Allegato B
Seduta n. 93 del 17/1/2007

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GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

GRIMOLDI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
secondo un articolo pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ore del giorno 10 gennaio 2007, sarebbe imminente da parte del Ministero della giustizia la presentazione del disegno di legge che modifica definitivamente la disciplina dell'accesso e della progressione in carriera dei magistrati, a seguito dell'approvazione della legge n. 269 del 2006 sulla sospensione del decreto legislativo n. 160 del 2006;
in base a quanto anticipato dal quotidiano, unitamente al concorso tradizionale necessario per accedere in magistratura, verrebbe introdotta una nuova modalità di reclutamento dei giudici, denominata «corso-concorso», che riguarderebbe soprattutto i laureati in giurisprudenza con meno

di 35 anni ed una media complessiva non inferiore a 28/30 negli esami universitari sostenuti;
nonostante sia prevista una selezione finale per accedere in magistratura al termine dei due anni del «corso-concorso», il mancato superamento della prova lascerà tuttavia impregiudicata la garanzia occupazionale nell'ambito della pubblica amministrazione -:
quali siano i reali intendimenti del Ministro sulla questione in oggetto e se in particolare, non ritenga che la scelta di garantire l'accesso a tale «corso-concorso» solamente ai laureati provvisti di una media complessiva negli esami superati all'interno del relativo corso di studi pari o superiore a 28/30, finisca di fatto con limitare l'accesso al «corso-concorso» e conseguentemente alla carriera giudiziaria ai soli laureati di quelle università dove le medie dei punteggi sono più elevate, in ragione della disomogeneità esistente fra le tipologie dei corsi e i parametri di valutazione dei diversi atenei italiani;
se il Ministro non valuti che il «corso-concorso», come prospettato, finisca con l'accentuareuna concezione statalistica e burocratica della magistratura, abbinando la formazione dei magistrati con quella dei dipendenti della pubblica amministrazione la cui formazione è, a giudizio dell'interrogante, del tutto estranea ed anzi culturalmente antitetica al mondo della giustizia.
(4-02147)

FOTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
oramai da diversi anni non viene effettuata alcuna significativa attività di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno della struttura carceraria di Piacenza, la qual cosa è facilmente riscontrabile visitando i reparti detentivi e la sala che ospita la mensa -:
se e quali iniziative intenda assumere affinché siano realizzati gli interventi di manutenzione di cui detta struttura abbisogna e che non appaiono più ulteriormente procrastinabili.
(4-02157)

DI GIOIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il signor Salvatore Nicola, assistente del corpo di Polizia penitenziaria, ha partecipato all'interpello 2003/2004, chiedendo l'assegnazione della sede di Sant'Angelo dei Lombardi, ottenendo il riconoscimento di punti tali da consentirgli l'assegnazione di posizionamento utile nella graduatoria definitiva per la sopra citata sede;
la partecipazione e l'inserimento in graduatoria, in posizione utile, si è svolta secondo le garanzie del P.D.G. del 5 maggio 1999, che regolamenta la mobilità del personale della polizia penitenziaria, oltre che secondo i nuovi criteri di valutazione, definiti in data 22 aprile 1999, per la mobilità a domanda nella prevista sede di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative;
l'istituto Sant'Angelo dei Lombardi, attualmente, risulta essere composto da 125 unità, di cui 120, con provvedimento di provvisoria assegnazione, e risulta carente di circa 120 ulteriori unità;
l'attuale normativa prevede che non si può usufruire di un trasferimento temporaneo per più di due mesi;
nell'Istituto sono stati effettuati solo ed esclusivamente 3 trasferimenti, non provvedendosi, quindi, alla copertura neanche parziale del personale occorrente;
le graduatorie definitive degli interpelli acquisiscono piena ed effettiva validità a decorrere dal 1 luglio successivo e per la durata di un anno, come legiferato dall'articolo 4, comma 17, del P.D.G. 5 maggio 1999, che regola la materia;
stante l'attuale situazione molti agenti penitenziari, pur avendone diritto, non possono usufruire del trasferimento, subiscono un grave pregiudizio, non solo di carattere economico ma anche affettivo,

come nel caso del signor Salvatore Nicola, che presta servizio a Voghera e che solo poche volte l'anno può incontrare la sua famiglia, residente a Volturino in provincia di Foggia, composta dalla moglie e quattro figli -:
per quale motivo l'Amministrazione penitenziaria non abbia ancora ripristinato delle condizioni di legittimità nelle procedure di mobilità ordinaria, sino ad ora totalmente ignorate, consentendo a coloro che hanno acquisito tale diritto, partecipando all'interpello 2003-2004 e risultando in graduatoria, di poter prestare servizio nelle sedi richieste;
se non si ritenga che tale situazione possa pregiudicare il lavoro, già difficile, degli agenti di polizia penitenziaria e che, di conseguenza, si debba operare con immediatezza per ripristinare una situazione di equità e legittimità.
(4-02159)

