Allegato B
Seduta n. 97 del 24/1/2007

ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:

La Camera,
premesso che:
numerose sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione hanno confermato una chiara interpretazione dell'articolo 29 della Costituzione, nel quale si afferma che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»;
in particolare, vanno ricordate la sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 1998, che ha chiarito la diversa condizione giuridica delle convivenze more uxorio e delle famiglie fondate sul matrimonio;
la sentenza n. 310 del maggio 1989 della Corte costituzionale ha ribadito che l'articolo 29 della Costituzione «riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore in ragione dei caratteri di stabilità e di certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio»;
la diversità dei diversi tipi di convivenza è stata ribadita nella sentenza n. 352 del 2000 della Corte costituzionale;
tali principi sono stati confermati dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 491 del 2000 e ancora la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 dell'aprile del 2004, ha ribadito l'impossibilità di una parificazione tra la convivenza e la famiglia basata sul matrimonio;
il Governo ha annunciato più volte che entro il gennaio 2007 il Consiglio dei ministri dovrà proporre al Parlamento un disegno di legge riguardante le coppie di fatto;
come hanno osservato anche recentemente insigni giuristi, i diritti di chi dà luogo ad una convivenza che non si basi né sul matrimonio civile, né sul matrimonio religioso con effetto civile, sono, per molti versi, già tutelati;
ad esempio:
a) numerose sentenze della magistratura hanno chiarito la persistenza di un contratto di affitto nel caso di decesso di uno dei due conviventi;
b) al convivente more uxorio possono essere garantiti, anche in assenza di vincoli matrimoniali, tutti i diritti in materia di patrimonio, anche ricorrendo al diritto volontario e mediante polizze assicurative o pensioni volontarie;
c) con testamento si può lasciare parte cospicua del proprio patrimonio ad una persona alla quale si sia legati da un semplice rapporto di convivenza;

impegna il Governo:

a non assumere iniziative, anche surrettizie, che comportino l'equiparazione tra le unioni di fatto e la famiglia;
a non equiparare le convivenze omosessuali alle unioni di fatto eterosessuali, con particolare riguardo alla legittimazione all'adozione di bambini o alla possibilità di ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistite;
a procedere ad un'attenta ricognizione della normativa esistente in ordine alla tutela dei diritti individuali delle persone conviventi e, qualora se ne riscontrasse un'effettiva carenza, prevedere gli opportuni interventi;
a ribadire per i figli nati fuori dal matrimonio, come già sancito dalla Costituzione, ogni forma di tutela sul piano giuridico e morale, al fine di riconoscere agli stessi, in ogni caso, i medesimi diritti dei figli nati nel matrimonio;
a promuovere concrete iniziative di carattere sociale, fiscale ed economico a tutela della famiglia, fondata sul matrimonio, in base a principi che, prima ancora

delle leggi vigenti, derivano dal diritto naturale.
(1-00084)
«La Russa, Lamorte, Menia, Migliori, Airaghi, Alemanno, Amoruso, Angeli, Ascierto, Bellotti, Benedetti Valentini, Bocchino, Bongiorno, Bono, Buontempo, Castellani, Castiello, Catanoso, Ciccioli, Consolo, Giorgio Conte, Contento, Cosenza, De Corato, Filipponio Tatarella, Gianfranco Fini, Foti, Frassinetti, Gamba, Gasparri, Germontani, Alberto Giorgetti, Holzmann, Landolfi, Leo, Lisi, Lo Presti, Mancuso, Martinelli, Mazzocchi, Meloni, Minasso, Moffa, Murgia, Angela Napoli, Nespoli, Patarino, Pedrizzi, Antonio Pepe, Perina, Porcu, Proietti Cosimi, Raisi, Rampelli, Ronchi, Saglia, Salerno, Scalia, Siliquini, Taglialatela, Tremaglia, Ulivi, Urso, Zacchera».

