Allegato A
Seduta n. 140 del 3/4/2007

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(A.C. 2374 - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 20 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha esteso anche al settore agricolo l'obbligo di presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie;
tale obbligo è stato ribadito dall'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
l'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, introdotto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228, ha definitivamente stabilito che tale obbligo si applica alle imprese agricole per «i contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2006»;
attualmente non può pertanto pagarsi alcun aiuto comunitario alle imprese agricole beneficiarie in mancanza della presentazione del DURC;
allo scopo di agevolare e semplificare la procedura, nell'interesse anche delle stesse imprese, l'articolo 4-bis del decreto-legge in esame stabilisce che «a tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale»;
così facendo, si è prevista una procedura automatizzata attraverso la quale l'AGEA, avvalendosi dell'integrazione tra la propria banca dati e quella dell'INPS, disposta dalla citata legge n. 81 del 2006, è messa in grado di effettuare il pagamento degli aiuti, senza attendere la materiale presentazione del DURC, con risparmio di tempo, spese e attività;
appare opportuna una corretta messa in opera di tale sistema,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative affinché la prevista compensazione riguardi i debiti previdenziali già scaduti alla data del pagamento degli aiuti comunitari da parte dell'AGEA e comprenda anche gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e tutte le sanzioni conseguenti, quali risultanti a detta data dalla comunicazione informatica dell'INPS e affinché sia assicurata una pronta in

formazione, anche attraverso i centri di assistenza agricola (CAA), ai diretti interessati.
9/2374/1. (nuova formulazione). Tolotti, Zucchi, Cesini, Rotondo.

La Camera,
premesso che:
con decisione della Commissione Europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002 furono dichiarati ncompatibili i benefici previsti per le aziende ex - municipalizzate dall'articolo 3, comma 70, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (esenzione triennale dall'Irpeg) e dall'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 318 del 1 luglio 1986 (prestiti agevolati da parte della Cassa Depositi e Prestiti);
con sentenza del 1o giugno 2006 la Corte di giustizia ha condannato la Repubblica Italiana per non aver «adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico» accertando che «la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli articoli 3 e 4 di tale decisione»;
con lettera di costituzione in mora n. C(2006)6018 del 12 dicembre 2006 la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia il procedimento ai sensi dell'articolo 228 del Trattato contestando l'incompleta comunicazione delle misure adottate per adeguarsi al disposto della sentenza del 1 giugno 2006 e, cioè, la mancata effettuazione del recupero degli aiuti illegittimi;
è scaduto il 12 febbraio 2007 il termine assegnato con la messa in mora e, in mancanza dell'effettivo avvio delle procedure per il recupero delle esenzioni Irpeg, la Commissione Europea proporrà un nuovo ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 228 del Trattato ottenendo l'irrogazione di onerosissime sanzioni nei confronti dell'Italia;
l'articolo 1 del decreto legge in esame assicura immediatezza e certezza all'attività di recupero dell'aiuto dichiarato illegittimo dalla Commissione;
l'articolo 3, comma 5, del decreto legge prevede inoltre che le maggiori entrate per il bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, affluiscano in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali;
il recupero coattivo delle somme, benché imposto dalla necessità di adeguarsi alle prescrizioni delle istituzioni comunitarie, impone alle società c.d. ex-municipalizzate la restituzione di somme davvero rilevanti, con conseguenze economiche molto pesanti per i bilanci degli enti locali interessati,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere misure compensative a sostegno delle finanze degli enti locali interessati, anche attraverso la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.
9/2374/2.Vichi, Tolotti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del presente decreto apporta modifiche all'articolo 27 del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo, per i lavoratori stranieri che siano dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, che il nulla osta al lavoro di cui all'articolo 22 del medesimo testo unico sia sostituito da una comunicazione effettuata dal committente,

da presentare allo sportello unico della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno;
l'inserimento di una norma siffatta in un decreto-legge di contenuto eterogeneo mostra il tentativo del Governo di modificare surrettiziamente la disciplina nazionale in tema di immigrazione e condizione dello straniero contenuta principalmente nel Testo unico n. 286 del 1988, come modificato dalla Legge Bossi-Fini;
in tal modo il Governo si sottrae alla responsabilità di proporre in Parlamento una propria proposta di legge in tema di immigrazione ed asilo, sottoponendosi in maniera trasparente al confronto con l'opposizione parlamentare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di non utilizzare, in futuro, lo strumento del decreto-legge per attuare obblighi comunitari come mezzo per innovare la disciplina nazionale in tema di immigrazione ed asilo, introducendo discipline non richieste dalle norme comunitarie che debbono essere attuate.
9/2374/3.Cota.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del presente decreto apporta modifiche all'articolo 27 del Testo Unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo, per i lavoratori stranieri che siano dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, che il nulla osta al lavoro di cui all'articolo 22 del medesimo testo unico sia. sostituito da una comunicazione effettuata dal committente, da presentare allo sportello unica della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno;
la norma citata, agevolando l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari alle dipendenze di imprenditori comunitari, al di fuori delle quote annualmente stabilite, determinerà un aumento della presenza di lavoratori stranieri sul territorio italiano con evidenti riflessi sul fabbisogno di manodopera straniera in Italia,

impegna il Governo

a monitorare e a riferire periodicamente al Parlamento sul numero di lavoratori stranieri che usufruiscono della disciplina di ingresso extra-quote secondo la procedura semplificata di cui al citato articolo 5 del provvedimento in esame.
9/2374/4.Lussana.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del presente decreto apporta modifiche all'articolo 27 del Testo Unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo, per i lavoratori stranieri che siano dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, che il nulla-osta al lavoro di cui all'articolo 22 del medesimo testo unico sia sostituito da una comunicazione effettuata dal committente, da presentare allo sportello unico della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno;
la norma citata, nell'intento dichiarato di rimuovere ostacoli all'erogazione di servizi da parte di imprenditori comunitari nel territorio italiano, potrebbe avere l'effetto opposto di porre gli imprenditori italiani in una condizione di svantaggio, in virtù della disciplina dei

contratti di lavoro assai più vincolistica alla quale essi sono soggetti secondo la normativa italiana,

impegna il Governo

a monitorare e a riferire periodicamente al Parlamento sugli effetti della norma citata, sul piano della garanzia della concorrenza nell'erogazione di servizi all'interno del sistema economico nazionale.
9/2374/5.Grimoldi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame reca disposizioni per la promozione della candidatura di Milano quale sede dell'Esposizione Universale del 2015;
il Governo ha stanziato 220.000 euro per il 2007 e 180.000 euro per il 2008 per sostenere tale candidatura;
la suddetta candidatura presenta notevoli riflessi in termini di immagine per la città stessa, per la Padania e per l'Italia intera;
in caso di effettiva assegnazione, l'Esposizione Universale, avrà effetti positivi, sia in termini culturali e turistici, sia in termini di infrastrutture permanenti che potranno essere realizzate per l'occasione;
le iniziative di promozione saranno realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del commercio internazionale, anche attraverso l'Ente comitato per la candidatura Expo-Milano 2015,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di coinvolgere, nel modo più ampio possibile, nell'attuazione delle iniziative di promozione della candidatura di Milano all'Expo 2015, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e il Comune di Milano, nell'ambito dei principi federalisti della corresponsabilità e collaborazione tra Stato ed Enti Locali.
9/2374/6.Fava.