DI GIOIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
basta ormai anche un semplice acquazzone per mettere in ginocchio la vetusta struttura che ospita i locali giudiziari del tribunale di Lucera dove, da tempo ormai, si è costretti a ricorrere a secchi e cestini per raccogliere l'acqua che cade dal sottotetto del palazzo andando a inzuppare le stanze e i corridoi;
è in particolar modo la sezione lavoro (ubicata nei locali del secondo piano) a risentire di queste gravi deficienze strutturali che allo stato dei fatti, vista l'impossibilità di sapere la quantità d'acqua infiltratasi nella sottocopertura, rendendola pericolante, è stata sgomberata e dichiarata inagibile a titolo precauzionale;
la cancelleria della stessa è stata così trasferita, almeno per il momento, presso l'Aula di Corte d'Assise dove, contestualmente, si terranno tutte le relative udienze con gli immaginabili disagi cui andranno incontro dipendenti e utenti del servizio giustizia;
più in generale, umidità e infiltrazioni di acqua piovana riguardano l'intera struttura del vecchio palazzo di giustizia come denunciato oltre che dal personale del ministero e dai giudici, costretti a lavorare ai limiti della vivibilità, anche dall'ingegnere Raffaele Calabrese (responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Palazzo di Giustizia), il quale denuncia la necessità di un intervento organico per ripristinare l'isolamento della copertura;
nella vicenda gioca un ruolo anche il Comune di Lucera che, in qualità di proprietario dell'immobile, percepisce dal ministero di giustizia un contributo annuo di 250.000 euro per la verità sufficienti a malapena a coprire le spese correnti (acqua, luce, riscaldamento, pulizia locali) -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della grave situazione appena descritta e cosa a tal riguardo intenda fare per risolverla, dal momento che non si tratta soltanto della denuncia di disservizi (già di per se stessi gravi avuto riguardo all'importanza dell'ufficio prestato) ma anche e soprattutto di condizioni lavorative ai limiti della vivibilità;
se, in tal senso, non si ritenga indispensabile aumentare il contributo annuo versato al Comune di Lucera, affinché questo possa provvedere alla rimessa in uso e manutenzione dello stabile in questione visti anche gli importanti risvolti, in termini occupazionali e di immagine, dell'essere un ente territoriale sede di tribunale.
(4-02169)

DI GIOIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 20 marzo 2005 gli Agrotecnici Ferrighi, Modenese, Stocco, Calesella, Tadiello, Ferri, Baroncini, Braiato, Aglio, Tescaro, hanno depositato un esposto riguardante l'attività disciplinare contro tutti gli stessi esponenti, intrapresa dal Commissario Straordinario Davide Neri per esaudire la richiesta dell'agronomo Paola Finardi;

