Allegato A
Seduta n. 142 dell'11/4/2007

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(Sezione 5 - Iniziative volte a garantire una più netta separazione fra l'attività di indirizzo politico e quella di gestione nella pubblica amministrazione)

LA RUSSA, BOCCHINO, GIANFRANCO FINI, LEO, FILIPPONIO TATARELLA, MIGLIORI, MENIA, AIRAGHI, ALEMANNO, AMORUSO, ANGELI, ARMANI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BONGIORNO, BONO, BRIGUGLIO, BUONFIGLIO, BUONTEMPO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, CONSOLO, GIORGIO CONTE, CONTENTO, GIULIO CONTI, COSENZA, DE CORATO, FOTI, FRASSINETTI, GAMBA, GASPARRI, GERMONTANI, ALBERTO GIORGETTI, HOLZMANN, LAMORTE, LANDOLFI, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, MARTINELLI, MAZZOCCHI, MELONI, MINASSO, MOFFA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PATARINO, PEDRIZZI, ANTONIO PEPE, PERINA, PEZZELLA, PORCU, PROIETTI COSIMI, RAISI, RAMPELLI, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SALERNO, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SILIQUINI, TAGLIALATELA, TREMAGLIA, ULIVI, URSO e ZACCHERA. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
con le sentenze nn. 103 e 104 del 2007, la Corte costituzionale, innovando il suo orientamento giurisprudenziale, ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune recenti normative nazionali e regionali, che, sia pure in modo transitorio, hanno introdotto nell'ordinamento forme di spoil system una tantum, con riferimento alle figure apicali della dirigenza pubblica;
con le importanti decisioni sopra richiamate i giudici della Corte costituzionale hanno inteso stigmatizzare, di fatto, per la prima volta, il processo di «privatizzazione» del rapporto di impiego pubblico della dirigenza, avviato, come è noto, con la legge-delega n. 421 del 1992, in attuazione della quale, a suo tempo, l'Esecutivo ritenne di dover superare il tradizionale regime pubblicistico per approdare alla disciplina giuslavoristica di diritto privato, ritenuta più idonea alla realizzazione delle esigenze di flessibilità nella gestione del personale;
le riforme successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, hanno, soprattutto, evidenziato come il profilo relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali costituisca uno snodo cruciale e, insieme, uno dei punti di maggiore criticità, dal momento che sono evidenti i limiti giuridico-costituzionali a cui soggiace il vigente sistema normativo, che si caratterizza in quanto fa emergere una forte accentuazione della componente fiduciaria nel rapporto tra l'autorità politica e la dirigenza pubblica;
la migliore dottrina pubblicistica, nonché alcune pronunce giurisdizionali di merito e di legittimità, hanno da tempo denunciato la non conformità agli articoli 97 e 98 della Costituzione della normativa statale e regionale, che, elevando a sistema il principio della temporaneità dell'esercizio delle funzioni dirigenziali, desta profonde

perplessità in ordine all'ipotesi in cui la longa manus dell'autorità politica, titolare dell'indirizzo politico-amministrativo, si estenda anche sulla dirigenza non apicale, vale a dire su quella che maggiormente incarna il principio costituzionale della continuità dell'azione amministrativa;
l'intero impianto ordinamentale manifesta altri punti di criticità, giacché il ricorso sistematico, da parte di ciascuna amministrazione pubblica, al personale non di ruolo, a cui si conferiscono incarichi dirigenziali, lede la suscettibilità professionale della classe dirigente vincitrice di concorso e mortifica, altresì, le aspettative dei funzionari laureati di ruolo che ricoprono posizioni apicali all'interno delle varie amministrazioni;
in molte amministrazioni centrali dello Stato, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, si sta procedendo, per l'ennesima volta, a riscrivere l'organizzazione interna dei ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, il che può causare gravi problemi sotto il profilo della salvaguardia dei singoli posti di funzione dirigenziale a cui sono preposti i dirigenti di ruolo;
è sempre più urgente procedere ad un'organica riforma di sistema, che, in un'ottica di larga condivisione politica, renda più efficiente ed efficace l'azione dei dirigenti, che, nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico, devono operare nella piena autonomia di gestione svincolata da qualsiasi condizionamento di ordine politico -:
quali urgenti ed opportune iniziative legislative il Governo intenda assumere al fine di garantire una più evidente separazione tra l'attività di indirizzo politico e quella di gestione all'interno della pubblica amministrazione.(3-00802)
(11 aprile 2007)