministrazione appaiono fortemente discriminatori, disomogenei e contraddittori;
i commi 519 e 558 della legge finanziaria per il 2007, consentendo la stabilizzazione, oltre che dei precari assunti con regolare prova concorsuale, anche di quelli assunti senza l'espletamento di alcuna prova selettiva, stanno alimentando dubbi e preoccupazione in tutti coloro che hanno dovuto sostenere e superare un regolare concorso pubblico, così come richiesto dall'articolo 97 della Costituzione;
in Italia vi sono all'incirca 70.000 vincitori di concorsi ed altrettanti idonei in attesa di assunzione da diversi anni, che, non rientrando nella categoria dei precari, vedranno ancora una volta congelare la propria legittima e meritata aspettativa all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
la legge finanziaria per il 2007, nello stabilire che i precari assunti senza prova concorsuale siano, ai fini della stabilizzazione, sottoposti a «prova selettiva», lascia supporre che gli enti tenuti alla stabilizzazione non necessariamente ricorreranno a prove di natura concorsuale, non avendo il Governo specificato la natura concorsuale della prova selettiva richiesta;
la mancata specificazione della natura concorsuale, oltre ad indurre ciascun ente ad optare per il tipo di prova da esso ritenuta più idonea, rischia di sottoporre a prove selettive differenti candidati che, comunque, partecipano alla medesima procedura di stabilizzazione;
secondo le organizzazioni sindacali, la stabilizzazione dei precari, avendo natura di assunzione di personale esterno, dovrà garantire che i posti rimanenti vengano riservati per le progressioni interne, condizionando pesantemente la possibilità di ulteriori nuove assunzioni;
dal confronto testuale dei commi 519, relativo all'inquadramento del personale precario dell'amministrazione pubblica statale, e 558, relativo all'inquadramento del personale precario degli enti locali, emerge l'adozione, pur con riferimento a procedure similari, dì criteri disomogenei, che sollevano dubbi circa la legittimità delle scelte compiute, dal momento che solo presso le amministrazioni degli enti locali sarà possibile procedere all'inquadramento dei lavoratori socialmente utili, non essendo tale categoria richiamata dal menzionato comma 519;
il comma 1156 consente, altresì, ai comuni, con popolazione inferiore ai 5.000

abitanti, di stabilizzare solo i lavoratori socialmente utili che appartengono a profili bassi;
dalla lettura di una direttiva tecnica interpretativa dell'Anci, si evince i1 dato preoccupante che potranno beneficiare della procedura di stabilizzazione del precariato anche tutti coloro che hanno ricoperto incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative urgenti volte a garantire che le prove selettive finalizzate alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, senza l'espletamento di alcuna prova selettiva, siano assolutamente di natura concorsuale e regolate da criteri analoghi e omogenei su tutto il territorio nazionale;
ad adottare le opportune iniziative affinché venga garantita una regolare e tempestiva assunzione di tutti gli idonei e i vincitori dei concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007;
a chiarire che, in nessun caso, la stabilizzazione potrà riguardare il rapporto di lavoro di coloro che hanno ricoperto, a vario titolo ed a tempo determinato, incarichi presso gli uffici di gabinetto e di diretta collaborazione dell'autorità politica.
(1-00148)«Lo Presti, Buontempo, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Germontani, Holzmann, Pedrizzi, Antonio Pepe, Proietti Cosimi, Raisi».
(23 aprile 2007)