il ministero di giustizia, in più occasioni, ha richiamato il commissario straordinario Neri inibendogli lo svolgimento di attività disciplinare;
nonostante i divieti del ministero lo stesso Neri avviava e trasferiva poi a mandato scaduto tutti i procedimenti disciplinari al collegio di Milano-Lodi;
in data 24 giugno 2005 con nota prot. n. 12 gli stessi Agrotecnici segnalavano nuovamente l'irregolarità dell'azione disciplinare con tutti i vizi procedurali ed amministrativi ad essa connessi;
in data 21 ottobre 2005 prot. 13, veniva nuovamente segnalata l'azione disciplinare intrapresa e continuata a danno degli agrotecnici di Rovigo, dai componenti del collegio provinciale degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati di Milano Lodi;
in data 4 novembre 2005 gli agrotecnici di Rovigo hanno provveduto ad inoltrare ricorso con procedura d'urgenza, ex articolo 700 C.P.C. onde inibire l'attività illegittima posta in essere, secondo l'interrogante, arbitrariamente dal collegio di Milano-Lodi;
nelle more del ricorso il collegio di Milano Lodi provvedeva comunque e senza istruttoria ed interpello degli incolpati, ad irrogare pesanti sanzioni disciplinari, per quanto risulta all'interrogante, di radiazione e sospensione in danno di tutti gli odierni esponenti;
tali provvedimenti disciplinari colpiscono l'intero collegio dei revisori dei conti e la maggioranza dei consiglieri, causandone il decadimento immediato;
prontamente il collegio nazionale ha disposto, con provvedimento, secondo l'interrogante, abnorme ed illegittimo, la ricostituzione del consiglio del collegio provinciale, senza alcuna consultazione degli iscritti, necessaria per legge nei casi di decadimento di un consiglio;
da tali disposizioni presidenziali, il nuovo presidente provinciale, agronomo Angelo Zanellato, provvede a comunicare a tutti gli iscritti la sua nomina e la disponibilità alla massima divulgazione, pubblicazione e riproduzione in copia dei dispositivi dei provvedimenti disciplinari che riguardano gli scriventi;
la particolare natura dei dati e delle notizie contenute nei citati dispositivi disciplinari, non approfondisce ulteriormente quelle che secondo l'interrogante è una illegittimità;
è venuto a mancare il numero legale nel consiglio del collegio locale, e l'intero collegio dei revisori dei conti, per effetto dei provvedimenti disciplinari, per quanto abnormi e illegittimi, viene a mancare il numero legale necessario al suo funzionamento;
non essendo più in condizione di funzionare il consiglio del collegio decade;
decadendo il consiglio diviene necessaria la consultazione elettorale degli iscritti (articolo 3 legge 251/86 e ss.mm.);
nessun potere è attribuito al Presidente Nazionale in ordine alla nomina diretta dei componenti il consiglio, né in ordine alla surroga dei componenti mancanti;
è previsto lo strumento della surroga per integrare la mancanza di alcuni componenti non certo di un intero consiglio decaduto -:
quali verifiche e accertamenti siano stati condotti dal Ministero di Giustizia quale ente competente alla vigilanza sul corretto funzionamento degli ordini professionali, anche in relazione ai numerosi esposti inviati dagli agrotecnici rodigini sull'accaduto;
se intenda attivarsi affinché si provveda alla completa revisione dei provvedimenti disciplinari sino ad addivenire, ove possibile all'annullamento degli stessi;
se ritenga che debbano essere attivate le necessarie procedure di verifica sull'operato

del Collegio nazionale degli agrotecnici ed agrotecnici laureati e del collegio di Milano Lodi relativamente all'azione, secondo l'interrogante, persecutoria intrapresa contro i componenti il consiglio del collegio provinciale degli agrotecnici di Rovigo, anche al fine di predisporre, ove sia il caso, eventuali e adeguate procedure disciplinari.
(4-02170)

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la legge 276 del 1997 ha normato la nomina di giudici onorari aggregati e la istituzione delle sezioni stralcio nei Tribunali ordinari, per la definizione del contenzioso civile pendente;
il varo della citata legge e la nomina dei giudici onorari aggregati, con le successive proroghe degli stessi giudici, hanno favorito la definizione di numerosi contenziosi giudiziari civili pendenti in molti Tribunali in particolare in quelli del Mezzogiorno d'Italia;
l'esperienza delle Sezioni stralcio ed i risultati conseguiti dai giudici onorari aggregati sono stati riconosciuti dalla quasi totalità dei Procuratori Generali;
pur se conseguito lo scopo della legge n. 276 del 1997, nelle cancellerie Civili, soprattutto in quelle del Mezzogiorno d'Italia, accanto ad un apprezzabile aumento della produttività, si registra ancora accumulo di ulteriore arretrato, successivo al 1995;
il mandato previsto dalla legge 276/1997 per i giudici onorari è scaduto il 31 dicembre 2006 -:
se non ritenga necessario ed urgente, nelle more di un'adeguata rivisitazione della legge n. 276 del 1997, assumere iniziative per prevedere un'ulteriore proroga per le nomine dei giudici onorari aggregati (GOA), al fine di consentire la definizione dell'ulteriore arretrato del contenzioso civile esistente.
(4-02173)