Allegato A
Seduta n. 93 del 17/1/2007

...

(A.C. 1042-B - Sezione 5)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente: nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo è dichiarata infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguiti nel Paese d'origine o di provenienza e non costituenti reato per l'ordinamento italiano.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il seguente fino alla fine del comma con le seguenti: i seguenti principi e criteri direttivi:
a) tenere conto, nella scelta delle opzioni che la direttiva prevede, di quelle più compatibili con la vigente normativa in materia di immigrazione;
b) nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza

soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo è dichiarata infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguiti nel Paese d'origine o di provenienza e non costituenti reato per l'ordinamento italiano.
12. 1. Pili, Leone, Castiello.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
12. 3. Pili, Leone.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Tra i con le seguenti: Tra le prove relative ai.
12. 4. Pili, Leone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i gravi aggiungere le seguenti:, che debbono essere comprovati,
12. 5. Pili, Leone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: essere comprese aggiungere la seguente: esclusivamente.
12. 6. Pili, Leone.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: e repressioni fino alla fine del comma con le seguenti: riferite al richiedente.
12. 7. Pili, Leone.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: riferiti al con le seguenti: documentati incontrovertibilmente dal.
12. 8. Pili, Leone.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: oggettivamente.

Conseguentemente dopo la parola: perseguiti, aggiungere le seguenti: per legge.
12. 17. Pini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: oggettivamente aggiungere le seguenti: e sistematicamente.
12. 9. Pili, Leone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: oggettivamente aggiungere le seguenti: e concretamente.
12. 10. Pili, Leone.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o di provenienza.
12. 11. Pili, Leone.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a condizione che il medesimo richiedente cooperi attivamente con le autorità competenti.
12. 12. Pili, Leone.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che comunque, ad insindacabile giudizio delle autorità di pubblica sicurezza, non costituiscano pericolo.
12. 13. Pili, Leone.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che comunque, ad insindacabile giudizio delle autorità di pubblica sicurezza, non costituiscono pericolo per la sicurezza nazionale e per la pubblica incolumità.
12. 14. Pili, Leone.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che comunque, ad insindacabile giudizio delle autorità di pubblica sicurezza, non costituiscono pericolo per la sicurezza dello Stato.
12. 15. Pili, Leone.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che comunque, ad insindacabile giudizio delle autorità di pubblica sicurezza, non costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica.
12. 16. Pili, Leone, Pini.