Allegato B
Seduta n. 140 del 3/4/2007

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

PELLEGRINO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la necessità di intensificare e rafforzare la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, anche attraverso incentivi per quei magistrati disposti a lavorare in «prima linea» nelle aree e nelle sedi giudiziarie più pericolose, aveva portato all'approvazione della legge 4 maggio 1998, n. 133 che prevedeva incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi e procure disagiate;
in particolare l'articolo 5, comma 2, della suddetta legge, stabiliva che: «Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito supera i 5 anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti», riconoscendo in pratica una sorta di giusta precedenza nelle tappe successive della carriera;
a fruire di questa norma, trasferendo la famiglia o facendosi carico di cinque anni di pendolarismo, sono circa un centinaio di magistrati, che vanno ad occupare le sedi «di frontiera» sotto organico;
la scorsa legislatura, con il decreto-legge 115 del 30 giugno 2005, convertito nella legge 168 del 17 agosto 2005, articolo 14-sexiesdecies, viene modificato il comma 2, articolo 5, della suddetta legge 133/98, che ora recita: «Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito supera i cinque anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998»;
in pratica con questa nuova formulazione della norma, viene annullato, nello spirito e nel merito, quanto previsto dalla legge 133/98, con conseguenti proteste da parte di quei magistrati che avevano accettato quei trasferimenti, anche in virtù di quegli incentivi statali;
il 29 settembre 2005, interviene il CSM, che stabilisce che la modifica normativa contenuta nel decreto-legge 115/05 poi convertito, non si applica a quanti erano stati trasferiti a sedi disagiate «prima» dell'entrata in vigore della nuova legge 168/05;
contro la suddetta decisione del CSM, fanno ricorso al Tar del Lazio poco meno di una trentina di magistrati, che temono di vedersi superati dai colleghi «disagiati», ritenendo sostanzialmente ingiusto il non avere diritto alle stesse agevolazioni di chi ha a lavorato in prima linea contro la criminalità organizzata;
la sentenza del Tar viene depositata, e dà ragione a questi magistrati che avevano fatto ricorso al tribunale regionale;
come riportato da un articolo del Corriere della Sera del 25 marzo 2007, che ripercorre tutta questa vicenda, i magistrati che sono ricorsi al Tar, lavorano: tre al tribunale di Latina, uno alla procura di Napoli, uno a Rieti, un paio a Tivoli; dodici al ministero della giustizia, uno a quello delle finanze, uno al CSM, due alla Corte Costituzionale, e gli altri in vari uffici romani -:
se non si intenda assumere le opportune iniziative anche normative affinché sia tutelato e sostenuto chi lotta sul campo e in prima persona contro la criminalità organizzata, ripristinando a tal fine lo spirito originario della legge 4 maggio 1998, n. 133, che aveva doverosamente sancito alcuni vantaggi per quei magistrati che avevano scelto di operare in sedi «disagiate» e pericolose.
(4-03159)