Allegato A
Seduta n. 97 del 24/1/2007

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(A.C. 2114 - Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogato al 31 dicembre 2006 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.
1. 504. Governo.
(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire le parole: 31 maggio 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.
1. 307. Boscetto, Carfagna, Santelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I fondi degli enti del Servizio sanitario nazionale destinati all'erogazione delle prestazioni funzionali a garantire i livelli essenziali di assistenza, unitamente alle somme finalizzate al pagamento degli emolumenti per il personale dipendente o in convenzione, se quantificati dai predetti enti con provvedimento da adottare ogni trimestre, non possono essere oggetto di pignoramento né di sequestro.
1. 300. Iannuzzi, Cesario.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i direttori delle strutture complesse del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età qualora, su istanza dell'amministrazione di appartenenza, la regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico
*1. 309. Martella.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i direttori delle strutture complesse del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età qualora, su istanza dell'amministrazione di appartenenza, la regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico
*1. 319. Boato.
(Inammissibile)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente all'assunzione dipersonale del Ministero degli affari esteri.
1. 308. Boscetto, Santelli.

Sopprimere il comma 5.
1. 4. Giovanardi.

Al comma 5, sopprimere le parole da: sono sospese fino alla fine del comma.
*1. 7. Giovanardi.

Al comma 5, sopprimere le parole da: sono sospese fino alla fine del comma.
*1. 8. Boscetto, Santelli.

Sopprimere il comma 6.
1. 320. Giudice.

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2008 con le seguenti: anno 2010.
**1. 310. Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2008 con le seguenti: anno 2010.
**1. 315. D'Agrò.

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2008 con le seguenti: anno 2009.
*1. 301. Folena, De Simone.

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2008 con le seguenti: anno 2009.
*1. 311. Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2008 con le seguenti: anno 2009.
*1. 316. Meloni, Frassinetti, Rampelli, Catanoso.

Sopprimere il comma 6-bis.
**1. 304. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 6-bis.
**1. 600. La Commissione.

Al comma 6-bis, sostituire le parole: 31 marzo 2007 con le seguenti: 30 giugno 2007.
1. 312. Boscetto, Santelli, Carfagna.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. I requisiti e le modalità di assunzione di cui ai commi 417, 418 e 419 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971, così come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 167, in possesso dei requisiti citati dal comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che concorre alla professionalizzazione delle Forze armate ai sensi del comma 523 della citata legge n. 296 del 2006.
*1. 11. Satta.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. I requisiti e le modalità di assunzione di cui ai commi 417, 418 e 419 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971, così come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio

1995, n. 167, in possesso dei requisiti citati dal comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che concorre alla professionalizzazione delle Forze armate ai sensi del comma 523 della citata legge n. 296 del 2006.
*1. 12. Sgobio, Vacca, Licandro.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-ter. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
6-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 6-ter è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 503. Governo.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. Tutto il personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A, in posizione di comando presso altre amministrazioni al 31 dicembre 2006 viene prorogato fino al 31 dicembre 2007.
1. 317. Li Causi.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. I comandi del personale della società Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A, disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, e da ultimo prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2005, n 266, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.
1. 302. De Simone, Franco Russo.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-ter. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo le parole: «nonché i consulenti del lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e i revisori contabili».
1. 305. Tolotti.
(Inammissibile)

Aggiungere in fine il seguente comma:
6-ter. Il termine fissato dall'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 25 novembre 2003, n. 339, è differito al 31 dicembre 2008.
1. 306. Pellegrino.
(Inammissibile)

Aggiungere in fine il seguente comma:
6-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è prorogato al 31 dicembre 2007.
1. 313. Angelo Piazza.
(Inammissibile)

