Allegato A
Seduta n. 98 del 25/1/2007

...

(Sezione 3 - Fenomeno della poligamia in relazione agli immigrati di fede islamica)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, per sapere - premesso che:
il reato di bigamia è sanzionato dall'articolo 556 del codice penale che vieta di contrarre due volte il matrimonio di fronte ad una autorità civile in assenza di una sentenza di divorzio;
in Italia sta emergendo sempre più diffusamente il fenomeno della poligamia tra gli immigrati di fede islamica, tuttavia, poiché il nostro ordinamento non riconosce legalmente il matrimonio islamico, le unioni poligamiche non sono di fatto perseguibili;
una sentenza del tribunale di Bologna del 13 marzo 2003 ha, infatti, sancito che «il reato di bigamia può essere commesso solo dal cittadino italiano sul ter

ritorio nazionale, essendo irrilevante il comportamento tenuto all'estero dallo straniero la cui legge nazionale riconosce la possibilità di contrarre più matrimoni»;
tale possibilità ha già creato situazioni paradossali ed imbarazzanti, come quella verificatasi a Catania, dove il giudice decise che due vedove si sarebbero divise la pensione del marito defunto e che la casa sarebbe spettata ad entrambe -:
se corrispondano al vero le notizie secondo le quali il Governo si appresterebbe ad adottare iniziative normative volte a legalizzare il matrimonio islamico, così come avviene per quello cattolico, fermo restando che quest'ultimo è stato codificato con il Vaticano, mentre quello islamico risponde a tradizioni giuridiche diverse e spesso incompatibili con le nostre, e quali iniziative intenda adottare per contrastare tale fenomeno.
(2-00309)
«Volontè, Giovanardi, D'Alia, Ronconi, Capitanio Santolini».