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni la pubblica amministrazione è stata oggetto dì una serie di disposizioni tese a limitare le assunzioni di personale e, a causa di questi vincoli normativi, le pubbliche amministrazioni hanno registrato crescenti difficoltà nel poter continuare ad assicurare lo svolgimento dei propri compiti. Nell'ottica di scongiurare il blocco dell'erogazione dei servizi, le stesse amministrazioni hanno fatto ricorso al lavoro a termine ed alle altre forme di lavoro precario, non seguendo un criterio di efficiente gestione del personale, bensì - come affermato in precedenza - con l'obiettivo di «aggirare» il divieto di assunzione di personale di ruolo;
per queste ragioni in passato il numero di lavoratori precari occupati nelle pubbliche amministrazioni è significativamente aumentato, giungendo a circa 350 mila unità, sommando sia i rapporti atipici, di natura contrattuale, sia le collaborazioni;
si tratta di un fenomeno rilevante, che non solo non aiuta le pubbliche amministrazioni, ma determina anche allarme sociale;
il Governo ha introdotto nella legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) una serie di norme tese a stabilizzare i rapporti di lavoro precari determinati dai vincoli introdotti negli anni scorsi. Si è di fronte ad un'importante novità e ad un tangibile segnale di inversione dì tendenza. La stabilizzazione dei precari non contiene solo un importante valore sociale rispetto alla tutela dei livelli occupazionali, bensì rappresenta anche una garanzia per dotare le amministrazioni di professionalità stabili, in grado di fornire con continuità ed efficienza l'erogazione dei servizi ai cittadini. Del resto la stessa Corte costituzionale ha affermato che, a garanzia del principio di «buon andamento» delle pubbliche amministrazioni, è opportuno che le funzioni delle amministrazioni siano espletate da personale con rapporto di lavoro stabile, proprio per garantire che le professionalità formatesi nell'esercizio delle funzioni non vadano disperse a causa della conclusione del rapporto di lavoro e

che si crei tra amministrazione e lavoratore un rapporto continuativo che consenta una prestazione più funzionale e attenta alle esigenze dell'utenza;
più nello specifico, nella legge finanziaria per il 2007 si prevedono misure per la stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale in servizio a tempo determinato, con una anzianità di servizio di almeno tre anni. Vengono rispettati i principi costituzionali relativi al reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, dal momento che il personale stabilizzabile deve essere stato assunto mediante procedura di natura concorsuale o, altrimenti, deve sottoporsi ad apposita prova selettiva;
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e le agenzie possono procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui sopra, per l'anno 2007, nei limiti di un importo pari al 20 per cento di quanto stanziato per il 2007 nel fondo di cui all'articolo 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le medesime amministrazioni possono procedere, per gli anni 2008 e 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del medesimo personale nel limite di un contingente di personale non dirigenziale, corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;
gli enti locali e le regioni possono, invece, procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui sopra nei limiti dei vincoli finanziari posti dal patto di stabilità interno;
si consideri che gli enti territoriali possono procedere alla stabilizzazione, secondo la medesima disciplina, anche dei lavoratori occupati in attività socialmente utili. Al fine di favorire l'immissione in ruolo dei medesimi lavoratori si prevede, inoltre, che i comuni con meno di 5.000 abitanti, che hanno posti disponibili in organico, possono procedere ad assunzioni di soggetti già collocati in attività socialmente utili, per qualifiche per le quali non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, nel limite massimo complessivo di 2.450 unità;
la legge finanziaria per il 2007 prevede, inoltre, la possibilità di stabilizzare, nei limiti dei posti disponibili in organico, i lavoratori titolari di contratto formazione e lavoro;
la legge finanziaria per il 2007 fornisce una risposta anche alla situazione dei collaboratori coordinati e continuativi delle pubbliche amministrazioni: si prevede, infatti, che, per il triennio 2007-2009, nell'ambito delle assunzioni a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, una quota pari al 60 per cento dei posti programmati sia riservata a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni;
un'altra misura volta, più in generale, alla stabilizzazione dei lavoratori precari prevede l'istituzione di un «fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici», finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. Si autorizza, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 5 milioni di euro per il finanziamento del fondo per la stabilizzazione, prevedendo, altresì, che tale fondo possa essere anche alimentato da una somma pari al risparmio di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico ottenuto tramite specifiche operazioni;
si può affermare che le misure relative alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni rispondono alle peculiarità del fenomeno del precariato nell'ambito del settore pubblico, determinato come già detto dall'impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato a causa del blocco del turn over, per cui le amministrazioni si sono trovate nella situazione di dover ricorrere a contratti flessibili anche nel caso di esigenze stabili di personale;