La Camera,
premesso che:
la Corte di giustizia europea obbliga le società a totale o prevalente partecipazione degli enti locali a restituire gli aiuti concessi dallo Stato italiano tra il 1997 e il 1999 per favorirne la trasformazione in società per azioni;

impegna il Governo

a porre allo studio tutte le misure, compatibili con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, per limitare l'esposizione finanziaria, agevolare l'accesso al credito delle società colpite dalla decisione della Corte di Giustizia europea.
9/2374/7.(Testo modificato nel corso della seduta) Fugatti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 comma 3, del provvedimento in esame, nella sua formulazione originaria, abrogava il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, che prevedeva il divieto per le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e dei gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali, di esercitare attività nel settore dei servizi «post contatore»;
la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione (n. 2005/4604) contro l'Italia per violazione

della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi;
la versione definitiva del comma 3 dell'articolo 4 rappresenta una sintesi tra le varie posizioni emerse durante l'esame del decreto-legge, in relazione all'esigenza da un lato di tutelare gli assetti concorrenziali nel settore dei servizi «post-contatore» e, dall'altro, di tutelare le posizioni di mercato delle piccole e medie imprese;
la mediazione raggiunta rischia, comunque, di penalizzare i piccoli artigiani che lavorano nel settore del gas e dell'acqua, a vantaggio delle grosse società che portano le utenze fino al contatore,

impegna il Governo

a porre allo studio tutte le misure, compatibili con la normativa europea in tema di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, per non penalizzare le piccole aziende artigiane attive nel settore dei servizi e per vigilare sulla corretta applicazione dei comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge in esame.
9/2374/8.Pini.

La Camera,
premesso che:
il comma 1, lettera a) dell'articolo 5-ter del provvedimento in esame consentirà ai centri di elaborazione dati di fornire assistenza per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relativamente agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale acl imprese aventi fino a 15 dipendenti con l'unico obbligo di essere assistiti anche da un solo consulente del lavoro;
in precedenza, era obbligatorio che i CED fossero costituiti almeno da un consulente del lavoro, mentre per il futuro sarà possibile che non ci sia un consulente all'interno della compagine societaria del centro di elaborazione dati, ma semplicemente che il CED sia assistito da un professionista iscritto all'albo;
questa novità rischia di diminuire la qualità di un servizio importante per le imprese, in un settore articolato quale quello della gestione del personale;
la formulazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5-ter è troppo generica e non costituisce sufficiente garanzia alle piccole imprese che affidano la parte normativa-contabile di gestione del personale ai centri di elaborazione dati,

impegna il Governo

a chiarire, in sede applicativa tramite propri decreti o circolari, le concrete modalità di assistenza che il consulente dei lavoro dovrà attuare nei confronti dei centri di Eeaborazione dati, al fine di garantire la massima qualità del servizio verso le piccole imprese.
9/2374/9.Garavaglia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede, ai sensi della decisione 2003/193/CE della Commissione Europea, il recupero degli aiuti di Stato in forma di esenzioni fiscali e prestiti agevolati;
al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame viene espressamente stabilito che «Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa»;
per regola comunitaria di carattere generale, peraltro espressamente riportata anche nella decisione de qua, l'attività di recupero è disciplinata dalle procedure del diritto nazionale, e ciò in

particolare con riferimento alle garanzie apprestate dall'ordinamento alle posizioni giuridiche dei soggetti privati;
la non applicabilità della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa avrebbe conseguenze critiche e preoccupanti sui bilanci delle società partecipate dai comuni (di cui alcune quotate in borsa) e quindi sui bilanci degli stessi comuni,

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio sugli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative compatibilmente con le disposizioni comunitarie, finalizzate a prevedere la possibilità di riscossione frazionata e graduale, per garantire effetti meno gravi sui bilanci delle società partecipate dei Comuni e quindi sui bilanci deglistessi Comuni.
9/2374/10.(Testo modificato nel corso della seduta) Germontani, Galletti, Fugatti, Gioacchino Alfano, Castellani.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede, ai sensi della decisione 2003/193/CE della Commissione Europea, il recupero degli aiuti di Stato in forma di esenzioni fiscali e prestiti agevolati;
il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame stabilisce che, conformemente alla disciplina comunitaria applicabile e alla decisione 2003/193/CE della Commissione europea, gli aiuti di Stato rientranti nell'ambito di applicabilità della regola de minimis costituiscono deroghe al divieto di aiuti di Stato previsto dall'articolo 87, paragrafo 1, della Trattato CE, e pertanto non sono oggetto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad ampliare le ipotesi di esclusione o riduzione dell'entità della restituzione, prevista dal provvedimento solo per i casi rientranti nell'ambito di applicabilità della regola del de minimis, come, ad esempio, le agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali.
9/2374/11.Leo, Germontani, Galletti, Fugatti, Gioacchino Alfano, Castellani.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è teso all'attuazione di stringenti obblighi comunitari ed internazionali su materie particolarmente delicate rispetto ai quali il nostro Paese è da tempo inadempiente;
nonostante l'impegno assunto dal Governo sulla questione ambientale, in sede di discussione della finanziaria, e nonostante al Senato, in sede di esame del presente provvedimento, sia stato trovato un accordo sulla questione dei servizi «post-contatore» erogati dalle imprese di distribuzione di energia, gas e acqua, il tema del finanziamento degli impianti di produzione di energia da fonti alternative e rinnovabili, pur oggetto di numerose pronunce dell'Unione europea, non ha trovato riscontro adeguato nel testo attualmente in discussione;
la questione ambientale, e in particolare la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili, nonché una misura necessaria per conformarsi al

protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
in sede di esame della finanziaria 2006, è stato presentato al Senato un emendamento relativo alla materia del Cip 6, successivamente fatto proprio dal consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riservare finanziamenti ed incentivi ad impianti di produzione di energia da fonti alternative e rinnovabili.
9/2374/12.Mungo, Migliore, Cacciari, Provera.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 87 del Trattato CE vieta agli Stati di concedere aiuti che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza tra gli Stati membri della Comunità europea;
costituiscono deroga al divieto imposto dal citato articolo 87 gli aiuti particolarmente esigui (c.d. aiuti de minimis) concessi dallo Stato, non avendo questi un impatto sensibile sugli scambi tra gli Stati membri;
l'articolo 1 comma 4 del decreto-legge in esame stabilisce che gli aiuti rientranti nell'ambito di applicabilità della regola del de minimis non sono oggetto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo;
risulta eccessivamente esiguo il numero di giorni concesso (ex articolo 1, comma 9) alle società che, intendendo avvalersi della disposizione conforme alla regola del de minimis devono produrre idonea documentazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, tempestivamente, ulteriori iniziative di carattere normativo, volte a riconoscere un lasso di tempo congruo subordinatamente al rispetto dei tempi per le procedure di recupero fissati dalla Commissione europea per l'adempimento richiesto, al fine di non pregiudicare il diritto della società interessata di avvalesi della più favorevole procedura prevista dalla regola del de minimis.
9/2374/13.(Testo modificato nel corso della seduta) Antonio Pepe, Germontani, Fugatti, Gioacchino Alfano, Galletti, D'Ippolito Vitale.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, ampiamente modificato dal Senato, reca alcune novelle al testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
come spiega la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, riferendosi al testo originario delle novelle, esse erano intese a superare i rilievi sollevati dalla Commissione europea in due procedure di infrazione, segnatamente la n. 1998/2127 e la n. 2006/2126;
il 28 giugno 2006 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione n. 2006/2126), ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, in relazione alla non conformità della normativa italiana con il diritto comunitario, in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini dei Paesi terzi;
in particolare, la Commissione europea ritiene che l'obbligo di chiedere il rilascio del permesso di soggiorno, per

soggiorni di durata non superiore a tre mesi, per i cittadini di Paesi terzi con obbligo di visto e per coloro che sono esenti da tale obbligo, così come previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione delle straniero, configuri la possibilità che l'Italia sia venuta meno agli obblighi cui è tenuta dalla convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen, in particolare dagli articoli 5, 19, 20, 22;
le modifiche apportate al Senato al testo del decreto legge in esame hanno determinato lo stralcio di una parte significativa dell'articolo 5;
la disciplina espunta dal testo del decreto legge ha tuttavia formato oggetto di un disegno di legge in corso d'esame in sede deliberante presso la Commissione affari costituzionali del Senato,

impegna il Governo

ad adottare, in tempi rapidi, le opportune iniziative normative in materia di soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio, al fine di garantire la libera circolazione degli stranieri nel Paese nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
9/2374/14.Frias, Mascia, Mungo, Lombardi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-bis del provvedimento in esame reca norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola, concernenti, in particolare, le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
il comma 2, lettera c), del citato articolo 2-bis prevede che «si intendono per varietà da conservazione le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo» relativi, tra l'altro, alle piante non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a far sì che per le tipologie di piante richiamate in premessa venga adeguatamente considerato l'interesse ambientale a favorirne la conservazione e la reintroduzione.
9/2374/15.Stradella, Gioacchino Alfano, Realacci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame prevede che l'Agenzia delle entrate provveda al recupero degli aiuti di Stato concessi alle cosiddette aziende ex municipalizzate nella misura della loro effettiva fruizione, sulla base dell'inciso approvato nel corso dell'esame al Senato;
la Commissione europea persegue determinate finalità in materia di aiuti di Stato e pone particolare attenzione alle conseguenze che gli aiuti precedentemente citati possono provocare pregiudicando la concorrenza;
per tale ragione, è stato limitato l'intervento di recupero degli aiuti nei limiti di quanto effettivamente fruito dalle aziende e come tale oggetto di potenziale distorsione della concorrenza;
dall'attivazione di una procedura di recupero, che si manifestasse ultronea

rispetto alle finalità perseguite potrebbe derivare l'avvio di azioni di ripetizione e di risarcimento da parte degli obbligati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare le procedure di recupero degli aiuti di Stato conseguenti al mancato pagamento delle imposte dirette negli anni 1996/1999 sulla base delle autodichiarazioni e in ogni caso di quanto effettivamente le società hanno beneficiato.
9/2374/16.Gioacchino Alfano, Germontani, D'Ippolito Vitale, Galletti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, relative all'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) per le imprese agricole per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari;
tale disposizione, aggiungendo due periodi alla fine del richiamato articolo 01, comma 16, del decreto-legge n. 2/2006, prevede che, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori possono procedere alla compensazione di tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dal competente istituto previdenziale all'AGEA tramite strumenti informatici. Viene precisato inoltre che, qualora dovessero sorgere contestazioni sull'effettuazione di tale procedura di compensazione, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale;
in ordine alla materia relativa alla regolarità degli agricoltori nei confronti degli pagamenti dovuti alle diverse autorità pubbliche, in particolare all'INPS per quanto riguarda gli oneri previdenziali, si devono evidenziare due questioni problematiche che andrebbero necessariamente chiarite e risolte;
la prima questione concerne specificamente il presente articolo 4-bis del provvedimento in discussione, ed in particolare si fa riferimento al fatto che si presti a dubbi interpretativi il rapporto tra la presentazione del D.U.R.C al fine di accedere agli aiuti comunitari di cui al vigente articolo 01, comma 16, del decreto-legge n. 2 del 2006, e l'autorizzazione alla compensazione tra aiuti comunitari e contributi previdenziali dovuti introdotta dall'articolo in esame. In particolare, in fase di attuazione della norma di cui si discute, il Governo dovrebbe chiarire se la mancata certificazione della regolarità contributiva da parte delle imprese agricole impedisca in assoluto di accedere agli aiuti comunitari o, al contrario (come sembrerebbe desumersi dalle disposizioni introdotte dall'articolo in esame) se l'essere non completamente in regola con il versamento dei contributi previdenziali comporti solamente la decurtazione in maniera corrispondente degli aiuti comunitari;
la seconda questione, oggi di assoluta gravità ed urgenza, concerne i contributi previdenziali agricoli non versati nel corso degli ultimi anni, e ad ogni modo fino al 31 dicembre 2005, e che sono oggetto di una specifica azione di ristrutturazione di carattere privatistico;
a tal proposito si deve far presente che l'iniziativa per giungere alla soluzione del problema inerente alla previdenza agricola riguarda un'operazione privata e si riferisce all'acquisto dei crediti agricoli da parte di alcuni istituti bancari verso l'INPS. In tal senso, il gruppo Unicredito e il gruppo Deutsche Bank, in qualità di acquirenti, e la SCCI spa (società di cartolarizzaz ione dei crediti INPS), in qualità di venditrice, hanno stipulato un accordo preliminare di acquisto dei crediti agricoli cartolarizzati