Aggiungere in fine il seguente comma:
6-ter. Il personale già alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi S.p.A., ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, attualmente distaccato in servizio presso le

federazioni sportive nazionali, che passasse alle dipendenze delle federazioni medesime, anche mediante forme giuridiche che consentano il successivo ripristino del rapporto di lavoro in capo a CONI Servizi S.p.a., qualora nei cinque anni successivi al passaggio alle dipendenze delle federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha diritto, ferma restando la possibilità del ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi S.p.A., di accedere alle previsioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 314. Angelo Piazza.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Requisiti professionali delle guardie particolari giurate:
a) cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici e possesso dei requisiti professionali determinati con decreto del Ministro dell'interno;
d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;
e) assenza di condanna a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione;
f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti delle guardie particolari giurate;
g) iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici».
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Nell'ambito dell'espletamento del proprio servizio, le guardie particolari giurate rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio».
1. 010. Margiotta.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - All'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 3o è sostituito dal seguente:
«3o aver adempiuto agli obblighi scolastici e possedere i requisiti professionali stabiliti con decreto del Ministro dell'interno»;
b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Le guardie particolari giurate in servizio rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio.»
1.011. Cota, Stucchi.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Disposizioni in materia di agricoltura).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati, di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 30 giugno 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Non si fa luogo a restituzione delle sanzioni comunque già versate».
2. 500. Governo.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati, di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. 301. Zucchi, Servodio, Franci, Baratella, Bellanova, Brandolini, Vincenzo De Luca, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Oliverio, Pertoldi, Rotondo, Sereni, Soro.

Sopprimere il comma 2.
2. 304. Boscetto, Santelli, Carfagna.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.
2. 305. Boscetto, Carfagna, Santelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3, il fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto di personal computer da parte di collaboratori coordinati e continuativi di cui al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato per l'anno 2007 di 7 milioni di euro, ed il fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali di cui al comma 66 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementato per il medesimo anno 2007 di 20 milioni di euro.
2. 9. Tolotti, Crisci.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4.
2. 10. Cota, Stucchi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per l'anno 2007.
2. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

Al comma 5, premettere il seguente periodo: All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
2. 303. Lion, Fundarò, Camillo Piazza.
(Inammissibile)

Al comma 5, sostituire le parole: 31 luglio 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.
2. 306. Boscetto, Santelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. All'articolo 01, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «15 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2007».
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, stimato in 2,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. 308. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e pesca.
*2. 14. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e pesca.
*2. 15. Zucchi, Servodio, Franci, Baratella, Bellanova, Brandolini, Vincenzo De Luca, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Oliverio, Pertoldi, Rotondo, Sereni, Soro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Nel settore agricolo e in quello della pesca, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano dal 1o gennaio 2008.
2. 17. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. L'articolo 223-duodecies, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, si applica anche all'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, entro il termine del 31 dicembre 2007. Sino a tale adeguamento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
**2. 16. Zucchi, Servodio, Franci, Baratella, Bellanova, Brandolini, Vincenzo De Luca, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Oliverio, Pertoldi, Rotondo, Sereni, Soro.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. L'articolo 223-duodecies, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, si applica anche all'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, entro il termine del 31 dicembre 2007. Sino a tale adeguamento, e comunque non

oltre il 31 dicembre 2007, continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
**2. 501. Governo.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2007, termine previsto dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2005, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2005, n. 233, le disposizioni di cui all'articolo 223-terdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
2. 18. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 3, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2005, n 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2006 e 2007».
*2. 300. Benedetti Valentini.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 3, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2005, n 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2006 e 2007».
*2. 302. Lion, Fundarò, Camillo Piazza.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 3, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2005, n 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2006 e 2007».
*2. 309. Ronconi.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 1, comma 1176, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «dell'agricoltura» sono aggiunte le seguenti: ", per la quale le disposizioni di cui al comma 1175 entrano in vigore non prima della definizione delle modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'INPS, di cui all'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. 307. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. L'entrata in vigore della disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, riguardante i sinistri che coinvolgono le macchine agricole definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è prorogata al 1o febbraio 2008.
2. 311. Lion, Fundarò, Camillo Piazza.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 34, le parole: «2001-2002» sono sostituite dalle seguenti: «2005-2006»;
b) il comma 37 è abrogato.
2. 312. Garavaglia, Alessandri, Cota.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. La rateizzazione di cui all'articolo 10, comma 34, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è estesa fino al periodo di commercializzazione 2005-2006. A detta rateizzazione hanno facoltà di accedere tutti i produttori di latte relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anno 1995-1996 e 2005-2006.
2. 313. Garavaglia, Alessandri, Cota.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. È ulteriormente differito fino al 30 giugno 2007 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2007 e a 18 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per gli affari esteri.
2. 314. Delfino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, che, alla data del 31 dicembre 2006, si trovi in cassa integrazione straordinaria, sia stato dichiarato in esubero o collocato in mobilità, può essere inquadrato, a domanda, presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le regioni possono, altresì, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, affidare in forma diretta servizi ovvero attività nel settore agricolo a società di capitale, cooperative e consorzi, a condizione che la forza lavoro in essi occupata a tempo indeterminato sia costituita nella misura non inferiore al 60 per cento da lavoratori dipendenti dei consorzi agrari regionali e provinciali dichiarati falliti o posti in liquidazione coatta amministrativa alla data del 30 giugno 2006.
*2. 011. Lombardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, che, alla data del 31 dicembre 2006, si trovi in cassa integrazione straordinaria, sia stato dichiarato in esubero o collocato in mobilità, può essere inquadrato, a domanda, presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche

vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le regioni possono, altresì, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, affidare in forma diretta servizi ovvero attività nel settore agricolo a società di capitale, cooperative e consorzi, a condizione che la forza lavoro in essi occupata a tempo indeterminato sia costituita nella misura non inferiore al 60 per cento da lavoratori dipendenti dei consorzi agrari regionali e provinciali dichiarati falliti o posti in liquidazione coatta amministrativa alla data del 30 giugno 2006.
*2. 012. Margiotta, Luongo, Carta.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Le regioni possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, affidare in forma diretta servizi ovvero attività nel settore agricolo a società di capitale, cooperative e consorzi, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori dipendenti dei consorzi agrari regionali e provinciali dichiarati falliti o posti in liquidazione coatta amministrativa alla data del 30 giugno 2006, che non abbiano trovato diversa collocazione.
2. 010. Margiotta, Luongo, Carta.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:
Art. 2. (Proroga di termini e riordino delle norme in materia di impiantistica e sicurezza degli impianti). - 1. È abrogato il comma 13 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Conseguentemente il termine di decorrenza degli effetti delle disposizioni del Capo V della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è differito fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2 del presente articolo. Dalla medesima data il predetto Capo V è abrogato.
2. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2007, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e semplificazione, anche previa adozione degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, in conformità alle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) coordinamento delle disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).
*3. 304. Mazzocchi.
(Inammissibile - Limitatamente alla parte consequenziale)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:
Art. 2. (Proroga di termini e riordino delle norme in materia di impiantistica e

sicurezza degli impianti). - 1. È abrogato il comma 13 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Conseguentemente il termine di decorrenza degli effetti delle disposizioni del Capo V della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è differito fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2 del presente articolo. Dalla medesima data il predetto Capo V è abrogato.
2. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2007, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e semplificazione, anche previa adozione degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, in conformità alle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) coordinamento delle disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).
*3. 306. Tolotti, Tomaselli, Lulli.
(Inammissibile - Limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.
**3. 302. Benedetti Valentini.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.
**3. 307. Boscetto, Santelli, Carfagna.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.
3. 500. Governo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis All'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«c) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008».
3. 303. Stradella.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 3.
3. 3. Boscetto, Santelli, Carfagna, Giudice.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 e successive proroghe va interpretato come applicabile esclusivamente alle occupazioni di urgenza preordinate all'espropriazione.
3. 502. Governo.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.
*3. 4. Gianfranco Conte, Boscetto, Santelli, Carfagna.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.
*3. 305. Cota, Stucchi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo.
3. 501. Governo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non prima della predisposizione e pubblicazione delle linee guida di cui al comma 9».
3. 300. Antonio Pepe, Laurini.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni».
3. 301. Antonio Pepe, Laurini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di restauro dei beni culturali). - 1. Al comma 9-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: «Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data indicata nei decreti previsti» e dopo le parole «restauratore di beni culturali» sono aggiunte le seguenti: «e collaboratore restauratore di beni culturali».
2. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1o maggio 2004» sono soppresse;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: «, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse;
c) al comma 1-bis, alinea, le parole: «con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007»;

d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse;
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: «, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1o maggio 2004» sono soppresse;
f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: «anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse.
*3. 010. Mazzocchi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di restauro dei beni culturali). - 1. Al comma 9-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: «Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data indicata nei decreti previsti» e dopo le parole «restauratore di beni culturali» sono aggiunte le seguenti: «e collaboratore restauratore di beni culturali».
2. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1o maggio 2004» sono soppresse;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: «, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse;
c) al comma 1-bis, alinea, le parole: «con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007»;
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse;
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: «, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1o maggio 2004» sono soppresse;
f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: «anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse.
*3. 011. Tolotti, Tomaselli, Lulli.
(Inammissibile)

ART. 3-bis.