peraltro, anche i precari del settore privato sono destinatari, da parte della legge finanziaria per il 2007, di specifici interventi volti a diminuire l'utilizzo di forme di lavoro precario, tramite la riduzione del differenziale di costo tra queste ultime e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Occorre segnalare, innanzitutto, le disposizioni dirette a favorire la crescita dell'occupazione stabile (oltre che la competitività delle imprese), facendo leva sulla riduzione del cosiddetto «cuneo fiscale e contributivo». Tale riduzione viene realizzata intervenendo sulla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive, tramite l'introduzione di ulteriori deduzioni dalla base imponibile nel caso di impiego di lavoratori a tempo indeterminato, prevedendo particolari agevolazioni nel caso di lavoratori impiegati nelle regioni del Mezzogiorno e nel caso di impiego di donne lavoratrici. La misura in esame, quindi, applicandosi esclusivamente al costo del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è diretta, in particolare, ad incentivare l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato e, quindi, a ridurre la percentuale dei lavoratori precari;
per quanto riguarda le misure volte a ridurre l'utilizzo di forme di lavoro precario tramite la previsione di incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori, si ricordano, inoltre, le disposizioni finalizzate a promuovere la trasformazione di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato di durata non inferiore a 24 mesi;
la legge finanziaria per il 2007 dispone, inoltre, l'incremento al 23 per cento dell'aliquota contributiva pensionistica, corrisposta alla gestione separata Inps, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tale misura, oltre ad andare nella direzione di garantire pensioni più dignitose per i lavoratori in questione, è volta ad evitare un abuso dei rapporti di collaborazione a progetto, riducendone il differenziale di costo rispetto ai rapporti di lavoro subordinato;
in conclusione, si tratta di un insieme di norme coerente e rispettoso della normativa vigente, ma nello stesso tempo innovativo e che segna un cambio di passo perché indica all'intera società il ricorso al lavoro a tempo indeterminato come forma di inquadramento «normale»;
è pur vero che dinanzi ad un insieme di norme che forniscono precise indicazioni si riscontrano, nel mondo della pubblica amministrazione, comportamenti non sempre coerenti con le indicazioni - tese alla stabilizzazione del personale precario - contenute nella legge finanziaria per il 2007;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative urgenti per attivare un rigoroso monitoraggio nelle pubbliche amministrazioni, teso a verificare il corretto comportamento delle stesse nell'applicazione delle norme previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), circa la stabilizzazione del personale precario;
ad adottare con urgenza gli adempimenti attuativi previsti dalla legge finanziaria per il 2007, volti a rendere possibile, da parte delle pubbliche amministrazioni, l'avvio e, quindi, il perfezionamento delle procedure di stabilizzazione ivi previste, al fine di prevedere una piena e corretta applicazione delle norme contenute circa la platea del personale interessato;
ad adottare in maniera sollecita il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri e alle procedure per rassegnazione delle risorse del fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, di cui ai commi 417 e 418 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), considerando che la

stessa prevede che il decreto sia emanato entro il 30 aprile 2007.
(1-00149)«Sgobio, Migliore, Pagliarini, Rocchi, Di Salvo».
(23 aprile 2007)