nel corso degli anni, e di seguito, i crediti acquistati, saranno ristrutturati secondo specifici criteri operativi;
in primo luogo, è prevista la chiusura dei procedimenti di riscossione coattiva attualmente in corso per i debitori che aderiscono al piano di ristrutturazione; conseguentemente, tutte le problematiche relative alle cause pendenti tra agricoltori ed INPS, dovrebbero cessare nel momento in cui si aderisce al piano di ristrutturazione. In secondo luogo, è indicata la possibilità per i debitori di scegliere le modalità di rimborso del debito maggiormente rispondenti alle proprie esigenze. I debitori aderenti, in tale ambito, potranno estinguere il proprio debito anche attraverso una dilazione di pagamento, ovvero pagando subito una cifra a saldo e a stralcio;
purtroppo, nonostante l'operazione di ristrutturazione di cui trattasi sia ormai quasi completamente definita nei suoi aspetti esecutivi, in molte aree del Mezzogiorno, soprattutto in Sicilia, si sta verificando un gravissimo stato di disagio e di emergenza, perché, nelle more della messa in atto dell'operazione di regolarizzazione, Riscossione Spa, sta proseguendo la sua attività, di recupero e in tale contesto sta procedendo alla riscossione forzata dei relativi crediti;
ciò è in palese contrasto con la lettera, datata 22 febbraio 2007, da parte dell'INPS nei confronti dell'amministratore delegato di Riscossione Spa, nella quale si precisa che «In conseguenza dell'adesione dei debitori ai piani di ristrutturazione del proprio debito, gli stessi potranno beneficiare della sospensione delle cartelle esattoriali emesse a loro carico fino al completo pagamento del debito stesso. Al fine di semplificare le comunicazioni tra l'istituto e gli agenti della riscossione, da attivarsi singolarmente per ogni singola adesione, ma anche le asseverazioni sull'importo dei crediti che l'istituto comunica alle banche, le chiedo di fornire istruzioni alle società del gruppo Riscossione Spa affinché sospendano la riscossione di tutte le cartelle di pagamento emesse nei confronti di aziende agricole e lavoratori autonomi agricoli, comprese le procedure esecutive, fino a nuove indicazioni»;
al contrario di quanto indicato nella citata lettera, si constata che soprattutto in Sicilia (ma la situazione è analoga anche nelle altre regioni del Sud), la società di riscossione SERIT Spa sta portando avanti le procedure esecutive, anche ricorrendo a misure di carattere giudiziario, consistenti, oltre nelle cosiddette «ganasce ai trattori delle imprese agricole», anche nella messa all'asta degli immobili aziendali;
in questa situazione di assoluta eccezionalità ed emergenza, il Governo dovrebbe necessariamente intraprendere iniziative volte a far cessare la riscossione di tutte le cartelle di pagamento emesse nei confronti di aziende agricole e lavoratori autonomi agricoli, comprese le procedure esecutive, per tale scopo, ove compatibile e se del caso, applicando le disposizioni recate dall'articolo 19-bis (sospensione della riscossione per situazioni eccezionali) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, secondo cui, in caso si verifichino situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, od anche, nelle stesse ipotesi cui si fa riferimento, applicando le previsioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, che in materia di rimessione in termini, prevede che con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze possa sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative urgenti, se del caso applicando le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 46 del 1999, o quelle analoghe di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, affinché in materia di debiti contributivi in agricoltura, in ragione dell'attuazione del programma di ristrutturazione citato in premessa.
9/2374/17.(Testo modificato nel corso della seduta) Fundarò, Lomaglio.

La Camera,
visto il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali che all'articolo 4 comma 3 che ha soppresso il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante disposizioni circa il divieto di esercizio delle attività post contatore per le imprese che esercitano la attività dì distribuzione di energia;
atteso che tale provvedimento, pur rispondendo ai dettami della Unione europea in materia di concorrenza nel settore, rischia, nella realtà italiana di porre in difficoltà estrema il comparto delle imprese artigiane del settore impiantistico, che si trovano a dovere fronteggiare la concorrenza di aziende a carattere monopolistico dominante,

impegna il Governo

nell'ambito della discussione dei provvedimenti di riordino e liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili a confermare ed a rafforzare, nel rispetto della normativa comunitaria, provvedimenti atti alla salvaguardia del mercato per tutti i soggetti economici con particolare attenzione alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese nel settore del cosiddetto postcontatore, evitando che soggetti che godono di posizione dominante nel settore della distribuzione e vendita di energia utilizzino tale situazione di monopolio, ad ogni livello territoriale, a danno del tessuto imprenditoriale artigiano, realizzando, in ogni caso, l'obiettivo di garantire una effettiva parità di opportunità sul mercato.
9/2374/18.(Testo modificato nel corso della seduta) Quartiani, Ottone, Pedulli, Codurelli, Rampi, Samperi, Andrea Orlando, Benzoni, Lenzi, Lovelli.

La Camera,
considerato che:
il comma 3 dell'articolo 4 novellando il comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, di riordino del settore elettrico, consente alle aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali, di esercitare attività indiretta nel settore dei servizi post-contatore, attraverso società separate, partecipate o controllate, od operanti in affiliazione commerciale;
il divieto di applicare condizioni o concordare pratiche determinanti svantaggi ingiustificati per le imprese concorrenti, nonché di avvantaggiarsi della posizione di privilegio di cui godono nei mercati regolamentati, per assicurarsi posizioni di predominio anche in mercati soggetti alla libera concorrenza, collegati a quelli regolamentati, é mera esercitazione letteraria se non accompagnato da sanzioni cogenti e dall'individuazione di comportamenti lesivi della concorrenza;
si consideri che già le semplici «economie di scala» per chi detiene tutta la filiera del servizio pubblico costituisce

un vantaggio nei confronti della concorrenza,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza volte a segnalare all'Autorità per l'energia elettrica e del gas l'opportunità di emanare direttive affinché la stessa individui e sanzioni procedure incompatibili con la parità di condizioni sul mercato.
9/2374/19. Bernardo, Di Centa, Fratta Pasini, Vito.

