Allegato B
Seduta n. 140 del 3/4/2007

...

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

REINA, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI e NICCO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
una Società industriale non residente, senza stabile organizzazione, ha acquistato in Italia negli anni Settanta un terreno edificabile, sul quale ha successivamente concesso il diritto reale trentennale di superficie ad una società figlia, la quale ha costruito tre edifici e ha iniziato un'attività industriale e di commercializzazione;
a seguito di una riorganizzazione industriale del gruppo, parte degli edifici risulta in eccedenza, per cui la società non residente e la società figlia intendono cedere uno degli edifici a un soggetto terzo che, previo adattamento, lo utilizzerà per scopi industriali e/o commerciali;
in particolare, la cessione riguarda una particella edificale, identificata come tale nel catasto edilizio urbano, di proprietà della società non residente, la quale è gravata del diritto reale di superficie in favore della figlia fino al 2011, come risulta dal Registro tavolare in uso nella Provincia di Bolzano, e sulla quale insiste un immobile industriale classificato in categoria D/8, costruito dalla società figlia; la società non residente cederebbe il suolo di questo immobile, mentre la società figlia cederebbe il diritto di superficie con l'immobile che insiste sul suolo;
per le società non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, le plusvalenze realizzate tramite la cessione di immobili sono tassate come redditi diversi (articolo 67 comma 1 del TUIR); sono imponibili, se si tratta di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, ed in ogni caso se si tratta di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; la legge finanziaria 2007, all'articolo 1,

comma 310, ha modificato la disposizione agevolativa contenuta nell'articolo 1, comma 496 della legge n. 266 del 2005, abolendo la possibilità di esercitare, da parte del cedente, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20 per cento sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, facoltà che ora rimane solo per le plusvalenze da cessioni di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
l'Amministrazione finanziaria non ha ancora chiarito l'ambito di applicazione di tale restrizione, soprattutto con riferimento alla distinzione tra bene immobile e terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, questione determinante nella cessione del suolo da parte della società non residente, che dal catasto edilizio urbano risulta proprietaria della particella edificale e che, alla scadenza del termine del diritto di superficie, comunque diventa proprietaria del fabbricato;
la società non residente potrebbe anche anticipare tale riunione, acquistando dalla figlia il diritto di superficie, per cedere poi in ogni caso un immobile, per il quale sulla relativa plusvalenza è applicabile la predetta imposta sostitutiva -:
se il Ministro interrogato ritenga corretta l'interpretazione secondo cui la plusvalenza realizzata dalla cessione del suolo sottostante ad una costruzione da parte di una società non residente senza stabile organizzazione in Italia, è tassata come reddito diverso se l'immobile è stato acquistato o costruito da non più di cinque anni e se, in caso di imponibilità come reddito diverso, la cedente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
(5-00912)

FOGLIARDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, commi 38-42, della legge Finanziaria per il 2007 prevede che l'attività libero professionale, dei medici e del personale sanitario, svolta presso strutture sanitarie private, presuppone l'incasso delle prestazioni «in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie»;
la legge stabilisce che le strutture provvedono a incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
nel caso di struttura sanitaria privata organizzata per interventi in day-ospital, dove la struttura noleggia la sala operatoria e la relativa strumentazione a medici esterni, che in detta struttura fanno convenire i propri clienti, questi ultimi provvedono al pagamento in modo differenziato:
1) pagamento del noleggio della sala alla casa di cura;
2) pagamento dell'intervento professionale al medico direttamente -:
se la casa di cura sia obbligata a riscuotere in nome e per conto del professionista, o possa lasciare a quest'ultimo il compito di incassare direttamente, limitandosi la struttura sanitaria a fatturare il noleggio della propria sala operatoria.
(5-00913)

BORGHESI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel novembre 2005 è stato bandito un concorso pubblico per l'assunzione con contratto formazione lavoro di 1.500 funzionari, per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, attività amministrativo-tributaria (Progetto Iride);
nel giugno del 2006 si è ultimata la procedura concorsuale, con l'avvenuta assunzione dei vincitori;
l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 203/2005 (convertito dalla legge n. 248 del 2005) del collegato alla finanziaria per il 2006 prevede nuove assunzioni nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, per l'anno 2007, da destinare