Sopprimerlo.
3-bis. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

ART. 3-bis.
(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994).

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter. - (Agevolazioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del 1997 e del 1998). - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3,

comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
3-bis. 010. Margiotta, Luongo, Carta, Bocci.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I direttori dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano in carica fino al 31 maggio 2007. Ai predetti direttori, in caso di mancata conferma a seguito dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è conservato il trattamento economico in godimento e sono affidati compiti di didattica, studio e ricerca, su deliberazione del Consiglio accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, nell'ambito del piano di indirizzo e della programmazione annualmente determinati. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è abrogato.
4. 501. Governo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), rinnovato ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, resta in carica, nella sua attuale composizione, fino al 30 aprile 2008.
4. 502. Governo.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» e le parole: «31 marzo 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».
*4. 300. Lusetti.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» e le parole: «31 marzo 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».
*4. 600. La Commissione.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 1, comma 729, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
4. 301. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano a decorrere dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con

il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che stabilisce i criteri di determinazione dell'ambito dei destinatari e della chiusura in perdita degli esercizi ai fini dell'applicazione del medesimo comma.
4. 302. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei veicoli registrati, degli atti di costituzione ed estinzione di diritti di garanzia o di godimento sui veicoli, nonché l'autenticazione degli atti che precedono per i restanti beni mobili registrati, può essere effettuata, in forma amministrativa, fatta salva la piena validità giuridica e di trascrizione degli atti stessi, nelle proprie sedi dai comuni, dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri (DTT) e del Pubblico registro automobilistico (PRA), ovvero dai legali rappresentanti delle imprese di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista (STA) ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che, ferme l'imparzialità rispetto alle parti del negozio, l'indipendenza, la non delegabilità e la riconoscibilità della funzione, sono tenuti a rilasciarla, assicurandone la conservazione, gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria e contestualmente alla richiesta, salvo motivato diniego».
4. 303. Velo, Attili, Barbi.
(Inammissibile)

ART. 5.
(Proroga di termini in materia ambientale).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole: «entro e non oltre il 13 agosto 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008»;
2) sono aggiunte, in fine, le parole: «e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2»;
b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 1, 8, comma 1, e 9, comma 1, si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro il 31 gennaio 2007.
5-bis. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro la data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del presente decreto e comunque non oltre il 30 giugno 2007.
5-ter. Ai fini dell'assolvimento dei relativi obblighi di cui al comma 5, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai nuclei domestici presenti sul mercato alla data del 1o gennaio 2007 sono tenuti, a decorrere da tale data e sino all'attuazione di quanto previsto dai decreti attuativi di cui al comma 1, nonché sino all'effettiva operatività dei sistemi di recupero dei RAEE previsti dall'articolo 9, comma 1, a rimborsare ai comuni, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, i costi di gestione dei RAEE domestici storici sostenuti dagli stessi successivamente alla raccolta, avvalendosi di impianti di trattamento conformi alle disposizioni e ai requisiti previsti dall'articolo 8, comma l. A

tale fine le organizzazioni nazionali di categoria dei produttori, in rappresentanza dei produttori obbligati, stipulano con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'ANCI un accordo di programma, mediante il quale:
a) sono definite le modalità per il rimborso, su base forfetaria, dei costi di gestione dei RAEE storici sostenuti dai comuni nel periodo suindicato;
b) sono definite le modalità con le quali i comuni calcolano e comunicano ai produttori i quantitativi di RAEE avviati a reimpiego, riciclaggio e recupero nel periodo suindicato, ai fini del conseguimento, da parte dei medesimi produttori, degli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
c) sono definite le modalità per l'avvio immediato, da parte dei produttori, di adeguate campagne di informazione sulla corretta gestione e sui sistemi di raccolta dei RAEE.

