Allegato A
Seduta n. 110 del 15/2/2007

COMUNICAZIONI

 Missioni valevoli nella seduta del 15 febbraio 2007.

Albonetti, Amato, Bersani, Bindi, Boco, Bonino, Brugger, Castagnetti, Catone, Cento, Chiti, Colucci, Cordoni, D'Alema, D'Antoni, Damiano, De Castro, De Piccoli, Del Mese, Di Pietro, Donadi, Duilio, Fabris, Fioroni, Folena, Forgione, Francescato, Franceschini, Galante, Galati, Gasparri, Gentiloni Silveri, Gozi, Landolfi, Lanzillotta, Leoni, Letta, Levi, Lion, Lucà, Maroni, Mazzocchi, Melandri, Meloni, Mereu, Meta, Migliore, Migliori, Minniti, Morrone, Mussi, Oliva, Leoluca Orlando, Parisi, Pecoraro Scanio, Pinotti, Piscitello, Pisicchio, Pollastrini, Prodi, Ranieri, Realacci, Reina, Rutelli, Santagata, Scajola, Sgobio, Stucchi, Tremonti, Visco, Elio Vito.

(alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Amato, Aprea, Bersani, Bindi, Boco, Bonino, Brugger, Bruno, Buontempo, Capodicasa, Castagnetti, Catone, Cento, Chiti, Colucci, Cordoni, D'Alema, D'Antoni, Damiano, De Castro, De Piccoli, Del Mese, Di Pietro, Donadi, Duilio, Fabris, Fioroni, Folena, Forgione, Francescato, Franceschini, Galante, Galati, Gasparri, Gentiloni Silveri, Giovanardi, Gozi, Landolfi, Lanzillotta, Leoni, Letta, Levi, Lucà, Maroni, Mazzocchi, Melandri, Meloni, Mereu, Meta, Migliore, Migliori, Minniti, Morrone, Mura, Mussi, Oliva, Leoluca Orlando, Parisi, Pecoraro Scanio, Pinotti, Piscitello, Pisicchio, Pollastrini, Prodi, Ranieri, Realacci, Reina, Rutelli, Santagata, Scajola, Sgobio, Stucchi, Tremonti, Villetti, Visco, Elio Vito.

 Annunzio di proposte di legge.

In data 14 febbraio 2007 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CARDANO: «Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni volte alla promozione della cultura e dei valori costituzionali nella scuola italiana» (2257);
CAPARINI ed altri: «Modifica dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari in ferma prefissata da destinare ai reparti delle truppe alpine» (2258);
FERDINANDO BENITO PIGNATARO e BELLILLO: «Modifica all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di riallocazione degli impiegati assunti a contratto in caso di chiusura di sedi estere del Ministero degli affari esteri» (2259);
FERDINANDO BENITO PIGNATARO e BELLILLO: «Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri» (2260);

BURGIO ed altri: «Modifiche all'articolo 2112 del codice civile in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda» (2261);
CARDANO: «Disposizioni per il riconoscimento del Centro di ricerche storiche di Rovigno e concessione di un contributo per il suo funzionamento» (2262);
GREGORIO FONTANA: «Disposizione in materia di identificazione del personale dipendente da datori di lavoro pubblici e privati» (2263);
LAMORTE: «Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale agli effetti del trattamento pensionistico di reversibilità» (2264).
Saranno stampate e distribuite.

 Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato BUEMI ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
BUEMI: «Nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari» (1994).
La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

 Trasmissione dal Senato.

In data 14 febbraio 2006 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
S. 884. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004» (approvato dal Senato) (2265);
S. 1136. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998» (approvato dal Senato) (2266);
S. 1134. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003» (approvato dal Senato) (2267).
Saranno stampati e distribuiti.

 Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):
DELFINO e FORLANI: «Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413» (2197) Parere delle Commissioni I, V, XIII e XIV.

XI Commissione (Lavoro):
PAGLIARINI ed altri: «Norme per il superamento del lavoro precario» (2185) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV;
LENNA ed altri: «Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di limiti di cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario» (2194) Parere delle Commissioni I e V.

