Allegato B
Seduta n. 97 del 24/1/2007

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POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Interrogazione a risposta scritta:

BELLANOVA. - Al Ministro per le politiche per la famiglia, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 350 del 2003, articolo 3 introduce nell'ordinamento giuridico l'articolo 42-bis decreto legislativo n. 151 del 2001 in virtù del quale il dipendente pubblico: «può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso ed il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda»;
tale norma va ad ampliare quel regime di tutele contenuto nel decreto legislativo n. 151 del 2001, «Testo unico per la tutela della maternità e della paternità», in linea con l'articolo 31 della Costituzione secondo cui: «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose; protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»;
l'assegnazione temporanea del genitore-lavoratore ad una sede nella regione di residenza della propria famiglia rappresenta lo strumento idoneo a salvaguardare tutti gli interessi coinvolti dall'evento della nascita di un figlio: il diritto al lavoro ed alla retribuzione di entrambi i coniugi, il diritto dovere di esercitare la funzione genitoriale, il diritto dei figli in età infantile alla presenza di entrambi i genitori, il diritto del datore di lavoro alla prestazione lavorativa, l'interesse al buon andamento della Pubblica Amministrazione;
il decreto legislativo n. 151 del 2001, articolo 42 riconosce valore sociale all'interesse privato rappresentato dalla genitorialità, individuando nelle PPAA (Pubbliche amministrazioni) i soggetti tenuti alla cura di tale interesse;
la legittimità degli atti di gestione del rapporto di lavoro nelle PPAA viene generalmente valutata comparando opportunamente gli interessi in gioco, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere; si riscontra nelle PPAA in cui il rapporto di lavoro dei dipendenti è stato privatizzato, o messo in mobilità, una valutazione compiuta invece con riferimento esclusivo ai parametri del lavoro privato, vale a dire buona fede e correttezza, con la conseguenza che sono ritenuti legittimi i comportamenti che non siano arbitrari, pretestuosi o vessatori;
i giudici del lavoro hanno ritenuto corretti e legittimi numerosi dinieghi di assegnazioni temporanee fondati sulla carenza di personale o comunque su non meglio precisate esigenze di servizio;
subordinando la concessione dell'assegnazione temporanea all'assenza di circostanze

quali carenza di personale, o generiche esigenze di servizio, si ridimensiona notevolmente la portata della norma in oggetto;
con l'accordo del 9 marzo 2004 il Ministero della giustizia ha concordato con le OO.SS. alcuni criteri di applicazione di tale normativa al fine di superare le criticità richiamate -:
se l'applicazione della normativa in questione sia stata oggetto di monitoraggio per indagarne successi e criticità al fine di conoscere e valutare in quale misura essa rappresenti una tutela reale per le famiglie con figli in età infantile;
quali iniziative il Governo intenda intraprendere per rafforzare tale strumento normativo e renderlo pienamente operativo sotto il profilo della tutela e della salvaguardia della genitorialità e dell'infanzia.
(4-02266)