Allegato B
Seduta n. 105 del 7/2/2007

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SOLIDARIETÀ SOCIALE

Interrogazione a risposta in Commissione:

SCHIRRU. - Al Ministro della solidarietà sociale, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
in merito ai permessi lavorativi, ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», così come modificato dall'articolo 19 della legge dell'8 marzo 2000 n. 53, «(...) la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile (...) fruibili anche in maniera continuativa»;
l'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 fa riferimento ai permessi in ragione di giorni e non di ore, mentre le circolari esplicative, siano esse degli enti previdenziali o dei competenti dipartimenti ministeriali, hanno introdotto, rispetto alla previsione normativa, l'ulteriore agevolazione della frazionabilità in ore dei permessi, allo scopo di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell'interesse tutelato basandosi, per alcuni casi, sulle disposizioni contenute in alcuni Contratti collettivi nazionali di lavoro;
risulta all'interrogante che l'interpretazione data all'articolo sopra citato è che il personale beneficiario non ha più a disposizione tre giorni mensili, bensì diciotto ore mensili. Ciò comporta che, nel caso in cui anche un solo giorno di permesso dei tre previsti coincida con il giorno dedicato al cosiddetto rientro pomeridiano, le ore eccedenti le diciotto debbano essere recuperate;
qualora il lavoratore beneficiario voglia usufruire dei tre giorni mensili in

modo continuativo, così come previsto dall'articolo 33 della legge n. 104, qualunque sia la combinazione scelta, le diciotto ore vengono sempre e comunque superate;
la suddetta interpretazione, che non è peraltro supportata da nessun riferimento normativo e/o giurisprudenziale, comporta non solo la lesione del diritto del dipendente ad usufruire dei tre giorni di permesso retribuito, ma anche una gravissima limitazione del soggetto portatore di handicap al diritto all'assistenza, alla cura e al soddisfacimento dei propri bisogni o ad almeno parte di essi, diritto sancito e tutelato dalla Carta costituzionale;
è fondamentale e doveroso rilevare che coloro i quali usufruiscono di tali permessi, operano in ragione degli interessi della persona da assistere, pertanto in virtù dei suoi interessi, delle sue esigenze, dei suoi bisogni, che a ragion veduta non possono essere sempre programmabili -:
se intenda fornire un chiarimento inequivocabile, in considerazione dell'ambiguità di fondo della normativa secondaria e delle circolari applicative, a tutela e garanzia del soggetto portatore di handicap e del lavoratore beneficiario dei permessi della legge n. 104.
(5-00686)