Allegato B
Seduta n. 97 del 24/1/2007

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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:

PIRO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legislazione vigente in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini del calcolo dell'imposizione fiscale, per quanto attiene alla tassazione delle indennità per trasferte percepite di lavoratori dipendenti, risulta inadeguata rispetto all'evoluzione dei costi attualmente correnti;
il comma 5 dell'articolo 48, ora articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 come modificato dal decreto-legge n. 41 del 24 febbraio 1995, stabilisce ancora in lire 90mila (46,48 euro) l'importo giornaliero esentato dall'imposizione fiscale su reddito di lavoro dipendente, nel caso di trasferte o missioni fuori del territorio comunale, tetto elevato a 150mila lire, nel caso di trasferte all'estero;
secondo l'interrogante, l'adeguamento di tale importo al progressivo aumento del costo della vita - tenendo presente che le ultime modifiche legislative sul punto risalgono al 1995 - si rende quanto mai opportuno, se non necessario, anche in relazione al passaggio dalla lira all'euro. L'innalzamento del tetto stabilito per la tassazione delle indennità per trasferte percepite dai lavoratori dipendenti consentirebbe, tra l'altro, un bilanciamento fra giusto beneficio per gli interessati e assenza di aggravio economico per le aziende -:
se non ritenga di dover intervenire per riesaminare e assumere iniziative normative per modificare una disposizione normativa da considerarsi ormai obsoleta, al fine di adeguare al costo reale della vita il tetto giornaliero previsto per l'esenzione dall'imposizione fiscale su reddito da lavoro dipendente.
(4-02262)