Allegato A
Seduta n. 110 del 15/2/2007

PROPOSTE DI LEGGE: MAZZONI; MASCIA ED ALTRI; BOATO E MELLANO; DE ZULUETA: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE (A.C. 626-1090-1441-2018-A/R)

(A.C. 626-A/R - Sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Competenze della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:
a) promuovere la cultura dei diritti umani e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi realizzati nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
b) svolgere il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia;
c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani. La Commissione può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere una incidenza su tali diritti;
d) formulare raccomandazioni e suggerimenti al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani;
e) contribuire a verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;
f) collaborare con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;
g) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e provvedere sulle stesse ai sensi dell'articolo 3;
h) promuovere, nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nonché verificarne la conformità alle leggi e ai

regolamenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati a contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;
l) collaborare alla realizzazione, nelle istituzioni scolastiche e nelle università, di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani.

2. Oltre a quanto previsto dal capo II con specifico riguardo alla tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, la Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di competenza.
3. Con apposito regolamento, adottato dalla Commissione entro due mesi dalla sua costituzione, sono disciplinate l'organizzazione interna della Commissione e le sue modalità di funzionamento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

Capo I
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

ART. 2.
(Competenze della Commissione).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 3:
comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g),
comma 3, sopprimere le parole:
come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g),
2. 1. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3:
comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g),
comma 3, sopprimere le parole:
come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g),
2. 2. Cota, Stucchi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La Commissione ha il compito di:
a) promuovere la cultura dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità. A tale fine la Commissione provvede ad adottare le iniziative idonee alla creazione di un foro permanente di pubblico confronto;
b) svolgere il monitoraggio del rispetto dei diritti di cui alla lettera a) in Italia e all'estero;
c) formulare pareri su richiesta del Governo e del Parlamento e, sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera b), su progetti di atti legislativi e regolamentari, che possono avere una incidenza diretta o indiretta sui diritti umani;

d) esprimere pareri, su richiesta del Governo, ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o di accordi bilaterali che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, materie di competenza della Commissione;
e) contribuire a verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;
f) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali che agiscono nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani;
g) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire la parola: competenza con la seguente: attività.
al comma 3, sostituire la parola: due con la seguente: sei.
sopprimere l'articolo 3.
2. 70. Mazzoni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche di propria iniziativa e.
2. 6. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: Il Governo, a tal fine fino alla fine della lettera.
2. 61. Boscetto, Santelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: sottopone con la seguente: trasmette.
2. 20. Santelli, Carfagna, Biancofiore.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*2. 7. Cota, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*2. 21. Santelli, Carfagna, Biancofiore.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:, qualora non sia già stata adita l'autorità giudiziaria.
2. 500. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*2. 8. Cota, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*2. 26. Boscetto, Santelli, Carfagna, Biancofiore.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
**2. 9. Cota, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
**2. 62. Boscetto, Santelli.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:, al fine di svolgere un ruolo di raccordo e di coordinamento nazionale di tali istituzioni ed organismi.
2. 60. De Zulueta.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
l)
dare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani.
2. 501. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La Commissione può cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali che agiscono nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani.
2. 502. La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
*2. 12. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 2.
*2. 27. Santelli, Carfagna, Biancofiore.

All'emendamento della Commissione 2.503, parte consequenziale, articolo 7, comma 6, sopprimere le parole: , non inferiore al cinquanta per cento.
0. 2. 503. 1. Benedetti Valentini, Bocchino, La Russa.

All'emendamento della Commissione 2.503, parte consequenziale, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
0. 2. 503. 2. (Testo modificato nel corso della seduta).Mellano, Villetti, Falomi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: Oltre a quanto fino a: libertà personale.

