Allegato B
Seduta n. 105 del 7/2/2007

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AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta orale:

BURGIO. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il comune di Vinci, in collaborazione con l'Associazione Onlus di Firenze «Amicizia Italo-Palestinese», ha partecipato ad un progetto finanziato dalla Regione Toscana per la redazione di uno studio di fattibilità, da parte del PMRS di Ramallah, in ordine alla realizzazione di quattro reparti pediatrici in altrettanti ospedali di città palestinesi;
Margherita Dametti, cooperante italiana, recentemente impegnata in attività umanitarie presso il Medical Relief di Ramallah per il coordinamento operativo di progetti di istituzioni italiane, è stata nominata dalla Regione Toscana e dal comune di Vinci quale Focus Person per il monitoraggio del progetto;
il 9 gennaio 2007 Margherita Dametti, munita di tutti i documenti necessari ed avvertite, tramite l'Ambasciata italiana, le competenti autorità israeliane, è giunta all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con un volo della Swiss Air proveniente da Zurigo;
la cooperante italiana, appena scesa dall'aereo, è stata fermata dalle autorità di sicurezza israeliane, le quali le hanno requisito i documenti e comminato il provvedimento di espulsione;
la cooperante ha subito un trattamento estremamente umiliante e, dopo una notte di reclusione in una cella del centro di detenzione sito nelle immediate vicinanze dell'aeroporto Ben Gurion, il 10 gennaio è stata imbarcata per l'Italia;
il 18 settembre 2006 Margherita Dametti aveva subìto un analogo provvedimento di espulsione ad Allenby, alla frontiera tra Territori Palestinesi Occupati e Giordania, sotto forma di Denied Entry non pregiudicante - al contrario di quanto sostenuto dal personale di polizia il 9 gennaio 2007 - la possibilità di rientrare in Israele per un arco determinato di tempo -:
quali iniziative siano state prese dall'Ambasciata italiana al fine di impedire l'espulsione della cooperante italiana;
se il Ministro in indirizzo intenda chiedere in via ufficiale al Governo israeliano le ragioni dell'espulsione della cooperante;
quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda attivare nei confronti del Governo israeliano al fine di garantire alla signora Dametti e alle delegazioni di organizzazioni umanitarie ed organizzazioni

non governative italiane l'ingresso, attraverso lo Stato di Israele, nei Territori palestinesi occupati, per i quali gli Accordi di Oslo del 1993, tuttora in vigore, stabiliscono che le zone di tipo A sono soggette esclusivamente alle disposizioni dell'Autorità Nazionale Palestinese e libere, pertanto, dai vincoli all'accesso posti dalle autorità israeliane.
(3-00611)

Interrogazioni a risposta scritta:

PELLEGRINO. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il giorno 2 novembre 2003, il Sig. Davide Follero, mentre svolgeva l'attività di addetto alla sicurezza e pronto soccorso presso una discoteca di Pozzuoli (Napoli), veniva chiamato ad intervenire per una riferita aggressione ad un avventore della discoteca, da parte di un marine americano;
nel mentre il Sig. Follero interveniva per prestare le cure del caso alla vittima e per tentare di ristabilire l'ordine nel locale, lo stesso veniva repentinamente ed immotivatamente aggredito da un marine americano;
quest'ultimo si avventava verso il sig. Follero ferendolo gravemente con un pugnale da combattimento, come quelli presumibilmente in dotazione dei marine;
il marine americano lo colpiva, in particolare, all'emiaddome inferiore sinistro con lesioni intestinali che rendevano necessario il ricovero con intervento chirurgico urgente per eviscerazione, a cui seguiva un doppio intervento: il primo di raffia delle lesioni e il secondo, otto ore più tardi di resezione intestinale;
l'autore del delitto, che subito dopo l'aggressione si era dato alla fuga, veniva identificato e fermato dalla Polizia di Stato di Formia, dove era in procinto di salpare con una nave;
il soggetto fermato, immediatamente, è stato consegnato alle autorità militari americane, che lo hanno preso in custodia e lo hanno giudicato, in seguito ad un procedimento, a giudizio dell'interrogante, sommario, istituito presso la Corte Marziale di Capodichino;
nonostante, ad avviso dell'interrogante, vi fossero prove a sufficienza da ritenere il marine responsabile del delitto addebitatogli, il «processo farsa» si concludeva con l'assoluzione, senza che vi fosse la possibilità per la persona offesa di partecipare al processo e senza che lo stesso avesse accesso alle motivazioni della sentenza;
sembrerebbe che l'unico risarcimento previsto in questi casi, sia quello previsto da una legge risalente al Trattato Nato del 1951 che prevede l'erogazione di una somma alle vittime dei soprusi americani in Italia, che nel caso di specie, non si conosce se venga quantificata e, quindi, liquidata;
nonostante l'impegno da parte delle autorità americane di sottrarre il soldato americano alla giurisdizione italiana, è da rilevare che tale tentativo non può riuscire quando le vittime sono cittadini italiani, considerato che i limiti territoriali della giurisdizione italiana sono abbastanza estesi;
in particolare, nel determinare la sfera di efficacia nello spazio della legge penale, l'ordinamento italiano ha adottato il principio che si suole definire di «territoralità temperata»;
vale a dire: ha adottato, come la maggior parte degli Stati moderni, il principio di territorialità, (articolo 3 codice penale: la sfera di efficacia della legge penale è delimitata dal territorio dello Stato, obbligando tutti coloro che vi si trovino, cittadini e stranieri; articolo 6 codice penale: i reati commessi nel territorio dello Stato sono puniti secondo la legge italiana);
i gravissimi fatti di cui si tratta si configurano, per lo più, come reati di

