Allegato A
Seduta n. 97 del 24/1/2007

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2006, N. 300, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (A.C. 2114)

(A.C. 2114 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le previsioni del comma 1 dell'articolo 1 non sono suscettibili di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 rivestono carattere prevalentemente procedurale e non determinano conseguenze finanziarie negative per gli istituti previdenziali;
con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai versamenti dei debiti contributivi continuerà ad applicarsi l'interesse del 2,5 per cento;
l'ampliamento delle funzioni della figura del commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 4, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto i compensi del commissario sono determinati in misura fissa, a prescindere dalle funzioni assegnate;
l'onere indicato al medesimo articolo è limitato all'anno 2007, per cui la relativa autorizzazione di spesa deve essere riformulata trattandosi di spese che non sono a regime;
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, sono specificamente volte ad evitare l'emersione di maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;
non risultano disponibili le risorse indicate a copertura degli oneri di cui all'articolo 3-bis, in quanto già interamente utilizzate;
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto restano ferme le previsioni del comma 5 dell'articolo 29, del decreto-legge n. 223 del 2006;
dal rinnovo degli accordi di cui all'articolo 6, comma 2, non derivano conseguenze finanziarie negative a carico della finanza pubblica, posto che risultano già allocate a bilancio le risorse necessarie per farvi fronte;
all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 4, si farà fronte nei limiti delle risorse disponibili, non prefigurandosi a favore dei potenziali beneficiari l'attribuzione di diritti soggettivi;

l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 6 è suscettibile di determinare minori economie;

rilevato che le disposizioni di cui al comma 8-septies dell'articolo 6 sembrano prefigurare una deroga al principio di annualità del bilancio, peraltro analoga a precedenti deroghe per le quali non si è provveduto a predisporre una puntuale compensazione;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 4, sostituire le parole: «pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007» con le seguenti: «pari a 150.000 euro per l'anno 2007»;
sopprimere l'articolo 3-bis;
all'articolo 6, comma 5 sopprimere l'ultimo periodo e con la seguente ulteriore condizione: all'articolo 6, sopprimere il comma 8-septies.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.300, 1.309, 1.319, 1.312, 1.11, 1.12, 1.317, 1.313, 1.314, 1.302, 2.9, 2.308, 2.300, 2.302, 2. 309, 2.307, 2. 17, 2.312, 2. 313, 2.314, 3.304, 3.306, 3.3, 3.303, 4.301, 4.302, 5.7, 5.304, 5.300, 6.4, 6.315, 6.317, 6.44, 6.310, 6.15, 6.309, 6.503, 6.34, 6.38, 6.332, 6.39, 6.307, 6.333, 6.300, 6.303, 6.40, 6.306, 6.43, 6.323, 6.324, 6.334 e sugli articoli aggiuntivi 2.010, 2.011, 3-bis.010, 6. 0501, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.