Allegato B
Seduta n. 110 del 15/2/2007

...

DIFESA

Interrogazioni a risposta orale:

LO PRESTI. - Al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è riconosciuta ai reparti militari che debbono mantenere un costante livello operativo/addestrativo una indennità, detta di super campagna, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996;
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa sono stati indicati, per l'anno 2001, i contingenti massimi del personale militare destinatario delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra; nello specifico, per l'aeronautica militare erano indicati in 41.693 ufficiali e sottufficiali ed in 11.522 volontari in servizio permanente e contestualmente lo Stato maggiore dell'Aeronautica individuava gli enti e reparti destinatari dell'emolumento;
in sede di attribuzione dell'indennità di supercampagna ai vari enti e/o reparti, ad alcuni di essi non è stato riconosciuto il relativo diritto, nonostante tali reparti, oltre a svolgere i propri compiti d'istituto, partecipino fattivamente alle attività operative dei vari comandi svolgendo i servizi armati e non, e dando il massimo supporto operativo, come se fossero articolazioni dei comandi interessati all'indennità;
nello specifico, per esempio, i Distaccamenti ordinari lavori demanio (Dold) che, pur dipendendo gerarchicamente dal Reparto operativo infrastrutture, sono logisticamente incardinati nello «Stormo» sede del reparto e pur percependo l'indennità di campagna, vengono immotivatamente esclusi dalla più congrua indennità di supercampagna;
i militari appartenenti ai Dold, infatti, percepiscono l'indennità di campagna in virtù dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e l'indennità di supercampagna rappresenta una maggiorazione all'indennità di cui sopra e non certo una voce stipendiale a sé stante o una nuova e diversa indennità da corrispondere ad altro titolo;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 ha demandato ad un decreto ministeriale la determinazione dei contingenti massimi del personale destinatario della misura non ponendo alcuna limitazione con riferimento al personale che, pur non avendo una connotazione operativa, si trovi in posizione di Forza Amministrata, come i Dold;
l'elenco predisposto dallo Stato maggiore dell'aeronautica, tra l'altro, ha individuato i destinatari della maggiorazione senza, peraltro, esaurire il contingente di cui al decreto ministeriale;

la richiesta del riconoscimento dell'indennità di supercampagna è stata negata ai Dold per due ordini di motivi: in primo luogo perché la circostanza che il meccanismo di estensione delle indennità di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, di cui peraltro gli appartenenti ai Dold beneficiano, sarebbe limitato all'indennità d'impiego operativo per reparti di campagna di cui all'articolo 3, comma 1, legge n. 78 del 1983 e non sarebbe estensibile alla maggiorazione richiesta. In secondo luogo per il fatto che lo Stato maggiore dell'aeronautica abbia predisposto un elenco inerente la determinazione delle unità da mantenere ad un costante livello operativo/addestrativo cui attribuire l'indennità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 nei quali i Dold non sono stati ricompresi;
il meccanismo di equiparazione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 ha portata generale e non istituisce una nuova indennità, ma prevede solo una maggiorazione all'indennità di campagna, sicché se l'una è estensibile, anche la relativa maggiorazione deve esserlo, sia pure dopo aver accertato i requisiti di prioritaria operatività;
anche il secondo presupposto su cui si fonda il rigetto è infondato in quanto il personale dei Dold, sebbene in posizione di Forza Amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza organica presso enti e reparti destinatari della suddetta maggiorazione e prestano un servizio di sicura connotazione operativa;
nelle scorse legislature era stata presentata analoga interrogazione (4-07492) alla quale il Governo rispondendo negativamente, aveva tra l'altro specificato che: «In relazione a quanto precede e proprio per le diverse connotazioni circa il livello di operatività, sono esclusi dal beneficio in parola oltre al personale dei Distaccamenti Ordinari dei Lavori del Demanio (Dold), anche altre componenti del supporto logistico-operativo, quali i reparti di manutenzione ed i reparti tecnico-operativi»;
risulta però all'interrogante che l'indennità di supercampagna è stata oggi riconosciuta e tali reparti che come il Dold erano prima esclusi -:
se non ritenga che nei confronti del personale del Dold sia in atto perpetrata una disparità di trattamento rispetto ai reparti che in base alla risposta in precedenza data dal Ministro nella scorsa legislatura erano esclusi dalla predetta indennità e che oggi invece l'hanno avuta attribuita;
quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato affinché il personale dei Dold venga ricompreso tra i reparti che hanno diritto al pagamento della maggiorazione all'indennità di impiego operativo per reparti di campagna di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996, al pari dei reparti di manutenzione e tecnico-operativi prima esclusi (fino al 2005) e oggi invece riconosciuti meritevoli della predetta indennità.
(3-00647)

