Allegato B
Seduta n. 97 del 24/1/2007

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RIFORME E INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Interrogazione a risposta scritta:

PALOMBA. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria lega la posizione giuridica dei giudici onorari minorili all'articolo 20 del CCNL 2002/2005 per quanto riguarda i permessi;
più in generale, consta all'interrogante che diversi giudici onorari minorili, per poter far parte del collegio Gup e partecipare alle camere di consiglio ed alle udienze cui erano stati assegnati sulla base delle tabelle formate dai presidenti dei tribunali per i minorenni, ovviamente nelle ore antimeridiane quando i collegi si riuniscono, hanno dovuto utilizzare tutte le ferie 2005 e 2006;
tutto ciò è inaccettabile in quanto si risolve in un vincolo insormontabile e discriminatorio posto di fatto da alcune amministrazioni pubbliche all'espletamento dell'incarico, poiché in sostanza si finisce per consentire l'esercizio della pubblica funzione di giudice onorario per i minorenni solo fuori dall'orario di servizio in quanto incarico retribuito;
da un'indagine sul web emerge, per contro, che il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha più volte precisato che: «la controprestazione della Pubblica Amministrazione non rappresenta una retribuzione, ma un indennizzo a titolo di ristoro»; e che con parere n. 2318 del 6 maggio del 1996, in risposta al quesito posto dalla Corte di Appello di Milano, ha affermato: «Deve riconoscersi al dipendente il diritto di assentarsi dall'ufficio per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della carica di giudice onorario e ad essere considerato durante tale periodo a tutti gli effetti in servizio, con diritto quindi a percepire tutti gli emolumenti fissi e continuativi che gli sono dovuti per la presenza in ufficio»;
successivamente, con parere n. 135/C.D./2002 del 10 giugno 2002, il DFP (Dipartimento Funzione Pubblica) ha affermato che: «Le assenze dal servizio per lo svolgimento, nelle sedi e nei giorni ove sia richiesto dalle funzioni istituzionali, sono da ritenersi assenze per servizio, al pari di coloro che sono chiamati al compimento di un ufficio obbligatorio», precisando che la vigente normativa attribuisce all'incarico di magistrato onorario il «carattere pubblico e obbligatorio» -:
se sia a conoscenza di quanto illustrato e se non ritenga opportuno diramare disposizioni o direttive che escludano dall'applicazione dell'articolo 20 del CCNL le situazioni di cui sopra in tutte le Pubbliche Amministrazioni, affinché i dipendenti chiamati all'espletamento della funzione di Giudice Onorario siano autorizzati a fornire le loro prestazioni essendo considerati a tutti gli effetti in servizio.
(4-02288)