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

La Camera,
premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), affronta, tra l'altro, il problema della stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni attualmente occupati da personale precario;
le disposizioni di cui trattasi sono previste, in particolare, dai commi da 417 a 420 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Purtroppo, però, in tali disposizioni non è fatta distinzione tra le varie figure professionali, ma sono dettati solo i principi generali per la stabilizzazione del precariato, con oneri da far valere su un apposito fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici;
in particolare, il comma 519 specifica i criteri selettivi per individuare le figure in grado di accedere alla stabilizzazione. In tal senso si prevede limitatamente alle figure non dirigenziali una domanda di stabilizzazione da parte dei lavoratori subordinati con contratto a termine, assunti tramite procedure selettive o previste da norme di legge e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti specifici:
a) essere in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi;
b) aver maturato tre anni di servizio anche non continuativi in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, quindi, lavoratori assunti prima della presentazione del relativo disegno di legge finanziaria, atto Camera n. 1746, ma che matureranno il requisito dei tre anni successivamente;
c) essere stati in servizio nel quinquennio anteriore al 1o gennaio 2007, per almeno tre anni anche non continuativi;
in riferimento al comparto sanitario, il comma 565 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, al numero 3) della lettera c), indica, tra l'altro, che: «può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizione di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tal fine le regioni nella definizione degli indirizzi dì cui alla presente lettera possono nella loro autonomia fare riferimento ai principi definibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543»;
da tali articoli, però, come si è osservato in precedenza, vengono omesse le figure dirigenziali (medici, biologi, farmacisti ed altri), che attualmente, in particolare nel comparto sanitario, ricoprono la maggior parte del lavoro precario del settore, con varie forme di contratti a termine;
la legge finanziaria per il 2007, dal momento che nei principi generali non fa distinzione tra le varie forme di precariato, nei fatti crea una gravissima discriminazione tra le figure dirigenziali e non, in particolare nel comparto sanitario, dove la maggior parte del precariato grava su figure dirigenziali come i medici, i farmacisti o i biologi;
tali lavoratori vivono in pratica il peso di un lavoro a tempo determinato, che, oltre a mortificarli sia sotto l'aspetto economico, sia professionale, crea un potenziale problema nell'ambito dei rapporti di lavoro nella sanità pubblica. Inoltre, un personale sottopagato e demotivato difficilmente può riuscire, senza le necessarie tutele lavorative e la relativa tranquillità personale, a garantire delle prestazioni professionali adeguate, con potenziali riverberi verso l'utenza;

si cita, a tal proposito, la situazione dei lavoratori assunti con avvisi pubblici o contratti di prestazione d'opera libero-professionale, quale quello adottato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», e degli articoli 2222 e seguenti del codice civile. Tali contratti prevedono l'apertura della partita iva e sono totalmente privi della garanzia dei diritti più tutelati, come ferie, malattia, gravidanza, contributi pensionistici, copertura assicurativa ed altri; inoltre, il «contrattista» è tenuto ad un impiego settimanale fino a 35-38 ore ed è sottoposto a misure di controllo della presenza;
questi contratti della durata di un anno vengono stipulati sempre con gli stessi professionisti, selezionati ogni volta, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche. Tali contratti si reiterano per più anni, intervallati da periodi di sospensione che in alcuni casi possono arrivare fino a 4 mesi, creando, quindi, in sostanza una situazione di precarietà professionale ed economica, oltre che un disservizio per i pazienti afferenti alle strutture sanitarie;
tali professionisti sono assunti con tali forme di contratto a termine per le limitate disponibilità economiche delle aziende sanitarie;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per includere tra i soggetti beneficiari del processo di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), come descritto in premessa, anche le figure dirigenziali del comparto medico-sanitaria, in modo tale da evitare una discriminazione tra varie figure di precariato, facendo ad ogni modo salvi i requisiti allo scopo richiesti dalla medesima legge finanziaria (tra cui i 3 anni di anzianità ed altro) e come in tal senso anche indicato dall'articolo 1, comma 417, della stessa legge;
a valutare l'opportunità di includere nel processo di stabilizzazione di cui trattasi tutte le forme contrattuali di precariato attualmente utilizzate, specificando in maniera chiara ed inequivocabile le varie tipologie contrattuali, non ultima quella dei professionisti assunti con contratti di prestazione d'opera libero-professionale, come meglio descritto in premessa.
(1-00150) «Bonelli, Pellegrino, Lion».
(23 aprile 2007)