MASCIA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
ai sensi dell'articolo 98, comma 3, della Costituzione: «Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero»;
il Parlamento, dopo una approfondita discussione in sede dei lavori preparatori della legge n. 382 del 1978, (Norme di principio sulla disciplina militare), ritenne di non avvalersi della facoltà di stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per i militari in servizio attivo;
il tentativo di introdurre tale limitazione è stato praticato attraverso alcune

disposizioni contenute in decreti legge decaduti a causa della loro mancata conversione in legge;
ad oggi non esistono disposizioni di legge contrarie; il diritto d'iscrizione ai partiti politici da parte di appartenenti alle forze armate è perfettamente esercitabile, fermi restando, a norma della citata legge n. 382 del 1978, il divieto di partecipare a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni o organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche o amministrative, ai militari durante le attività di servizio, in luoghi militari o in uniforme;
il Sottosegretario di Stato alla Difesa Francesco Bosi, in risposta ad un interrogazione su questo argomento nell'ottobre 2005, confermava tale indicazione;
il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Legislazione - in risposta ad un quesito ad esso posto da un brigadiere, si esprimeva circa la questione dell'iscrizione ai partiti politici nei termini seguenti: «ancorché - in se - non vietata, è da intendersi assorbita dal divieto di esercizio di attività politica». Tale affermazione appare in palese contrasto con quanto ricordato in premessa -:
se il Ministro sia a conoscenza di tale presa di posizione da parte dell'Ufficio Legislazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e quali iniziative intenda assumere affinché venga rettificata.
(3-00648)

Interrogazioni a risposta scritta:

MURGIA. - Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la legge 23 agosto 2004, n. 226 riguarda la «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
la predetta legge ha introdotto le nuove figure del militare in ferma prefissata di un anno (VFP4) e del militare in ferma prefissata quadriennale (VFP4), sostituendo quelle dei VFA e dei VFB;
l'articolo 16 della predetta legge così recita: «... per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate è trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale...»;
da quanto si evince dal disposto del citato articolo 16, dunque, sembrerebbe che i VFA e VFB, e anche coloro i quali non sono più in età per il VFP1, siano stati pesantemente discriminati in quanto, in mancanza di una specifica equiparazione tra la nuova figura introdotta e quella vecchia, non potrebbero più concorrere ai vari concorsi delle Forze dell'Ordine perché riservati esclusivamente ai VFP1 -:
se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero e, in caso affermativo, quali iniziative di propria competenza intende adottare per evitare la palese discriminazione in atto.
(4-02609)

ZACCHERA. - Al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
circa 200 ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, dei primi quattro corsi, che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione ai sensi del comma 519 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, non risultano avere avuto alcuna risposta o certezze in sede ministeriale circa il loro

futuro professionale e ciò dopo oltre 36 mesi di servizio per i primi quattro corsi;
altri 200 ufficiali in ferma prefissata della Marina militare del 5o corso non hanno avuto la possibilità di rafferma di un anno come i corsi precedenti, dopo 30 mesi di servizio prestato;
ai sensi del comma 519 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 parrebbe che dovesse invece essere per loro possibile continuare in detta attività di servizio, il che - tra l'altro - porterebbe ad una riduzione dei costi tenuto conto che non si dovrebbe procedere a nuovi concorsi ed a sottoporre altro personale ai corsi di addestramento. Ciò a valersi ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e relativo al personale che abbia maturato tre anni di servizio in virtù di contratti antecedenti il 29 settembre 2006;
ciò crea comprensibile preoccupazione per gli interessati mentre risulta invece all'interrogante che l'Arma dei carabinieri avrebbe stabilizzato il proprio personale, come previsto dallo stesso comma 519, trattenendo in servizio quanti si sarebbero dovuti congedare il 31 gennaio 2006 -:
quali siano gli intendimenti ministeriali in merito al futuro di questi ufficiali della Marina militare che aspettano ad oggi l'applicazione del comma 519 della legge finanziaria 2007, ed in particolare per quelli che potrebbero essere congedati il prossimo 5 marzo 2007 al termine del periodo di 30 mesi stabilito per gli ex partecipanti al 5o corso AUFP MM.
(4-02615)