Allegato A
Seduta n. 105 del 7/2/2007

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(Sezione 11 - Iniziative in materia di recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia)

BALDUCCI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
ogni anno l'amministrazione giudiziaria non riesce a recuperare una parte molto consistente delle spese di giustizia e delle sanzioni pecuniarie derivanti dai processi penali, che, secondo recenti stime, ammonterebbero a centinaia di milioni di euro (approssimativamente si è parlato di circa 700);
a questa cifra vanno aggiunte anche tutte quelle pene pecuniarie, che, non venendo riscosse dai competenti organi, giungono inevitabilmente alla prescrizione; senza considerare che ci sono somme cospicue, ma anche tutta una serie di beni che costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto del reato, che, pur essendo assoggettati a confisca penale, tuttavia non vengono mai realmente incamerate da parte dello Stato;
un esempio eclatante è quello riferito dagli organi di stampa, relativamente alla scoperta da parte della procura di Milano di conti correnti sui quali erano state depositate cospicue somme sequestrate durante il periodo di «tangentopoli»;
questa situazione appare intollerabile, anzitutto perché viene messa in crisi la stessa funzione della pena e delle misure di sicurezza patrimoniali. Tale mancanza di effettività della sanzione penale rappresenta uno dei gravi mali che affligge la giustizia penale e a tale situazione occorre urgentemente porre rimedio;
appare di tutta evidenza che tali beni, qualora effettivamente recuperati, potrebbero costituire un'importante risorsa economica per il funzionamento della giustizia, afflitta dalle note carenze economiche e di mezzi;
infine, bisogna intervenire sul riparto di tali somme, una parte delle quali, una volta recuperate, dovrebbe essere destinata a favore degli stessi uffici giudiziari che hanno svolto un ruolo attivo nella fase esecutiva -:
quali iniziative, anche normative, intenda adottare in materia di recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, in modo tale da rendere l'esecuzione realmente efficace e precisando, altresì, i criteri per il riparto di queste somme una volta recuperate, in modo da destinarne una parte consistente a favore della giustizia.
(3-00604)
(6 febbraio 2007)