Conseguentemente:
all'articolo 7, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il regolamento prevede la destinazione di una quota del personale, non inferiore al cinquanta per cento, al supporto delle attività della Commissione di cui al capo II della presente legge.
sostituire l'articolo 9 con il seguente:
Art. 9. - (Disciplina concernente la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) - 1. La Commissione svolge anche le funzioni di garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, secondo le disposizioni di cui al presente capo.
2. Il presidente della Commissione conferisce ad uno dei suoi componenti le funzioni di coordinatore per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1.
all'articolo 10, ovunque ricorrano, sostituire le parole: il Garante con le seguenti: la Commissione;
all'articolo 11:
comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:
Nell'esercizio delle funzioni di garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, la Commissione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3:
sostituire, ovunque ricorrano, le parole: il Garante con le seguenti: la Commissione;
sopprimere il comma 4;
all'articolo 12:
comma 1, sostituire le parole:
al Garante con le seguenti: alla Commissione;
comma 2, sostituire le parole: al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale con le seguenti: alla Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani;

all'articolo 13:
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
il Garante con le seguenti: la Commissione;
al comma 4, sostituire le parole: del Garante con le seguenti: della Commissione;
sopprimere l'articolo 14;
al capo II, sostituire la parola:
Garante con le seguenti: Funzioni di garante;
all'articolo 17:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito della relazione annuale di cui al comma 1 la Commissione riferisce specificamente sull'attività svolta nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni di garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a tutelare e promuovere i diritti delle persone private della libertà personale.
al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: le figure della Commissione e del Garante con le seguenti: la figura della Commissione.
sostituire il titolo con il seguente: Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
2. 503. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: o private della libertà personale.

Conseguentemente:
all'articolo 9:
comma 1, sostituire le parole:
o private della libertà personale, denominata Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale con le seguenti:, denominata Garante dei diritti delle persone detenute;
alla rubrica, sopprimere le parole:
o private della libertà personale;
all'articolo 11, comma 1:
alinea, sopprimere le parole:
o private della libertà personale;
lettera
a), sopprimere le parole: e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale;
all'articolo 12:
comma 1, sopprimere le parole:
e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale;
comma 2, sopprimere le parole:
o private della libertà personale;
al Capo II, sopprimere le parole:
o private della libertà personale;
all'articolo 17, comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:
o private della libertà personale;
al titolo, sopprimere le parole:
o private della libertà personale.
**2. 13. Cota, Stucchi.

Al comma 2, sopprimere le parole: o private della libertà personale.

Conseguentemente:
all'articolo 9:
comma 1, sostituire le parole:
o private della libertà personale, denominata Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale con le seguenti:, denominata Garante dei diritti delle persone detenute;
alla rubrica, sopprimere le parole:
o private della libertà personale;
all'articolo 11, comma 1:
alinea, sopprimere le parole:
o private della libertà personale;


lettera
a), sopprimere le parole: e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale;
all'articolo 12:
comma 1, sopprimere le parole:
e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale;
comma 2, sopprimere le parole:
o private della libertà personale;
alla rubrica del Capo II, sopprimere le parole:
o private della libertà personale;
all'articolo 17, comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:
o private della libertà personale;
al titolo, sopprimere le parole:
o private della libertà personale.
**2. 28. Boscetto, Santelli, Carfagna, Biancofiore.

Al comma 2, sopprimere le parole: o private della libertà personale.

Conseguentemente:
all'articolo 9:
comma 1, sostituire le parole:
o private della libertà personale, denominata Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale con le seguenti:, denominata Garante dei diritti delle persone detenute;
alla rubrica, sopprimere le parole:
o private della libertà personale;
all'articolo 11, comma 1:
alinea, sopprimere le parole:
o private della libertà personale;
lettera
a), sopprimere le parole: e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale;
all'articolo 12:
comma 1, sopprimere le parole:
e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale;
comma 2, sopprimere le parole:
o private della libertà personale;
al Capo II, sopprimere le parole:
o private della libertà personale;
all'articolo 17, comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:
o private della libertà personale;
al titolo, sopprimere le parole:
o private della libertà personale.
**2. 30. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.

Sopprimere il comma 3.
2. 14. Cota, Stucchi.