5-quater. Con riferimento all'obbligo di cui al comma 5-ter, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche possono attivare a decorrere dal 1o gennaio 2007 quanto previsto all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
5-quinquies. Ai fini di cui al comma 5-ter, lettera c), e per facilitare l'organizzazione del sistema di ritiro dei RAEE da parte dei produttori, da attivarsi entro i termini di cui al comma 5-bis, l'ANCI è tenuto ad effettuare una ricognizione dei centri di raccolta comunali o intercomunali presenti sul territorio nazionale alla data del 1o gennaio 2007 e a comunicarne l'elenco all'APAT entro il 1o ottobre 2007».
5. 304. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1, comma 224, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «la riduzione di» sono aggiunte le seguenti: «autovetture ed»;
b) le parole: «dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della rottamazione senza sostituzione che esclude l'acquisto di un altro veicolo nuovo o usato».
5. 7. Tolotti, Crisci.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1, comma 224, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «la riduzione di» sono aggiunte le seguenti: «autovetture ed».
5. 300. Bonelli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, è prorogato di dodici mesi.
*5. 305. Boato.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, è prorogato di dodici mesi.
*5. 600. La Commissione.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 224, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2007».
5. 301. Camillo Piazza, Francescato.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 233, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007».
5. 302. Camillo Piazza, Francescato.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 235, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007».
5. 303. Camillo Piazza, Francescato.
(Inammissibile)

ART. 6.
(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).

Sopprimerlo.
6. 1. Boscetto, Santelli, Carfagna.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2007 con le seguenti: 31 maggio 2007.
6. 2. Boscetto, Santelli, Carfagna.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 1117, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «i finanziamenti e gli incentivi» sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla direttiva europea 2004/8/CE per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento rispondenti alle regole della direttiva medesima, nonché quelli».
*6. 4. Lulli, Mariani.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 1117, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «i finanziamenti e gli incentivi» sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla direttiva europea 2004/8/CE per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento rispondenti alle regole della direttiva medesima, nonché quelli».
*6. 315. D'Agrò.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4.
**6. 5. Boscetto, Santelli, Carfagna, Giudice.

Sopprimere il comma 4.
**6. 314. Contento.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;
b) al comma 15-ter, alinea, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;
c) al comma 15-quater, primo periodo, le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008».
6. 317. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
6. 44. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. La Commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, rispettivamente previste dagli articoli 1-quater ed 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono validamente costituite con l'intervento della maggioranza dei componenti e deliberano all'unanimità dei presenti.
4-ter. Le eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui al comma 4-bis sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400.
4-quater. Èabrogato il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.
6. 326. Bressa.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 5.
6. 340. Giudice.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
6. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: previste aggiungere le seguenti: dall'articolo 22, comma 2.
6. 310. Lulli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è sostituito dai seguenti:
«1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
1-sexies.1. Alla prima parte della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura" sono soppresse;
b) al numero 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento" sono soppresse.

1-sexies.2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 12 maggio 1992, le parole: "in acque dolci" sono soppresse.»

5-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
6. 16. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.
(Inammissibile - Limitatamente al capoverso 1-sexies. 2)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 5, comma 1-sexies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007».
5-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
6. 15. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

Sopprimere il comma 6.
6. 341. Giudice.

Sopprimere il comma 7.
6. 21. Boscetto, Santelli, Carfagna.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1o febbraio 2007.
6. 501. Governo.