La Camera,
premesso che:
dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che pone a carico degli Enti locali le «spese varie d'ufficio» delle istituzioni scolastiche, fu stabilito, con accordi intervenuti nelle sedute del 22 marzo e del 6 settembre 2001 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che le spese relative al pagamento della TARSU (tassa, poi tariffa, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) fossero assegnate a carico dello Stato, per un ammontare complessivo determinato in 75 miliardi di lire annuali;
i decreti ministeriali relativi alla ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato hanno stanziato, rispettivamente negli anni 2002, 2003 la somma di 38.734.267 euro, ridotta a 12.175.294 a decorrere dal 2004 e di 11.164.752 euro nel 2005;
dette somme ripartite fra i vari istituti scolastici risultano essere largamente insufficienti a coprire le somme richieste dagli enti locali e pertanto si è determinato, a livello locale, un considerevole aumento del contenzioso tra le istituzioni scolastiche ed i comuni, che quasi sempre si traduce in procedure di esecuzione forzata nei confronti delle scuole da parte dei comuni, con il pignoramento, in vari casi, dei depositi bancari a disposizione delle scuole per le spese di funzionamento;
in alcuni comuni, come per esempio il comune di Taranto, per effetto del dissesto, la TARSU è stata fissata in 5,14 euro per metro quadrato indebitando notevolmente tutte le istituzioni scolastiche, e in quasi tutti i comuni i parametri di pagamento della TARSU sono simili a quelli relativi alle civili abitazioni, mentre risultano essere completamente diversi i rifiuti prodotti;
il comma 601 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, a decorrere dall'anno 2007 istituisce nello stato di previsione del ministero della pubblica istruzione in apposita unità di base due fondi di cui il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» a cui affluiranno tutti gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione;
altresì il comma 184 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, prevede che per il 2007 si debba conservare la tipologia di prelievo adottato per il 2006,

impegna il Governo:

prevedere negli stanziamenti relativi al suddetto Fondo le somme necessarie alle istituzioni scolastiche per il pagamento della TARSU o in subordine, ripristinare lo stanziamento di 38.734.267 euro

annui da ripartire alle istituzioni scolastiche per il pagamento della TARSU anche per gli anni dal 2003 in poi;
attivarsi, anche nelle opportune sedi, per emanare un'apposita circolare di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge n. 23 del 1996, al fine di stabilire che tra le spese varie di ufficio poste a carico degli enti locali, per assicurare il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, siano da comprendere anche le spese relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, esonerando quindi le scuole dal pagamento di tale tassa.
(1-00085)
«Patarino, Lisi, Filipponio Tatarella, Antonio Pepe, Porcu, Catanoso, Germontani, Castellani, Giorgio Conte, Frassinetti, Migliori, Bono».

La Camera,
premesso che:
la situazione dei diritti umani e civili nella Repubblica Popolare Cinese non registra miglioramenti; al contrario continuano, addirittura aggravandosi, gli episodi di persecuzione e violenza a danni di privati cittadini e, con metodo sistematico, nei confronti delle minoranze politiche e religiose che si oppongono pacificamente al Governo di Pechino;
in data 17 gennaio 2007 il quotidiano Avvenire recava la notizia dell'omicidio di un giornalista cinese, assassinato a causa della indagine che stava svolgendo sulla carenza di sicurezza delle miniere in Cina;
in data 19 gennaio 2007 la rivista statunitense Aviation Week, con il conforto del portavoce della Casa Bianca, ha annunciato che un missile di media gittata lanciato dal Centro spaziale Xichang avrebbe centrato e distrutto un satellite meteorologico cinese del tipo Feng Yung 1c, ormai in disuso;
tale episodio sancisce l'ingresso del regime cinese tra le potenze che hanno sviluppato armi in grado di colpire la maggior parte dei satelliti in uso, compresi quelli utilizzati per finalità militari, con probabili pericolose ripercussioni sul sistema di difesa e sicurezza internazionale;
considerato che la legge n. 185 del 1990 prevede che l'esportazione e il transito di materiale di armamento siano vietati verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, nonché verso i Paesi i cui Governi sono responsabili di gravi violazioni, accertate, dei diritti umani,

impegna il Governo:

ad operare in sede Unione europea perché si confermi l'embargo sulla vendita delle armi alla Repubblica Popolare Cinese, stabilito dopo il massacro di Tien An Men, fino a che non si abbia notizia di un miglioramento della condizione dei diritti umani in Cina, poiché l'embargo rimane, come affermato dalla Commissione europea, lo strumento di pressione più significativo per la causa dei diritti umani, e costituisce, dal punto di vista strategico, un argine all'ulteriore potenziamento tecnologico-militare della Repubblica Popolare Cinese, a maggior ragione alla luce di tali pericolosi esperimenti;
a promuovere, nell'ambito degli scambi culturali e scientifici con la Repubblica Popolare Cinese, specifici programmi di formazione e informazione sui temi del diritto internazionale in materia di diritti umani, e a sostenere l'attività delle organizzazioni che, nella Repubblica Popolare Cinese, perseguano questi obiettivi;
a promuovere, laddove si susseguano esperimenti analoghi a quelli sopra descritti, una presa di posizione ufficiale del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, di cui

l'Italia fa parte in qualità di membro non permanente.
(1-00086)
«Paoletti Tangheroni, Valentini, Caligiuri, Franzoso, Bertolini, Fedele, Bruno, Di Centa, Palmieri, Stradella, Uggè, Ceroni, Carlucci, Licastro Scardino».