XII Commissione (Affari sociali):
TASSONE: «Riconoscimento e regolamentazione della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia e norme

sulla formazione del relativo personale medico» (1887) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

 Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 19 gennaio 2007, sentenza n. 1 dell'8-19 gennaio 2007 (doc. VII, n. 177), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi:
alla VI Commissione permanente (Finanze);
con lettera in data 26 gennaio 2007, sentenza n. 11 del 10-26 gennaio 2007 (doc. VII, n. 180), con la quale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e allegata al medesimo decreto, (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e allegata al medesimo decreto, (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 28, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Catania, con le ordinanze indicate;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8-nonies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Catania e dal Tribunale amministrativo regionale del Molise:
alla VII Commissione permanente (Cultura);
con lettera in data 26 gennaio 2007, sentenza n. 12 del 10-26 gennaio 2007 (doc. VII, n. 181), con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 19, della legge della regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione - legge finanziaria 2001), nella parte in cui, nel fare «divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale», non

esclude dall'applicabilità del divieto i rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
con lettera in data 6 febbraio 2007, sentenza n. 24 del 24 gennaio 2007-6 febbraio 2007 (doc. VII, n. 185), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 7, della legge della regione Puglia 22 novembre 2005 n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, della medesima legge regionale n. 13 del 2005, sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
con lettera in data 6 febbraio 2007, sentenza n. 25 del 24 gennaio 2007-6 febbraio 2007 (doc. VII, n. 186), con la quale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 3-bis, della legge della regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'articolo 43, comma 2, della legge della medesima regione 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della regione Puglia), come modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge della medesima regione 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della regione Puglia);
2) dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità, costituzionale dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2002, commi 3-ter e 3-quater, introdotti dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004; dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2002, commi 3-ter 1 e 3-ter 2, introdotti dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004); dell'articolo 43 della legge regionale n. 4 del 2003, comma 3, lettere a) e b), nonché lettere c), d) (come modificate dall'articolo 32, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2004) ed e-bis) (introdotta - quest'ultima - dall'articolo 32, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2004); dell'articolo 6, comma 2-bis, della legge della regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998), introdotto dall'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 2004;
3) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla Associazione Le Patriarche Italia Onlus nel giudizio n. 233 r.o. del 2005;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 20 del 2002, introdotto dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004, sollevata, in riferimento all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino:
alla V Commissione permanente (Bilancio);
con lettera in data 6 febbraio 2007, sentenza n. 26 del 24 gennaio 2007-6 febbraio 2007 (doc. VII, n. 187), con la quale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità

delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'articolo 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;
2) dichiara l'illegittimità costituzione dell'articolo 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile:
alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 2 dell'8-19 gennaio 2007 (doc. VII, n. 178) con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione autonoma della Sardegna nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, del 24 luglio 2006, n. 16889:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 3 dell'8-19 gennaio 2007 (doc. VII, n. 179) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal tribunale di Bologna:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);

sentenza n. 13 del 10-26 gennaio 2007 (doc. VII, n. 182) con la quale:
dichiara che spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Marcello Dell'Utri, oggetto del procedimento penale pendente davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 21 del 22 gennaio 2007-2 febbraio 2007 (doc. VII, n. 183) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 38, comma 2, 5, commi 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), e 11, comma 6, lettera e), della legge della regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), sollevate, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere l) e n), e terzo comma, e 33, sesto comma, della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla VII Commissione permanente (Cultura);

sentenza n. 22 del 22 gennaio 2007-2 febbraio 2007 (doc. VII, n. 184) con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-ter, primo periodo, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 16 e 27 della Costituzione, dai tribunali di Genova, Torino, Bologna, Ancona (sezione distaccata di Jesi), Gorizia, Trieste, Milano, Trani e Verona;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero che si trattenga nel territorio dello Stato in violazione del precedente comma 5-ter, primo periodo, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 27 della Costituzione, dai tribunali di Torino, Ancona (sezione distaccata di Jesi) e Trani:
alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 33 del 24 gennaio 2007-9 febbraio 2007 (doc. VII, n. 188) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 e 112 della Costituzione, dal tribunale di S. Maria Capua Vetere:
alla II Commissione permanente (Giustizia).

 Trasmissione dal ministro per il commercio internazionale e le politiche europee e assegnazione a Commissioni permanenti di atti dell'Unione europea.

Il ministro per il commercio internazionale e le politiche europee ha trasmesso la comunicazione della Commissione europea recante il programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 (COM(2006)629 definitivo) e il programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2007 presentato dalle Presidenza tedesca, portoghese e slovena (17079/06).
I predetti documenti sono assegnati, per l'esame generale, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni permanenti nonché al Comitato per la legislazione.
I termini per lo svolgimento di tale esame sono fissati al 2 marzo 2007 per le Commissioni ed il Comitato per la legislazione, e al 2 aprile 2007 per la XIV Commissione.

 Trasmissione dell'Istituto per la contabilità nazionale.

Il presidente dell'Istituto per la contabilità nazionale (ISCONA), con lettera in data 5 febbraio 2007, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 80, comma 53, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto stesso nell'anno 2006.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

 Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.