Al comma 7 sostituire le parole: 30 giugno 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.
6. 23. Boscetto, Santelli, Carfagna.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire è differito di dodici mesi.
7-ter. Al fine di eliminare ingiustificate disparità di trattamento nei confronti degli acquirenti di immobili da costruire coinvolti in situazioni di crisi, al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ovvero aperte successivamente, salvo che risulti

applicabile la disciplina in tema di garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 del presente decreto.»;
b) all'articolo 13, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi del secondo comma dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi, l'indennizzo è determinato in misura pari alle predette somme ulteriori, fino comunque a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore.»
6. 322. Duilio, Tenaglia, Bressa.
(Inammissibile - Limitatamente al comma 7-ter)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire è differito di dodici mesi.
6. 600. La Commissione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano non si applica la proroga di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le concessioni di cui al comma 15 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse dal predetto comma 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.
6. 601. La Commissione.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 8.
6. 27. Boscetto, Santelli, Carfagna.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 30 marzo 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.
6. 29. Boscetto, Santelli, Carfagna.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I suddetti importi si applicano nella misura del 50 per cento per i ricorsi amministrativi effettuati dalle associazioni portatrici di interessi diffusi».
6. 309. Bonelli.
(Inammissibile)

Sopprimere i commi 8-quinquies e 8-sexies.
*6. 304. Cota, Stucchi.
(Inammissibile)

Sopprimere i commi 8-quinquies e 8-sexies.
*6. 312. Boscetto, Santelli, Carfagna.
(Inammissibile)

Sostituire i commi 8-quinquies e 8-sexies con il seguente:
8-quinquies. All'articolo 2, comma 1, lettera b), allegato, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 19, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «È altresì vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre e oche»;
b) al numero 22, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2008».
6. 308. Zucchi.
(Inammissibile)

Al comma 8-quinquies, lettera b), sostituire le parole 31 luglio 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
6. 311. Boscetto, Santelli, Carfagna.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 8-septies.
6. 342. Giudice.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8-septies, aggiungere il seguente:
8-octies. Ai medesimi fini, le disponibilità finanziarie esistenti presso la pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Interno sono conservate nell'esercizio finanziario 2006 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
6. 503. Governo.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 8-octies, con il seguente:
8-octies. I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2006 avevano in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, investimenti avviati possono, al fine di ultimare le opere in corso, usufruire di un più ampio termine fissato al 31 dicembre 2008.
6. 47. Morrone.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-novies. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (c.d. blue box), di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1o luglio 2006, decorrono dal 1ogennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.
8-decies. All'onere relativo all'attuazione del comma 8- novies, stimato in un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
6. 34. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-novies. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, tabella A, della legge 29 dicembre 2003, n. 376. Il

soggetto beneficiario per gli interventi relativi alla SS 120 individuato dalla suddetta tabella viene sostituito con l'ente proprietario.
8-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-novies, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. 302. Raiti, Crisafulli, Piro, Burtone.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-novies. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 14, secondo periodo, le parole: «dieci annualità» sono sostituite dalle seguenti: «quindici annualità».
8-decies. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372, la parola: «decennale» è sostituita dalla parola: «quindicennale».
6. 38. Giovanelli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. All'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) è abrogata;
b) alla lettera g), capoverso:
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR, fermo restando l'obbligo di procedere agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 entro il termine del 31 marzo 2007. Le forme pensionistiche danno comunicazione alla COVIP dei predetti adeguamenti secondo le istruzioni impartite dalla stessa.»;
2) al secondo periodo le parole: «a tali adesioni» sono sostituite dalle seguenti:«a tali nuove adesioni» e le parole: «ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1),» sono soppresse.
6. 28. Baldelli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e ad integrazione di quanto previsto dal comma 142, lettera c), non si considerano, fino al 31 dicembre 2007, sia per la gestione di competenza, sia per la gestione di cassa, i trasferimenti di risorse alle istituzioni previste dall'articolo 114 della legge 18 agosto 2000 n. 267.
6. 36. Giovanelli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-novies. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2006, tra le esclusioni di cui all'articolo 1, commi 142, lettera c) e 143, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8-decies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente «Gli enti istituiti nel 2006 e le province della regione autonoma della Sardegna, istituite con legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 e i cui organi sono stati eletti