La Camera,
considerato che il decreto-legge in esame non contiene la relazione sull'analisi tecnico-normativa;
rilevato che il Governo, in questa prima fase della legislatura, ha presentato numerosi provvedimenti senza la relazione sull'analisi tecnico-normativa, come rilevato più volte dal comitato per la legislazione;
ritenuto che questa prassi negativa non può più essere accettata al fine di pervenire ad una corretta ed efficace legislazione in favore di chi deve interpretare e applicare le norme,

impegna il Governo

a presentare, per il futuro provvedimenti, corredati dall'analisi tecnico-normativa al fine di garantire una migliore e più chiara legislazione.
9/2374/20. Boscetto, Biancofiore, Ceroni.

La Camera,
considerato che il decreto-legge all'esame dell'aula non è corredato dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (Air);
considerato che è pressi negativa, in questa prima fase della legislatura, che il Governo presenti provvedimenti privi di Air e che più volte il comitato per la legislazione è intervenuto per formulare osservazioni in proposito al fine di pervenire ad un'esatta formulazione dei provvedimenti legislativi,

impegna il Governo

a presentare, per il futuro, provvedimenti corredati dall'analisi dell'impatto della regolamentazione.
9/2374/21. Carfagna, Fitto, Baldelli.

La Camera,
considerato che:
l'articolo 1 prevede il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002 in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1o giugno 2006 nella causa C-207/05;
tale recupero prevede che non siano applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative che blocchino le procedure di recupero qualora vi sia un evidente danno alla funzionalità dell'azienda e di conseguenza dei cittadini utenti.
9/2374/22. Della Vedova, Ceroni, Fedele, Franzoso.

La Camera,
considerato che:
l'articolo 1 prevede il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione della commissione europea

2003/193/CE del 5 giugno 2002 in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1o giugno 2006 nella causa C-207/05;
tale recupero si avvia con notifica dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad ampliare i termini dell'invio della notifica e più in generale tutti i termini di restituzione delle imposte non corrisposte di cui all'articolo 1.
9/2374/23. Fedele, Franzoso, Lazzari, Rossi.

La Camera,
considerato che:
il comma 3 dell'articolo 4 novellando il comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, di riordino del settore elettrico, consente alle aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali, di esercitare attività indiretta nel settore dei servizi post-contatore;
resta inaffrontato il problema della tutela dei consumatori a fronte di un crescente numero di società che offrono servizi in ambiti essenziali e non eludibili quale quello della distribuzione dell'energia elettrica e del gas,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a dare attuazione alla normativa comunitaria in materia di fornitura di energia elettrica al fine di evitare procedure di infrazione o condanne in sede comunitaria ed in particolare ad introdurre norme che prevedano, a tutela dei consumatori e della fede pubblica, che i contatori e gli strumenti dì misura utilizzati dalle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas per la determinazione di canoni e tariffe siano soggetti alle disposizioni del decreto-legislativo n. 22 del 2007 che recepisce la direttiva 2004/22.
9/2374/24. (testo modificato nel corso della seduta) Lazzari, Milanato, Di Centa, Nan.

La Camera,
considerato che il decreto-legge 15 febbraio 2007 n. 10 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari e internazionali è composto da norme tra loro del tutto eterogenee, che per la massima parte non rispondono affatto ai requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione di decreti-legge in quanto disciplina materie che avrebbero dovuto trovare collocazione nella legge comunitaria annuale o in disegni di legge ordinari;
visto la caratteristica di eterogeneità e di assoluta non rispondenza al dettato dell'articolo 77 della Costituzione è stata accentuata notevolmente dall'introduzione, nel corso dell'esame al Senato, di ben 5 articoli aggiuntivi che hanno praticamente raddoppiato la consistenza iniziale del provvedimento introducendo norme sicuramente non urgenti;
rilevato che è sostanzialmente irrituale l'utilizzo dello strumento del decreto legge per dare attuazione a obblighi comunitari il che evidentemente denota un ritardo del Governo per interventi che potevano e dovevano essere disciplinati attraverso l'utilizzo di una legge ordinaria, e meglio ancora della legge comunitaria;
visto, infine, che questo modo disordinato e improvvisato di affrontare temi complessi ed eterogenei priva il Parlamento della possibilità di approfondire adeguatamente tematiche di grande

rilevanza per la vita economica e sociale del Paese,

impegna il Governo

ad utilizzare per il futuro la legge comunitaria annuale per dare attuazione degli obblighi comunitari ed a non utilizzare in modo difforme dal dettato costituzionale lo strumento del decreto-legge.
9/2374/25. Leone.

La Camera,

impegna il Governo,

a rispettare i criteri di omogeneità dei decreti-legge ed a presentare provvedimenti urgenti e necessari nel rigoroso rispetto dell'articolo 77 della Costituzione e soprattutto a non introdurre, «in corso d'opera» modifiche emendative che non rispettino i criteri costituzionali.
9/2374/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Milanato, Fratta Pasini, Crosetto, Di Virgilio, Dell'Elce.

La Camera,
considerato che:
l'articolo 4-bis, prevede che, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori possono procedere alla compensazione di tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dal competente istituto previdenziale all'AGEA tramite strumenti informatici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre con urgenza strumenti di rafforzamento della capacità economico-finanziaria delle imprese agricole.
9/2374/27. Minardo, Iannarilli, Cesaro, Testoni.

La Camera,
considerato che il provvedimento ha contenuto eterogeneo e, quindi non corrisponde ai presupposti della legge 400/88, che prevede l'omogeneità per materia dei decreti-legge;
rilevato che il Governo ha presentato, in questa prima fase della legislatura, numerosi provvedimenti urgenti senza i requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione e con contenuto disomogeneo,

impegna il Governo

a presentare, per il futuro, provvedimenti che rispettino il dettato dell'articolo 77 della Costituzione e della legge n. 400 del 1988.
9/2374/28. Osvaldo Napoli, Santelli, Giudice.