tentato omicidio o, quantomeno, di lesioni gravissime;
considerate le premesse, peraltro sarebbe possibile rendere applicabili le norme penali sopra citate, consentendo di perseguire in Italia quei fatti e di procedere contro il responsabile americano, senza che lo stesso possa essere esente da processo, grazie ad eventuali leggi (a giudizio dell'interrogante, incostituzionali) che ne garantirebbero l'impunità;
è necessario, pertanto, che attraverso un diritto certo e incentrato sul principio di legalità e del giusto processo, lo Stato si possa dire garante dei diritti umani, sia dal punto di vista degli indagati, sia da quello delle vittime;
appare necessaria l'esigenza di adottare strumenti flessibili e rapidi per intervenire a favore della vittima di un grave reato contro la persona, non rinunciando ad una assunzione di responsabilità del colpevole -:
ove i fatti esposti rispondano a verità, quali iniziative immediate i Ministri interrogati - nell'ambito delle rispettive competenze - intendano assumere perché siano accertate in tutte le sedi le eventuali responsabilità;
quali iniziative di ordine legislativo, nazionale e comunitario, s'intendono assumere per evitare che per l'avvenire la vita e l'integrità fisica e morale di un qualunque cittadino possa essere compromessa sulla base di soprusi da parte di militari americani in forza alle basi NATO;
se il Ministro degli Affari Esteri, di fronte alla gravità dell'episodio, non ritenga di promuovere, in ambito comunitario e internazionale, una posizione più incisiva nei confronti del governo americano al fine di chiarire le responsabilità del delitto, più in generale, per chiedere, con ferma coerenza, una piena tutela dei diritti umani.
(4-02484)

ZANELLA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
Yeshe norbu Appello per il Tibet onlus gestisce circa 1000 adozioni a distanza di bambini, monaci, disabili e anziani tibetani in Nepal, Nord India e specialmente nel Sud India (www.AdozioniTibet.it);
il denaro raccolto viene spedito tramite banca e un incaricato locale della onlus lo distribuisce agli assistiti;
in teoria tutti i fondi spediti in India dall'estero ricadono sotto il Foreign Contribution Regulation Act che richiede una particolare autorizzazione, però finora non venivano applicate restrizioni a importi relativamente modesti (circa 12.000 euro al mese per il Sud India) e in tanti anni non si erano mai avuti problemi, mentre tre mesi fa la banca nel Sud India ha comunicato alla onlus che non può spedire altri bonifici; i soldi destinati al Nord India sono stati allora inviati a un'altra banca che finora non ha sollevato obiezioni, è possibile però che presto ci saranno problemi anche lì;
qualcuno ipotizza che l'irrigidimento sia una misura antiterrorismo;
l'iter per ottenere l'autorizzazione ufficiale e avere la possibilità di spedire il denaro necessario alle adozioni richiede abitualmente tre anni o più, e intanto i bambini aspettano -:
se il Governo sia a conoscenza delle difficoltà, delle quali quella sopra descritta è solo un esempio, affrontate quotidianamente dall'associazionismo, spesso poco tutelato dalle istituzioni;
se il Governo intenda intercedere col Governo indiano per supportare tutte quelle realtà che come la Yeshe norbu Appello per il Tibet onlus, si trovano in difficoltà a causa della Foreign Contribution Regulation Act e permettere che la loro opera di grande valore sociale ed umano non venga interrotta durante l'iter necessario per ottenere l'autorizzazione ufficiale;
quali eventuali azioni di monitoraggio voglia intraprendere il Governo per conoscere e concorrere a risolvere i problemi

delle altre molteplici realtà del terzo settore che da anni svolgono attività meritorie per il tessuto sociale.
(4-02488)

PICCHI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il personale a contratto delle rappresentanze diplomatico-consolati, e Istituti di Cultura negli Stati Uniti, dovrebbe aderire entro il 20 febbraio 2007 alla richiesta di condono fiscale avanzata dalle autorità fiscali statunitensi (Inland Revenue Service), per importi che variano dai 75.000 ai 100.000 dollari a persona, per evasione fiscale acclarata e dichiarata dalle medesime autorità;
tale personale ha, al contrario, pagato regolarmente le tasse che sono state prelevate, accantonate e versate dal ministero degli affari esteri, quale sostituto d'imposta, al ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero degli affari esteri ha omesso di applicare nella procedura di prelievo, incameramento e versamento delle imposte i dettati dell'accordo bilaterale esistente fra Italia-Usa, che prevede la riscossione in loco delle tasse da parte del fisco Usa;
l'adesione alla richiesta di condono avanzata dalle autorità fiscali Usa significherebbe ammissione di colpa, mentre trattasi di errore della Farnesina;
altri Paesi, coinvolti nella verifica fiscale condotta ad ampio raggio e preannunciata già nel febbraio del 2006 dall'IRS, sono riusciti ad individuare soluzioni che hanno tutelato i propri impiegati - come nel caso della Gran Bretagna - in cui lo stesso Stato si è fatto carico di rimborsare immediatamente le tasse al fisco americano -:
quali iniziative siano state fino ad oggi intraprese in proposito;
se sia stato incaricato un esperto di questioni fiscali americane a sostegno dei nostri connazionali, come da loro richiesto;
se, ed in quale modo, intendano intervenire presso le autorità statunitensi, per lo slittamento della scadenza del 20 febbraio per l'adesione alla richiesta di condono;
quali provvedimenti intendano adottare affinché una tale situazione non si ripeta in futuro.
(4-02493)