all'attività di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi ed all'economia sommersa, nonché per il controllo, la verifica ed il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
le suddette graduatorie sarebbero dovute decadere, come previsto per legge, dopo 18 mesi, ma la legge Finanziaria 2007 ha prorogato il termine di scadenza al 31 dicembre 2008;
l'ultima legge Finanziaria (comma 530, articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296), dispone che una parte delle nuove assunzioni di personale dell'amministrazione economico-finanziaria sia destinata alle Agenzie fiscali al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione tributaria, richiamando all'uopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248, che prevede espressamente la «possibilità di utilizzare graduatorie formatesi a seguito di procedure selettive già espletate»;
l'Agenzia delle entrate: «È autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzione di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
la relazione tecnica al decreto n. 203/05 prevede il potenziamento delle risorse umane a disposizione dell'Agenzia delle Entrate pari di 1.500 addetti per il 2006 e altri 500 addetti per il 2007;
l'Ufficio centrale di Roma dell'Agenzia delle entrate ha espresso la volontà di indire un nuovo bando di concorso che provocherebbe se confermato, la decadenza di graduatorie attualmente valide e in scadenza tra circa venti mesi, ponendosi in contrasto con la citata disposizione della legge finanziaria 2007;
tale situazione pare in contrasto non solo con la normativa su citata, ma anche con le più elementari regole di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione che stanno alla base di qualsiasi provvedimento amministrativo alla luce degli indubbi costi che si sono affrontati per la selezione al concorso testé menzionato -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra riportati e quali iniziative intenda intraprendere al fine di evitare che l'Agenzia delle Entrate ponga in essere una nuova procedura concorsuale anziché procedere allo scorrimento delle graduatorie valide in base alla legge.
(5-00914)

FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, detta disposizioni in materia di riscossione mediante ruoli e riscossione coattiva: in particolare gli articoli 76 e seguenti dispongono in materia di espropriazione immobiliare e di vendita mediante pubblico incanto, determinando un sistema non «trasparente»;
l'articolo 79 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica determina il prezzo base di vendita, che viene fissato a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico sull'imposta di registro 26 aprile 1986, n. 131, ossia il prezzo base di vendita è pari al valore catastale aumentato secondo determinati moltiplicatori;
tale sistema è inadeguato a stabilire un corretto equilibrio con il valore di mercato, tenuto conto altresì degli abbattimenti previsti per il secondo e terzo incanto (il valore base al terzo incanto si colloca al 45 per cento circa del prezzo base iniziale calcolato su valore catastale);
ciò causa danno, oltre che ai contribuenti, i quali si ritrovano alla fine della procedura esattoriale senza l'immobile,

venduto a valori irrisori, anche agli enti creditori, i quali, non trovando capienza per i valori sottovalutati, rimangono insoddisfatti i loro crediti. A tal proposito alcuni Giudici dell'esecuzione, lodevolmente, stanno cominciando a bloccare l'attività di vendita esattoriale proprio per l'irragionevolezza dei valori attribuiti ai beni, rifiutandosi di firmare i decreti di trasferimento dei beni se non ritengono giusto il loro prezzo di vendita, alla luce del nuovo articolo 586 del Codice di procedura civile;
appare necessaria una revisione del meccanismo di determinazione del prezzo base, mirato a raddoppiare l'importo complessivo del credito rispetto al valore dell'immobile cui è d'obbligo l'ipoteca prima dell'espropriazione, e ad elevare il periodo intercorrente tra l'ipoteca e l'espropriazione dei beni con particolare attenzione alla prima casa di abitazione del contribuente (articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973);
l'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, ha stabilito l'emanazione di uno o più decreti al fine di introdurre disposizioni relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante «offerta pubblica di acquisto in busta chiusa», secondo le procedure regolate dal codice civile; esso introduce inoltre l'obbligo di pubblicizzarne la vendita sul sito internet dell'Agenzia delle entrate;
nei fatti, la situazione è molto grave, in quanto il 90 per cento delle aste esattoriali (vedi verbale di vendita esattoriale) vede come acquirenti «i soliti noti», che acquistano a costi vantaggiosi; le vendite, in sostanza, sono spesso inquinate da presenze malavitose (la cosiddetta «mafia d'asta»), dal momento che in talune realtà tale comportamento risulta uno tra gli strumenti utili per il riciclaggio del denaro di dubbia provenienza -:
quando verranno emanati i decreti relativi al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati, di cui all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265.
(5-00915)

MUNGO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 25 ottobre 2005, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha disposto, con protocollo n. 2005/177077, l'avvio di una procedura selettiva per l'assunzione di 1.500 funzionari (terza area funzionale - fascia retributiva F1), con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi;
il 22 giugno 2006, oltre a dar luogo alle prime assunzioni in attuazione del citato concorso, sono entrate in vigore le relative graduatorie, il cui termine di scadenza è stato prorogato, dalla legge finanziaria per il 2007, al 31 dicembre 2008;
il comma 530 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 296 del 2006) ha disposto che, al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione tributaria, una parte delle nuove assunzioni di personale dell'amministrazione economico-finanziaria venga destinata alle Agenzie fiscali, richiamando a tal fine il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 248 del 2005, che prevede espressamente la «possibilità di utilizzare graduatorie formatesi a seguito di procedure selettive già espletate»;
l'Ufficio centrale di Roma dell'Agenzia delle entrate ha espresso la volontà imminente di indire un nuovo bando di concorso che provocherebbe, se confermato, la decadenza di graduatorie attualmente valide e in scadenza al 31 dicembre 2008, in violazione di quanto stabilito con il citato comma 530 della legge finanziaria per il 2007;
la volontà di organizzare nuovi concorsi pubblici è stata altresì confermata in data 21 marzo 2007 dal dottor Romano in