La Camera,
considerato che:
l'articolo 2 istituisce il registro nazionale delle «varietà da conservazione» e consente agli agricoltori il libero scambio delle sementi su base locale, al fine di garantire tutela alle varietà da conservazione e creare le condizioni per preservare le sementi tradizionali che altrimenti rischiano l'estinzione;
da più parti si segnalano, oltre a questo, i pericoli della «brevettabilità della vita» e si ritiene opportuno escludere le specie iscritte nel registro nazionale, in quanto tipiche del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilire che il patrimonio genetico delle varietà

iscritte nel registro di cui all'articolo 2 comma 1 del provvedimento in esame, non è brevettabile e la sua fruizione è libera.
9/2374/29. Romagnoli, Tondo, Mazzaracchio, Fabbri.

La Camera,
considerato che:
nella precedente legislatura sotto la spinta delle emergenze mucca pazza ed aviaria si è stabilito, a tutela dei consumatori, che la gran parte degli alimenti, in particolare ortofrutticoli e avicoli, dovessero essere tracciabili e dovessero indicare il luogo di origine;
nella comunitaria del 2007 è prevista la soppressione delle regole di tracciabilità in quanto contrastanti con la libera circolazione delle merci;
la Coldiretti, i consumatori e Slow Food hanno chiesto il mantenimento delle regole di tracciabilità, quale unica garanzia del prodotto alimentare italiano di fronte al proliferare dei falsi alimentari e dell'importazione dì prodotti da Paesi che non garantiscono sicurezza, igiene e qualità,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a dare attuazione alla normativa comunitaria in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari al fine di evitare procedure di infrazione o condanne in sede comunitaria, ed in particolare a sostenere in sede comunitaria le ragioni di ampia parte del mondo produttivo e consumeristico italiano ed a valutare se sia più opportuno mantenere le regole di tracciabilità, pagando le sanzioni comunitarie.
9/2374/30. Fabbri, Baldelli, Fedele.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, premesso che:
l'articolo 4-bis del decreto legge, introdotto nel passaggio al Senato, dispone che in sede di pagamento degli aiuti comunitari della PAC, gli organismi pagatori possono procedere alla compensazione di tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti all'INPS dall'impresa agricola beneficiaria;
l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a comunicare all'AGEA detti contributi previdenziali in via informatica;
il regolamento fondamentale della riforma della PAC, in base al quale vengono erogati gli aiuti comunitari (il reg. 1782/03) prevede che i pagamenti nell'ambito della PAC vengano corrisposti integralmente ai beneficiari, fatte salve le norme di condizionalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di gestire con flessibilità i tempi ed i modi di applicazione della norma di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 10 del 2007 fermi restando gli obblighi comunitari e verificando le esigenze connesse con le esigenze connesse con la predisposizione delle opportune e concordate procedure - a tutela delle aziende agricole - nello scambio di informazioni tra INPS e AGEA.
9/2374/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

La Camera,
premesso che:
sia il comma 1 che il comma 3 dell'articolo 1 fanno riferimento al meccanismo di determinazione degli interessi senza però dare una definizione univoca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a definire una disciplina

di determinazione di tali interessi in modo tale che non ci possano essere dubbi sul loro ammontare.
9/2374/32. Santelli, Bertolini, Bruno.

La Camera,
premesso che:
la tecnica della novellazione, in special modo all'articolo 2, commi 2 e 7-bis, all'articolo 4, comma 2 e all'articolo 5-ter, comma 1 lettera a), non è adoperata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, secondo la quale l'unità minima di testo da sostituire dovrebbe essere il comma,

impegna il Governo

ad adottare nei futuri provvedimenti una tecnica di novellazione più precisa per una più agevole comprensione delle modifiche del testo.
9/2374/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Verdini, Bruno, Bertolini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4-bis è diretto ad introdurre un nuovo periodo al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, con il quale «in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria»;
manca un coordinamento con la previsione del suddetto comma 16 dell'articolo 01, che invece subordina l'accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie alla presentazione del documento di regolarità contributiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a provvedere ad un coordinamento tra le due disposizioni per rendere più chiaro il testo del disegno di legge.
9/2374/34. Bertolini, Bruno, Boscetto.

La Camera,
premesso che,
il testo del disegno di legge n. 2374 del Governo reca un contenuto eterogeneo, il cui elemento unificante è rappresentato esclusivamente dalla finalità di adempiere ad obblighi ed impegni assunti in sede comunitaria ed internazionale;
vengono adottate spesso espressioni di uso comune suscettibili di ingenerare incertezze sul loro effettivo significato giuridico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a rendere il contenuto del disegno di legge più omogeneo e più chiaro al fine di una migliore comprensione.
9/2374/35. Fontana, Bertolini, Biancofiore, Bruno.

La Camera,
premesso che:
il testo del disegno di legge n. 2374-A del Governo reca disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
il Governo ha adottato la decretazione d'urgenza per garantire l'adempimento di tali obblighi, quando l'ordinamento prevede a tal fine uno strumento

specifico quale é il disegno di legge comunitaria,

impegna il Governo

ad adoperare gli strumenti ordinari nel dare attuazione agli impegni dell'Italia nei riguardi della comunità europea ed internazionale.
9/2374/36. Nan, Romagnoli, Carfagna, Tondo.

La Camera,

impegna il Governo

nell'ambito della discussione dei provvedimenti di riordino e liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili a confermare ed a rafforzare nel rispetto della normativa comunitaria, provvedimenti atti alla salvaguardia del mercato per tutti i soggetti economici con particolare attenzione alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese nel settore del cosiddetto postcontatore, evitando che soggetti che godono di posizione dominante nel settore della distribuzione e vendita di energia utilizzino tale situazione di monopolio, ad ogni livello territoriale, a fanno del tessuto imprenditoriale artigiano, realizzando, in ogni caso, l'obiettivo di garantire una effettiva parità di opportunità sul mercato.
9/2374/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Giuseppe Fini, Boscetto, Licastro Scardino.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali», prevede per il settore dell'agricoltura alcune disposizioni approssimative ed inadeguate dal punto di vista competitivo per la filiera interessata e le imprese operanti nel settore;
in particolare il comma 2 dell'articolo 4-ter, che indica una serie di norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola, sebbene derivino da adempimenti e obblighi comunitari, penalizzano il settore vitivinicolo già colpito dagli sconvolgimenti climatici in atto;
non appare così urgente andare a predisporre un registro dei diritti di reimpianto allo scadere della vecchia OCM vino ed nell'imminenza della riforma della stessa, come la stessa Commissione ha potuto rilevare nell'ambito dell'approfondimento delle linee guida sull'OCM vino nei mesi scorsi;
risulta pertanto più opportuno disporre con celerità quanto previsto per il settore vitivinicolo la riforma sarà definitivamente approvata,

