Allegato B
Seduta n. 98 del 25/1/2007

TESTO AGGIORNATO AL 30 OTTOBRE 2007

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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

RAISI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
a Bologna, in seguito ad una serie di controlli operati della guardia di finanza nei confronti di diversi esercizi commerciali della città, sono state applicate con giusta e solerte celerità, le nuove normative varate nel novembre scorso che prevedono la chiusura temporanea dei negozi in cui si è accertato che per oltre tre volte non vengono rilasciati scontrini fiscali;

nel nostro Paese da oltre un anno è in vigore una normativa all'avanguardia in Europa (solo in Francia ne esiste una analoga), particolarmente efficace nella lotta alla contraffazione che prevede, tralaltro, il sequestro e la distruzione delle merci contraffatte nonché pesanti sanzioni nei confronti di chi vende e anche di chi acquista tali prodotti;
non risulta all'interrogante che negli ultimi mesi a Bologna siano state organizzate particolari operazioni di controllo da parte della guardia di finanza e delle altre istituzioni competenti, tese a contrastare la lotta alla contraffazione secondo le normative sopra menzionate -:
quali siano i risultati della lotta alla contraffazione ottenuti nella città di Bologna e in particolar modo quale sia il numero delle persone denunciate all'autorità giudiziaria per aver comperato della merce contraffatta.
(3-00561)

Interrogazioni a risposta scritta:

PAOLO RUSSO, LAURINI, FASOLINO e GIOACCHINO ALFANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con la legge n. 296 del 2006 comma 774 il legislatore ha fornito una interpretazione autentica dell'articolo 1 comma 41 della legge n. 335 del 1995 che opera quindi ex tunc, vale a dire dal 17 agosto 1995, ed al successivo comma 776 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 215 comma 5 della legge n. 724 del 1994;
in virtù della disposizione normativa sopra evidenziata, quindi, l'Inpdap non è più tenuto a pagare l'indennità integrativa speciale, vale a dire la vecchia scala mobile ossia l'adeguamento della pensione all'aumento del costo della vita in misura intera ma in proporzione all'aliquota di riduzione prevista per il coniuge superstite;
tale applicazione è gravissima per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perché penalizza soltanto la categoria più svantaggiata costituita dai vedovi senza altra fonte di reddito ed in secondo luogo perché viene a crearsi una disparità di trattamento fra chi è andato in pensione prima e chi invece è andato in pensione dopo l'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995;
per evitare tale disparità, la giurisprudenza unanime e costante della Corte dei Conti ha da sempre riconosciuto a tali soggetti il beneficio della corresponsione per intero della indennità integrativa speciale (cfr. Sez. Unite Corte dei conti sent. n. 8/2002/QM del 17 aprile 2002) come pure con tale diritto è stato riconosciuto dallo stesso Comitato d Vigilanza dell'Inpdap in più occasioni;
si aggiunga, inoltre, che la normativa introdotta con i commi 774, 775 e 776 della legge n. 296 del 2006, si fanno salvi solo i trattamenti più favorevoli già definiti in sede di contenzioso, vale a dire quelli per cui è già intervenuta una sentenza definitiva, mentre centinaia di ricorsi pendenti e non ancora definiti a causa dei tempi biblici della giustizia contabile, sono stati completamente spazzati via, aggiungendo per i poveri vedovi pensionati ed unireddito al danno anche la beffa di avere sostenuto inutilmente le spese legali necessarie a far valere i propri diritti quesiti che oggi si intendono stravolgere -:
quali iniziative intenda assumere ed intraprendere per eliminare la disparità di trattamento sopra evidenziata e per garantire ai soggetti de quibus il riconoscimento dei loro diritti quesiti;
se non ritenga di attivarsi al fine di chiarire che comunque tale normativa non si applica ai ricorsi pendenti ed alle sentenze favorevoli ai ricorrenti per le quali non siano ancora scaduti i termini per l'impugnazione ed a quelle che non sono state applicate dalle sedi provinciali e territoriali e comunque che tale disposizione non può comunque avere carattere retroattivo.
(4-02302)