sede di audizione presso la 6a Commissione permanente (finanze e tesoro) del Senato;
considerato inoltre che gli idonei non assunti dall'Agenzia delle entrate, costituitisi in apposito Comitato, evidenziano la legittima aspettativa di assunzione attraverso le normali procedure dl scorrimento, esprimendo altresì un motivato allarme per la prospettata indizione di un nuovo bando di concorso -:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intende adottare al fine di venire incontro alle legittime aspettative degli idonei al suddetto concorso dell'Agenzia delle entrate, nonché di chiarire quali siano le ragioni che hanno determinato la valutazione relativa all'indizione di una nuova procedura concorsuale, invece di arrivare fino alla scadenza della graduatoria attualmente in essere, e se, a tal fine, non si ritenga opportuno bloccare l'iter attivato dall'Agenzia delle entrate, finalizzata alla pubblicazione di un nuovo bando di concorso, procedendo invece allo scorrimento delle graduatorie valide fino al 31 dicembre 2008.
(5-00916)

D'IPPOLITO VITALE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel novembre 2005 è stato bandito un concorso pubblico per l'assunzione con contratto di formazione lavoro di 1.500 funzionari, per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, attività amministrativo-tributaria (progetto Iride) i vincitori sono stati assunti nel giugno 2006;
l'amministrazione finanziaria pare intenzionata a procedere all'indizione di un nuovo bando di concorso, che, se confermato, provocherebbe la decadenza di graduatorie attualmente valide ed in scadenza tra circa venti mesi;
una tale scelta non sembra rispondere a quei criteri di economicità ed efficienza che dovrebbero ispirare l'azione della pubblica amministrazione, secondo l'interrogante, pare legittima e condivisibile l'indizione di un concorso a meno di un anno dalla conclusione della precedente procedura concorsuale ed in presenza di graduatorie di idonei tuttora valide dalla quale risultano esclusi un centinaio di giovani laureati, idonei ma non vincitori, per pochissimi centesimi di punto;
l'Agenzia delle Entrate sembra stia per emanare un nuovo concorso pubblico per l'assunzione di altrettanti funzionari: lo denuncia il Comitato Idonei Agenzia Entrate, da poco costituitosi per rivendicare l'assunzione nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate, tramite lo scorrimento della graduatoria;
risulta altresì paradossale che mentre il Governo emana una legge finanziaria che dice di voler privilegiare la lotta all'evasione fiscale, lo sviluppo, la piena occupazione ed il contenimento della spesa pubblica, la Pubblica Amministrazione non assuma giovani che già hanno superato brillantemente prove selettive e pensi invece di impegnare ingenti risorse economiche per indire nuovi concorsi senza attingere alla graduatoria appena formalizzata;
il comma 530 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) dispone infatti che una parte delle nuove assunzioni di personale dell'amministrazione economico-finanziaria sia destinata alle Agenzie fiscali, al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione tributaria, richiamando all'uopo il secondo, periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248, che prevede espressamente la «possibilità di utilizzare graduatorie formatesi a seguito di procedure selettive già espletate» -:
quale sia l'orientamento del Governo, e come ritenga di dover superare le contraddizioni evidenziate senza ledere gli interessi legittimi di cui risultano titolari gli idonei della graduatoria ancora valida

e vigente; e se non sia il caso di valutare, accanto alle ragioni giuridiche, quelle di responsabilità morale fissate da regole non scritte ma ugualmente vincolanti.
(5-00918)

Interrogazioni a risposta scritta:

SANZA, DI CAGNO ABBRESCIA, CARLUCCI, MAZZARACCHIO e LAZZARI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con il decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006 (articolo 1, comma 15), il Governo ha inteso procedere al riordino dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) entro il termine di sei mesi;
le organizzazioni sindacali nazionali ritengono sostenibile l'inserimento dei Monopoli nel comparto delle Agenzie fiscali;
con l'ipotesi di contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) ha compreso il personale in ruolo Aams nel comparto del personale dei Ministeri (articolo 8);
l'Aams deve, in materia di giochi e di tabacchi, sostenere il confronto di mercato in contesti sempre più dinamici, complessi e competitivi adottando un insieme di misure ed interventi che premino la professionalità attraverso una revisione delle attuali inadeguate piante organiche;
va tenuta ferma la responsabilità della gestione unitaria di un settore particolarmente dinamico quale quello dei tabacchi e dei giochi affidato ai Monopoli di Stato che non alteri il rapporto di lavoro, che dia certezze sul versante contrattuale attraverso l'applicazione di procedure e prassi coerenti con le logiche del mercato, della normativa vigente e con gli obiettivi da perseguire -:
se e quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di procedere alla riorganizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato così come previsto dal Governo.
(4-03156)