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio della norma citata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a revisionare la norma medesima.
9/2374/38. Giuseppe Fini, Minardo, Grimaldi, Misuraca, Romele, Marinello.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali» prevede per il settore agricolo e della pesca una serie di misure che appaiono irrilevanti e modeste anche sotto il profilo della promozione e della concorrenza al fine di tutelare il consumatore;
su particolari e delicate problematiche che riguardano il comparto agricolo,

il provvedimento in esame registra la mancanza di uno spazio adeguato per la discussione e per l'esame parlamentare;
nel corso dell'esame da parte del Senato sono state inserite nel decreto-legge numerose disposizioni senza lasciare alla Camera dei deputati il tempo adeguato per approfondire le questioni;
in particolare per il settore della pesca già pesantemente vessato da disposizioni di obblighi comunitari, non ci sono norme che possano sostenere e incentivare il comparto sia sotto il profilo fiscale che economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a chiedere in sede comunitaria che siano disposti i recuperi degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune nel settore ittico, ed in particolare:
a) il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, che deve essere fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori;
b) il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, che deve essere fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori;
c) le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui alle lettere a) e b) e 2 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono stabilire con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
9/2374/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Licastro Scardino, Minardo, Romele, Marinello, Giuseppe Fini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali», prevede per il settore dell'agricoltura alcune disposizioni approssimative ed irrilevanti dal punto di vista competitivo per la filiera interessata;
in particolare l'articolo 4-bis che stabilisce una serie di norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali, contiene alcune disposizioni che intervengono pesantemente su questioni essenziali per la definizione della politica agricola nazionale;
è infatti stabilito che in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori siano autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica, in caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale,

impegna il Governo

a valutare attentamente gli effetti applicativi del comma 1 dell'articolo 4-bis, al fine

di adottare, eventualmente, ulteriori iniziative normative volte a prevedere in sede di pagamento degli aiuti comunitari, che gli organismi pagatori siano autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria in misura non superiore al trenta per cento dell'importo dovuto.
9/2374/40. Romele, Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Licastro Scardino.

La Camera,
premesso che:
la normativa vigente (legge 2 dicembre 2005, n. 248, legge n. 228 del luglio 2006 e legge n. 266 del 27 dicembre 2005) ha esteso al settore agricolo l'obbligo di presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie;
è stato definito nel settore un accordo, con l'adesione dell'INPS, tra Istituti bancari e la Società titolare dei crediti cartolarizzati per regolarizzare la posizione contributiva di oltre 500.000 aziende agricole;
appare necessario definire l'ambito attuativo della norma recata dall'articolo 4-bis, comma 1, del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni affinché l'applicazione della predetta normativa sia coerente e rispettosa con gli accordi richiamati nella premessa, condivisi dalle organizzazioni professionali agricole, che rispondono alle necessità di un'equa soluzione del problema.
9/2374/41.(Testo modificato nel corso della seduta) Delfino, Ruvolo, Martinello.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis - recante attuazione di norme comunitarie in materia di sostanze chimiche - non reca alcun riferimento al ruolo delle regioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a rafforzare il ruolo delle regioni al fine di pervenire alla sicurezza chimica per la tutela della salute dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente.
9/2374/42.Mazzaracchio, Bocciardo, Palumbo.

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Amsterdam prevede la libera circolazione, a determinate condizioni, dei cittadini dì Paesi terzi;
il codice frontiere Schengen istituito con regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 (Gazzetta Ufficiale legge 105 del 14 aprile 2006) prevede la regolamentazione del regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone;
detto codice opera in sostanza una rifusione dell'accordo esistente relativo ai controlli di frontiera;
i controlli prevedono che in ingresso e in uscita, i cittadini di paesi terzi siano sottoposti a verifiche approfondite delle condizioni d'ingresso, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l'esercizio di un'attività professionale;
per un soggiorno non superiore a tre mesi nell'arco di sei mesi, i cittadini di paesi terzi devono:
essere in possesso di un documento di viaggio;

essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
giustificare lo scopo del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti;
non essere segnalati nel SIS ai fini della non ammissione;
non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri;
il nostro Paese non ha adeguato la propria legislazione alla regolamentazione europea incorrendo così nella notifica di una messa in mora da parte della Commissione europea ex articolo 226 della Trattato, avvenuta con nota C(2006) 2510 del 28 giugno 2006;

impegna il Governo

a controllare le procedure di concessione del visto d'ingresso in particolare attraverso adeguati accertamenti in ordine alla esistenza delle condizioni previste.
9/2374/43.(Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi, Mura, Donadi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis - che detta disposizioni relative all'attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) - designa al comma 2 quale «autorità competente» - ai sensi dell'articolo 121 del citato regolamento - il Ministero della salute;
il regolamento pone in capo a tali autorità compiti importanti, soprattutto in materia di valutazione dei test e di coordinamento con l'istituenda «Agenzia chimica europea», e a questo scopo il citato articolo 121 dispone che gli Stati membri mettano a disposizione delle autorità designate risorse sufficienti affinché possano svolgere efficacemente e nei tempi presento i compiti loro assegnati;
le risorse destinate a tali scopi appaiono, tuttavia, esigue e non commisurate alla complessità tecnica dei compiti assegnati,

impegna il Governo

a disporre in merito ad ulteriori finanziamenti, compatibilmente con le esigenze di bilancio affinché l'autorità competente possa svolgere i suoi compiti con efficienza e possa rapportarsi con la più alta professionalità con gli omologhi organi europei e con l'Agenzia chimica europea.
9/2374/44.(Testo modificato nel corso della seduta) Baiamonte, Palumbo, Gardini, Mazzaracchio.