RAITI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 1307, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) dispone un significativo aumento del contributo unificato da versarsi per i ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali;
in base al suddetto comma, quindi, chi proporrà un ricorso in materia di appalti di opere pubbliche, di servizi o di forniture, ovvero avverso un provvedimento di una Autorità amministrativa indipendente, qualunque sia il valore della controversia, dovrà versare preventivamente all'erario pubblico la somma di euro 2.000,00, a titolo di contributo unificato;
l'elevazione del contributo in argomento riguarda anche i ricorsi presentati al T.A.R. per le materie previste dall'articolo 23-bis della legge TAR, n. 1034 del 1971 (procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse; provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi);
a giudizio dell'interrogante, con palese disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la giustizia ordinaria, il contributo unificato non è commisurato al valore della causa, ma deve essere pagato per intero e nella misura massima stabilita per la semplice appartenenza del ricorso ad una delle materie previste dall'articolo 23-bis della legge T.A.R.;
ad avviso dell'interrogante, il comma 1307 dell'articolo 1 della Legge finanziaria contrasta in maniera piuttosto evidente con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, determinandosi con ciò un'evidente incostituzionalità della norma in esame -:
se il Governo intenda adottare iniziative normative al fine di porre rimedio al suesposto, secondo l'interrogante, indiscriminato, aumento del contributo unificato da versarsi per i ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali e dunque predisporre una disciplina maggiormente rispondente ai principi prescritti dalla Carta Costituzionale a tutela dei diritti del cittadino.
(4-02319)

TURCO, BELTRANDI, D'ELIA, MELLANO e PORETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 5 aprile 2006, in una conferenza stampa presso la Camera dei deputati, convocata sul tema «Esenzione dell'ICI alle attività commerciali della chiesa cattolica: un aiuto di stato illegale, una violazione della direttiva europea sulla concorrenza», Emma Bonino, Enrico Boselli e Maurizio Turco, della Rosa nel Pugno, presentavano l'iniziativa di diversi professionisti - assistiti dall'Avvocato Alessandro Nucara e dal fiscalista Carlo Pontesilli - volta ad adire la Commissione europea per denunciare lo Stato italiano;
il 4 luglio 2006, anche in ragione della richiesta di informazioni che la Repubblica italiana aveva ricevuto dalla Direzione generale Concorrenza della Commissione europea, veniva emanato il decreto detto Bersani, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248 in cui veniva cancellata l'esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili appartenenti alle confessioni religiose e alle onlus, anche se destinati ad usi commerciali;
successivamente, il Ministero dell'economia e delle finanze:
a) nel mese di settembre rispondeva alle richieste della Commissione europea,

sostenendo la che la suddetta legge fosse valida a risolvere tutti i dubbi interpretativi a riguardo;
b) il 2 ottobre 2006, sulla base della considerazione «che la disposizione sopra citata ("si intende applicabile alle attività ... che non abbiano esclusivamente natura commerciale") ha dato luogo a difficoltà interpretative ed applicative», istituiva con decreto una commissione di studio «con il compito di approfondire le problematiche afferenti l'applicazione dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili agli enti ecclesiastici ed alle organizzazioni non profit, anche attraverso la predisposizione di specifici interventi di carattere normativo»; la Commissione non ha limiti di tempo per concludere i propri lavori ed anzi, all'articolo 2, in relazione ai capitoli di bilancio a cui imputare le spese - non quantificati nemmeno come previsione - queste vengono imputate per l'anno finanziario 2006 e «per gli anni successivi» -:
quale sia la reale posizione del Ministero e del Governo a riguardo, in considerazione delle differenti valutazioni ed opinioni espresse nelle diverse sedi, ovvero se la legge n. 248 del 2006 abbia risolto i dubbi interpretativi, com'è stato scritto nel mese di settembre alla Commissione europea, o se invece abbia dato luogo a difficoltà interpretative ed applicative, com'è stato scritto nel mese successivo nel decreto istitutivo della Commissione di studio;
se non ritenga di stabilire i tempi entro cui la Commissione di studio dovrà concludere i suoi lavori;
a quanto ammonti la previsione di spesa per l'anno finanziario 2006 e per gli anni successivi;
con quali siano stati scelti i componenti esterni all'amministrazione;
se abbia informato la Direzione generale Concorrenza della Commissione europea dell'istituzione della Commissione di studio.
(4-02326)