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni la precarietà lavorativa ha assunto dimensioni sempre crescenti, ha riguardato vecchi e nuovi lavori, mansioni a bassa ed alta professionalità, giovani alla prima esperienza, ma anche adulti vittime di un sistema che spesso rischia di non offrire l'opportunità di liberarsi dall'instabilità lavorativa durante tutta la loro vita, ha coinvolto un numero sempre più consistente di lavoratori, tanto che da fenomeno lavorativo è diventato fenomeno economico-sociale per le sue ricadute sulla vita delle persone coinvolte, specialmente dei più giovani, condizionandone le scelte personali, come, ad esempio, la scelta di formare una famiglia o di avere un figlio;
per quanto riguarda il precariato nelle pubbliche amministrazioni, vi sono stati anni di sostanziale inerzia normativa e di indirizzo, durante i quali - stando ai dati della Ragioneria dello Stato - si è registrato un incremento del 25 per cento, dal 2001 al 2005, del numero dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni inquadrati con formule contrattuali riconducibili al precariato, così assecondando

una tendenza che, se per un verso segue quella più generale del mercato del lavoro privato, per un altro si origina non solo da ragioni fisiologiche (esigenze non direttamente collegate alle funzioni stabili delle organizzazioni come picchi di attività, flussi di incremento stagionale di utenti, assistenza per l'introduzione di nuove tecnologie ed altro), ma principalmente dalla necessità di coprire con rapporti di lavoro non stabili i vuoti di organico, a seguito dei reiterati blocchi del turn over previsti dalle leggi finanziarie del governo Berlusconi;
a invertire questa tendenza è intervenuta, invece, proprio la prima legge finanziaria dell'Unione, che contiene molte disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario nella pubblica amministrazione. La ragione non è riconducibile soltanto alle prioritarie esigenze di tutela delle migliaia di lavoratori impiegati a vario titolo, ma anche ai bisogni delle amministrazioni di dotarsi dì professionalità stabili che possano permettere con continuità l'organizzazione dei servizi erogati. Non a caso la Corte costituzionale negli anni scorsi aveva sostenuto che per garantire l'efficienza era necessario che a stabile funzione delle amministrazioni corrispondesse stabile rapporto di lavoro, al fine di garantire che le professionalità e le esperienze non andassero disperse a seguito della conclusione del rapporto di lavoro;
la legge finanziaria per il 2007 parte da questi presupposti e arriva a definire strumenti e percorsi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro «precari» nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo, ad esempio, l'istituzione dì un «fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici», finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione (essere in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o conseguire tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o essere stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria), nonché le relative modalità di selezione. È comunque assicurato che il personale che abbia già superato prove selettive sia stabilizzato a domanda, mentre il personale non ancora sottoposto a prova selettiva venga ammesso previo espletamento di tali prove, In entrambi i casi è fatto obbligo alle amministrazioni di continuare ad utilizzare il personale in servizio fino al termine delle procedure di stabilizzazione. Allo stesso tempo, al fine di rendere questo processo di stabilizzazione eccezionale e conclusivo, si dispone il divieto, per le amministrazioni destinatarie delle risorse, di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse;
per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative, nonostante i vincoli molto rigidi alla stipula di tali contratti, si è assistito negli anni ad un incremento rilevante dovuto al blocco del turn over. Per affrontare anche questo tipo di precarietà, la legge finanziaria per il 2007 riserva, nell'ambito delle assunzioni a tempo determinato, una quota pari al 60 per cento dei posti programmati a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni, che abbiano maturato almeno un anno di lavoro alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le amministrazioni abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio. Del resto, già nel luglio 2006 il decreto-legge n. 223 è intervenuto per ribadire l'eccezionalità del ricorso al conferimento dì incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, stabilendo che l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; l'amministrazione

deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
analogamente, nella legge finanziaria per il 2007 si prevedono misure di pari portata e articolazione, volte a favorire l'avvio di un percorso di stabilizzazione del personale precario di regioni ed enti locali;
questa corretta e condivisibile impostazione è stata confermata con il memorandum d'intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche del 18 gennaio 2007, sottoscritto dal Governo e dalle principali organizzazioni sindacali, all'interno del quale si ribadisce che i sistemi di reclutamento pianificati dovranno portare alla scomparsa del precariato, che il ricorso a lavoro flessibile potrà avvenire in base a tipologie e limiti individuati nella contrattazione collettiva e, infine, che il precariato esistente sarà assorbito mediante il ricorso a prove per quanti non siano già stati sottoposti a tali verifiche all'atto del primo ingresso nello svolgimento di attività nelle pubblica amministrazione, così da evitare che in futuro possa riproporsi una situazione analoga a quella che si sta cercando dì superare oggi, che deve pertanto rimanere eccezionale;
quanto sin qui realizzato e intrapreso appare pienamente coerente con i contenuti del programma di Governo dell'Unione, in cui si proponeva di valorizzare il lavoro pubblico e la sua qualità, investendo sul capitale umano già presente nelle pubbliche amministrazioni, sulla sua formazione e professionalizzazione, superare il precariato del lavoro che genera precarietà nei servizi, stabilizzando la parte di lavoro precario collocata nel ciclo ordinario e stabile delle funzioni pubbliche, varare un disegno organico dì riforma degli accessi, che ne riprenda il principio di programmazione;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente i provvedimenti attuativi delle disposizioni previste nella legge finanziaria per il 2007;
a monitorare lo stato di adozione delle misure di stabilizzazione del lavoro precario da parte delle diverse amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
a tenere adeguatamente informato il Parlamento sullo stato di attuazione delle misure previste dalla legge finanziaria per il 2007 e dal memorandum sottoscritto con le organizzazioni sindacali, tanto per la parte riguardante il superamento del precariato, quanto per la parte relativa al processo di ammodernamento ed efficienza del lavoro nella pubblica amministrazione.
(1-00151)«Bellanova, Delbono, Pedica, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Motta, Schirru, Viola, Rossi Gasparrini, Buglio».
(23 aprile 2007)

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

La Camera,
premesso che;
negli ultimi anni la precarietà lavorativa ha assunto dimensioni sempre crescenti, ha riguardato vecchi e nuovi lavori, mansioni a bassa ed alta professionalità, giovani alla prima esperienza ma anche adulti vittime di un sistema che spesso rischia di non offrire l'opportunità di liberarsi dall'instabilità lavorativa durante tutta la loro vita, ha coinvolto un numero sempre più consistente di lavoratori, tanto che da fenomeno lavorativo è diventato fenomeno economico-sociale per le sue ricadute sulla vita delle persone coinvolte, specialmente dei più giovani,