La Camera,
premesso che:
con decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5/6/2002 erano stati dichiarati aiuti non compatibili con il mercato comune l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito disposta dall'articolo 3, comma 70, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e dall'articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito con legge n. 427 del 29 ottobre 1993, a favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della legge n. 142 dell'8 giugno 1990;
nella stessa decisione della Commissione veniva espressamente dichiarato, al paragrafo 126, che «una decisione relativa a regimi di aiuto non pregiudica la possibilità che aiuti individuali siano considerati, interamente o parzialmente, compatibili con il mercato comunale per ragioni attinenti al caso specifico...»;
in un primo momento, il recupero era stato disposto con l'articolo 27 della

legge 18 aprile 2005, n. 62, che aveva investito della competenza a procedere l'Agenzia delle entrate;
l'articolo 27 legge n. 62 del 2005, al comma 4, ben prevedeva l'esclusione dalla procedura di recupero nelle ipotesi in cui i singoli casi fossero rientrati nella categoria de minimis e in quelle nelle quali, per ragioni attinenti al caso specifico, le esenzioni non fossero rientrate nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1 del predetto articolo 27 e, al successivo comma 6, prescriveva l'adozione di un decreto interministeriale che avrebbe dovuto disciplinare le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione di cui al comma 4;
anche a seguito dell'intervenuta modifica dell'articolo 27 legge n. 62 del 2005, ad opera della legge 266 del 2005, era stata mantenuta la previsione del casi specifici di esclusione dalla procedura di recupero, ed erano stati individuati i criteri che avrebbero dovuto ispirare, a tal fine, il regolamento di attuazione da emanarsi ad opera del Ministero dell'interno;
con l'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, emanato a seguito della ulteriore procedura di infrazione n. 2006/2456 della Commissione europea, si è provveduto a ridisciplinare il procedimento di recupero affidando, nuovamente, tale campito all'Agenzia delle entrate ed abrogando i commi da 2 a 6 del vigente articolo 27 legge n. 62 del 2005;
l'articolo 1 del decreto-legge n. 10 del 2007, prevede quale unica causa di esenzione dalla procedura quella del de minimis, non esplicitando l'ulteriore deroga dei casi specifici prevista dalla citata decisione della Commissione;
l'attuazione della procedura di recupero nei confronti di quelle aziende che dovrebbero esserne escluse si profilerebbe contraria allo stesso volere della Commissione europea,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di opportune iniziative legislative volte a dare piena attuazione alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, per prevedere le opportune soluzioni dei problemi eventualmente creati dalle procedure di recupero come previsto dal paragrafo 126 e in particolar modo per le cosiddette «società in house».
9/2374/45.Ceccuzzi.

La Camera,
premesso che:
la Politica Agricola Comune (PAC) causa distorsioni sul mercato internazionale dei prodotti agricoli, svolgendo una azione di concorrenza sleale in particolare nei confronti dei paesi in via di sviluppo ai quali l'Unione europea destina ingenti risorse per cercare dì contenere i danni che procura;
le risorse della PAC sono destinate a poche ma potentissime lobbies, tant'è che il 90 per cento dei contributi è destinato all'1 per cento dei richiedenti,

 impegna il Governo:

a farsi promotore presso il Consiglio dell'Unione europea di una proposta di riforma volta:
a sopprimere gli aiuti all'esportazione;
a sostenere unicamente ma adeguatamente gli agricoltori che svolgano detta attività direttamente ed in via esclusiva o la cui azienda sia ubicata in zone disagiate o a rischio di dissesto idrogeologico o ambientale.
9/2374/46.Turco, Della Vedova, Mellano, Del Bue, Poretti, D'Elia.

La Camera,
premesso che:
in data 14 marzo mentre in Commissione Lavoro era in discussione in sede referente un testo di iniziativa parlamentare in materia di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;
alla stessa data al Senato veniva accolto un emendamento proposto dal Governo al presente disegno di legge di conversione che sostanzialmente riprendeva il contenuto della proposta di legge in discussione alla Camera,

impegna il Governo

nell'esercizio del proprio potere di iniziativa legislativa, con particolare riferimento alla presentazione degli emendamenti, ferma restando l'autonomia di ciascun ramo del Parlamento, ad evitare sovrapposizioni nell'attività dei diversi organi parlamentari coordinando a tal fine l'azione dei propri componenti.
9/2374/47.Baldelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-ter del provvedimento in esame - alle lettere b) e d) - ripropone le analoghe disposizioni contenute nella proposta di legge C. 2023 (Pagliarini ed altri), attualmente all'esame in sede referente della XI Commissione;
tale scelta serve solo a generare confusione sovrapponendo i ruoli di Parlamento e Governo nell'ambito dell'iniziativa legislativa ed espropria la Commissione di una attività che sta svolgendo;
in questo caso particolare, poi, è da sottolineare come non vi fosse in materia contrapposizione tra maggioranza ed opposizione,

impegna il Governo

nell'esercizio del proprio potere di iniziativa legislativa, con particolare riferimento alla presentazione degli emendamenti, ferma restando l'autonomia di ciascun ramo del Parlamento, ad evitare sovrapposizioni nell'attività dei diversi organi, coordinando a tal fine l'azione dei propri componenti.
9/2374/48.Campa, Fabbri, Giacomoni.

La Camera,
considerato che le vicende che hanno accompagnato la formulazione e l'esame parlamentare, specie in Senato, del decreto-legge n. 10 del 2007 rappresentano l'esatto contrario di come si dovrebbe legiferare in modo razionale e ordinato nel nostro Paese;
ricordato che anche il comitato della legislazione ha espresso numerosi rilievi e critiche all'architettura complessiva di questo eterogeneo provvedimento;
ricordato infine che è emersa nuovamente la grande difformità dei criteri di ammissibilità degli emendamenti ai decreti legge in sede di conversione tra Senato della Repubblica e Camera dei deputati, il che determina una notevole difformità dei poteri e delle prerogative tra deputati e senatori, fatto assolutamente inaccettabile dato che il nostro ordinamento costituzionale è fondato sul bicameralismo perfetto;
vista la necessità che il Governo adotti comportamenti virtuosi evitando di utilizzare le diverse regole applicate dalla Camera e dal Senato in materia di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge,

impegna il Governo

a legiferare per il futuro in modo più aderente al dettato costituzionale e ai criteri di razionalità e omogeneità dei provvedimenti.
9/2374/49.Elio Vito, Leone.

La Camera,

impegna il Governo

in sede di attuazione del provvedimento in esame, a garantire che la attestazione da parte del datore di lavoro della regolarità della situazione dei lavoratori di cui alla lettera b), comma 1, articolo 5 del decreto-legge n. 10 del 2007, non lo esima dall'obbligo di rispettare le norme di legge e contrattuali vigenti in Italia in materia di retribuzioni e di tutela del lavoro.
9/2374/50.Falomi.