Allegato B
Seduta n. 110 del 15/2/2007

...

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:
la lettera xi) dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 2204 del 2002 del 12 dicembre 2002, definisce «lavoratore svantaggiato», anche «qualsiasi donna residente in un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione

superi il 100 per cento della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 per cento del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti»;
il suddetto Regolamento è stato recepito dall'ordinamento nazionale ed è disciplinato dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (cosiddetta Legge Biagi) e in particolare nella normativa sul contratto di inserimento. L'articolo 54 definisce il contratto di inserimento «un contratto di lavoro che mira ad inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo»;
tra i soggetti destinatari della normativa vi sono le «donne che risiedono in aree geografiche ad alto tasso di disoccupazione femminile ed in particolare quando questo supera di almeno il 10 per cento il tasso di disoccupazione maschile»;
l'individuazione delle aree geografiche di cui al citato articolo 54 comma 1 lett. e) decreto legislativo n. 276 del 2003 è avvenuta tramite l'emanazione del decreto ministeriale del 17 novembre 2005, e indica all'articolo 2 le regioni del Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, rendendo pienamente operativo l'istituto contrattuale in questione;
sempre l'articolo 1 del decreto ministeriale 15 novembre 2005 stabilisce che «Le aree territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni e integrazioni, siano identificate «in tutte le regioni e province autonome», limitatamente al triennio 2004/2006;
all'articolo 2 del succitato decreto ministeriale, sulla scorta del Regolamento CE 2202/04, vengono individuate le aree beneficiarie degli incentivi contributivi, correlati all'istituto del «Contratto d'Inserimento» ex articolo 54 comma 1 lett. e) decreto legislativo n. 276 del 2003 e che configurano aiuto di Stato, nelle Regioni del Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna -:
se non ritenga di chiarire quale sia la corretta interpretazione delle norme in questione, in particolare, se l'individuazione dei territori beneficiari delle agevolazioni contributive, da parte del decreto ministeriale citato, rappresenti condizione costitutiva del rapporto di lavoro e, in caso affermativo se intenda adottare provvedimenti idonei a prorogare la validità giuridica dell'istituto del «Contratto d'Inserimento» permettendo alle donne di continuare ad essere assunte tramite l'istituto e alle imprese di usufruire delle agevolazioni connesse;
quale sarà il futuro dei contratti di inserimento per le donne e se le imprese possono continuare a beneficiare degli sgravi contributivi favorendo così le assunzioni di donne, come previsto dall'Unione europea.
(2-00376) «Drago, Volontè, Capitanio Santolini, Formisano, Mazzoni, Ronconi, D'Agrò, Lucchese, Mereu, Compagnon».

Interrogazione a risposta scritta:

FABRIS. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 1180, della legge n. 296 del 2006 (legge-finanziaria 2007) dispone che: «in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il

giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato»;
è, nella maggior parte dei casi, impossibile conoscere in anticipo i giorni di assenza del personale insegnante dovuti a malattie o congedi straordinari;
l'esigenza di non lasciare le classi prive di un insegnante rende necessaria la sostituzione del personale docente il giorno stesso dell'assenza;
risulta assai difficile accertare con certezza la durata della predetta assenza, cosi come richiesto dal citato comma 1180, poiché spesso l'assenza viene prorogata;
non tutte le scuole sono dotate di supporti informatici adeguati tali da poter effettuare le comunicazioni telematiche richieste;
che le disposizioni richiamate comportano l'evidente conseguenza di «burocratizzare» eccessivamente il lavoro del personale amministrativo nella compilazione delle pratiche, dal momento che molti comuni gestiscono decine di scuole;
le problematiche relative all'applicazione di tali disposizioni della legge finanziaria ricadono non soltanto sulle scuole ma anche su tutti quegli enti che si vedono costretti a sostituire il personale il giorno stesso della sua assenza, come nel caso di ospedali e case di riposo -:
quali iniziative il ministro interrogato intenda porre in essere al fine di agevolare l'applicazione delle richiamate disposizioni di legge da parte di quegli enti pubblici e privati che si trovino nella necessità straordinaria di dover sostituire il proprio personale senza poter ottemperare all'obbligo di comunicazione dell'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro.
(4-02606)