ULIVI e MIGLIORI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
la sentenza della Corte di cassazione n. 8684, del 1o marzo 2007, legittima l'uso dell'etichetta «Italian Design» su prodotti fabbricati all'estero e poi importati;
secondo gli interroganti tale sentenza influisce negativamente sulla richiesta sempre più diffusa da parte dei consumatori circa l'autenticità della filiera produttiva del «Made in Italy» così come, tra l'altro, più volte ribadito dalle più recenti leggi finanziarie;
inoltre - sempre secondo gli interroganti - tale sentenza smentisce le politiche di sostegno alle produzioni nazionali favorendo di fatto delocalizzazioni impiantistiche con innegabili alterazioni delle logiche della concorrenza e delle stesse politiche nazionali volte a favorire l'occupazione;
tale situazione risulta ulteriormente aggravata dai ritardi circa l'applicazione a livello comunitario dell'obbligo di etichettatura per tutti i prodotti importanti -:
quali iniziative urgenti si intendano assumere per difendere il Made in Italy, soprattutto nei settori quali quello del tessile e delle calzature più soggetti a rischi di contraffazione.
(4-03158)

ATTILI e AURISICCHIO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
come noto, il comma 466, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, dispone che, per l'avvenire, i compensi dei manager delle società non quotate e loro collegate, partecipate dal Mistero dell'economia e delle finanze, non possano superare i 500.000 euro l'anno, salvo la previsione di una quota aggiuntiva pari al 50 per cento del compenso convenuto, in caso raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici;
la medesima disposizione, inoltre, prevede che in caso di comprovate ed effettive esigenze, il Ministro dell'economia possa concedere autorizzazione in deroga ai suddetti limiti -:
in quanti casi sia stata data attuazione alle sopra indicate disposizioni della legge finanziaria 2007 e, nell'eventualità, se siano stati riconosciute quote aggiuntive o autorizzazioni in deroga, nonché per quali ragioni;
quali siano stati i risparmi conseguenti l'applicazione del nuovo regime dei compensi dei manager delle aziende partecipate dallo Stato.
(4-03161)

MAZZOCCHI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che, in data 30 dicembre 2004, la Giunta Comunale di Palestrina abbia approvato il rinnovo dell'affidamento del servizio di refezione scolastica, per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 30 giugno 2007, ad una società per azioni;
i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per tale rinnovo si aggirerebbero intorno ai 1.500.000,00 euro;
si sottolinea che dal 1998 al 2001 il contratto originale, relativo al servizio in oggetto, avrebbe fatto seguito ad una regolare gara d'appalto e sarebbe stato conferito ad un'altra società che nel 2003 avrebbe cambiato ragione sociale e sarebbe stata assorbita nella ditta affidataria del servizio per il triennio che va dal 2005 al 2007;
alla società aggiudicataria per il periodo 1998/2001, sarebbe stato già rinnovato il contratto relativo al citato servizio per il triennio settembre 2001/giugno 2004;
il rinnovo approvato in data 30 dicembre 2004 rappresenterebbe dunque il terzo rinnovo intervenuto;
si configurerebbe dunque una violazione giuridica stante il divieto, confermato dal Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 921 del 19 febbraio 2003, ai Comuni di rinnovare, con il medesimo fornitore, i contratti per gli acquisti e le forniture di beni e servizi e il relativo obbligo di esperire gare ad evidenza pubblica;
il 4 e il 5 ottobre 2005 a Viareggio si è svolto un convegno sulla Finanza e la Fiscalità Locale cui avrebbero partecipato ben sei persone tra consiglieri e funzionari comunali di Palestrina;
l'Amministrazione Municipale di Palestrina avrebbe erogato quasi 6 mila euro per far fronte alle spese sostenute dai medesimi partecipanti; queste ultime apparirebbero sproporzionate ove si consideri che il convegno è durato solamente due giorni;
all'interrogante inoltre apparirebbe ingiustificata la presenza di tale numero di persone quando, al contrario, si sarebbero potuti limitare i relativi costi autorizzando al meeting solamente i membri effettivamente competenti per materia e ruolo -:
se non si intenda verificare, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, se sussistano condizioni che pongano in pericolo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sia in generale sia con riferimento all'assegnazione di appalti pubblici.
(4-03170)