condizionandone le scelte personali, come ad esempio la scelta di formare una famiglia o di avere un figlio;
per quanto riguarda il precariato nelle pubbliche amministrazioni, vi sono stati anni di sostanziale inerzia normativa e di indirizzo, durante i quali - stando ai dati della Ragioneria dello Stato - si è registrato un incremento del 25 per cento, dal 2001 al 2005, del numero dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni inquadrati con formule contrattuali riconducibili al precariato, così assecondando una tendenza che, se per un verso segue quella più generale del mercato del lavoro privato, per un altro si origina non solo da ragioni fisiologiche (esigenze non direttamente collegate alle funzioni stabili delle organizzazioni come picchi di attività, flussi di incremento stagionale di utenti, assistenza per l'introduzione di nuove tecnologie, ecc.) ma principalmente dalla necessità di coprire con rapporti di lavoro non stabili i vuoti di organico, a seguito dei reiterati blocchi del turn-over previsti dalle leggi finanziarie del governo Berlusconi;
a invertire questa tendenza è intervenuta, invece, proprio la prima finanziaria dell'Unione, che contiene molte disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario nella pubblica amministrazione. La ragione non è riconducibile soltanto alle prioritarie esigenze di tutela delle migliaia di lavoratori impiegati a vario titolo ma anche ai bisogni delle amministrazioni di dotarsi di professionalità stabili che possano permettere con continuità l'organizzazione dei servizi erogati. Non a caso la Corte costituzionale negli anni scorsi aveva sostenuto che per garantire l'efficienza era necessario che a stabile funzione delle amministrazioni corrispondesse stabile rapporto di lavoro, al fine di garantire che le professionalità e le esperienze non andassero disperse a seguito della conclusione del rapporto di lavoro;
la legge finanziaria per il 2007 parte da questi presupposti e arriva a definire strumenti e percorsi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro «precari» nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo, ad esempio, l'istituzione di un «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici», finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. Nella definizione dei criteri sono altresì fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione (essere in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria), nonché le relative modalità di selezione. È comunque assicurato che il personale che abbia già superato prove selettive sia stabilizzato a domanda, mentre, il personale non ancora sottoposto a prova selettiva venga ammesso previo espletamento di tali prove. In entrambi i casi è fatto obbligo alle amministrazioni di continuare ad utilizzare il personale in servizio fino al termine delle procedure di stabilizzazione. Allo stesso tempo, al fine di rendere questo processo di stabilizzazione eccezionale e conclusivo si dispone il divieto, per le amministrazioni destinatarie delle risorse, dì ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse;
per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative, nonostante i vincoli molto rigidi alla stipula di tali contratti, si é assistito negli anni ad un incremento rilevante dovuto al blocco del turn-over. Per affrontare anche questo tipo di precarietà, la legge finanziaria riserva, nell'ambito delle assunzioni a tempo determinato, una quota pari al 60 per cento dei posti programmati a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni, che abbiano maturato almeno un anno di lavoro alla data del 29

settembre 2006, attraverso i quali le amministrazioni abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio. Del resto, già nel luglio 2006 il decreto-legge 223 è intervenuto per ribadire l'eccezionalità del ricorso al conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, stabilendo che l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
analogamente, nella legge finanziaria 2007 si prevedono misure di pari portata e articolazione volte a favorire l'avvio di un percorso dì stabilizzazione del personale precario di regioni ed enti locali;
quanto sin qui realizzato e intrapreso appare pienamente coerente con i contenuti del Programma di governo dell'Unione, in cui si proponeva di valorizzare il lavoro pubblico e la sua qualità, investendo sul capitale umano già presente nelle pubbliche amministrazioni, sulla sua formazione e professionalizzazione, superare il precariato del lavoro che genera precarietà nei servizi, stabilizzando la parte di lavoro precario collocata nel ciclo ordinario e stabile delle funzioni pubbliche, varare un disegno organico di riforma degli accessi, che ne riprenda il principio di programmazione;

impegna il Governo

ad assumere iniziative urgenti per attivare un rigoroso monitoraggio nelle pubbliche amministrazioni, teso a verificare il corretto comportamento delle stesse nell'applicazione delle norme previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), circa la stabilizzazione del personale precario;
ad adottare con urgenza gli adempimenti attuativi previsti dalla legge finanziaria per il 2007, volti a rendere possibile, da parte delle pubbliche amministrazioni, l'avvio e, quindi, il perfezionamento delle procedure di stabilizzazione ivi previste, al fine di prevedere una piena e corretta applicazione delle norme contenute circa la platea del personale interessato;
ad adottare in maniera sollecita il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri e alle procedure per l'assegnazione delle risorse del fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, di cui ai commi 417 e 418 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), considerando che la stessa prevede che il decreto sia emanato entro il 30 aprile 2007;
fermo restando le necessarie intese tra Stato e regioni, a prendere in considerazione in futuri provvedimenti normativi la posizione dei dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, nonché a valutare l'opportunità di delineare un adeguato sistema di garanzie contrattuali per i professionisti assunti con contratti d'opera libero-professionisti.
(1-00152)(Testo corretto) «Franceschini, Migliore, Donadi, Turci, Bonelli, Sgobio, Fabris, Brugger, Bellanova, Pagliarini, Rocchi, Buglio, Rossi Gasparrini, Pedica, Pellegrino, Delbono».
(23 aprile 2007)

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)