Allegato B
Seduta n. 142 dell'11/4/2007

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PUBBLICA ISTRUZIONE

Interrogazione a risposta orale:

SASSO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge n.62 del 2000 non ha introdotto nel nostro ordinamento il finanziamento della scuola paritaria in quanto il problema dei contributi alle scuole non statali viene trattato esclusivamente al comma 13 che testualmente prevede: «A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.»;
tali contributi, che per la scuola dell'infanzia risalgono alla legge n.1073 del 1962 e alla legge n.444 del 1968 (poi confluite nel Testo Unico del 1994), erano dipendenti dall'accoglimento gratuito di alunni di disagiate condizioni economiche o dalla somministrazione a loro della refezione scolastica; ulteriori interventi finanziari per la scuola dell'infanzia, preesistenti alla legge 62 riguardavano l'erogazione di sussidi per il sistema prescolastico integrato;
per la scuola primaria gli unici finanziamenti preesistenti la legge di parità riguardavano le scuole parificate che stipulavano particolari convenzioni con le quali fra l'altro assumevano con l'Amministrazione scolastica, impegni in materia di accoglienza gratuita degli alunni, di organizzazione delle attività didattiche, di formazione delle classi;
per la scuola secondaria di primo e di secondo grado non sono mai stati previsti con legge contributi di alcun tipo e solo per via amministrativa, prima nel 1998 e nel 1999;
in relazione alla sperimentazione dell'autonomia scolastica, e poi con la legge di bilancio del 2000 furono istituiti i capitoli 3691 e 3692 per sostenere particolari progetti di innovazione;
per le scuole elementari parificate dal 1994, data di entrata in vigore del Testo Unico, si è in attesa del regolamento governativo di attuazione che avrebbe dovuto superare le disposizioni di carattere amministrativo che risalivano, nel caso in questione, ai regi decreti del periodo fascista. Nell'assenza di tale nuova regolamentazione hanno continuato a valere le norme precedenti;
con la legge n. 27 del 2006 sono state soppresse le scuole elementari parificate e dell'infanzia non statali convenzionate. La regolamentazione delle convenzioni che regolano i contributi (articolo 1 - bis, comma 6 della legge n.27 del 3 febbraio 2006) è stata rinviata, per la scuola primaria, ancora ad un futuro regolamento secondo quanto previsto dall'articolo 345 del Testo Unico, e per la scuola dell'infanzia a quanto precettivamente disposto dall'articolo 339 del Testo Unico del 1994 -:
se i contributi alle scuole dell'infanzia (paritarie già convenzionate), ivi compresi quelli di cui all'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria), continuano ad essere erogati secondo quanto stabilito dall'articolo 339 del Testo Unico del 1994 tuttora vigente;

se per l'erogazione dei contributi alle scuole primarie (paritarie già convenzionate) per l'anno 2007 è stato predisposto il sopracitato regolamento o, in assenza dello stesso, si continuano ad applicare in via provvisoria le norme che regolavano le precedenti convenzioni.
(3-00797)

Interrogazioni a risposta scritta:

PIRO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il bando del Concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 165 del 2001, prevedeva un esame finale, articolato in una prova scritta e orale, in seguito al quale sarebbero state compilate le graduatorie generali di merito. L'esame finale, successivamente abolito in itinere, ha dimezzato di fatto le fasi del concorso con l'eliminazione della prova scritta e orale finale; conseguentemente, i vincitori saranno coloro che avranno superato il periodo di formazione e non l'esame finale;
conseguentemente, la platea dei vincitori risulterà molto vasta rispetto ai posti messi a concorso, tenuto conto che il numero dei 1500 posti per l'assunzione di dirigenti scolastici, autorizzata con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004, sembra essere stato già ampiamente sforato, considerando anche l'immissione, sui posti vacanti per il triennio 2007-2009, dei candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa (come previsto dall'articolo 1, comma 619 della legge finanziaria);
il rischio concreto, dunque, è che i presidi incaricati, in qualche modo «precari storici», finiscano in fondo alle graduatorie rimanendo esclusi da qualsiasi immissione in ruolo, anche per il venire meno dei posti disponibili indicati dalle previsioni legislative intervenute in materia (decreto legislativo 165 del 2001, legge 448 del 2001, legge 43 del 2005 e legge 168 del 2005);
i dirigenti scolastici incaricati partecipanti all'accidentato percorso del corsoconcorso - in particolar modo coloro che hanno maturato le competenze professionali in seguito ad incarichi già svolti da molti anni nella scuola - vedono vanificare la possibilità di regolarizzare la propria posizione, anche a causa dei tempi lunghi per la formazione e la conclusione del corso-concorso (selezione, concorso di ammissione, periodo di formazione ed esame finale), tempi diversamente ridotti per i candidati del concorso ordinario;
non risulta a tutt'oggi per i presidi incaricati e partecipanti al concorso riservato alcuna perequazione di posizione con i candidati del Concorso ordinario. Mentre infatti per questi ultimi è stata abolita la fase selettiva della prova finale, per i dirigenti scolastici incaricati si va profilando un lungo periodo prima di veder concluse la fasi formative e le prove selettive -:
se non ritenga di intervenire con urgenza per risolvere l'annosa vicenda delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza scolastica anche in favore delle posizioni dei presidi incaricati partecipanti al corso-concorso, eliminando anche per questi ultimi la fase selettiva della prova finale, analogamente a quanto già stabilito per il concorso ordinario, anche al fine di velocizzare i tempi e ristabilire eque condizioni, in grado di sanare le anomalie sul reclutamento che permangono da tempo.
(4-03220)