a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilità interno dall'anno 2009, assumendo quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007»
*6. 335. Giovanelli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-novies. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2006, tra le esclusioni di cui all'articolo 1, commi 142, lettera c) e 143, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8-decies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente «Gli enti istituiti nel 2006 e le province della regione autonoma della Sardegna, istituite con legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilità interno dall'anno 2009, assumendo quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007»
*6. 500. Governo.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 561 è abrogato.
6. 37. Osvaldo Napoli, Boscetto, Santelli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. L'applicazione della sanzione di cui al comma 561 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rinviata al 31 dicembre 2007 ed è comunque subordinata al mancato rispetto dell'obiettivo assegnato al comparto comuni per il 2006.
6. 319. Giovanelli, Martella.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. Fino al 31 dicembre 2007, agli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 320. Giovanelli, Martella.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-novies. Fino al 31 dicembre 2007 per gli enti per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale le spese necessarie alla realizzazione, al completamento e alla gestione degli interventi di ricostruzione non sono ricomprese nel patto di stabilità interno.
8-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8- novies, pari a 25.000.000 di euro per le spese di parte corrente e a 25.000.000 di euro per le spese di parte capitale per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero.
6. 332. Sereni.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista, dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2008. A tal fine per gli anni 2007 e 2008 è autorizzata la spesa nei limiti di 500.000 euro. Qualora la stessa non fosse sufficiente a coprire gli oneri derivanti per la parte in esubero vi provvede direttamente l'ente interessato.
*6. 39. Margiotta, Grassi, Oliverio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista, dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2008. A tal fine per gli anni 2007 e 2008 è autorizzata la spesa nei limiti di 500.000 euro. Qualora la stessa non fosse sufficiente a coprire gli oneri derivanti per la parte in esubero vi provvede direttamente l'ente interessato.
*6. 307. Di Gioia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista, dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2008. Agli oneri derivanti dal presente comma provvede direttamente l'ente interessato.
6. 333. Margiotta, Grassi, Oliverio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. Sono riaperti i termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. I soggetti interessati, residenti in una delle tre province, possono perfezionare la definizione, versando, entro il 30 giugno 2007, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi, diminuito al 10 per cento.
6. 300. Burtone, Licandro, Rotondo, Piscitello, Samperi, Latteri, Raiti.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. I soggetti destinatari dei benefici fiscali di cui al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono anche quelli individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, come prorogato da ultimo dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio

2005, che ha consentito a tali soggetti di sospendere i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari fino al 15 dicembre 2005.
6. 303. Raiti, Crisafulli, Piro, Burtone.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati entro il mese di dicembre 2005 da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle duemila unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale, in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, inteso come media del periodo. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e la relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
*6. 40. Margiotta, Grassi, Oliverio.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati entro il mese di dicembre 2005 da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle duemila unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale, in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, inteso come media del periodo. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 194 n. 724, e la relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
*6. 306. Di Gioia.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applicano dal 1o gennaio 2008.
6. 43. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. Ai fini del progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli

appartenenti ai Corpi di polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono stanziati 30 milioni di euro.
6. 323. Forlani.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213 è aggiunto il seguente:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio.»
6. 324. Forlani.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i giudici onorari aggregati, il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2006, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2007.
6. 301. Angela Napoli, Antonio Pepe.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. Al comma 2-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo periodo, le parole «1ogennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2007».
6. 318. Lulli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-novies. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 dopo le parole: «nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003» sono aggiunte le seguenti: «nel limite massimo di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
8-decies. L'unità previsionale di base per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di parte corrente, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotta: di 5 milioni di euro, per il 2007 attingendo allo specifico accantonamento relativo al medesimo Ministero e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 attingendo allo specifico accantonamento del Ministero della solidarietà sociale.
6. 325. Zanetta, Costa, Di Centa, Rosso, Quartiani.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-novies. Per le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, il termine del 1o gennaio 2007, di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, è prorogato al 1o gennaio 2008.
6. 334. Motta, Delbono.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura) - 1. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo

1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n. 108 e 23 febbraio 1999, n. 44.".
6. 0501. Governo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Al comma 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, dopo le parole: «locali e regionali» sono aggiunte le seguenti «attraverso le proprie associazioni rappresentative».
al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con la conferenza unificata».
6. 04. Osvaldo Napoli, Boscetto, Santelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Al comma 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «I suddetti dati sono trasmessi dai Comuni attraverso l'Associazione nazionale comuni d'Italia(ANCI)»;
al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con la conferenza unificata».
6. 02. Osvaldo Napoli, Boscetto, Santelli.
(Inammissibile)