Allegato A
Seduta n. 93 del 17/1/2007

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(A.C. 1042-B - Sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
a seguito delle complesse e drammatiche vicende degli anni 1943-1946, la Valle d'Aosta è stata costituita in Regione autonoma, sulla base degli accordi tra Commissione valdostana, CLNP e CLNAI del 15-17 maggio 1945, dei decreti legislativi luogotenenziali n. 545 e n. 546 del 7 settembre 1945 e della legge costituzionale 26 febbraio 1948, recante lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
l'articolo 14 del sopracitato Statuto speciale dispone che il territorio della Valle d'Aosta costituisce zona franca e che le modalità di attuazione della stessa saranno stabilite con legge statale in accordo con la Regione; la legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concede alla Valle d'Aosta un'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti, tra cui carburanti per autotrazione, in attesa dell'attuazione della zona franca;
la direttiva 2003/96/CE del Consiglio europeo del 27 ottobre 2003, sulla ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ancora in corso di recepimento a livello nazionale, dispone, in particolare, all'articolo 18, l'autorizzazione di alcune deroghe e, all'articolo 19, la definizione della procedura che gli Stati membri devono seguire per chiedere ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche;
la Corte di giustizia delle Comunità europee ha accertato la mancata attuazione della suddetta direttiva, da parte dell'Italia, con sentenza C-360/05 del 5 ottobre 2006;
in data 30 giugno 2006, la Commissione ha adottato una comunicazione

al Consiglio - COM (2006) 342 - sul riesame delle deroghe di cui agli allegati II e III della suddetta direttiva;
in data 12 dicembre 2006, la Commissione ha adottato una comunicazione della Commissione al Consiglio - COM (2006) 795 -, in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, della medesima direttiva;
analoghe problematiche interessano anche la Regione Friuli Venezia Giulia,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative, anche normative, volte all'attuazione degli atti comunitari in relazione ai quali sono scaduti i termini per il recepimento ed, in particolare, a concertare con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia tutte le azioni necessarie presso l'Unione europea a tutela dell'autonomia speciale di dette regioni, anche in relazione alla direttiva 2003/96/CE.
9/1042-B/1. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

La Camera,
premesso che:
la modifica apportata dal Senato della Repubblica nel corso del relativo esame prevede che tra i gravi motivi di cui all'articolo 12 - in presenza dei quali la domanda del richiedente asilo proveniente da un Paese terzo sicuro non può essere dichiarata infondata - possono essere comprese, in aggiunta ai requisiti già previsti dal citato articolo, gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguiti nel Paese d'origine o di provenienza e non costituenti reato per l'ordinamento italiano;
in questo modo viene rafforzata la tutela del richiedente asilo,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2005/85/CE, che la valutazione dei gravi motivi per non ritenere sicuro il Paese di provenienza nelle specifiche circostanze in cui si trova il richiedente asilo, tenga pienamente conto della salvaguardia delle libertà democratiche garantite nella Costituzione italiana.
9/1042-B/2. Gozi.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2007 prevede talune disposizioni tendenti a riservare esclusivamente alle fonti rinnovabili, come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE, l'erogazione di finanziamenti ed incentivi pubblici di competenza statale;
la possibilità di accesso ai finanziamenti ed agli incentivi pubblici di competenza statale va salvaguardata anche per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, come definiti dalla direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per ottemperare alle disposizioni della citata direttiva che prevede espressamente (articolo 7) l'adozione di regimi di sostegno da parte degli Stati membri per la promozione di tale tecnologia «orientata verso il risparmio di energia primaria» e costituente «elemento importante per rispettare il protocollo di Kyoto» (considerando n. 5);
la direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla limitazione delle emissioni in atmosfera già sottolineano espressamente la necessità di considerare il potenziale della cogenerazione dal punto di vista ambientale, mentre la citata direttiva

2004/8/CE stabilisce (articolo 8) il principio di parità di trattamento degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e delle fonti rinnovabili per quanto riguarda i rapporti con le reti elettriche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel quadro dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di adottare iniziative atte a riservare, anche agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, l'erogazione di finanziamenti ed incentivi pubblici.
9/1042-B/3. D'Agrò.

La Camera,
premesso che:
da ormai diversi anni l'Italia è stata oggetto dell'arrivo di migliaia di cittadini extracomunitari, molti dei quali senza permesso di soggiorno;
in diverse aree del Meridione continuano sbarchi di clandestini che mettono gravemente a repentaglio la sicurezza di troppi uomini, donne e bambini, creando inoltre, molto spesso, una situazione di profondo disagio sociale nelle aree interessate da questi sbarchi;
il fenomeno dell'immigrazione clandestina è uno dei grandi problemi irrisolti sia in Italia che nell'intera Unione europea;
proprio il recente allargamento delle frontiere dell'Europa ha creato non poche perplessità in diverse realtà locali e nei loro amministratori;
in diverse città italiane, su tutto il territorio nazionale, l'immigrazione clandestina di fatto rappresenta un'evidente allarme sociale;
l'unica integrazione possibile, utile e produttiva è quella governata e controllata;
il livello di sicurezza pubblica avvertito dalla popolazione italiana in molte città rischia di scendere sotto il fisiologico e doveroso livello di guardia;
è doveroso mettere in atto scelte politiche responsabili, che sappiano coniugare in maniera concreta l'irrinunciabile, per un Paese realmente civile, senso di accoglienza e sostegno ai più poveri e diseredati, gli ultimi della terra, verso i quali l'Italia deve assumersi le sue reponsabilità, con l'altrettanto doveroso rispetto del fondamentale diritto alla sicurezza dei cittadini, che non può in alcun modo venir meno;
non si deve dimenticare che gli arrivi dei tanti clandestini, lungi dall'essere un fenomeno spontaneo e disorganizzato, può contare, invece, su una rete organizzativa capillare e preparata anche ad interpretare e sfruttare le eventuali pieghe delle legislazioni più avanzate,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le misure necessarie affiché il recepimento e l'applicazione della direttiva 2005/85/CE, di cui all'articolo 12 del provvedimento in esame, non possa essere utilizzato strumentalmente per aggirare il provvedimento di espulsione e per favorire la permanenza sul territorio italiano di immigrati clandestini;
ad individuare le modalità attraverso le quali rendere possibile il reperimento dei soggetti rimasti sul territorio nazionale, nelle more del procedimento di esame della richiesta dello status di rifugiato.
9/1042-B/4.(Testo modificato nel corso della seduta) Donadi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 28 del provvedimento in esame, introdotto in seconda lettura dal Senato allo scopo di interrompere un procedimento di infrazione avviato dalla Commissione Europea, si limita a sopprimere

la proroga ex lege dei contratti in scadenza nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge comunitaria 2004;
sulla materia è in corso di svolgimento un confronto ampio e articolato;
la disposizione di cui all'articolo in oggetto non interviene sulle modalità generali di affidamento e titolarità dei servizi, che rimangono disciplinati dalle normative di settore;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere, nelle more dello svolgimento delle gare, un periodo transitorio che consenta una continuità di gestione per quei servizi i cui attuali contratti sono stati stipulati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
9/1042-B/5. Perugia, Falomi.