RAITI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il reclutamento del personale docente della scuola avviene per il 50 per cento tramite le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per l'altro 50 per cento tramite le graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) come previsto dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999;

con le graduatorie permanenti (ad esaurimento) predisposte ai sensi della suddetta legge vengono effettuate anche le supplenze annuali, le supplenze fino al termine delle attività didattiche e le supplenze temporanee di prima fascia nelle scuole;
ai fini della formulazione e l'aggiornamento delle graduatorie in questione, la legge n. 186 del 2004 ha introdotto la valutazione doppia del servizio di insegnamento svolto in scuole di montagna, poste al di sopra dei 600 metri di altitudine;
la ratio era quella di fare in modo che le scuole di montagna potessero avere stabilità dei docenti volta a perseguire la continuità didattica a garanzia di una migliore offerta formativa attribuendo una valutazione migliorativa del servizio ivi svolto;
la norma è stata però sottoposta alla giurisdizione di alcuni TAR che ne hanno disconosciuto la legittimità;
in virtù della giurisprudenza prevalente che si era venuta a formare, la legge finanziaria del 2007 ha eliminato il raddoppio del punteggio relativo al suddetto servizio a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, mantenendone la validità fino all'anno scolastico 2006/2007 per esigenze di giustizia nei confronti di coloro che avevano effettuato le loro scelte in presenza di una norma, sopportandone maggiori sacrifici, per avere un più favorevole riconoscimento;
mentre tutto sembrava essere predisposto a chiudere la partita senza traumi, interviene la Corte costituzionale con sentenza n. 11, depositata il 26 gennaio 2007, la quale dichiara parzialmente incostituzionale la norma che prevede il raddoppio del punteggio per i servizi di insegnamento svolti in scuole di montagna ad eccezione di quelli svolti in scuole elementari in sezioni pluriclasse;
il decreto dirigenziale del 16 marzo 2007, relativo all'aggiornamento ed all'integrazione delle graduatorie ad esaurimento (ex graduatorie permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009 abolisce inspiegabilmente la valutazione doppia con decorrenza retroattiva dall'anno scolastico 2003-2004;
l'articolo 136 della Costituzione, invece, recita espressamente «quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»;
in forza di tale articolo risulta illegittima - secondo l'interrogante - l'abolizione del punteggio di montagna a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 dovendosene prevedere al massimo la mancata valutazione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di cui sopra;
dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, inoltre, che afferma il consolidamento delle situazioni già esaurite (in questo caso ruolo e supplenze conferiti negli ultimi quattro anni scolastici) in caso di pronuncia di incostituzionalità della norma che le aveva generate, consegue, a maggior ragione, la valutazione delle stesse;
l'orientamento di codesto ministero, stante alle voci correnti, salvaguardando soltanto le situazioni consolidate dal ruolo e non anche quelle derivanti dalle supplenze, produce, secondo l'interrogante, ulteriore iniquità -:
quali siano gli intendimenti del Ministro per assicurare la piena legittimità del decreto dirigenziale del 16 marzo 2007 relativo all'aggiornamento ed all'integrazione delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009 e portare ad equità le diverse situazioni connesse alla valutazione del servizio in scuole di montagna dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale.
(4-03236)